Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2722 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BALDASSARRE PAOLA , con elezione P.IVA_1 di domicilio in VIA MOROSINI, 18 10128 TORINO, presso e nello studio dell'avv. BALDASSARRE PAOLA
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TONIATO FEDERICA, con elezione di domicilio in VIA LUCIANO MANARA, 4 21052 BUSTO ARSIZIO presso e nello studio dell'avv. TONIATO FEDERICA;
-appellata-
CONCLUSIONI : PER Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Contraris rejectis, previe le declaratorie di rito e del caso, In via istruttoria Previa rimessione della causa in istruttoria, ammettersi le istanze di CTU e di prova orale dedotte al paragrafo 4. In via principale In riforma parziale della sentenza n. 7834/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 3 settembre 2024 all'esito del procedimento n. 7483/2022 di R.G. e notificata in data 5 settembre 2024: - dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare, nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 781/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 12 gennaio 2022 per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa dell'importo di € 55.342,02 a seguito della pronuncia di ordinanza di autorizzazione alla provvisoria esecutività del provvedimento monitorio oggetto della presente opposizione resa all'udienza del 15 giugno 2022, condannare
1
69.250,03 (oltre iva) ovvero alla diversa somma che verrà determinata in corso di causa In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
PER Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare In via principale, rigettare l'appello principale proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma Controparte_2 della sentenza di primo grado, salva la domanda incidentale.
In via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c. di nell'esercizio dell'azione ex art. 1494 c.c.; Controparte_2
- accertare e dichiarare la mancata prova ex art. 1494 c.c. da parte di CP_2 della sussistenza dei vizi e difetti relativi alle alonature;
[...]
- accertare e dichiarare l'erronea interpretazione da parte del Tribunale di Milano delle circostanze in fatto e delle risultanze documentali per aver conseguentemente ritenuto sussistente la colpa della e, in ogni caso, per aver parte CP_1 venditrice dimostrato di avere agito senza colpa nel rapporto contrattuale;
- accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza in punto di aestimatio del danno in relazione agli artt. 2697, 1223, 1226 e 1227 c.c. per (i) non aver valutato la mancanza di prova in ordine all'esistenza e all'ammontare dei danni risarciti, (ii) non aver verificato l'insussistenza del nesso causale anche in considerazione all'esclusività e/o (in subordine) al concorso colposo della nella produzione del danno CP_2
(iii) aver liquidato parte del danno in via equitativa in assenza dei presupposti e con omessa indicazione dei criteri di liquidazione;
e per l'effetto,
- rigettare la domanda riconvenzionale formulata da in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto. In subordine, riparametrare i danni liquidati in sentenza in considerazione della responsabilità concorsuale di parte acquirente nella causazione degli stessi;
- tenuto conto del pagamento già effettuato da in favore di CP_1 CP_2 per l'importo liquidato in sentenza di primo grado pari ad €12.313,85 oltre
[...]
2 rivalutazione monetaria dal novembre 2021 e interessi rivalutati anno per anno fino al soddisfo (per un totale di € 15.087,09), condannare in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di CP_1 dell'importo di € 15.087,09 o del diverso importo ritenuto di giustizia.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, - dedurre da quanto eventualmente ulteriormente liquidato in favore di , l'importo già corrisposto da in seguito alla CP_2 CP_1 sentenza di primo grado (€ 15.087,09); - accogliere, anche con diversa motivazione, tutte le domande attoree, richiamata integralmente ogni argomentazione, eccezione ed istanza anche istruttoria formulata nel giudizio di primo grado e non ammessa e, per l'effetto: in via principale: respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla in quanto improcedibile e/o inammissibile e/o infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 781/2022 (R.G. n. 51022/2021), emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale, in data 27.12.2021, pubblicato il 12.01.2022 e notificato in data 12.01.2022. In via subordinata, condannare, in ogni caso, la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Controparte_1
a Socio Unico, della somma pari ad € 49.706,61, o della minore o maggiore
[...] somma accertata in giudizio, oltre a interessi di mora (ex D.Lgs 231/2002) dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, alle spese ed alle competenze del procedimento monitorio, oltre alle successive occorrende. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa per il doppio grado di giudizio.
