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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sezione specializzata agraria, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
4) dott. Oronzo Gaetano Milone Esperto
5) dott. Vincenzo Di Canio Esperto
nella pubblica udienza dell'11.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile agraria iscritta al n.218/24 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2910/23 emessa l'11.12.2023 dal Tribunale di Taranto sezione specializzata agraria, pendente tra
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Martina Parte_1
AN (TA) presso l'avv. Antonio Capitaneo dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., domiciliata in Bari presso l'avv. Pasquale La Pesa dal quale è rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza dell'11.04.2025 la Corte decideva la causa sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza a cui si rinvia.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Taranto - Sezione Specializzata Agraria del 9.09.2021, la agiva nei confronti della Parte_1 Controparte_2
(in seguito, per brevità, per sentire accogliere le
[...] CP_1 seguenti conclusioni: “1) Per i danni relativi al ritardo della consegna dei fondi accertati nell'an dal Tribunale adito con sentenza n. 2438/2019, condannare
l' al pagamento in favore Parte_2
della della somma di Euro 90.226,01 o della diversa somma che Parte_1
risulterà determinata dal Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2) Accertare l'inadempimento contrattuale della conduttrice per omessa conservazione e manutenzione dei fondi;
3) Accertare i danni conseguenti alla
[... omessa conservazione e manutenzione dei fondi condotti dall' Controparte_1
come in premessa quantificati e per l'effetto: 4) condannare Controparte_2
l' per inadempimento contrattuale, al Parte_3
pagamento in favore della della somma di Euro 80.541,59 relativi al Parte_1
fondo di cui al fg. 35, p.lle 26, 114, 115, 33, 37 e di Euro 531.904,85, relativi al fondo di cui al foglio 37, particelle nn. 1, 94, 95 e 96, o delle diverse somme che risulteranno di giustizia e determinate dal Tribunale in seguito a CTU. Oltre
Interessi legali e rivalutazione monetaria;
5) Condannare la Controparte_2 al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
[...]
La a sostegno delle proprie pretese, deduceva: che si era resa Parte_1
aggiudicataria dei lotti 4 e 6 della procedura Esec. Immob. R.G.E. n. 746/96 del
Tribunale di Taranto, trasferiti alla stessa con decreti del G.Es. del 16.06.2017 e del
19.06.2017; che i fondi rustici aggiudicati alla erano censiti in catasto Parte_1
al Fg. 37 p.lle 1, 94, 95 e 96 (lotto 4), al Fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 (lotto 6); che detti fondi rustici erano condotti in affitto dall in virtù di contratto CP_1
autenticato per Notaio del 25.10.1995, Rep. N. 22455, registrato in Taranto Per_1
il 14.11.1995; che l'affitto, della durata di 23 anni, aveva avuto inizio il 30.10.1995 ed era cessato il 30.10.2018 a seguito di racc. a.r. e comunicazione PEC del
11.10.2017 con cui la comunicava alla la disdetta del Parte_1 CP_1
contratto di affitto dei fondi rustici sopra descritti;
che non rilasciando detta società
2 i fondi, fallito il tentativo di conciliazione innanzi all'IPA competente, la Parte_1
adiva la Sezione Agraria del Tribunale di Taranto (R.G. 6821/2018) per ottenere la condanna dell' al rilascio dei fondi e al risarcimento dei danni;
che CP_1
con sentenza n. 2438/2019 il Tribunale di Taranto, sez. Agraria, condannava l a rilasciare alla i terreni de quibus e a risarcirle i danni CP_1 Parte_1
da ritardo nel rilascio da liquidarsi in separato giudizio;
che nella motivazione della sentenza, il Tribunale così statuiva: “…. sussistono i presupposti per la condanna generica della medesima resistente al risarcimento dei danni da ritardo nella restituzione dello immobile, in quanto tale ritardo è astrattamente idoneo a produrre, nella sfera patrimoniale della società affittante, un danno ulteriore rispetto al mero obbligo indennitario riguardante il pagamento dei canoni maturati dopo la scadenza del contratto e fino al rilascio dei terreni concessi in affitto. Tale maggior danno, che va poi provato nel successivo giudizio relativo alla quantificazione, è risarcibile ai sensi dell'art. 1591 c.c., norma esprimente un principio generale in materia di locazione applicabile, dunque, anche in materia di contratto di affitto agrario attesa la omogeneità tra le due fattispecie contrattuali”; che avverso tale sentenza proponeva appello la che con sentenza n. CP_1
46/2020 del 17.02.2020 la Corte di Appello di Lecce, sede dist. di Taranto, sezione agraria, rigettava l'appello, così come proposto dall' con conseguente CP_1
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
che dopo la notifica di precetto l'Ufficiale Giudiziario immetteva la nel possesso del fondo di cui al Fg. Parte_1
35 P. lle 26, 114, 115, 33 e 37 in data 28.01.2020, nel possesso del fondo di cui al foglio 37, particelle 1, 94, 95 e 96 in data 3.03.2020; che conseguentemente i fondi rustici venivano rilasciati nella disponibilità della proprietaria con ritardo rispetto alla scadenza contrattuale (30.10.2018); che in ragione di ciò la società istante subiva un danno patrimoniale per “mancato reddito” derivante dal ritardo della consegna da parte della già accertato nell'an dalla sentenza n. 46/2020 di questa CP_1
stessa Corte;
che detto danno era quantificato con consulenza di parte per il fondo di cui al Fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37 in € 18.762,05 per il 2018 ed in € 23.368,27 per il 2019, per il fondo di cui al Fg. 37, p.lle 1, 94, 95 e 96 in € 12.380,94 per il
2018 ed in € 35.714,75 per il 2019; che la società conduttrice si era resa inadempiente anche agli obblighi di conservazione e di manutenzione dei fondi condotti in affitto
3 (1) essendo lo stato fitosanitario del fondo di cui alla Fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e
37 fortemente compromesso per assenza di potatura, eccessiva presenza di vegetazione infestante, sofferenza idrica e danneggiamento dell'impianto irriguo, rendendosi necessari interventi di ripristino quantificabili in € 80.541,59 complessivi, (2) avendo inoltre l' senza autorizzazione, innestato CP_1
sulle piante di clementine esistenti sul fondo di cui alla Fg 37 p.lle 1, 94, 95 e 96 una
“varietà sconosciuta al mercato” e tale da rendere necessario il ripristino l'impianto di varietà “clementine” per una spesa stimabile in € 531.904,85; che pertanto era interesse della ottenere il risarcimento dei danni, così come in premessa CP_3 riportati, causati dall' CP_1
Costituitasi in giudizio l contestando le avverse pretese ed istruita la CP_1
causa a mezzo CTU, con la sentenza n. 2910/2023 il Tribunale di Taranto, sezione specializzata agraria, (1) accoglieva la domanda risarcitoria riguardante i danni da
“mancato reddito” subiti dalla ricorrente per il ritardato rilascio dei fondi limitatamente all'anno 2019 e li liquidava in € 29.016,90 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal'11.11.2019 fino alla data di pubblicazione della decisione e con maggiorazione degli interessi legali sulla predetta somma anno per anno rivalutata dallo stesso 11.11.2019 al saldo, portando in detrazione dal reddito perduto nel 2019 (€ 37.076,77) il canone (€ 8.059,67) ad essa dovuto ex art. 1591 c.c. per lo stesso anno, (2) rigettava ogni altra pretesa risarcitoria e (3) compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 29.05.2024 la a proposto appello. Si è costituita Parte_1
l' contestandone la fondatezza. CP_1
Con il primo motivo di appello la allega la violazione del giudicato Parte_1 costituito dalla sentenza n. 2438/2019 del Tribunale e l'errata applicazione dello art.1591 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale non riconoscendo il diritto della società appellante al risarcimento dei danni da mancato reddito per i frutti della stagione 2018 maturati dopo la scadenza del contratto e riconoscendo pertanto tale danno solo per la stagione 2019. A dire dell'appellante, stante la sentenza su citata di condanna dell al risarcimento dei danni e stante la scadenza del CP_1
4 contratto in data 30.10.2018, i frutti successivamente maturati sarebbero spettati alla
Peraltro, avendo il c.t.u. e la stessa dedotto che la nuova Parte_1 CP_1
varietà di clementine innestate sul fondo di cui al fg. 37 p.lle 1, 94, 95 e 96 aveva una maturazione “tardiva”, da dicembre a gennaio, tale prodotto sarebbe spettato alla
Parte_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che secondo i principi generali (art. 2697 c.c.) è onere di chi chiede il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale provare la sussistenza e l'entità del danno, che tale onere non è escluso dall'esistenza - come nel caso in esame - di una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni poiché la condanna generica postula l'esistenza di un evento solo potenzialmente produttivo di danni restando impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell'esistenza e dell'entità del danno (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 14.09.2022 n. 27016, Cass. civ. sez. I 11.10.2016 n. 20444), che pertanto il giudicato sulla condanna generica non investe l'esistenza stessa del danno (Cass. civ. sez. I 11.10.2016 n. 20444), si ritiene che nel caso in esame la non abbia Parte_1
assolto i suoi oneri probatori.
