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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5670/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5670/2024 V.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il 28 Parte_1 C.F._1 novembre 1972; rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Vezzani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Corso Canalchiaro n. 62
- ricorrente -
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
6 agosto 2006;
- interessata - con l'intervento di
, C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(RE) il 4 ottobre 2011;
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._4
(RE) il 25 novembre 2016;
1 di 8 entrambi rappresentati dal curatore speciale avv. Giada Pugnetti, nominato dal Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento emesso in data 22 novembre 2024
- interventore –
e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: adozione di persona maggiore di età.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 16 novembre 2024 Pt_1
chiedeva di poter adottare , figlia della di lui
[...] CP_1 moglie . Controparte_3
Assumeva il ricorrente di avere convissuto stabilmente con l'adottanda, suo fratello minore e la di loro madre, Per_1 CP_3
, dal 2011, e di avere, unitamente a quest'ultima, cresciuto e
[...] mantenuto i minori dal 2009, ossia da quando costoro avevano rispettivamente 3 anni e 1 anno, stante il totale disinteresse e l'irreperibilità del padre biologico, aggiungendo che tra loro si era instaurato un forte e sincero sentimento d'affetto filiale, rafforzato dalla nascita di altri due figli, ed , avuti dalla CP_2 Parte_2
. CP_3
2. Il decreto di fissazione udienza veniva comunicato al Pubblico
Ministero, il quale interveniva in data 28 novembre 2024, esprimendo parere favorevole all'adozione.
Con provvedimento in data 22 novembre 2024 veniva nominata l'avv. Giada Pugnetti quale curatore speciale dei figli minori dell'adottante, e . Controparte_2 Parte_2
Con provvedimento in data 25 novembre 2024 venivano richieste informazioni, ai sensi dell'art. 312 c.c., alla Questura di Reggio Emilia,
2 di 8 la quale trametteva all'Ufficio informativa evidenziando la convenienza della richiesta adozione in ragione dell'appartenenza dell'adottanda ad un contesto affettivo caratterizzato da legami stabili e duraturi.
Il curatore speciale dei minori ed si Controparte_2 Parte_2 costituiva con memoria depositata in data 15 gennaio 2025, nulla opponendo all'adozione di da parte di . CP_1 Parte_1
All'udienza del 6 febbraio 2025 comparivano personalmente l'adottante e l'adottanda, i quali prestavano il consenso all'adozione; si procedeva all'ascolto del figlio minore dell'adottante, CP_2
; veniva raccolto l'assenso alla adozione da parte della madre
[...] dell'adottanda, . Controparte_3
Alla medesima udienza il procedimento veniva riservato alla decisione collegiale sulle conclusioni insistite dalle parti.
Con ordinanza collegiale in data 6 febbraio 2025, rilevato che l'adottante e l'adottanda avevano concordemente chiesto che quest'ultima acquisisse esclusivamente il cognome dell'adottante e che il Tribunale medesimo aveva recentemente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, veniva disposta la comparizione personale dell'adottante e dell'adottanda al fine di verificare se l'attribuzione del solo cognome del primo fosse condizione essenziale per il consenso all'adozione.
All'udienza del 4 marzo 2025 l'adottante e l'adottanda dichiaravano concordemente di prestare il consenso all'adozione con anteposizione del cognome del primo a quello della seconda, ed il procedimento veniva pertanto rimesso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda va accolta.
3 di 8 Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291 ss. c.c.
L'adottante ha più di 35 anni e supera di 18 anni l'età dell'adottanda.
L'adottanda non è stata da altri in precedenza adottata e non è coniugata.
L'adottante e l'adottanda hanno personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 c.c., all'udienza del 6 febbraio 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma 1, c.c.
Alla medesima suddetta udienza anche la madre dell'adottanda,
e coniuge dell'adottante, , ha prestato il proprio Controparte_3 assenso all'adozione della figlia da parte del marito ricorrente.
Il padre dell'adottanda, è stato Persona_2 dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con decreto del
Tribunale per i minorenni di Bologna in data 16 gennaio 2020.
L'art. 297 c.c., dopo aver previsto al comma 1 la necessità dell'assenso dei genitori dell'adottando, precisa, al comma 2, che
«Quando è negato l'assenso del genitore dell'adottando, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo».
Dunque, tale norma, che conferisce effetti ostativi alla sola volontà del genitore esercente la responsabilità genitoriale, trova ragion d'essere nella considerazione che solo la comunanza di vita e la conseguente conoscenza degli interessi e delle esigenze del minore rendono rilevante il dissenso.
Pertanto, è richiesto l'assenso dei genitori biologici dell'adottando quale presupposto necessario per l'adozione di maggiorenne e
4 di 8 l'eventuale diniego è superabile laddove il tribunale lo ritenga ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, a meno che non si tratti di dissenso espresso da genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Il mancato assenso è equiparabile al diniego.
Nella specie, il padre naturale dell'adottanda risulta irreperibile, come da attestazione dell'agente postale, ma l'impossibilità di raccogliere il suo assenso dev'essere senz'altro superata, atteso che l'adozione è manifestamente conforme all'interesse dell'adottanda, che da innumerevoli anni è inserita stabilmente nell'amorevole e premuroso, oltre che allargato, nucleo familiare del ricorrente. Con e figlie maggiorenni Parte_3 Parte_4 dell'adottante, nate da un precedente matrimonio, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica del ricorso e pedissequo decreto, non hanno fatto pervenire memorie e osservazioni per opporsi all'adozione (art. 298, comma 4, c.c.).
Infine, non si ritiene, nel caso concreto, ostativa all'adozione la presenza di due figli minorenni dell'adottante, e Controparte_2 [...]
. Persona_3
Al riguardo, il Tribunale intende uniformarsi all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto che già appartenga al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la «presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di
5 di 8 tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante» (Cass.
2426/2006).
Invero, come condivisibilmente argomentato dalla Suprema
Corte nella sentenza citata, l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, ma anche la finalità di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris.
La giurisprudenza di legittimità valorizza dunque tale funzione nuova dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, ossia quella di consentire un consolidamento dell'unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto.
È quanto avviene nel caso all'esame del Tribunale, dove l'elemento specifico e al contempo qualificante è rappresentato dal fatto che l'adottanda vive da tantissimi anni con l'adottante e che in questa famiglia si sono poi inseriti anche i figli di quest'ultimo,
e , nati dall'unione con la madre dell'adottanda. CP_2 Parte_2
A riguardo, il curatore speciale ha rimarcato come entrambi i minori abbiano sottolineato «il forte legame affettivo con che per CP_1 loro è semplicemente da sempre la loro sorella, non essendosi mai posti il problema del diverso padre».
All'udienza del 6 febbraio 2025 è stato anche sentito il figlio minorenne del ricorrente, , il quale, pur non essendo in grado CP_2
(in quanto minorenne) di esprimere un valido consenso, ha confermato tutte le circostanze dedotte nel ricorso.
Ai sensi dell'art. 312, n. 2, c.c., sussiste la convenienza all'adozione dell'adottanda, di cui il ricorrente si prende cura da quando essa aveva tre anni.
Sentiti personalmente l'adottante e l'adottanda, essi hanno dichiarato concordemente di volere ratificare con l'adozione un
6 di 8 rapporto genitoriale consolidatosi negli anni con la vita condivisa nello stesso nucleo familiare.
L'adottante si è sempre occupato di lei, considerandola come figlia propria. D'altra parte, tale sentimento d'affetto è ricambiato dall'adottanda, che da 14 anni ha sempre convissuto con il ricorrente, considerandolo come suo padre.
