Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3163/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3163/2023 R.G. sez. lav.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. D. Pennetta, come da procura in atti,
APPELLANTE E
, Controparte_1
rappr. e difeso dall'Avv. C. Medici, come da procura in atti,
APPELLATO – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 20.12.2023, il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
523/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 22.6.2023, la quale - in accoglimento parziale della domanda proposta da - condannava il Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Pt_1
con la domanda originariamente proposta Controparte_1 deduceva: di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_1
dal 1999 al 2011 rivestendo dall'anno 2001 la qualifica di
[...] funzionario-avvocato; che dal 2005 al 2011 aveva patrocinato l'Ente in numerosi giudizi conclusi con esito favorevole, senza tuttavia mai ricevere la liquidazione della relativa quota-parte di retribuzione;
che nel corso del contenzioso attivato nei confronti dell'Ente per ottenere il riconoscimento dei compensi reclamati le parti addivenivano ad un accordo transattivo approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 92 del 16.9.2019 e poi trasfuso nel successivo atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 25.9.2019 recante Prot. n. 5927; che in detto accordo l'Ente si obbligava al pagamento della somma complessiva somma di € 79.900,00, di cui € 54.900,00 a titolo di compensi professionali per gli anni dal 2005 al 2011 ed € 25.000,00 a titolo di bonus transattivo;
che, ciò nonostante, l'Ente erogava a titolo di compensi l'importo netto di € 28.723,49 (avendo trattenuto gli oneri riflessi, quelli contributivi e fiscali), nonché € 20.000,00 a titolo di bonus transattivo (avendo operato su detto importo le trattenute fiscali). Sulla scorta di tali premesse agiva in giudizio al fine di ottenere l'integrale pagamento di cui all'atto di transazione con conseguente ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'Ente a titolo di oneri riflessi, contributivi e fiscali.
Il Giudice di prime cure accoglieva in parte la domanda ritenendo illegittime le ritenute fiscali e previdenziali operate dall'Ente sulla somma corrisposta a titolo di compensi professionali;
riteneva, invece, legittima sia la trattenuta degli oneri riflessi sia la trattenuta fiscale operata sulla somma corrisposta a titolo di bonus transattivo.
Il proponeva appello censurando la sentenza Parte_1 nella parte in cui dichiarava illegittime le trattenute fiscali e previdenziali: nella specie, l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione rilevando che, in realtà, le somme erogate a titolo di compensi professionali dovevano essere erogate al netto degli oneri previdenziali e fiscali come stabilito dalle norme in materia e come confermato anche da recente giurisprudenza. Per tali ragioni, chiedeva la riforma della sentenza gravata con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'appellato , il quale, preliminarmente CP_1 deduceva l'infondatezza dell'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto;
al contempo, proponeva appello incidentale con il quale impugnava parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la legittimità della trattenuta degli oneri riflessi sulle somme erogate a titolo di compenso professionale;
inoltre, impugnava la sentenza nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento danni derivante dall'errata qualificazione di tale somma. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto con riforma parziale della sentenza gravata, il tutto con vittoria di spese di lite.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto è fondato per i motivi che saranno di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la valutazione circa la legittimità delle trattenute (oneri riflessi, oneri previdenziali e fiscali) effettuate dal sulle somme corrisposte al Parte_1
in esecuzione di un accordo transattivo stipulato tra le CP_1 parti.
Occorre osservare che le somme di cui si controverte riguardano i compensi professionali reclamati – con altro giudizio - dal in qualità di funzionario/avvocato del CP_1 Parte_1 per l'attività di patrocinio svolta in favore dell'ente dal 2005 al 2011.
Come dedotto dalle parti, il contenzioso avviato dall'odierno appellato - avente ad oggetto l'accertamento del diritto al pagamento dei compensi professionali maturati dall'anno 2005 – era stato definito tra le parti con un atto di transazione. L'odierna disputa riguarda proprio le somme che l'Ente comunale erogava in virtù di detto accordo transattivo.
Dunque, occorre brevemente ripercorrere la cronologia degli eventi e degli atti che hanno portato all'accordo in argomento.
