TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 639 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1 Parte_2
AVV. FRANCESCA DE TOFFOL, AVV. DANIELA NICASTRI
[...]
- RICORRENTI -
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: AVV. GIANLUCA GRANUCCI
- RESISTENTE -
avente a oggetto: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
CONCLUSIONI
➢ Ricorrenti:
“che l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, Voglia,
⁃ CONFERMARE l'ordinanza di rilascio ed ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario;
⁃ CONDANNARE il convenuto al pagamento delle spese processuali tutte;
⁃ RIGETTARE tutte le domande proposte dalla convenuta perché infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese di giudizio”.
➢ Resistente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
1 VOGLIA
- accertare e dichiarare che il contratto di comodato sottoscritto tra le parti ha la finalità familiare, e pertanto lo stesso, dunque, non potesse essere risolto sic et sempliciter a seguito della compravendita intervenuta tra gli originari comodanti e nuovi proprietari;
in conseguenza accertare e dichiarare il diritto dell'intimata ad abitare nell'immobile de quo;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto ritualmente notificato Parte_1
e assumendo di aver acquistato da e Parte_2 Persona_1 [...]
l'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Porcari (LU), fg. 6, map. Parte_3
133 sub 6, da costoro concesso in comodato a tempo indeterminato in favore di e con contratto del 10.11.2016, regolarmente Parte_4 CP_1
registrato, dopo aver previamente richiesto invano la restituzione alla comodataria superstite stante la prematura scomparsa dell'altro comodante CP_1
hanno intimato l'immediata cessazione del contratto di Parte_4
comodato, citando la comodataria onde sentir convalidare lo sfratto, con condanna al rilascio e fissazione del termine per l'esecuzione.
§1.1 – Per opporsi alla convalida si è costituita la comodataria, deducendo che il comodato era stato stipulato con il vincolo derivante dalla destinazione all'uso familiare del nucleo costituito con il marito a far tempo dal 2.8.2008, desumibile da una pluralità di concrete circostanze sintomatiche, di tal che il termine di durata del comodato era implicitamente desumibile in coerenza dall'anzidetta destinazione, con la conseguenza che il comodante era abilitato a richiedere la restituzione della cosa data in comodato soltanto al sopravvenire di un urgente ed impreveduto bisogno, nella specie insussistente.
§1.2 – All'esito della fase sommaria, il Tribunale ordinava il rilascio, contestualmente disponendo il mutamento del rito e concedendo termine per il deposito di memorie integrative.
2 §1.3 – Disattese le istanze istruttorie, la causa è stata spedita in decisione ed all'udienza del 21.2.2025, precisate le conclusioni e svolta la discussione a norma dell'art. 429 c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Deve dichiararsi la cessazione del contratto di comodato.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, ad libitum, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa” (Cass. sent. n. 664 del 2016; n. 11424 del 1992; n. 2343 del 1966; n. 195 del 1964; n. 2502 del 1963).
Da tale quadro teorico discende che a nulla rileva se al comodato, nel caso di specie, fosse stato impresso o meno un vincolo di destinazione da cui inferire implicitamente un termine di durata, sì da sottoporre il rapporto alla disciplina dell'art. 1809 c.c. Tale destinazione, infatti, sarebbe inidonea a vincolare l'avente causa dal comodante, stante il generale principio di relatività degli effetti contrattuali di cui all'art. 1372 c.c., non derogato dall'art. 1599 c.c., per l'appunto insuscettibile di estensione analogica al contratto di comodato, attesane l'indole di norma eccezionale.
§3. – Ne consegue che con la richiesta di restituzione degli acquirenti il comodato è innegabilmente cessato, mentre non occorre provvedere sul rilascio, già eseguito nelle more.
§4. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, come da dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della lite, tenuto conto del valore medio dei parametri
Avuto riguardo all'importo medio dei parametri applicabili, si liquidano euro
5.077,00 per compenso professionale.
P.q.m.
3 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta la cessazione del contratto di comodato di cui in premessa.
- Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 per compenso professionale, euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 21 febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
4
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 639 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1 Parte_2
AVV. FRANCESCA DE TOFFOL, AVV. DANIELA NICASTRI
[...]
- RICORRENTI -
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: AVV. GIANLUCA GRANUCCI
- RESISTENTE -
avente a oggetto: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
CONCLUSIONI
➢ Ricorrenti:
“che l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, Voglia,
⁃ CONFERMARE l'ordinanza di rilascio ed ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario;
⁃ CONDANNARE il convenuto al pagamento delle spese processuali tutte;
⁃ RIGETTARE tutte le domande proposte dalla convenuta perché infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese di giudizio”.
➢ Resistente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
1 VOGLIA
- accertare e dichiarare che il contratto di comodato sottoscritto tra le parti ha la finalità familiare, e pertanto lo stesso, dunque, non potesse essere risolto sic et sempliciter a seguito della compravendita intervenuta tra gli originari comodanti e nuovi proprietari;
in conseguenza accertare e dichiarare il diritto dell'intimata ad abitare nell'immobile de quo;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto ritualmente notificato Parte_1
e assumendo di aver acquistato da e Parte_2 Persona_1 [...]
l'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Porcari (LU), fg. 6, map. Parte_3
133 sub 6, da costoro concesso in comodato a tempo indeterminato in favore di e con contratto del 10.11.2016, regolarmente Parte_4 CP_1
registrato, dopo aver previamente richiesto invano la restituzione alla comodataria superstite stante la prematura scomparsa dell'altro comodante CP_1
hanno intimato l'immediata cessazione del contratto di Parte_4
comodato, citando la comodataria onde sentir convalidare lo sfratto, con condanna al rilascio e fissazione del termine per l'esecuzione.
§1.1 – Per opporsi alla convalida si è costituita la comodataria, deducendo che il comodato era stato stipulato con il vincolo derivante dalla destinazione all'uso familiare del nucleo costituito con il marito a far tempo dal 2.8.2008, desumibile da una pluralità di concrete circostanze sintomatiche, di tal che il termine di durata del comodato era implicitamente desumibile in coerenza dall'anzidetta destinazione, con la conseguenza che il comodante era abilitato a richiedere la restituzione della cosa data in comodato soltanto al sopravvenire di un urgente ed impreveduto bisogno, nella specie insussistente.
§1.2 – All'esito della fase sommaria, il Tribunale ordinava il rilascio, contestualmente disponendo il mutamento del rito e concedendo termine per il deposito di memorie integrative.
2 §1.3 – Disattese le istanze istruttorie, la causa è stata spedita in decisione ed all'udienza del 21.2.2025, precisate le conclusioni e svolta la discussione a norma dell'art. 429 c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Deve dichiararsi la cessazione del contratto di comodato.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, ad libitum, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa” (Cass. sent. n. 664 del 2016; n. 11424 del 1992; n. 2343 del 1966; n. 195 del 1964; n. 2502 del 1963).
Da tale quadro teorico discende che a nulla rileva se al comodato, nel caso di specie, fosse stato impresso o meno un vincolo di destinazione da cui inferire implicitamente un termine di durata, sì da sottoporre il rapporto alla disciplina dell'art. 1809 c.c. Tale destinazione, infatti, sarebbe inidonea a vincolare l'avente causa dal comodante, stante il generale principio di relatività degli effetti contrattuali di cui all'art. 1372 c.c., non derogato dall'art. 1599 c.c., per l'appunto insuscettibile di estensione analogica al contratto di comodato, attesane l'indole di norma eccezionale.
§3. – Ne consegue che con la richiesta di restituzione degli acquirenti il comodato è innegabilmente cessato, mentre non occorre provvedere sul rilascio, già eseguito nelle more.
§4. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, come da dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della lite, tenuto conto del valore medio dei parametri
Avuto riguardo all'importo medio dei parametri applicabili, si liquidano euro
5.077,00 per compenso professionale.
P.q.m.
3 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta la cessazione del contratto di comodato di cui in premessa.
- Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 per compenso professionale, euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 21 febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
4