TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/10/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1675/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
IO LA - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
LI OL - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1675 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 20/10/2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
18/04/1980 e residente in [...] B;
rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. CESCATTI ELISABETTA (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in MO (TN) Via C.F._2
Castel Palt nr. 3, 38065;
e da c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._3 in Avio, Via Luigia Dal Ri nr. 12; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo dall'avv. CESCATTI ELISABETTA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore in MO (TN) Via Castel Palt nr. 3, 38065;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti in via congiunta: come da ricorso depositato il 20.10.2025
Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 5 1. Con ricorso depositato il 20/10/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica delle condizioni di mantenimento delle figlie minori ata a Persona_1
US (VR) il 09/11/2009 e nata a [...] il [...], così Persona_2 come stabilite nel decreto n. 343/2019, pubblicato il 31.01.2019 dal Tribunale di Rovereto.
2. In data 21/10/2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi delle minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
3.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
3.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita delle minori.
4. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 343/2019, pubblicato dal medesimo Tribunale il 31.01.2019, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. Le figlie sono affidate a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
3. Il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie nei tempi e con le modalità di seguito Parte_2 indicati: liberamente durante la settimana previo accordo con le minori e rispettando i loro impegni scolastici e ludico sportivi;
a fine settimana alternati;
durante le Vacanze invernali e pasquali alternando Natale e Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta con la madre;
almeno tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive tenuto conto degli impegni e delle aspirazioni delle minori;
pagina2 di 5 4. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora , entro il giorno Parte_2 Parte_1
05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate:
a) Spese per le quali non è previsto il preventivo accordo.
Spese mediche:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari, ad eccezione di quelli afferenti all'acquisto di farmaci da banco;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, apparecchio ortodontico, se prescritti dallo specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) cure mediche urgenti / non dilazionabili.
Spese scolastiche:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) spese per alloggio universitario se correlate e necessarie alla frequenza universitaria di istituti pubblici;
c) libri di testo;
d) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo di eventuale attrezzatura per istituti professionali;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio;
f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico urbano e/o extra-urbano fuori Provincia;
i) corso di lingua promosso o patrocinato dalla scuola.
Spese extrascolastiche:
a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) fino ad un massimo di 4 settimane se necessario all'organizzazione famigliare;
b) spese per la manutenzione del mezzo di trasporto del figlio (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo è stato concordato dai genitori.
pagina3 di 5 b) Spese per le quali è necessario il preventivo accordo:
Spese mediche:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche se prescritte dallo specialista;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o da Strutture Convenzionate, né previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente.
Spese scolastiche:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) spese per alloggio universitario per la frequentazione di istituti privati;
c) spese per alloggio universitario per la frequentazione di istituti pubblici se non correlate e non necessarie alla frequenza universitaria;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero.
Spese extrascolastiche:
a) corsi di lingue non promossi dalla scuola o patrocinati dalla stessa;
b) corsi di musica;
c) acquisto di strumenti musicali se al di fuori del percorso di studi intrapreso;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature se al di fuori del percorso di studi intrapreso (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) ed artistiche;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) se di durata complessivamente superiore alle 4 settimane e/o non necessario all'organizzazione familiare;
g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
i) spese per la manutenzione del mezzo di trasporto del figlio (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo non è stato concordato dai genitori.
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che esse, nei casi previsti, debbono essere concordate se superiori ad euro 150,00: il genitore che affronta la spesa deve sempre conservare la documentazione comprovante l'esborso: a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo e-mail o messaggistica telefonica) del genitore anticipatario l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con le stesse formalità, nell'immediatezza della richiesta (massimo 20 gg.) e, in pagina4 di 5 difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, costituendo il presente atto titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con ogni mezzo utile a portare a conoscenza l'altro genitore) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
5. Gli assegni e tutti i contributi previsti dalla legge a favore delle figlie sono attribuiti alla signora
. Parte_1
6. Le detrazioni e le deduzioni fiscali saranno godute al 50% da ciascun genitore.
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nei rispettivi passaporti.