Il con deliberazione n. 92 del 16.9.2019 Parte_1 approvava lo schema di atto di transazione;
successivamente, in data del 23.9.2019, il ed il Responsabile del Servizio CP_1
Contenzioso stipulavano l'approvato atto di transazione con documento recante prot. n. 5927 del 25.09.2019. L'Ente, con il suddetto accordo transattivo, si impegnava a corrispondere al l'importo complessivo di € 79.900,00 CP_1 di cui: € 54.900,00 “per compensi professionali anni dal 2005 al 2011” ed € 25.000,00 “a titolo di transazione novativa per le rinunce di cui al presente atto”. In particolare, con riferimento alla somma dovuta a titolo di bonus transattivo le parti specificavano che questa veniva pattuita al fine di evitare l'alea dei giudizi presenti e futuri. In esecuzione di detto accordo transattivo, il erogava a Pt_1 titolo di compensi professionali, l'importo netto di € 28.723,49, avendo trattenuto sulla somma di € 54.900,00 i seguenti importi: a)
€ 13.403,40 a titolo di oneri riflessi;
b) € 4.193,37 a titolo di ritenute contributive;
c) € 8.579,74 a titolo di ritenute fiscali. Per quanto concerne il bonus transattivo, l'Ente erogava l'importo netto di € 20.000,00, essendo stata decurtata la somma di € 5.000,00 a titolo di ritenute fiscali.
Queste le circostanze di fatto tutte documentalmente provate.
Orbene, il appellante contestava la statuizione del Giudice Pt_1 di prime cure che aveva ritenuto illegittime le trattenute previdenziali e fiscali (pari a complessivi € 12.773,11) operate sulla somma corrisposta a titolo di compensi professionali, non avendo avuto riguardo al fatto che la stessa era da ritenersi al lordo delle ritenute di legge.
La doglianza deve ritenersi fondata.
Ebbene, deve rilevarsi che non è revocabile in dubbio la circostanza che la suddetta somma fosse erogata e specificamente qualificata dalle parti come compenso professionale per l'attività svolta.
Parimenti, non vi sono elementi che inducono a ritenere che tale somma fosse indicata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali. Viceversa, gli atti prodromici alla transazione confermano che gli importi di cui all'atto di transazione erano da intendersi al lordo.
Infatti, dalla lettura della Delibera della Giunta Comunale n. 92 del 16.9.2019 – con la quale l'ente approvava lo schema di transazione tra le parti – si evince che l'importo pattuito tra le parti era da intendersi al lordo, in quanto testualmente recitava: “Valutato congruo e conveniente addivenire alla definizione della controversia insorta ed insorgenda, offrendo a tacitazione definitiva di ogni pretesa creditrice formulata dal sig.
[...]
nel richiamato giudizio recante R.G. n. 3470/2015, CP_1 anche al fine di scongiurare ulteriori contestazioni connesse e/o conseguenti, l'importo di € 79.900,00 omnicomprensivo calcolato così come da parere pro-veritate dell'Avv. Donato Pennetta, legale di fiducia dell'Ente che il sig. accetta …….”. Controparte_1
Dunque, il testo della delibera non lasciava spazi ad interpretazioni, in quanto, la dicitura “omnicomprensivo” era chiara ed esplicita della volontà di intendere tali somme come comprensive delle ritenute di legge.
Altro elemento da cui si evince che l'importo pattuito era da intendersi al lordo era proprio il parere pro-veritate redatto dal legale di fiducia dell'Ente. Infatti, come si legge in delibera si addiveniva all'importo di cui alla transazione sulla base del calcolo di cui al suddetto parere, ove il legale di fiducia proponeva:
“…considerato che la pretesa iniziale dell'Avv. (di cui CP_1 al ricorso introduttivo) è pari ad € 199.762,45, espunti i contenziosi conclusisi con le sentenze di rito, ridotti quelli aventi carattere di serialità, l'importo potrebbe essere ridotto di un terzo;
il tutto, a sua volta decurtato del 40% in virtù dell'inserimento dello stesso nella massa passiva, ma considerandolo anche come credito di lavoro”.
Dunque, il parametro economico di riferimento su cui ancorare la proposta transattiva era rappresentato proprio dall'importo domandato dal che - come correttamente evidenziava il CP_1
in sede di memoria difensiva in primo grado – Parte_1 era determinato al “lordo delle ritenute di legge”, così come testualmente si leggeva nel ricorso introduttivo del giudizio proposto dal e poi bonariamente definito. CP_1
Dunque, tali evidenze documentali portano a ritenere che le somme indicate nell'atto di transazione fossero da intendersi al lordo delle trattenute di legge.
Alla luce di siffatta documentazione appare priva di fondamento la tesi del , secondo il quale nella successiva Determina di CP_1 liquidazione (determinazione n. 401 del 14.10.2019), l'Ente aveva provveduto ad una surrettizia modifica dell'accordo. Infatti, è di tutta evidenza che l'ente comunale aveva sin dall'inizio qualificato dette somme come al lordo delle ritenute di legge.
