Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 143/2023
tra
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti FABIO VITO ENZO GAGLIANO e GAETANO PENNA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.i. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLIVIO FASCIANO, giusta procura P.IVA_1
in atti
- Resistente –
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 18.01.2023, esponeva di lavorare alle Parte_1
dipendenze della Società con la qualifica di operatore ecologico, addetto allo Controparte_1
spazzamento, livello 2A C.C.N.L. Fise Assoambiente, giusta contratto del 7.12.2018.
Deduceva di essere stato giudicato idoneo alle mansioni di operatore ecologico con previsione delle seguenti limitazioni: “eviti Mmc > 3 Kg”, in seguito alla visita del medico competente della società datoriale effettuata in data 29.1.2020 – giudizio, successivamente,
confermato in sede di visita medica di idoneità del 26.1.2021 – e che, in seguito ai predetti provvedimenti, veniva adibito allo svuotamento dei cestini, con assegnazione della zona di intervento Ticke, in turni di lavoro prevalentemente diurni ed in mansioni confacenti al proprio stato di salute. Rilevava che, con successivo giudizio relativo alla mansione specifica formulato dal medico competente in data 13.04.2022, veniva dichiarato idoneo senza limitazioni e di aver proposto, avverso tale giudizio, in data 25.5.2022, ricorso allo
SPRESAL richiedendo di essere sottoposto a visita medica collegiale;
che, con provvedimento del 21.6.2022 lo SPRESAL lo riteneva idoneo alla mansione di operatore ecologico con limitazioni: “controindicata la movimentazione manuale dei carichi ed il
lavoro notturno” e che, a seguito di tale ultimo accertamento, la società datoriale, con provvedimento del 28.6.2022, lo esonerava dal servizio ritenendo la limitazione
“incompatibile con la mansione attualmente svolta”. Rilevava che, con lettera inviata via
pec in data 12.8.2022 invitava la società ad adibirlo nuovamente alle mansioni CP_1
svolte sino al mese di giugno 2022, oppure ad altri compiti, comunque, sussumibili nella qualifica d'inquadramento, ma con esito negativo e che, solo a seguito della visita del medico competente del 7.10.2022 veniva ritenuto idoneo alla mansione specifica di operatore ecologico con limitazioni: “evitare MMC superiore ai kg. 3 e lavoro notturno”.
II Aggiungeva che con p.e.c. del 21.10.2022 veniva riammesso in servizio ed adibito alle mansioni di spazzamento meccanico misto con lo stesso livello e qualifica posseduti in precedenza, a decorrere dal 24.10.2022.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, la società al fine di accertare l'illegittimità della CP_1
sospensione dal lavoro comminata al ricorrente dalla società datoriale per il periodo dal
28.6.2022 al 24.10.2022 e, per l'effetto, sentire condannare la società convenuta a corrispondere la retribuzione delle 43 giornate non retribuite pari ad euro 3.353,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché alla reintegrazione in forma specifica del periodo di ferie e permessi goduti forzatamente, ammontanti a 272,19 ore, ed alla ricostituzione del monte ore o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente determinato in euro 3.262,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
Si costituiva la società che contestava quanto dedotto dal ricorrente e Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che la sospensione del lavoratore doveva ritenersi legittima, perché disposta in presenza di un “giustificato motivo” ed adottata allo scopo di evitare di incorrere in responsabilità ex art. 2087 c.p.c., in quanto avvenuta in presenza di giudizi negativi di idoneità espressi dagli organi competenti ai sensi del Dlgs n.
81 del 2008.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note autorizzate, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure ritenute necessarie al fine di tutelare la salute dei lavoratori, in conformità al disposto dell'art. 2087 c.c., secondo cui: “l'imprenditore è tenuto ad adottare
III nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”. In base alla normativa sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/08), tra le misure ritenute necessarie rientrano quelle di prevedere l'obbligo per ciascun lavoratore di sottoporsi a visite mediche periodiche, secondo le disposizioni date dal medico competente, al fine di esprimere un giudizio relativo alla mansione specifica di idoneità o di inidoneità (totale, temporanea o permanente). Precisamente, il D.lgs n.