- In via istruttoria: si chiede l'ammissione alla prova per interpello del legale rappresentante pro tempore della , nonché per testi sui seguenti capitoli CP_2 articolati in primo grado e qui di seguito trascritti:
3. Vero che i pannelli AN Metals, categoria Durable con ProtectPlus, tipologia e finitura Standard Elemental Gunmetal, in formato 3050x1200x8 mm consegnati da in Controparte_1 data 29.05.2021 ad presentavano le specifiche tecniche di cui alla Controparte_2 scheda tecnica che mi si rammostra (mostrare al teste doc. 05 fascicolo parte opposta)? 4. Vero che la nel mese di luglio 2021 lavorava il Controparte_2 materiale fornito dalla e meglio identificato alla fattura n. Controparte_1
4400008313 del 31.05.2021 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio che si rammostra al teste)? 5. Vero che, dopo la consegna della fornitura di cui alla fattura n. 4400008313 del 31.05.2021, i pannelli venivano spellicolati, tagliati, verniciati sui bordi, primerizzati e installati in quota dalla ? 6. Vero che alla data del CP_2
20.07.2021, presso il cantiere sito in Alessandria, via Aldo Moro n. 97, erano stati Pa posati dalla n. pannelli, pari a 51 mq di superficie? 7. Vero che, in CP_2 data 20.07.2021, i sig.ri e , presso Parte_3 Persona_1 Persona_2 il cantiere di Alessandria via Aldo Moro n. 97, chiedevano ad se CP_2 avesse contattato BO 8. Vero che, in occasione del sopralluogo di cui al capitolo precedente, comunicava ai signori CP_2 Parte_3 Per_1
e di non aver contattato BO 9. Vero che il sito internet di
[...] Persona_2
3 AN, nella sezione applicazione assistenza-tecnica-lavorazione
(rockpanel ), riporta le modalità di Email_1 stoccaggio dei pannelli AN, come da documento che mi si rammostra? (rammostrare al teste doc. 23) 10. Vero che, in occasione del sopralluogo del 20.07.2021 presso il cantiere sito in Alessandria, Via Aldo Moro n. 97, Per_1
, e visionavano i pannelli installati da
[...] Persona_2 Parte_3 CP_2
11. Vero che in data 20.07.2021 , e
[...] Persona_1 Persona_2
presso il cantiere sito in Alessandria, via Aldo Moro n. 97, vedevano Parte_3 che i pannelli non ancora lavorati da si trovavano all'aperto, senza CP_2 copertura ed esposti alla luce solare? 12. Vero che fino al 29.07.2021 i pallet contenenti i pannelli forniti da erano conservati da CP_1 CP_2 presso il cantiere di Alessandria, via Aldo Moro n. 97, a contatto con il suolo e alla luce solare diretta? 13. Vero che, a far data dal 30.07.2021, la spostava CP_2
i pallet contenenti i pannelli forniti dalla e situati presso il cantiere di CP_1
Alessandria, via Aldo Moro n. 97 in un magazzino temporaneo sito al piano terra dell'immobile di proprietà della in Via Aldo Moro n. 97? 14. Vero che, in CP_3 data 22.07.2021 contattava il referente per l'Italia di Bostik, Sig. CP_1
15. Vero che conosceva il sig. in Persona_3 CP_1 Persona_3 occasione del contatto di cui al capitolo precedente? 16. Vero che in occasione del sopralluogo del 31.07.2021 e discutevano della problematica CP_1 CP_2 relativa alle alonature comparse in corrispondenza dei montanti in legno della struttura sottostante? 17. Vero che in data 31.07.2021 partecipava CP_1 all'ultimo sopralluogo presso il cantiere di Alessandria, via Aldo Moro n. 97 prima del mese di settembre? 18. Vero che in data 04.08.2021, in conference call, Tes_1
e comunicavano ad di installare i
[...] Persona_1 Parte_3 CP_2 pannelli tramite fissaggio meccanico al fine di ridurre i tempi di chiusura del cantiere? 19. Vero che in data 04.08.2021 e , durante la Testimone_2 Testimone_3 conference call di cui al capitolo precedente chiedevano a di formulare CP_1 una proposta commerciale? 20. Vero che in data 14.09.2021 Parte_3 Per_2