Tra l'altro, se veramente fossero state intese al netto di tutti gli oneri riflessi, nonché delle relative obbligazioni previdenziali, l'ente comunale avrebbe dovuto quantificare preventivamente gli ulteriori importi in modo da avere la relativa copertura finanziaria. Dunque, posto ciò, l'importo di € 54.900,00 di cui all'atto di transazione, in relazione alla natura dello stesso, ovvero di compenso professionale, è stato legittimamente oggetto delle relative trattenute previdenziali e fiscali.
Per tali ragioni, l'appello principale va accolto con riforma parziale della sentenza di primo grado.
Occorre ora esaminare l'appello incidentale.
L'appellato impugnava parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva la legittimità della trattenuta degli oneri riflessi per violazione o falsa applicazione della art. 1, comma 208, Legge n. 266/2005.
La doglianza proposta dall'appellato non è meritevole di accoglimento.
L'articolo 1, comma 208, legge 266/2005, stabiliva che: “Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro".
Tale norma, come correttamente ricostruito anche da consolidata giurisprudenza, è ispirata a finalità di contenimento della spesa pubblica ed ha introdotto una deroga all'art. 2115, comma 3, c.c. disponendo, nella sostanza, l'accollo contributivo e integrale a carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali (norma peraltro ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2009; v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27315/2021).
Dunque, mentre nella disciplina previgente gli importi da corrispondere agli avvocati dipendenti degli enti pubblici, sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile, erano pari alle spese di lite riconosciute a favore dell'ente ed era poi a carico dell'amministrazione pubblica il pagamento della relativa contribuzione, con l'entrata in vigore di tale legge l'importo versato ai propri dipendenti è da considerarsi al lordo degli oneri riflessi.
Sul punto, come detto vi è consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma: “I compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 c.c., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi” (Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3242 del 05/02/2024).
Viceversa, non può invocarsi - come invece intende fare l'appellante - la sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2009 per escludere l'applicabilità della suddetta norma al caso di specie.
In realtà, la pronuncia della Consulta va letta nel contesto in cui è stata emessa, ossia al fine di rigettare le questioni relative alla violazione dell'articolo 39 della Costituzione (libertà sindacale), e non riguardo all'articolo 36 (giusta retribuzione) della stessa: si è quindi trattata di una decisione che ha ritenuto la norma rispettosa della libertà sindacale, mentre non si è pronunciata in merito al diritto ad una equa retribuzione. Infatti, la Corte Costituzionale si limitava ad affermare che: "Quanto alla dedotta violazione dell'art. 39 Cost. la norma censurata non mira ad una riduzione del trattamento retributivo complessivo dell'avvocato dipendente previsto dalla contrattazione collettiva, ma disciplina piuttosto la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico-datore di lavoro e dipendente".
Pertanto, è da ritenersi corretta la trattenuta degli oneri riflessi operata dall'ente comunale, così come statuito dal Giudice di prime cure.
L'appellato, inoltre, con altro motivo di gravame impugnava la parzialmente la sentenza di primo grado nella parte cui rigettava la domanda di risarcimento dei danni patiti per l'erronea qualificazione della somma riconosciuta a titolo di bonus transattivo come reddito da lavoro.
Nella specie, l'appellato in primo grado aveva rilevato che l'ente comunale avendo qualificato gli importi erogati a titolo di bonus transattivo come redditi, gli aveva cagionato un pregiudizio di natura economica, dovendo egli sostenere un maggior carico fiscale.
Orbene, la doglianza è priva di fondamento.
Infatti, anche nelle ipotesi di transazione novativa le somme erogate a seguito di transazioni, sono riconducibili al rapporto di lavoro e, pertanto, tassabili come lo stesso.
Sul punto, si veda l'articolo 51, comma a, del Tuir, il quale sancisce il principio generale di onnicomprensività del reddito, in applicazione del quale sono idonei a formare reddito da lavoro dipendente “…tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Pertanto, l'appello incidentale va integralmente rigettato.
In conclusione, dunque, per i motivi esposti, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della parziale della sentenza di primo grado, deve rigettarsi la domanda presentata in primo grado da Controparte_1
Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate stante la complessità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In accoglimento dell'appello principale, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda presentata in primo grado da Controparte_1
Rigetta l'appello incidentale.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 13.1.2025 Il Presidente estensore dott.ssa Vincenza Totaro