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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra - Presidente dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. dott. Fabio Magistro - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1608 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione immediata all'udienza del 16.10.2025, vertente TRA
( ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Mario Saltalamacchia, Luca Saltalamacchia e Stefania Saltalamacchia, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli al C.so Umberto I n. 7; Attrice in revocazione
CONTRO
Comunione dell'impianto di riscaldamento tra i fabbricati B e C in Sorrento alla via Capo n. 10 – Parco Sereno ( ), in P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Luca Marocco, presso il cui studio in Napoli, piazza Bovio n. 8, è elettivamente domiciliata;
Convenuta in revocazione
OGGETTO: revocazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4572/2019, pubblicata in data 20.9.2019, per contrasto di giudicati ex art. 395 n. 5 cpc.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.10.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione per revocazione, notificato (a mezzo pec) in data 22.5.2020, evocava in giudizio, innanzi alla Corte di Parte_1 appello di Napoli, la di riscaldamento tra i Controparte_1 fabbricati B e C in Sorrento alla via Capo n. 10 - Parco Sereno, per sentir revocare, ex art. 395, n. 5 cpc, la sentenza della Corte di appello
1 di Napoli n. 4572/2019, pubblicata in data 20.9.2019, che così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'appello proposto dal
[...]
10, in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata: a) rigetta la domanda proposta dall'attrice ; b) Parte_1 conferma il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio”. Nel contestare la decisione, l'attrice in revocazione evidenziava l'illogicità della motivazione (per l'inesatta applicazione dell'art. 2697 c.c.) nonché la sussistenza di un giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado. Chiedeva, pertanto, di: “1) accertare che tra le stesse parti ed in relazione allo stesso fatto sono state pronunciate dalla Corte di Appello di Napoli le sentenze n. 5515/2018 e n. 4572/2019, di cui la prima è passata in giudicato con accertamento in contrasto con la successiva sentenza;
2) di conseguenza revocare la sentenza n. 4572/2019 in applicazione del divieto del “ne bis in idem”; 3) condannare il al pagamento delle spese processuali CP_2 solo in caso di ingiustificata opposizione alla presente istanza”. Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 1.9.2020, la dell'impianto di CP_1 riscaldamento tra i fabbricati B e C in Sorrento alla via Capo n. 10 – Parco Sereno, contestando sia l'esistenza del prospettato contrasto tra giudicati, sia la denunciata illogicità della motivazione, concludendo per il rigetto dell'avversa impugnazione, perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4572/2019 impugnata per revocazione. Vinte le spese, da distrarre in favore del costituito difensore antistatario. Acquisito il fascicolo d'ufficio del grado precedente, la causa, introitata una prima volta in decisione e rimessa sul suolo (con ordinanza del 26.9.2025) per la necessità di far precisare le conclusioni innanzi a collegio giudicante in diversa composizione, all'udienza del 16.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che rinunciavano ai termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse e repliche, veniva riservata in decisione immediata.
********
§. Rileva subito la Corte che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, non ricorrendo nella specie, come meglio si chiarirà a breve, un contrasto di giudicati idoneo a costituire motivo di revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. Giova premettere che la a sostegno del rimedio esperito, Pt_1 assume che la sentenza n. 4572/2019, impugnata per revocazione, pronunciata all'esito del giudizio di appello (RG N. 4236/2013) avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del
[...]
[...
[...] [...]