e vedevano che le alonature sui pannelli in
[...] Tes_1 Controparte_4 corrispondenza dei montanti in legno installati da presso il cantiere di CP_2 CP_3
Alessandria, via Aldo Moro n. 97 erano scomparse? 21. Vero che alla data del
14.09.2021 le alonature sui pannelli in corrispondenza dei montanti in legno sottostanti installati da si erano risolte naturalmente? 22. Vero che in data CP_2
08.10.2021 e 27.10.2021 si tenevano due call durante la quale Testimone_2 chiedeva a e di mediare per Persona_1 Tes_1 Parte_3
BO 23. Vero che in occasione delle call di cui al capitolo precedente Abitare comunicava a che voleva un risarcimento dai due fornitori CP_1
( e BOSTIK)? Si indicano quali testimoni, sui capitoli di prova CP_1 sopraindicati: c/o c/o Tes_1 CP_1 CP_1 Persona_1 residente in [...] Parte_3
n. 17; c/o c/o Testimone_4 Controparte_1 Persona_2
c/o Controparte_1 Testimone_5 Controparte_1
4 c/o c/o Testimone_6 Controparte_1 Parte_4 [...]
c/o Bostik Italia;
c/o Bostik. CP_1 Persona_3 Controparte_4
Con espressa riserva di indicazione specifica dei capitoli da richiedere in capo ad ogni teste. Nella denegata ipotesi d'ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova esposti da controparte, si insiste per essere ammessi a prova contraria diretta, con i testi già indicati, nonché a prova contraria indiretta, con i medesimi testi, sui seguenti capitoli: • Sul capitolo 23 di parte attrice: 23a) Vero che la facciata dell'edificio sito in Alessandria, via Aldo Moro n. 53, alla data del 15.06.2022 si presentava come da fotografie che mi si rammostrano? (rammostrare al teste doc. 29). • Sul capitolo 27 di parte attrice: 27a) vero che in data 05.09.2022, presso l'edificio sito in Alessandria via Aldo Moro n. 97, due operatori di tiravano i pannelli AN CP_2 installati in facciata provocandone il distacco? 27b) Vero che in occasione della circostanza di cui al capitolo precedente, una striscia di pannello fornito da ancorata alla sottostruttura in legno e incollata alla facciata CP_1 dell'edificio sito in Alessandria, via Aldo Moro n. 97 veniva rotta da uno dei tecnici di ? (rammostrare al teste doc. 30) CP_2
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta da CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 781/2022, emesso dal Tribunale di Milano in
[...] favore di per l'importo di €49.706,61, oltre interessi e spese, Controparte_1 per il pagamento di fatture relative alla fornitura di pannelli .
Con l'opposizione ha allegato che: CP_2
a. 1) i pannelli forniti da risultavano di colorazione disomogenea;
2) a CP_1 contatto con i componenti incollanti, utilizzati su espressa indicazione della scheda tecnica del prodotto fornito da , il pannello assumeva striature ed aloni CP_1 particolarmente ampi e marcati, di immediata visibilità anche ad occhio nudo.
b. anche i pannelli sostitutivi forniti da vevano comunque gli stessi vizi. CP_1
c.il danno subito per il ritardo nell'esecuzione dell'appalto verso il proprio committente sia emergente che quale lucro cessante ammontava a € 63.668,97 (oltre iva).
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo , in subordine il pagamento della somma di euro 49.706,61.
Con sentenza n. 7834/2024, il Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale di danni di
, liquidando un risarcimento di €12.313,85. CP_2
In particolare il giudice ha motivato nel modo seguente.