81/2008, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, prevede, in capo al datore di lavoro,
l'obbligo di far accertare, tramite il medico competente, l'idoneità del dipendente alla mansione specifica e, al termine della visita medica, sulla base delle risultanze emerse, il medico competente esprime un giudizio di: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o
permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità
permanente”. In particolare, l'art. 41, comma 7, del citato D.lgs. 81/08 prevede che: “nel
caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali
di validità” e che, nel caso di giudizio di inidoneità alla mansione specifica del dipendente
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate
dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni
inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42
D.lgs. 81/2008).
Soltanto qualora, a seguito di accertata inidoneità temporanea, non si riesce a collocare il lavoratore ad altre mansioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di sospenderlo momentaneamente dalle mansioni alle quali era stato assunto, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 2087 c.c..
IV Nella vicenda in esame, ha chiesto il pagamento delle retribuzioni Parte_1
maturate per un totale di 43 giorni (12 ad agosto, 26 a settembre e 5 ad ottobre) pari ad euro 3.353,37 nonché la reintegrazione in forma specifica del periodo di ferie e permessi goduti forzatamente ammontanti a 272,19 ore, durante i quali il lavoratore è stato sospeso dalla società datoriale, rilevando che la limitazione (“controindicata la movimentazione
manuale dei carichi ed il lavoro notturno”), posta a seguito del giudizio dello Spresal con provvedimento del 21.6.2022, era compatibile con le mansioni assegnategli.
Ai sensi delle disposizioni contenute nella normativa in materia di sicurezza (D.lgs. n.
81/2008), il datore di lavoro ha l'obbligo di sospendere dal servizio il lavoratore nel caso in cui venga riscontrata una sopravvenuta inidoneità temporanea alla mansione specifica da parte del medico aziendale che deve, altresì, precisare il periodo temporale di validità;
diversamente, il lavoratore deve ritenersi idoneo a svolgere la mansione per la quale è stato adibito, salvo il rispetto delle limitazioni poste nel giudizio di idoneità. Nel provvedimento del 21.6.2022 dello SPRESAL, da cui è scaturito il provvedimento di sospensione adottato dalla società datoriale, non si riscontra alcun giudizio di inidoneità alla mansione specifica tale da giustificare la sospensione del rapporto di lavoro del ricorrente – ritenuto idoneo alla mansione di operatore ecologico con limitazioni: “controindicata la movimentazione
manuale dei carichi ed il lavoro notturno” – e, pertanto, avrebbe Parte_1
potuto essere adibito dalla società alle mansioni di spazzamento – rientrante CP_1
nella stessa qualifica posseduta prima della sospensione – per le quali è stata riscontrata l'idoneità con limitazioni, rispettando tale adibizione del lavoratore le misure idonee alla tutela della sua integrità fisica (art. 2087 c.c.), senza incidere sul diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa. In altri termini, la circostanza che il giudizio dello Spresal non contenga un espresso riferimento ai carichi superiori ai 3 kg (come invece indicato nei provvedimenti del 5.2.2020 e 26.1.2021) non legittima la società datoriale alla sospensione
V dal servizio del ricorrente dal 28.6.2022 al 24.10.2022, in assenza di un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica. Di conseguenza, la limitazione:
“controindicata la movimentazione manuale dei carichi ed il lavoro notturno” indicata nel provvedimento del 21.6.2022, sebbene risulta incompatibile con la mansione di svuotamento di cestini alla quale era stato adibito, fino a quel momento, il lavoratore, in quanto la predetta movimentazione avrebbe potuto comportare un rischio non compatibile con la limitazione riscontrata, tuttavia, il lavoratore poteva essere adibito esclusivamente allo spazzamento (senza svuotamento dei cestini), come avvenuto per effetto del successivo giudizio di idoneità del medico aziendale del 7.10.2022.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata l'illegittimità del provvedimento di esonero dal servizio di adottato dalla in Parte_1 CP_1
data 28.6.2022.
