Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/03/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04961/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4961 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Saf S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cocozza e Fiorella Titolo, presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, Via Vittoria Colonna, 9 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è domiciliata in Napoli, Via Diaz, n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 331 del 13.10.2021, che ha annullato in autotutela il precedente provvedimento, rilasciato dalla stessa Autorità, per la variazione d’uso n. 15155 dell’1.7.2021 della concessione demaniale marittima n. 64\2015 – rep. 7664 (modificata con licenza suppletiva n. 89\2018 – rep. N. 26);
- nonché, laddove necessario, del Regolamento d’uso delle aree demaniali nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in parte qua ;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25/2/2022 :
del provvedimento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale prot. n. 29260 del 23.12.2021, che rigetta l’istanza di autorizzazione ex art. 45 bis codice della navigazione presentata dalla ricorrente in data 13.7.2021 e assunta al protocollo dell’Ente n. 16164, nonché della nota di preavviso di rigetto del 5.11.2021, prot. 25147.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che il contenzioso in epigrafe riguarda la concessione di un’area demaniale sita nel Comune di Napoli e di cui è titolare la società ricorrente, confinante con il fabbricato di sua proprietà;
- che con il ricorso introduttivo viene censurata la delibera assunta in autotutela dall’Autorità di Sistema Portuale, con cui è stata annullata l’autorizzazione n. 15155\2021 che aveva assentito una variazione della destinazione d’uso dell’area demaniale ex art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, mentre con i motivi aggiunti il gravame è stato esteso al provvedimento di rigetto dell’istanza di affidamento a terzi delle attività oggetto di concessione presentata da Saf S.r.l. ex art. 45 bis del medesimo codice;
- che si è costituita per resistere al ricorso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
Considerato:
- che in data 14 gennaio 2025 la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, chiedendo conseguente declaratoria a spese compensate.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2025.
Nel rispetto del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il ricorso va dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
La peculiarità della vicenda controversa e la sua definizione in rito giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025, tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Rita Luce |
IL SEGRETARIO