, adottata in data 20.11.2004, sarebbe contraria ad altra Parte_2 precedente sentenza n. 5515/2018, passata in giudicato, resa dalla stessa Corte di appello di Napoli (nel giudizio RG N. 3541/2013), che, in parziale riforma della sentenza di primo grado (n. 386/2012, del 27.12.2012, pronunciata dal tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Sorrento), annullava la delibera assembleare del 22.10.2005 nella parte in cui poneva a carico della condomina Pt_1 la somma di € 488,53 per spese di gasolio, sul duplice presupposto del raggiungimento della prova sulla mancanza di pregiudizio all'impianto e/o aggravio di costi agli altri condomini e del giudicato asseritamente formatosi sulla sentenza n. 170/2013, del 5.6.2013, successiva a quella impugnata, con cui il tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Sorrento, aveva accertato la legittimità del distacco della dall'impianto CP_3 Pt_1 centralizzato di riscaldamento. Evidenzia, in particolare, che la Corte, con la sentenza n. 5515/2018, pur essendo incorsa in errore - a suo dire ininfluente - circa l'applicazione del ne bis in idem, per non aver considerato che, in realtà, la sentenza n. 170/2013 era stata impugnata nel giudizio (RG N. 4236/2013) conclusosi proprio con la sentenza oggetto di revocazione, comunque avrebbe accolto il gravame in coerenza con la motivazione espressa sulla validità della prova fornita dalla . Pt_1
Deduce, infine, che l'impugnata sentenza n. 4572/2019, nella parte in cui pronunciava nuovamente sulla liceità del distacco realizzato dalla violava il precedente giudicato, sì da poter essere impugnata Pt_1 per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.. Assume, al riguardo, che la decisione n. 5515/2018, pubblicata in data 29.11.2018, era passata in giudicato prima della pubblicazione, in data 20.9.2019, della sentenza impugnata per revocazione, conclusiva del giudizio di appello involgente l'impugnazione della delibera del 20.11.2004, precisando che il giudicato non aveva formato oggetto di eccezione nell'ambito di tale giudizio. L'assunto va disatteso. L'art. 395 cpc (rubricato: “Casi di revocazione”), recita al n. 5: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: … 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
…”. Il motivo di revocazione in esame, dunque, concerne esclusivamente la violazione di un giudicato antecedente: il che significa che il giudicato contrastante con la sentenza impugnata per revocazione deve essersi formato prima della emanazione di quest'ultima (cfr. Cass. 5574/1999, che afferma: “E' denunciabile con ricorso per cassazione il contrasto rispetto ad un giudicato esterno intervenuto
3 successivamente alla emanazione della sentenza impugnata al pari di quanto avviene per lo "ius superveniens", atteso che il controllo di legittimità non ha per oggetto solamente l'errore del giudice, ma è inteso a verificare anche la conformità della sentenza a diritto, ancorchè il vizio sia dovuto ad un mutamento del quadro normativo. Non è invece ravvisabile un motivo di revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., perché questo si configura solo ove il giudicato sia intervenuto prima della emanazione della sentenza impugnata”). Anche recentemente, la Suprema Corte ha ribadito il seguente principio di diritto: “E' esperibile il rimedio della revocazione contro la sentenza d'appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del deposito della sentenza stessa, in quanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della sentenza di secondo grado, momento in cui il giudice d'appello si spoglia della controversia;
sino ad allora è possibile far valere il giudicato esterno in sede di appello, producendo in giudizio la sentenza munita di attestato di definitività da parte della cancelleria, anche attraverso un'apposita istanza al giudice che consenta una rimessione della causa sul ruolo;
nel caso in cui la cosa giudicata si sia formata successivamente al deposito della sentenza di appello è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione” (cfr., anche in motivazione, Cass. 13987/2019; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite, 21493/2010, Cass. 25863/2022 e Cass. 5370/2024). Ebbene, in applicazione di tale principio, il rimedio nella specie esperito da è inammissibile, atteso che, a prescindere da Parte_1 ogni ulteriore considerazione, non v'è prova della formazione di un giudicato antecedente alla pubblicazione della sentenza impugnata per revocazione, dovendo difatti rilevarsi che, diversamente da quanto prospettato dall'attrice in revocazione, la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5515/2018, pubblicata in data 29.11.2018, non notificata (come attestato dall'avv. Mario Saltalamacchia, difensore di
, nel certificato di mancata proposizione di ricorso per Parte_1 cassazione del 6.7.2020, allegato in atti, con cui lo stesso difensore dichiarava altresì che contro la sentenza “non è stato a tutt'oggi notificato dalla controparte alcun atto di impugnazione”), è passata in giudicato solo dopo la pubblicazione, in data 20.9.2019, della sentenza della Corte di appello n. 4572/2019 impugnata per revocazione, e precisamente il 30.12.2019, per decorso del termine lungo annuale (e non semestrale) previsto dall'art. 327 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile, risultando il giudizio di primo grado introdotto con ricorso del 4.11.2005, ante novella introdotta dalla legge 69/2009, con effetto dal 4.7.2009 per i giudizi instaurati in primo grado dopo tale data (cfr., in argomento, Cass. 27236/2017, Cass. 6951/2019, Cass. 17928/2020 e Cass. 25147/2024).