Sussiste la convenienza all'adozione sia per gli aspetti successori, certamente favorevoli all'adottanda, sia per ratificare anche anagraficamente un rapporto ed un legame stabilmente creatosi e sviluppatosi negli anni fra l'adottante e l'adottanda (cfr. Cass.
2426/2006 e Cass. 7667/2020, secondo cui l'istituto de quo non persegue più soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio ma viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto affettivo e di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto).
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 28 novembre 2024, esprimendo parere favorevole all'adozione.
Sono state inoltre assunte informazioni presso la Questura di
Reggio Emilia, la quale ha concluso affermando che «in considerazione dell'appartenenza ad un contesto affettivo iniziato nel
2007, nel quale stabili e duraturi sono i legami tra l'adottando e gli adottanti, appare evidente la convenienza per della CP_1 richiesta adozione».
In definitiva, non sono emerse ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
L'adozione conviene all'adottanda e, pertanto, va senz'altro disposta.
Tutte le condizioni di legge sono state adempiute.
2. Con riguardo al cognome, tenuto conto della richiesta espressa dall'adottante e dall'adottanda all'udienza del 4 marzo 2025,
7 di 8 quest'ultima, a norma dell'art. 299, comma 1, c.c., assumerà il solo cognome “ ”, anteponendolo al proprio. CP_2
3. Nulla deve disporsi con riguardo alle spese, stante la natura non contenziosa del presente giudizio e la mancanza di una contrapposizione di interessi.
Le spese per l'attività difensiva prestata dal curatore speciale dei minori vanno dichiarate irripetibili nel rapporto processuale con il ricorrente, vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara l'adozione, a norma degli artt. 291 e ss. c.c., di
, nata a [...] il [...], da parte di CP_1 [...]
, nato a [...] il [...]; Parte_1
2. dispone che assuma il cognome , CP_1 CP_2 anteponendolo al proprio;
3. dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente ed il curatore speciale dei minori;
4. nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la trascrizione sull'apposito registro e la comunicazione all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni, a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 4 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5670/2024 V.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il 28 Parte_1 C.F._1 novembre 1972; rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Vezzani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Corso Canalchiaro n. 62
- ricorrente -
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
6 agosto 2006;
- interessata - con l'intervento di
, C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(RE) il 4 ottobre 2011;
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._4
(RE) il 25 novembre 2016;
1 di 8 entrambi rappresentati dal curatore speciale avv. Giada Pugnetti, nominato dal Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento emesso in data 22 novembre 2024
- interventore –
e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: adozione di persona maggiore di età.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 16 novembre 2024 Pt_1
chiedeva di poter adottare , figlia della di lui
[...] CP_1 moglie . Controparte_3
Assumeva il ricorrente di avere convissuto stabilmente con l'adottanda, suo fratello minore e la di loro madre, Per_1 CP_3
, dal 2011, e di avere, unitamente a quest'ultima, cresciuto e
[...] mantenuto i minori dal 2009, ossia da quando costoro avevano rispettivamente 3 anni e 1 anno, stante il totale disinteresse e l'irreperibilità del padre biologico, aggiungendo che tra loro si era instaurato un forte e sincero sentimento d'affetto filiale, rafforzato dalla nascita di altri due figli, ed , avuti dalla CP_2 Parte_2
. CP_3
2. Il decreto di fissazione udienza veniva comunicato al Pubblico
Ministero, il quale interveniva in data 28 novembre 2024, esprimendo parere favorevole all'adozione.
Con provvedimento in data 22 novembre 2024 veniva nominata l'avv. Giada Pugnetti quale curatore speciale dei figli minori dell'adottante, e . Controparte_2 Parte_2
Con provvedimento in data 25 novembre 2024 venivano richieste informazioni, ai sensi dell'art. 312 c.c., alla Questura di Reggio Emilia,
2 di 8 la quale trametteva all'Ufficio informativa evidenziando la convenienza della richiesta adozione in ragione dell'appartenenza dell'adottanda ad un contesto affettivo caratterizzato da legami stabili e duraturi.