-La sussistenza del rapporto contrattuale e la sua esecuzione in termini di consegna della merce sono documentali e, comunque, incontestati tra le parti.
-A seguito della denuncia dei presunti vizi e difetti lamentati in relazione alla prima fornitura, l'opponente ha conseguito l'integrale sostituzione del materiale acquistato, essendo documentato, e non contestato, come la avesse Controparte_1 provveduto, tra il settembre (197 pannelli) ed il novembre 2021 (3 pannelli), all'invio di una nuova fornitura, a titolo gratuito, pari all'intero quantitativo dell' ordine di lastre oggetto di contestazione, nella stessa finitura e formato .
-L'attrice opponente, quindi, ha conseguito la sostituzione dell'intera partita di materiale oggetto di fornitura interessata dai lamentati vizi e difetti e, di conseguenza, ha potuto utilizzare la cosa vendutale.
-L'eccezione di inadempimento non può trovare fondamento nel caso in cui il compratore abbia utilizzato la cosa venduta, stante l'oggettiva rilevanza della
6 utilizzazione definitiva della cosa viziata, della quale l'acquirente ha usufruito (Cass. civ., n. 12382/2006). L'utilizzo dei beni acquistati, al quale può ritenersi equiparato quella delle cose successivamente fornite a totale sostituzione delle prime, determina quindi la preclusione di una difesa che miri all'esenzione dal pagamento del corrispettivo nonostante l'utilità tratta dalla cosa.
-In merito alla riconvenzionale per i danni, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte di ex art. 1495, comma secondo esonera l'acquirente CP_1 dall'onere della tempestiva denuncia ed impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia pur in difetto d'ottemperanza a tale onere.
-L'azione risarcitoria ex art. 1494 cc presuppone la colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi della cosa (Cass. civ. n. 26852/2013) e on ha allegato Controparte_1 né provato la diligenza professionale richiesta nel prevenire l' inconveniente prodottosi non essendovi evidenze di prove o test che dimostrino la resa effettiva dei pannelli a seguito del montaggio tramite adesivi.
-Per quanto riguarda il quantum del danno lo stesso è liquidato sulla base: della fattura del 3 settembre 2021 pari ad € 333,22 per il noleggio della cesta autocarrata (di contro la fattura del 31 luglio 2021 è intestata ad altra società la Nord Abitare Legnami s.r.l.) • della fattura del 24 novembre 2021 di € 3.290.63 per la sezionatura dei pannelli;
• della documentazione inerente le spese per i pedaggi autostradali suppletivi necessari per i sopralluoghi, le ulteriori lavorazioni e la maggiore durata della presenza in cantiere per € 890,00; in via equitativa in € 7.800,00 considerata durata aggiuntiva del cantiere quanto le diverse attività che l'opponente è stata costretta a porre in essere.
-L'attrice ha dedotto ulteriori vizi che sono emersi su alcuni pannelli dal giugno al settembre 2022 ovvero in corso di causa rispetto ai quali non vi è ammissione del vizio da parte dell'opposta (neanche implicito), il difetto non afferisce di per sé al pannello ma all'incollatura (e quindi in potenza anche alla modalità di posa), i luoghi furono ripristinati (e quindi immutati) il 6 settembre 2022 precludendo qualsiasi attività istruttoria di matrice tecnica ex artt. 1513 c.c. e 696 c.p.c. (in corso di causa).
ha proposto appello avverso tale decisione, per i seguenti motivi: CP_2
1.fondatezza dell'azione ai sensi dell'art. 1494 c.c..
a)Erroneamente il giudice avrebbe statuito che non sarebbe legittimata CP_2
a sollevare un'eccezione estintiva del proprio debito nei confronti della CP_1 poiché ci sarebbe stato un adempimento in forma specifica di carattere volontario di detta società.