8. Spese legali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il presidente
IO LA
La giudice estensora
LI OL
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
IO LA - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
LI OL - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1675 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 20/10/2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
18/04/1980 e residente in [...] B;
rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. CESCATTI ELISABETTA (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in MO (TN) Via C.F._2
Castel Palt nr. 3, 38065;
e da c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._3 in Avio, Via Luigia Dal Ri nr. 12; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo dall'avv. CESCATTI ELISABETTA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore in MO (TN) Via Castel Palt nr. 3, 38065;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti in via congiunta: come da ricorso depositato il 20.10.2025
Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
Fatto e diritto
pagina1 di 5 1. Con ricorso depositato il 20/10/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica delle condizioni di mantenimento delle figlie minori ata a Persona_1
US (VR) il 09/11/2009 e nata a [...] il [...], così Persona_2 come stabilite nel decreto n. 343/2019, pubblicato il 31.01.2019 dal Tribunale di Rovereto.
2. In data 21/10/2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi delle minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
3.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
3.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita delle minori.
4. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 343/2019, pubblicato dal medesimo Tribunale il 31.01.2019, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. Le figlie sono affidate a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
3. Il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie nei tempi e con le modalità di seguito Parte_2 indicati: liberamente durante la settimana previo accordo con le minori e rispettando i loro impegni scolastici e ludico sportivi;
a fine settimana alternati;
durante le Vacanze invernali e pasquali alternando Natale e Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta con la madre;
almeno tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive tenuto conto degli impegni e delle aspirazioni delle minori;
pagina2 di 5 4. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora , entro il giorno Parte_2 Parte_1
05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate:
a) Spese per le quali non è previsto il preventivo accordo.
Spese mediche:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari, ad eccezione di quelli afferenti all'acquisto di farmaci da banco;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, apparecchio ortodontico, se prescritti dallo specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) cure mediche urgenti / non dilazionabili.
Spese scolastiche:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) spese per alloggio universitario se correlate e necessarie alla frequenza universitaria di istituti pubblici;
c) libri di testo;
d) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo di eventuale attrezzatura per istituti professionali;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio;
f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico urbano e/o extra-urbano fuori Provincia;
i) corso di lingua promosso o patrocinato dalla scuola.
Spese extrascolastiche:
a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) fino ad un massimo di 4 settimane se necessario all'organizzazione famigliare;
b) spese per la manutenzione del mezzo di trasporto del figlio (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo è stato concordato dai genitori.
pagina3 di 5 b) Spese per le quali è necessario il preventivo accordo:
Spese mediche:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche se prescritte dallo specialista;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o da Strutture Convenzionate, né previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente.
Spese scolastiche:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) spese per alloggio universitario per la frequentazione di istituti privati;
c) spese per alloggio universitario per la frequentazione di istituti pubblici se non correlate e non necessarie alla frequenza universitaria;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero.
Spese extrascolastiche:
a) corsi di lingue non promossi dalla scuola o patrocinati dalla stessa;
b) corsi di musica;
c) acquisto di strumenti musicali se al di fuori del percorso di studi intrapreso;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature se al di fuori del percorso di studi intrapreso (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) ed artistiche;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) se di durata complessivamente superiore alle 4 settimane e/o non necessario all'organizzazione familiare;
g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
i) spese per la manutenzione del mezzo di trasporto del figlio (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo non è stato concordato dai genitori.
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che esse, nei casi previsti, debbono essere concordate se superiori ad euro 150,00: il genitore che affronta la spesa deve sempre conservare la documentazione comprovante l'esborso: a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo e-mail o messaggistica telefonica) del genitore anticipatario l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con le stesse formalità, nell'immediatezza della richiesta (massimo 20 gg.) e, in pagina4 di 5 difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, costituendo il presente atto titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con ogni mezzo utile a portare a conoscenza l'altro genitore) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
5. Gli assegni e tutti i contributi previsti dalla legge a favore delle figlie sono attribuiti alla signora
. Parte_1
6. Le detrazioni e le deduzioni fiscali saranno godute al 50% da ciascun genitore.
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nei rispettivi passaporti.
8. Spese legali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il presidente
IO LA
La giudice estensora
LI OL
pagina5 di 5