Per quanto concerne le conseguenze dell'accertata illegittimità del provvedimento di sospensione, va osservato che secondo l'orientamento consolidato della S.C., l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione sorge da quando il lavoratore o la lavoratrice provvede formalmente ad offrire la propria prestazione, così determinando la situazione di “mora accipiendi”, elemento costitutivo indispensabile della domanda risarcitoria avente ad oggetto il lucro cessante corrispondente alle retribuzioni non corrisposte a seguito dell'interruzione ingiustificata del rapporto di lavoro (Cfr. Cass. Civ.
Sez. Lav., 05/02/2015, n. 2135; Cass. Civ. n. 18979/2001; Cass. n. n. 19949/2000; Cass.
n.12079/2003; Cass. n.18194/2002). Sebbene, infatti, in virtù del principio di corrispettività delle prestazioni, il credito retributivo sorge, ordinariamente, solo in conseguenza dell'effettivo e concreto svolgersi della prestazione lavorativa, tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, la violazione del sinallagma contrattuale determina la responsabilità dell'ente per non aver
VI adempiuto alla relativa obbligazione retributiva. In presenza, quindi, della formale dichiarazione di disponibilità del dipendente ad eseguire la propria attività, la condotta datoriale che, in assenza di legittimi impedimenti, abbia ostacolato l'attuazione del rapporto di lavoro, attraverso il rifiuto della prestazione lavorativa, è sufficiente a far sorgere il diritto del dipendente alla corresponsione della relativa retribuzione, anche in difetto della controprestazione lavorativa, la cui mancata esecuzione non è determinata da sua colpa.
Sotto altro aspetto, la decisione unilaterale del collocamento in ferie del lavoratore da parte della società datrice di lavoro comporta il venire meno della ratio della normativa costituzionale e legislativa delle ferie, che risiede nel ristoro delle energie psicofisiche del dipendente. Il potere di determinare il periodo di fruizione delle ferie deve tenere conto degli interessi del lavoratore e risultare utile alle esigenze dell'impresa e non vessatorio nei riguardi del dipendente, delle cui legittime esigenze deve tenersi conto, comunicando con un congruo anticipo il periodo stabilito per la fruizione, in modo da consentire una loro proficua organizzazione e la possibilità di un effettivo ristoro delle energie psicofisiche
(Cass. n. 24977 del 19 agosto 2022).
Dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ed essendo intervenuta la richiesta di disponibilità del lavoratore alla ripresa dell'attività lavorativa in data 12.8.2022, l'importo della retribuzione cui ha diritto a titolo Parte_1
risarcitorio concerne la durata di 43 giorni (12 ad agosto, 26 a settembre e 5 ad ottobre) e,
precisamente, per la somma di € 3.353,37, come quantificata in ricorso, in quanto ritenuta congrua alla luce dei parametri tabellari previsti dal CCNL di categoria e non specificamente contestata dalla società datoriale.
VII Parimenti, il collocamento in ferie unilateralmente disposto dalla società CP_1
determinato da ragioni estranee a quelle di consentire il ristoro delle energie psicofisiche del lavoratore, va dichiarato illegittimo e ordinato alla società datrice di lavoro di ripristinare il monte ore illegittimamente decurtato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e la società CP_1
va condannata in favore di al risarcimento del danno
[...] Parte_1
corrispondente al periodo di 43 giorni di retribuzione non percepita, pari ad € 3.353,37,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché a ripristinare il monte ore illegittimamente decurtato pari a 272,19 ore di ferie e permessi maturati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
143/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società al pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 3.353,37 oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1
monetaria, a titolo di risarcimento del danno per il mancato conseguimento delle retribuzioni per la durata di 43 giorni
Ordina alla società resistente di ripristinare, in favore del ricorrente, n. 272,19 ore di ferie e permessi decurtati
Condanna la società datoriale al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.059,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie, in misura del 15% dei compensi.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
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