7 Infatti, anche la seconda fornitura si è rivelata immediatamente difettosa, come confermato anche dalla subitanea sostituzione, a cura e spese di controparte di alcuni pannelli facenti parte di tale seconda fornitura.
Inoltre in questa fornitura, si è poi aggiunto un ulteriore problema ovvero il distacco della (seconda) pannellatura posata utilizzando gli agenti incollanti indicati, autorizzati e certificati dalla stessa con la conseguenza che in sostanza CP_1 forniva ad un sistema diverso rispetto a quello acquistato, CP_1 CP_2 rendendosi perciò pacificamente inadempiente nei confronti dell'odierna appellante creditoria avversaria con estinzione del debito in capo all'appellante e fondatezza dell'azione ai sensi dell'art. 1494 c.c..
b) erroneità dell'assunto in forza del quale sarebbe tenuta al CP_2 pagamento dei pannelli forniti da oiché li ha utilizzati . CP_1
2. erroneità della sentenza impugnata in riferimento alla quantificazione del danno emergente e al mancato riconoscimento del lucro cessante.
3. erroneità della sentenza per mancata ammissione delle istanze istruttorie ( CTU e delle prove orali sui vizi presenti sul materiale oggetto di fornitura).
ha chiesto il rigetto dell'appello e proposto appello incidentale che di CP_1 seguito viene esaminato.
Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto esaminare , per motivi sistematici i primi tre motivi dell'appello incidentale.
Con il primo e secondo motivo amenta: CP_1
-l'erroneità della sentenza appellata per aver rigettato l'eccezione di decadenza sollevata dalla ex art. 1495 c.c. in ordine all'azione ex art. 1494 c.c; CP_1
-l'erroneità della sentenza appellata per aver ritenuto pacifica la sussistenza dei vizi e difetti a seguito di un presunto riconoscimento di CP_1
Assume , che la sostituzione dei pannelli è avvenuta con riferimento alla CP_1 lamentata colorazione disomogenea degli stessi e che non vi è stato alcun riconoscimento di vizi in relazione alle alonature comparse in corrispondenza dei montanti e derivanti dal c.d. fenomeno di traspirazione della colla.
Le doglianze sono infondate.
8 In via generale, si osserva che secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio
(Cass. civ., Sez. II, 01/04/2003, n. 4893) in tema di vizi della cosa nella compravendita il riconoscimento ex art. 1495, secondo comma, c.c., ad opera del venditore che esonera la controparte dall'obbligo di denunzia entro i prescritti termini, non implica una manifestazione di volontà, ma costituisce una manifestazione di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. Tale manifestazione, peraltro, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da "facta concludentia", senza necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi.
Inoltre "il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi dell'art. 1495 c.c., comma 2 rende la denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia" (Cass. Sez. Un. 03/05/2019, n. 11748; Cass. Sez. Un. 13/11/2012, n. 19702; Cass. 30/11/2023, n. 33380; Cass. n. 27076/2023; Cass. n. 18672/2019; Cass. n. 16766/2019; n. 23970/2013; Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 4219/1998).
Ciò premesso, dal doc 15 dell'opponente ( mail el 23-9-21) emerge che la CP_1 sostituzione dell'intera fornitura (200 panelli) è avvenuta per ovviare solo al difetto estetico indipendentemente dalle problematiche relative alle operazioni di posa dei pannelli .
Tuttavia, nella medesima mail proponeva la sostituzione del collante per CP_1 risolvere anche i problemi di alonatura causati dal collante al momento della posa.
Sempre rispetto alle operazioni di posa dei pannelli con successiva mail del 1-10-21 Rockwool comunicava che il primer Q di bostick era compatibile per l'incollaggio dei pannelli e che era più adatto del Primer MSP nella risoluzione del fenomeno di alonature . Si legge nell'allegato alla mail che “dopo aver applicato alle lastre il collante sono apparse strisce visibili nel punto in cui le lastre sono state trattate e incollate . Il fenomeno può essere spiegato da una combinazione di diversi fattori in cui il contenuto del solvente del primer è uno dei fattori più facili da controllare….
