Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 337
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Sentenza 1 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, dott. Francesco Clemente Pittera. Il ricorrente ha contestato la legittimità della sospensione dal lavoro disposta dalla società Tek.ra S.r.l., chiedendo il pagamento delle retribuzioni non percepite per 43 giorni, la reintegrazione delle ferie e permessi, e, in subordine, il risarcimento del danno. La società resistente ha sostenuto la legittimità della sospensione, giustificata da un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica.

Il Giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la sospensione non era giustificata, poiché il provvedimento dello SPRESAL non conteneva un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, ma solo limitazioni compatibili con altre mansioni. Ha sottolineato l'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute dei lavoratori e di adottare misure adeguate in caso di inidoneità. Pertanto, ha ordinato il pagamento delle retribuzioni non corrisposte e il ripristino delle ore di ferie e permessi, condannando la società alle spese legali. La decisione si fonda su principi di tutela della salute e dei diritti lavorativi, in conformità con la normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 337
    Giurisdizione : Trib. Siracusa
    Numero : 337
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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