4 Fermo quanto precede, si rileva, infine, per completezza, che il rimedio revocatorio non può essere attivato per denunciare asseriti errores in iudicando commessi dal giudice del gravame nell'attività di valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali, discendendo da ciò l'inammissibilità dell'istanza di revocazione anche nella parte in cui la denuncia la illogicità della motivazione Pt_1 della sentenza impugnata. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
§. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle questioni affrontate e dell'attività difensiva concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Luca Marocco, dichiaratosi antistatario. Ricorrono i presupposti per il versamento a carico di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 1608 R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, avente ad oggetto revocazione ex art. 395 n. 5 cpc della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4572/2019, pubblicata in data 20.9.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1 dell'impianto di riscaldamento tra i fabbricati B e C in Sorrento alla via Capo n. 10 - Parco Sereno, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 673,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Marocco, antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato. Così deciso in Napoli, in data 16.10.2025
L'ESTENSORE Il PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dott. Giuseppe Vinciguerra
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra - Presidente dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. dott. Fabio Magistro - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1608 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione immediata all'udienza del 16.10.2025, vertente TRA
( ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Mario Saltalamacchia, Luca Saltalamacchia e Stefania Saltalamacchia, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli al C.so Umberto I n. 7; Attrice in revocazione
CONTRO
Comunione dell'impianto di riscaldamento tra i fabbricati B e C in Sorrento alla via Capo n. 10 – Parco Sereno ( ), in P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Luca Marocco, presso il cui studio in Napoli, piazza Bovio n. 8, è elettivamente domiciliata;
Convenuta in revocazione
OGGETTO: revocazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4572/2019, pubblicata in data 20.9.2019, per contrasto di giudicati ex art. 395 n. 5 cpc.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.10.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione per revocazione, notificato (a mezzo pec) in data 22.5.2020, evocava in giudizio, innanzi alla Corte di Parte_1 appello di Napoli, la di riscaldamento tra i Controparte_1 fabbricati B e C in Sorrento alla via Capo n. 10 - Parco Sereno, per sentir revocare, ex art. 395, n. 5 cpc, la sentenza della Corte di appello
1 di Napoli n. 4572/2019, pubblicata in data 20.9.2019, che così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'appello proposto dal
[...]
10, in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata: a) rigetta la domanda proposta dall'attrice ; b) Parte_1 conferma il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio”. Nel contestare la decisione, l'attrice in revocazione evidenziava l'illogicità della motivazione (per l'inesatta applicazione dell'art. 2697 c.c.) nonché la sussistenza di un giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado. Chiedeva, pertanto, di: “1) accertare che tra le stesse parti ed in relazione allo stesso fatto sono state pronunciate dalla Corte di Appello di Napoli le sentenze n. 5515/2018 e n. 4572/2019, di cui la prima è passata in giudicato con accertamento in contrasto con la successiva sentenza;
2) di conseguenza revocare la sentenza n. 4572/2019 in applicazione del divieto del “ne bis in idem”; 3) condannare il al pagamento delle spese processuali CP_2 solo in caso di ingiustificata opposizione alla presente istanza”. Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 1.9.2020, la dell'impianto di CP_1 riscaldamento tra i fabbricati B e C in Sorrento alla via Capo n. 10 – Parco Sereno, contestando sia l'esistenza del prospettato contrasto tra giudicati, sia la denunciata illogicità della motivazione, concludendo per il rigetto dell'avversa impugnazione, perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4572/2019 impugnata per revocazione. Vinte le spese, da distrarre in favore del costituito difensore antistatario. Acquisito il fascicolo d'ufficio del grado precedente, la causa, introitata una prima volta in decisione e rimessa sul suolo (con ordinanza del 26.9.2025) per la necessità di far precisare le conclusioni innanzi a collegio giudicante in diversa composizione, all'udienza del 16.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che rinunciavano ai termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse e repliche, veniva riservata in decisione immediata.
********
§. Rileva subito la Corte che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, non ricorrendo nella specie, come meglio si chiarirà a breve, un contrasto di giudicati idoneo a costituire motivo di revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. Giova premettere che la a sostegno del rimedio esperito, Pt_1 assume che la sentenza n. 4572/2019, impugnata per revocazione, pronunciata all'esito del giudizio di appello (RG N. 4236/2013) avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del
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[...] [...]
, adottata in data 20.11.2004, sarebbe contraria ad altra Parte_2 precedente sentenza n. 5515/2018, passata in giudicato, resa dalla stessa Corte di appello di Napoli (nel giudizio RG N. 3541/2013), che, in parziale riforma della sentenza di primo grado (n. 386/2012, del 27.12.2012, pronunciata dal tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Sorrento), annullava la delibera assembleare del 22.10.2005 nella parte in cui poneva a carico della condomina Pt_1 la somma di € 488,53 per spese di gasolio, sul duplice presupposto del raggiungimento della prova sulla mancanza di pregiudizio all'impianto e/o aggravio di costi agli altri condomini e del giudicato asseritamente formatosi sulla sentenza n. 170/2013, del 5.6.2013, successiva a quella impugnata, con cui il tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Sorrento, aveva accertato la legittimità del distacco della dall'impianto CP_3 Pt_1 centralizzato di riscaldamento. Evidenzia, in particolare, che la Corte, con la sentenza n. 5515/2018, pur essendo incorsa in errore - a suo dire ininfluente - circa l'applicazione del ne bis in idem, per non aver considerato che, in realtà, la sentenza n. 170/2013 era stata impugnata nel giudizio (RG N. 4236/2013) conclusosi proprio con la sentenza oggetto di revocazione, comunque avrebbe accolto il gravame in coerenza con la motivazione espressa sulla validità della prova fornita dalla . Pt_1