Siamo giunti alla conclusione che la soluzione più praticabile è quella di cambiare il primer all'interno del sistema di incollaggio cioè che il primer MSP sarà sostituito col primer Q”.
Giacchè nella scheda prodotti , commercializzati da Controparte_5 CP_1 nella voce utilizzo, è previsto che AN fornisca anche gli adesivi con primer, deve presumersi che proponendo la sostituzione del primer abbia CP_1
9 riconosciuto anche il difetto lamentato relativo alle alonature e abbia proposto una soluzione per rimediarvi.
In data 2-11-21 veniva consegnata la nuova partita di pannelli e rispetto a due di essi veniva nuovamente segnalato il difetto estetico ma anche in questo caso CP_1 inviava altri pannelli in sostituzione.
Con il terzo motivo di appello incidentale censura la sentenza per errata CP_1 interpretazione, ricostruzione, esame di documenti e di circostanze in fatto in relazione all'art. 1494 c.p.c.
Assume, in particolare, che non vi è colpa in capo alla venditrice e che comunque le alonature scomparivano del tutto naturalmente.
Anche questo motivo non è fondato.
Anzitutto va detto che la sostituzione del primer (1-10-21) è intervenuto mesi dopo la denuncia del vizio (in data 22-7-21) a riprova del fatto che le alonature persistevano e non scomparivano naturalmente.
Inoltre , forniva un prodotto completo di collante, rispetto al quale CP_1 avrebbe dovuto effettuare prove di compatiblità dei prime con alto contenuto di solvente piuttosto che con basso contenuto di solvente, tant'è che nella mail predetta, ex post , cioè quando la problematica si era già manifestata, ha proposto la sostituzione del collante. Sicchè è ravvisabile una negligenza nella condotta di ( e così della sua casa madre produttrice) che non ha testato il prodotto CP_1 mediante l'utilizzo della diligenza professionale tipica della propria attività.
Venendo quindi ai motivi dell'appello principale, assodato che i vizi sussistevano e che sono stati riconosciuti ma anche che ha rimediato attraverso nuove Parte_5 forniture , non può dirsi fondato il motivo di appello di , secondo cui CP_2 erroneamente il giudice avrebbe statuito che non sarebbe legittimata a CP_2 sollevare un'eccezione estintiva del proprio debito nei confronti della CP_1
Infatti, come correttamente statuito dal primo giudice, l'eccezione di inadempimento non può portare ad una sospensione sine die della prestazione, e, a maggior ragione, non può trovare fondamento nel caso in cui il compratore abbia utilizzato la cosa venduta, stante l'oggettiva rilevanza della utilizzazione definitiva della cosa viziata, della quale l'acquirente ha usufruito (Cass. civ., n. 12382/2006). L'utilizzo dei beni acquistati, al quale può ritenersi equiparato quella delle cose successivamente fornite a totale sostituzione delle prime, determina quindi la preclusione di una difesa che miri all'esenzione dal pagamento del corrispettivo nonostante l'utilità tratta dalla cosa. Infatti, il compratore non ha chiesto la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo bensì solo il risarcimento del danno con la conseguenza che deve pagare la
10 fornitura pacificamente utilizzata, salvo eventualmente ottenere il risarcimento del danno conseguente ai vizi lamentati.
Parte appellante assume, sempre per invocare l'esenzione dal pagamento della fornitura che a tale fornitura, in corso di causa si è poi aggiunto un ulteriore problema ovvero il distacco della (seconda) pannellatura posata utilizzando gli agenti incollanti indicati, autorizzati e certificati dalla stessa . Rispetto a tale CP_6 nuova doglianza però non vi è alcun riconoscimento da parte di e pertanto CP_6
l'onere della prova che il vizio è riconducibile alla fornitura piuttosto che al montaggio errato incombe su , onere che non è stato assolto. CP_2
Alla luce di quanto sopra la CTU richiesta da si configura come CP_2 meramente esplorativa e comunque inammissibile, attesa la immutazione dello stato dei luoghi avendo provveduto a rimuovere i pannelli e a riposizionarli CP_2 fissandoli meccanicamente a mezzo di viti inox.