Il curatore speciale dei minori ed si Controparte_2 Parte_2 costituiva con memoria depositata in data 15 gennaio 2025, nulla opponendo all'adozione di da parte di . CP_1 Parte_1
All'udienza del 6 febbraio 2025 comparivano personalmente l'adottante e l'adottanda, i quali prestavano il consenso all'adozione; si procedeva all'ascolto del figlio minore dell'adottante, CP_2
; veniva raccolto l'assenso alla adozione da parte della madre
[...] dell'adottanda, . Controparte_3
Alla medesima udienza il procedimento veniva riservato alla decisione collegiale sulle conclusioni insistite dalle parti.
Con ordinanza collegiale in data 6 febbraio 2025, rilevato che l'adottante e l'adottanda avevano concordemente chiesto che quest'ultima acquisisse esclusivamente il cognome dell'adottante e che il Tribunale medesimo aveva recentemente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, veniva disposta la comparizione personale dell'adottante e dell'adottanda al fine di verificare se l'attribuzione del solo cognome del primo fosse condizione essenziale per il consenso all'adozione.
All'udienza del 4 marzo 2025 l'adottante e l'adottanda dichiaravano concordemente di prestare il consenso all'adozione con anteposizione del cognome del primo a quello della seconda, ed il procedimento veniva pertanto rimesso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda va accolta.
3 di 8 Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291 ss. c.c.
L'adottante ha più di 35 anni e supera di 18 anni l'età dell'adottanda.
L'adottanda non è stata da altri in precedenza adottata e non è coniugata.
L'adottante e l'adottanda hanno personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 c.c., all'udienza del 6 febbraio 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma 1, c.c.
Alla medesima suddetta udienza anche la madre dell'adottanda,
e coniuge dell'adottante, , ha prestato il proprio Controparte_3 assenso all'adozione della figlia da parte del marito ricorrente.
Il padre dell'adottanda, è stato Persona_2 dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con decreto del
Tribunale per i minorenni di Bologna in data 16 gennaio 2020.
L'art. 297 c.c., dopo aver previsto al comma 1 la necessità dell'assenso dei genitori dell'adottando, precisa, al comma 2, che
«Quando è negato l'assenso del genitore dell'adottando, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo».
Dunque, tale norma, che conferisce effetti ostativi alla sola volontà del genitore esercente la responsabilità genitoriale, trova ragion d'essere nella considerazione che solo la comunanza di vita e la conseguente conoscenza degli interessi e delle esigenze del minore rendono rilevante il dissenso.
Pertanto, è richiesto l'assenso dei genitori biologici dell'adottando quale presupposto necessario per l'adozione di maggiorenne e
4 di 8 l'eventuale diniego è superabile laddove il tribunale lo ritenga ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, a meno che non si tratti di dissenso espresso da genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Il mancato assenso è equiparabile al diniego.
Nella specie, il padre naturale dell'adottanda risulta irreperibile, come da attestazione dell'agente postale, ma l'impossibilità di raccogliere il suo assenso dev'essere senz'altro superata, atteso che l'adozione è manifestamente conforme all'interesse dell'adottanda, che da innumerevoli anni è inserita stabilmente nell'amorevole e premuroso, oltre che allargato, nucleo familiare del ricorrente. Con e figlie maggiorenni Parte_3 Parte_4 dell'adottante, nate da un precedente matrimonio, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica del ricorso e pedissequo decreto, non hanno fatto pervenire memorie e osservazioni per opporsi all'adozione (art. 298, comma 4, c.c.).
Infine, non si ritiene, nel caso concreto, ostativa all'adozione la presenza di due figli minorenni dell'adottante, e Controparte_2 [...]
. Persona_3
Al riguardo, il Tribunale intende uniformarsi all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto che già appartenga al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la «presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di
5 di 8 tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante» (Cass.
2426/2006).
Invero, come condivisibilmente argomentato dalla Suprema
Corte nella sentenza citata, l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, ma anche la finalità di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris.
La giurisprudenza di legittimità valorizza dunque tale funzione nuova dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, ossia quella di consentire un consolidamento dell'unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto.
È quanto avviene nel caso all'esame del Tribunale, dove l'elemento specifico e al contempo qualificante è rappresentato dal fatto che l'adottanda vive da tantissimi anni con l'adottante e che in questa famiglia si sono poi inseriti anche i figli di quest'ultimo,
e , nati dall'unione con la madre dell'adottanda. CP_2 Parte_2
A riguardo, il curatore speciale ha rimarcato come entrambi i minori abbiano sottolineato «il forte legame affettivo con che per CP_1 loro è semplicemente da sempre la loro sorella, non essendosi mai posti il problema del diverso padre».
All'udienza del 6 febbraio 2025 è stato anche sentito il figlio minorenne del ricorrente, , il quale, pur non essendo in grado CP_2
(in quanto minorenne) di esprimere un valido consenso, ha confermato tutte le circostanze dedotte nel ricorso.
Ai sensi dell'art. 312, n. 2, c.c., sussiste la convenienza all'adozione dell'adottanda, di cui il ricorrente si prende cura da quando essa aveva tre anni.
Sentiti personalmente l'adottante e l'adottanda, essi hanno dichiarato concordemente di volere ratificare con l'adozione un
6 di 8 rapporto genitoriale consolidatosi negli anni con la vita condivisa nello stesso nucleo familiare.
L'adottante si è sempre occupato di lei, considerandola come figlia propria. D'altra parte, tale sentimento d'affetto è ricambiato dall'adottanda, che da 14 anni ha sempre convissuto con il ricorrente, considerandolo come suo padre.
Sussiste la convenienza all'adozione sia per gli aspetti successori, certamente favorevoli all'adottanda, sia per ratificare anche anagraficamente un rapporto ed un legame stabilmente creatosi e sviluppatosi negli anni fra l'adottante e l'adottanda (cfr. Cass.
2426/2006 e Cass. 7667/2020, secondo cui l'istituto de quo non persegue più soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio ma viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto affettivo e di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto).
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 28 novembre 2024, esprimendo parere favorevole all'adozione.
Sono state inoltre assunte informazioni presso la Questura di
Reggio Emilia, la quale ha concluso affermando che «in considerazione dell'appartenenza ad un contesto affettivo iniziato nel
2007, nel quale stabili e duraturi sono i legami tra l'adottando e gli adottanti, appare evidente la convenienza per della CP_1 richiesta adozione».
In definitiva, non sono emerse ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
L'adozione conviene all'adottanda e, pertanto, va senz'altro disposta.
Tutte le condizioni di legge sono state adempiute.
2. Con riguardo al cognome, tenuto conto della richiesta espressa dall'adottante e dall'adottanda all'udienza del 4 marzo 2025,
7 di 8 quest'ultima, a norma dell'art. 299, comma 1, c.c., assumerà il solo cognome “ ”, anteponendolo al proprio. CP_2
3. Nulla deve disporsi con riguardo alle spese, stante la natura non contenziosa del presente giudizio e la mancanza di una contrapposizione di interessi.
Le spese per l'attività difensiva prestata dal curatore speciale dei minori vanno dichiarate irripetibili nel rapporto processuale con il ricorrente, vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara l'adozione, a norma degli artt. 291 e ss. c.c., di
, nata a [...] il [...], da parte di CP_1 [...]
, nato a [...] il [...]; Parte_1
2. dispone che assuma il cognome , CP_1 CP_2 anteponendolo al proprio;
3. dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente ed il curatore speciale dei minori;
4. nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la trascrizione sull'apposito registro e la comunicazione all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni, a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 4 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
8 di 8