Deduce, infine, che l'impugnata sentenza n. 4572/2019, nella parte in cui pronunciava nuovamente sulla liceità del distacco realizzato dalla violava il precedente giudicato, sì da poter essere impugnata Pt_1 per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.. Assume, al riguardo, che la decisione n. 5515/2018, pubblicata in data 29.11.2018, era passata in giudicato prima della pubblicazione, in data 20.9.2019, della sentenza impugnata per revocazione, conclusiva del giudizio di appello involgente l'impugnazione della delibera del 20.11.2004, precisando che il giudicato non aveva formato oggetto di eccezione nell'ambito di tale giudizio. L'assunto va disatteso. L'art. 395 cpc (rubricato: “Casi di revocazione”), recita al n. 5: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: … 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
…”. Il motivo di revocazione in esame, dunque, concerne esclusivamente la violazione di un giudicato antecedente: il che significa che il giudicato contrastante con la sentenza impugnata per revocazione deve essersi formato prima della emanazione di quest'ultima (cfr. Cass. 5574/1999, che afferma: “E' denunciabile con ricorso per cassazione il contrasto rispetto ad un giudicato esterno intervenuto
3 successivamente alla emanazione della sentenza impugnata al pari di quanto avviene per lo "ius superveniens", atteso che il controllo di legittimità non ha per oggetto solamente l'errore del giudice, ma è inteso a verificare anche la conformità della sentenza a diritto, ancorchè il vizio sia dovuto ad un mutamento del quadro normativo. Non è invece ravvisabile un motivo di revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., perché questo si configura solo ove il giudicato sia intervenuto prima della emanazione della sentenza impugnata”). Anche recentemente, la Suprema Corte ha ribadito il seguente principio di diritto: “E' esperibile il rimedio della revocazione contro la sentenza d'appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del deposito della sentenza stessa, in quanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della sentenza di secondo grado, momento in cui il giudice d'appello si spoglia della controversia;
sino ad allora è possibile far valere il giudicato esterno in sede di appello, producendo in giudizio la sentenza munita di attestato di definitività da parte della cancelleria, anche attraverso un'apposita istanza al giudice che consenta una rimessione della causa sul ruolo;
nel caso in cui la cosa giudicata si sia formata successivamente al deposito della sentenza di appello è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione” (cfr., anche in motivazione, Cass. 13987/2019; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite, 21493/2010, Cass. 25863/2022 e Cass. 5370/2024). Ebbene, in applicazione di tale principio, il rimedio nella specie esperito da è inammissibile, atteso che, a prescindere da Parte_1 ogni ulteriore considerazione, non v'è prova della formazione di un giudicato antecedente alla pubblicazione della sentenza impugnata per revocazione, dovendo difatti rilevarsi che, diversamente da quanto prospettato dall'attrice in revocazione, la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5515/2018, pubblicata in data 29.11.2018, non notificata (come attestato dall'avv. Mario Saltalamacchia, difensore di
, nel certificato di mancata proposizione di ricorso per Parte_1 cassazione del 6.7.2020, allegato in atti, con cui lo stesso difensore dichiarava altresì che contro la sentenza “non è stato a tutt'oggi notificato dalla controparte alcun atto di impugnazione”), è passata in giudicato solo dopo la pubblicazione, in data 20.9.2019, della sentenza della Corte di appello n. 4572/2019 impugnata per revocazione, e precisamente il 30.12.2019, per decorso del termine lungo annuale (e non semestrale) previsto dall'art. 327 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile, risultando il giudizio di primo grado introdotto con ricorso del 4.11.2005, ante novella introdotta dalla legge 69/2009, con effetto dal 4.7.2009 per i giudizi instaurati in primo grado dopo tale data (cfr., in argomento, Cass. 27236/2017, Cass. 6951/2019, Cass. 17928/2020 e Cass. 25147/2024).
4 Fermo quanto precede, si rileva, infine, per completezza, che il rimedio revocatorio non può essere attivato per denunciare asseriti errores in iudicando commessi dal giudice del gravame nell'attività di valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali, discendendo da ciò l'inammissibilità dell'istanza di revocazione anche nella parte in cui la denuncia la illogicità della motivazione Pt_1 della sentenza impugnata. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
§. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle questioni affrontate e dell'attività difensiva concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Luca Marocco, dichiaratosi antistatario. Ricorrono i presupposti per il versamento a carico di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 1608 R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, avente ad oggetto revocazione ex art. 395 n. 5 cpc della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4572/2019, pubblicata in data 20.9.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1 dell'impianto di riscaldamento tra i fabbricati B e C in Sorrento alla via Capo n. 10 - Parco Sereno, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 673,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Marocco, antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato. Così deciso in Napoli, in data 16.10.2025
L'ESTENSORE Il PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dott. Giuseppe Vinciguerra
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