Occorre ora esaminare l'appello principale e quello incidentale con riferimento alla domanda di risarcimento danni.
Parte appellante principale sostiene che i danni subiti siano stati sottostimati in primo grado, e chiede il riconoscimento integrale dell'importo richiesto.
Viceversa, parte appellata con l'appello incidentale contesta la sentenza impugnata che ha valorizzato talune fatture ai fini della prova del danno, assumendo che la produzione in giudizio delle fatture non è sufficiente a dimostrare il danno patito e la sola allegazione del documento contabile non assolve all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. atteso che l'effettivo pagamento della fattura va dimostrato producendo la copia della disposizione o la quietanza di pagamento, prova che è mancata;
contesta, inoltre, la prova del nesso causale tra i danni lamentati e l'inadempimento.
Tanto premesso ritiene la corte che sul punto l'appello incidentale sia fondato.
Infatti, va, anzitutto, premesso che la ricorrenza delle conseguenze derivanti dall'inadempimento costituiscono onere probatorio che grava sul creditore della prestazione inadempiuta, spettando a colui che asserisce di aver subito un danno dall'altrui inadempimento, fornire la prova del nesso di causalità giuridica tra detto inadempimento e il danno di cui si pretende il risarcimento.
Venendo alla fattispecie sub iudice, a fronte della contestazione da parte di CP_1 delle voci di danno enucleate da , manca la prova che le spese allegate CP_2 da siano connesse causalmente alle lavorazioni di ripristino e alla CP_2 maggiore durata della presenza in cantiere lamentata dall'appellante.
11 Ad abundantiam, poi, per quanto riguarda la prova del quantum, va anche detto che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione ( v. Cass 3293/18 Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832 ).
Nella specie, dunque alle fatture in atti per le quali non vi è prova del pagamento, non può essere attribuita alcuna efficacia probatoria .
Le medesime considerazioni valgono per la liquidazione equitativa del danno che presuppone ex art 1226 cc che sia provata l'esistenza del danno e il nesso causale con l'inadempimento, e che, comunque, la precisa determinazione di esso sia impossibile o quanto meno difficoltosa, fattispecie che in concreto non ricorrono.
Infatti, le spese allegate a suffragio dei danni asseritamente sofferti non sono univocamente riconducibili all'inadempimento della controparte e , in ogni caso, avrebbero potuto agevolmente essere dimostrate attraverso fatture quietanzate o buste paga della manodopera utilizzata, prova che, come si è detto, è mancata.
A conclusioni analoghe si perviene per quanto riguarda il danno da lucro cessante e perdita di chances ugualmente non provato, non essendo neppure allegato quali potessero essere gli altri cantieri in cui avrebbe potuto impiegare le CP_2 maestranze.
Il deficit probatorio degli elementi costitutivi dell'an, del quantum e dell'eventuale nesso causale del supposto danno con l'inadempimento determina l'accoglimento dell'appello incidentale con riforma parziale della sentenza.
In conclusione l'appello principale deve essere rigettato e accolto l'appello incidentale.
La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite (Cass n. 11423/16, n. 1757/17, n. 9064/18, n. 14916/20) che vede soccombente e, pertanto, l'appellante è tenuta al CP_2 pagamento delle spese di entrambi i grado che si liquidano in dispositivo, sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
12 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7834/24 del Controparte_2 tribunale di Milano del 3-9-24; accoglie l'appello incidentale di e per l'effetto in parziale Controparte_1 riforma della sentenza predetta rigetta la domanda riconvenzionale di;
CP_2 condanna la restituzione a di quanto la predetta abbia CP_2 CP_1 pagato ad in esecuzione della sentenza di primo grado;
CP_2 condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di entrambi i gradi che liquida in euro 7000,00 per il primo grado e in euro 6000,00 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228 Così deciso in Milano, 26/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
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