Sentenza 14 luglio 2023
Massime • 1
Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo "facebook" sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname".
Commentari • 2
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- 2. La gelosia è un’attenuante?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 settembre 2023
Il sospetto di un tradimento può giustificare uno stato d'ira e la conseguente diffamazione o la minaccia? Ipotizziamo il caso di un uomo che, un giorno, scopra la compagna insieme a un tale. I due sono seduti al tavolino di un bar, in atteggiamento che dimostra una certa intimità. Presumendo che sia in atto un tradimento, l'uomo ha una reazione violenta. Prima minaccia il giovane con frasi dal tono chiaramente intimidatorio. Poi offende lei e le tira uno schiaffo. Successivamente, raccontando la storia ad amici in comune, definisce la compagna come una “poco di buono”. Sotto un profilo giuridico, la condotta dell'uomo integra una serie di reati: minaccia, percosse e diffamazione. Può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2023, n. 38755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38755 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |