Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Antonino Casdia, all'udienza del 17/01/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 339/2017 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
3 cf: elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
-ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
-resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 30/01/2017, la parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. , p.iva , nell'anno 2011, come si rileva Controparte_2 P.IVA_1 dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 102 giornate come da estratto contributivo;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del CP_ Comune di residenza, come si evince dall'estratto contributivo emesso dall' il 21/02/2014;
- che conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
CP_
- Che con nota del 12/09/2014 l' la informava “che nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 sono stati pagati €. 2.023,48 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 1 ”.
Precisava, altresì, che “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”;
- Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
CP_ L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
La parte ricorrente chiede annullarsi il provvedimento di indebito impugnato, e con il riconoscimento delle CP_ giornate agricole relative all'anno 2011 e per n.102 giornate, peraltro mai cancellate dall'
Va, preliminarmente, affermata la tempestività del ricorso.
Difatti, l'atto con cui il presunto disconoscimento delle giornate lavorative sarebbe stato portato a legale conoscenza della destinataria, consistente nel terzo elenco di variazione del 2014, contiene per il 2011 le
102 giornate originarie, sicché alcuna modifica né tantomeno cancellazione è evincibile dallo stesso, con la naturale conseguenza che nessuna decadenza può esser maturata con riguardo all'odierno oggetto del contendere.
Nel merito, la ricorrente lamenta di non aver più riscontrato le giornate lavorate, nell'annualità dedotta, dalla consultazione dell'estratto contributivo.
CP_ Dalla documentazione in atti, non risulta che l' abbia mai provveduto ad un formale disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per l'annualità dedotta in giudizio, necessarie ai fini CP_ dell'ottenimento della prestazione di disoccupazione agricola cui l' chiede la restituzione.
Infatti, l'unico documento che potrebbe rivestire la veste formale di provvedimento di disconoscimento, vale a dire l'elenco trimestrale di variazione, non contiene alcuna cancellazione delle giornate lavorative che, invece, vengono confermate nella originaria misura a seguito della variazione trimestrale (come si evince dalla produzione documentale dell' resistente rigo 30 del citato terzo elenco di variazione). CP_1
CP_
Ne consegue ineludibilmente che l' non ha mai provveduto a cancellare la ricorrente per l'anno di iscrizione 2011, sicché le giornate riconosciuta per quell'anno anche a seguito della terza variazione trimestrale risultano utili e sufficienti ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola. (C.
App. Messina, Sez. Lavoro, n. 31/2021).
Neppure si pone un problema di decadenza dal momento che, la ricorrente non era tenuta in alcun modo a proporre ricorso avverso una pubblicazione di elenchi anagrafici che la manteneva iscritta per n. 102 giornate in relazione all'anno 2011.
Questo Tribunale ritiene di dover aderire all'indirizzo ermeneutico suggerito dalla Corte territoriale, nonché di questa sezione, ed, in applicazione dello stesso al caso di specie, deve ritenere fondata la domanda, con CP_ condanna dell' a ripristinare, tanto nell'estratto ARLA quanto nell'estratto contributivo della parte ricorrente, le originarie giornate lavorative, invero mai formalmente cancellate, senza necessità di svolgere attività istruttoria che si rivelerebbe sovrabbondante, e restando assorbita ogni ulteriore questione.
Pertanto ritenute provate le giornate necessarie atte al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione CP_ agricola cui l' chiede la restituzione, va annullato l'indebito impugnato con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute a tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della serialità, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 CP_1 provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato del 12/09/2014, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute a tale titolo;
CP_
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro
1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
Così deciso in Patti 17/01/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia