Sentenza 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00602/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2026, proposto da
LL CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 832/2024 depositata il 28.03.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8497/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta Docente” e, per l’effetto, condanna il Ministero a consegnarle detta carta caricando su essa l’importo di € 2.000,00, oltre accessori”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa SA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista dell’odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto di ricorso in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 800,00 (=ottocento/--) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA ER, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA ER |
IL SEGRETARIO