In particolare, la determinazione del danno da mancata percezione del reddito nella stagione 2018, data la scadenza contrattuale del 30.10.2018, richiedeva la prova dei frutti maturati e raccolti dopo tale data, perché solo per tale periodo il proprietario avrebbe avuto il diritto a far propria la produzione, ai sensi dell'art. 821 c. I c.c. Tale prova non è stata fornita perché la non ha allegato e dimostrato il periodo Parte_1
di maturazione e di raccolta delle clementine, non ha provato nello specifico la produzione e la raccolta di clementine avvenuta dopo il 30.10.2018, né ha allegato la varietà di clementine prodotte sul fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37, varietà da cui dipende anche il periodo di maturazione e di raccolta del prodotto (vi sono infatti varietà di clementine a maturazione precoce e a maturazione tardiva).
Per la stima della produzione dei fondi nel 2018 sarebbe stato altresì essenziale conoscere le condizioni di produttività dei fondi nel 2018, ma tali condizioni non sono state accertate. Il c.t.u., infatti, ha redatto una stima sulla base delle condizioni
5 degli impianti verificate nel 2022 (anno degli accertamenti peritali). Il consulente
(p.a. ) della ha effettuato una stima sulla base di quanto Persona_2 Parte_1
accertato sui fondi nel novembre 2020 (anno dei suoi accertamenti). Le produzioni sono state, cioè, stimate dai tecnici sulla base delle condizioni verificate oltre due anni dopo la stagione 2018 e per tale ragione le loro stime della produzione del 2018, oggetto del giudizio, non sono attendibili.
Neppure è provata (e né affermata dal c.t.u., che ha riferito trattarsi di una “varietà migliorativa”, ma non tardiva, v. relazione scritta alla pag.9) la tardività della produzione della nuova varietà accertata sul fondo di cui al fg. 37 p.lle 1, 94, 95 e
96, tardività allegata dalla appellante per dimostrare che la raccolta sarebbe stata successiva al 30.10.2018 e dunque di sua spettanza. Anzi, a mezzo delle conoscenze in materia degli esperti di questa sezione specializzata agraria, consta che tale varietà ha una maturazione precoce.
Non provato il prodotto maturato dopo il 30.10.2018 che sarebbe stato di spettanza della non è provato il danno subito, in termini di perdita di utili, per la Parte_1
mancata raccolta del frutto della stagione 2018. Va confermato, pertanto, il rigetto della relativa domanda risarcitoria e confermato il risarcimento del danno da mancata percezione degli utili per la sola stagione 2019.
Con il secondo motivo di appello la allega la falsa applicazione e la Parte_1
violazione degli artt. 115 e 1116 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale non condannando l' al pagamento del canone di affitto del 2019 pari ad € CP_1
8.059,87 maturato nel periodo di occupazione illegittima e al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 28.701,78 necessaria per il ripristino dello impianto di irrigazione del fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37 danneggiato dall' ripristino poi eseguito dal nuovo affittuario (la San Rocco s.r.l.) CP_1
del fondo, come documentato ed esposto al CTU il giorno del sopralluogo.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Con il ricorso introduttivo di lite la a chiesto la condanna della Parte_4 CP_1
al risarcimento dei danni ivi specificamente indicati nel “mancato reddito”
[...]
relativo alle stagioni 2018 e 2019, nei costi necessari al ripristino della coltivazione
6 e degli impianti del fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37, nei costi necessari al ripristino dell'agrumeto a clementine del fondo di cui al fg. 37 p.lle 1,
94, 95 e 96.
La on ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei canoni Parte_4 CP_1 ai sensi dell'art. 1591 c.c. Consegue che la domanda, proposta ora in appello, non è ammissibile perché domanda nuova, non consentita dall'art. 437 c. II c.p.c.
Quanto al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 28.701,78 necessaria per il ripristino dell'impianto di irrigazione del fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115,
33 e 37, si ritiene che correttamente il tribunale l'abbia escluso (come del resto il tribunale ha escluso il pagamento a titolo risarcitorio tutte le somme per il ripristino della piantagione del fondo suddetto di cui si dirà in seguito) non sono state in primo grado documentate le spese necessarie al ripristino.
Peraltro, la stessa ha ammesso nell'atto di appello (v. a pag. 20) che il Parte_1 ripristino dell'impianto di irrigazione è stato eseguito da altro soggetto, la nuova affittuaria San Rocco s.r.l., e al c.t.u., come dallo stesso relazionato, sono state prodotte fatture per spese di ripristino intestate alla San Rocco s.r.l.
Con il terzo motivo di appello la llega l'errata valutazione delle risultanze Parte_1
istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo non provati i danni (spese di ripristino) arrecati al fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37. A dire dell'appellante, la prova di tali danni sarebbe contenuta nelle relazioni della sua consulente di parte, il p.a. , che si è recata sui luoghi e ha relazionato Persona_2
nel febbraio 2020, così come la prova di tali danni sarebbe stata confermata dal c.t.u., avendo questo fatto rilevare la necessità di “lavori di ripristino” del fondo e la pattuizione con la nuova affittuaria, la San Rocco s.r.l., di un canone “oggettivamente basso” in considerazione proprio dei lavori di ripristino del fondo a carico dell'affittuaria.
Il motivo di appello non è condivisibile.
I danni arrecati al fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37, come motivato dal tribunale, non possono ritenersi provati a mezzo delle consulenze di parte queste
7 mere allegazioni difensive di parte. Il tribunale ha inoltre fatto rilevare che la non ha documentato alcuna spesa di ripristino. Parte_1
Peraltro, si ribadisce che la stessa oltre a non aver documentato alcuna Parte_1
spesa, ha ammesso nell'atto di appello (v. a pag. 20) che i lavori di ripristino del fondo sono stato eseguiti dalla nuova affittuaria, la San Rocco s.r.l., con la quale è stato pattuito un canone “oggettivamente basso” proprio perché avrebbe dovuto ripristinare l'agrumeto, come anche comunicato dal difensore della al Parte_1
c.t.u. con PEC del 24.10.2022 (v. allegato 1 della relazione). E si rileva che per tale asserito minor canone, la non ha avanzato alcuna richiesta risarcitoria, Parte_1
avendo (si ribadisce) limitato la domanda risarcitoria alle diverse voci di danno specificamente indicate nel ricorso introduttivo di lite.
Con il quarto motivo di appello la allega l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale non riconoscendo alla appellante il risarcimento del danno derivatole dall'innesto su uno dei due fondi
(quello di cui al fg. 37, p.lle 1, 94, 95 e 96), da parte dell' e senza CP_1
consenso della locatrice, di una “varietà sconosciuta al mercato” e dalla necessità di ripristinare la vecchia varietà di clementine. Aggiunge l'appellante che un ex socio ed amministratore dell' ha anche chiesto la registrazione del brevetto CP_1
per la nuova varietà innestata sul fondo e ha agito dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari per vietare alla l'utilizzo dell'impianto della nuova varietà. Parte_4
Il motivo di appello non è condivisibile.
Esclusa la possibilità di accogliere la domanda di risarcimento per la domanda di brevetto presentata da ex socio e amministratore dell' e per la azione CP_1
giudiziaria dallo stesso proposta dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari perché tali condotte non riconducibili all' e comunque domanda nuova e CP_1
preclusa (art. 437 c. II c.p.c.) non avendo in primo grado la avanzato Parte_1
domande risarcitorie di danni che le sarebbero derivati da dette condotte, si ritiene che il danno da innesto di una nuova varietà di clementine “sconosciuta al mercato” non sia stato provato dalla sulla quale tale onere ricadeva. Parte_1
Nello specifico, non è stato dimostrato che la nuova varietà non abbia mercato, cioè
8 sia “sconosciuta al mercato” e perciò incommerciabile, come sostenuto dalla in primo grado. Parte_1
Nessuna prova al riguardo è stata fornita e neppure il consulente di parte (p.a.
[...]
) della nella sua relazione del 27.11.2020, ha rilevato la Per_2 Parte_4
mancanza di mercato e l'incommerciabilità della nuova varietà.
Il c.t.u., inoltre, ha sostenuto che la nuova varietà sarebbe addirittura “migliorativa”, escludendone dunque l'incommerciabilità.
Tale conclusione è attendibile poiché se la nuova varietà non avesse avuto un mercato e dunque non fosse stata commerciabile, non si comprenderebbe perché, come verificato dal c.t.u. (v. relazione), l'agrumeto (fg. 37, p.lle 1, 94, 95 e 96) con la nuova varietà è stato nel 2022 (anno degli accertamenti peritali) trovato in ottimo stato e produttivo, così come non si comprenderebbe come il fondo sia stato concesso in affitto a terzi, la San Rocco s.r.l. (circostanza pure rilevata dal c.t.u.). Se, infatti, la varietà impiantata sul fondo fosse stata priva di mercato, non vi sarebbero stati soggetti interessati alla conduzione in affitto del fondo e all'esercizio dell'agrumeto.
Con il quinto motivo di appello la allega la violazione e la falsa Parte_1
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale compensando le spese di lite per soccombenza reciproca. A dire dell'appellante, l'accoglimento della domanda risarcitoria, sia pure con la “riduzione operata dal giudice in sede decisoria”, comporterebbe la sostanziale soccombenza della controparte e non la soccombenza reciproca.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Se è vero che l'accoglimento della domanda attorea per una somma ridotta rispetto a quella richiesta non comporta soccombenza reciproca ma - comunque - la soccombenza della parte condannata al pagamento della somma (in tal senso Cass. civ. sez. un. 31.10.2022 n. 32061), non si può non rilevare che nel caso in esame la domanda risarcitoria è stata accolta per la somma di circa 29.000 euro, importo di molto inferiore alla domanda risarcitoria complessiva di circa 700.000,00 euro avanzata dalla Tale differenza tra il richiesto e lo spettante costituisce Parte_1
9 grave ed eccezionale ragione (ex art. 92 c. II c.p.c. come “integrato” da Corte Cost.
19.04.2018 n. 77) per la compensazione delle spese di lite di primo grado. La richiesta risarcitoria di gran lunga superiore allo importo dei danni effettivamente subiti, infatti, è atteggiamento tale da indurre alla lite e da impedire ogni possibilità di transazione tra le parti.
Restano assorbite tutte le altre questioni.
Le spese di lite di questo grado di appello, liquidate in dispositivo nella misura media dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, seguono la soccombenza. E soccombente deve ritenersi la Parte_4
Non si ignora che la soccombenza va valutata con riferimento all'esito complessivo e finale della lite. Ma qualora, come nel caso in esame, la parte vittoriosa in primo grado proponga appello per ottenere una somma maggiore e l'appello sia rigettato, nel giudizio di appello, avente ad oggetto somma diversa ed ulteriore rispetto a quella riconosciuta in primo grado, il soccombente è l'appellante. Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte vittoriosa in primo grado di prolungare senza fondamento il giudizio, senza sopportare le spese di lite dei gradi successivi di giudizio causate alla controparte.
Al rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.
2910/2023 del Tribunale di Taranto, sezione specializzata agraria, proposto dalla nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato il 29.05.2024, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante a rimborsare all' le spese di lite di questo CP_1
grado di appello liquidate in € 18.511,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge sul compenso.
10 Taranto, 11/04/2025.
L'estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sezione specializzata agraria, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
4) dott. Oronzo Gaetano Milone Esperto
5) dott. Vincenzo Di Canio Esperto
nella pubblica udienza dell'11.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile agraria iscritta al n.218/24 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2910/23 emessa l'11.12.2023 dal Tribunale di Taranto sezione specializzata agraria, pendente tra
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Martina Parte_1
AN (TA) presso l'avv. Antonio Capitaneo dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., domiciliata in Bari presso l'avv. Pasquale La Pesa dal quale è rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza dell'11.04.2025 la Corte decideva la causa sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza a cui si rinvia.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Taranto - Sezione Specializzata Agraria del 9.09.2021, la agiva nei confronti della Parte_1 Controparte_2
(in seguito, per brevità, per sentire accogliere le
[...] CP_1 seguenti conclusioni: “1) Per i danni relativi al ritardo della consegna dei fondi accertati nell'an dal Tribunale adito con sentenza n. 2438/2019, condannare
l' al pagamento in favore Parte_2
della della somma di Euro 90.226,01 o della diversa somma che Parte_1
risulterà determinata dal Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2) Accertare l'inadempimento contrattuale della conduttrice per omessa conservazione e manutenzione dei fondi;
3) Accertare i danni conseguenti alla
[... omessa conservazione e manutenzione dei fondi condotti dall' Controparte_1
come in premessa quantificati e per l'effetto: 4) condannare Controparte_2
l' per inadempimento contrattuale, al Parte_3
pagamento in favore della della somma di Euro 80.541,59 relativi al Parte_1
fondo di cui al fg. 35, p.lle 26, 114, 115, 33, 37 e di Euro 531.904,85, relativi al fondo di cui al foglio 37, particelle nn. 1, 94, 95 e 96, o delle diverse somme che risulteranno di giustizia e determinate dal Tribunale in seguito a CTU. Oltre
Interessi legali e rivalutazione monetaria;
5) Condannare la Controparte_2 al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
[...]
La a sostegno delle proprie pretese, deduceva: che si era resa Parte_1
aggiudicataria dei lotti 4 e 6 della procedura Esec. Immob. R.G.E. n. 746/96 del
Tribunale di Taranto, trasferiti alla stessa con decreti del G.Es. del 16.06.2017 e del
19.06.2017; che i fondi rustici aggiudicati alla erano censiti in catasto Parte_1
al Fg. 37 p.lle 1, 94, 95 e 96 (lotto 4), al Fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 (lotto 6); che detti fondi rustici erano condotti in affitto dall in virtù di contratto CP_1
autenticato per Notaio del 25.10.1995, Rep. N. 22455, registrato in Taranto Per_1
il 14.11.1995; che l'affitto, della durata di 23 anni, aveva avuto inizio il 30.10.1995 ed era cessato il 30.10.2018 a seguito di racc. a.r. e comunicazione PEC del
11.10.2017 con cui la comunicava alla la disdetta del Parte_1 CP_1
contratto di affitto dei fondi rustici sopra descritti;
che non rilasciando detta società
2 i fondi, fallito il tentativo di conciliazione innanzi all'IPA competente, la Parte_1
adiva la Sezione Agraria del Tribunale di Taranto (R.G. 6821/2018) per ottenere la condanna dell' al rilascio dei fondi e al risarcimento dei danni;
che CP_1
con sentenza n. 2438/2019 il Tribunale di Taranto, sez. Agraria, condannava l a rilasciare alla i terreni de quibus e a risarcirle i danni CP_1 Parte_1
da ritardo nel rilascio da liquidarsi in separato giudizio;
che nella motivazione della sentenza, il Tribunale così statuiva: “…. sussistono i presupposti per la condanna generica della medesima resistente al risarcimento dei danni da ritardo nella restituzione dello immobile, in quanto tale ritardo è astrattamente idoneo a produrre, nella sfera patrimoniale della società affittante, un danno ulteriore rispetto al mero obbligo indennitario riguardante il pagamento dei canoni maturati dopo la scadenza del contratto e fino al rilascio dei terreni concessi in affitto. Tale maggior danno, che va poi provato nel successivo giudizio relativo alla quantificazione, è risarcibile ai sensi dell'art. 1591 c.c., norma esprimente un principio generale in materia di locazione applicabile, dunque, anche in materia di contratto di affitto agrario attesa la omogeneità tra le due fattispecie contrattuali”; che avverso tale sentenza proponeva appello la che con sentenza n. CP_1
46/2020 del 17.02.2020 la Corte di Appello di Lecce, sede dist. di Taranto, sezione agraria, rigettava l'appello, così come proposto dall' con conseguente CP_1
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
che dopo la notifica di precetto l'Ufficiale Giudiziario immetteva la nel possesso del fondo di cui al Fg. Parte_1
35 P. lle 26, 114, 115, 33 e 37 in data 28.01.2020, nel possesso del fondo di cui al foglio 37, particelle 1, 94, 95 e 96 in data 3.03.2020; che conseguentemente i fondi rustici venivano rilasciati nella disponibilità della proprietaria con ritardo rispetto alla scadenza contrattuale (30.10.2018); che in ragione di ciò la società istante subiva un danno patrimoniale per “mancato reddito” derivante dal ritardo della consegna da parte della già accertato nell'an dalla sentenza n. 46/2020 di questa CP_1
stessa Corte;
che detto danno era quantificato con consulenza di parte per il fondo di cui al Fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37 in € 18.762,05 per il 2018 ed in € 23.368,27 per il 2019, per il fondo di cui al Fg. 37, p.lle 1, 94, 95 e 96 in € 12.380,94 per il
2018 ed in € 35.714,75 per il 2019; che la società conduttrice si era resa inadempiente anche agli obblighi di conservazione e di manutenzione dei fondi condotti in affitto
3 (1) essendo lo stato fitosanitario del fondo di cui alla Fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e
37 fortemente compromesso per assenza di potatura, eccessiva presenza di vegetazione infestante, sofferenza idrica e danneggiamento dell'impianto irriguo, rendendosi necessari interventi di ripristino quantificabili in € 80.541,59 complessivi, (2) avendo inoltre l' senza autorizzazione, innestato CP_1
sulle piante di clementine esistenti sul fondo di cui alla Fg 37 p.lle 1, 94, 95 e 96 una
“varietà sconosciuta al mercato” e tale da rendere necessario il ripristino l'impianto di varietà “clementine” per una spesa stimabile in € 531.904,85; che pertanto era interesse della ottenere il risarcimento dei danni, così come in premessa CP_3 riportati, causati dall' CP_1
Costituitasi in giudizio l contestando le avverse pretese ed istruita la CP_1
causa a mezzo CTU, con la sentenza n. 2910/2023 il Tribunale di Taranto, sezione specializzata agraria, (1) accoglieva la domanda risarcitoria riguardante i danni da
“mancato reddito” subiti dalla ricorrente per il ritardato rilascio dei fondi limitatamente all'anno 2019 e li liquidava in € 29.016,90 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal'11.11.2019 fino alla data di pubblicazione della decisione e con maggiorazione degli interessi legali sulla predetta somma anno per anno rivalutata dallo stesso 11.11.2019 al saldo, portando in detrazione dal reddito perduto nel 2019 (€ 37.076,77) il canone (€ 8.059,67) ad essa dovuto ex art. 1591 c.c. per lo stesso anno, (2) rigettava ogni altra pretesa risarcitoria e (3) compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 29.05.2024 la a proposto appello. Si è costituita Parte_1
l' contestandone la fondatezza. CP_1
Con il primo motivo di appello la allega la violazione del giudicato Parte_1 costituito dalla sentenza n. 2438/2019 del Tribunale e l'errata applicazione dello art.1591 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale non riconoscendo il diritto della società appellante al risarcimento dei danni da mancato reddito per i frutti della stagione 2018 maturati dopo la scadenza del contratto e riconoscendo pertanto tale danno solo per la stagione 2019. A dire dell'appellante, stante la sentenza su citata di condanna dell al risarcimento dei danni e stante la scadenza del CP_1
4 contratto in data 30.10.2018, i frutti successivamente maturati sarebbero spettati alla
Peraltro, avendo il c.t.u. e la stessa dedotto che la nuova Parte_1 CP_1
varietà di clementine innestate sul fondo di cui al fg. 37 p.lle 1, 94, 95 e 96 aveva una maturazione “tardiva”, da dicembre a gennaio, tale prodotto sarebbe spettato alla
Parte_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che secondo i principi generali (art. 2697 c.c.) è onere di chi chiede il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale provare la sussistenza e l'entità del danno, che tale onere non è escluso dall'esistenza - come nel caso in esame - di una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni poiché la condanna generica postula l'esistenza di un evento solo potenzialmente produttivo di danni restando impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell'esistenza e dell'entità del danno (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 14.09.2022 n. 27016, Cass. civ. sez. I 11.10.2016 n. 20444), che pertanto il giudicato sulla condanna generica non investe l'esistenza stessa del danno (Cass. civ. sez. I 11.10.2016 n. 20444), si ritiene che nel caso in esame la non abbia Parte_1
assolto i suoi oneri probatori.
In particolare, la determinazione del danno da mancata percezione del reddito nella stagione 2018, data la scadenza contrattuale del 30.10.2018, richiedeva la prova dei frutti maturati e raccolti dopo tale data, perché solo per tale periodo il proprietario avrebbe avuto il diritto a far propria la produzione, ai sensi dell'art. 821 c. I c.c. Tale prova non è stata fornita perché la non ha allegato e dimostrato il periodo Parte_1
di maturazione e di raccolta delle clementine, non ha provato nello specifico la produzione e la raccolta di clementine avvenuta dopo il 30.10.2018, né ha allegato la varietà di clementine prodotte sul fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37, varietà da cui dipende anche il periodo di maturazione e di raccolta del prodotto (vi sono infatti varietà di clementine a maturazione precoce e a maturazione tardiva).
Per la stima della produzione dei fondi nel 2018 sarebbe stato altresì essenziale conoscere le condizioni di produttività dei fondi nel 2018, ma tali condizioni non sono state accertate. Il c.t.u., infatti, ha redatto una stima sulla base delle condizioni
5 degli impianti verificate nel 2022 (anno degli accertamenti peritali). Il consulente
(p.a. ) della ha effettuato una stima sulla base di quanto Persona_2 Parte_1
accertato sui fondi nel novembre 2020 (anno dei suoi accertamenti). Le produzioni sono state, cioè, stimate dai tecnici sulla base delle condizioni verificate oltre due anni dopo la stagione 2018 e per tale ragione le loro stime della produzione del 2018, oggetto del giudizio, non sono attendibili.
Neppure è provata (e né affermata dal c.t.u., che ha riferito trattarsi di una “varietà migliorativa”, ma non tardiva, v. relazione scritta alla pag.9) la tardività della produzione della nuova varietà accertata sul fondo di cui al fg. 37 p.lle 1, 94, 95 e
96, tardività allegata dalla appellante per dimostrare che la raccolta sarebbe stata successiva al 30.10.2018 e dunque di sua spettanza. Anzi, a mezzo delle conoscenze in materia degli esperti di questa sezione specializzata agraria, consta che tale varietà ha una maturazione precoce.
Non provato il prodotto maturato dopo il 30.10.2018 che sarebbe stato di spettanza della non è provato il danno subito, in termini di perdita di utili, per la Parte_1
mancata raccolta del frutto della stagione 2018. Va confermato, pertanto, il rigetto della relativa domanda risarcitoria e confermato il risarcimento del danno da mancata percezione degli utili per la sola stagione 2019.
Con il secondo motivo di appello la allega la falsa applicazione e la Parte_1
violazione degli artt. 115 e 1116 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale non condannando l' al pagamento del canone di affitto del 2019 pari ad € CP_1
8.059,87 maturato nel periodo di occupazione illegittima e al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 28.701,78 necessaria per il ripristino dello impianto di irrigazione del fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37 danneggiato dall' ripristino poi eseguito dal nuovo affittuario (la San Rocco s.r.l.) CP_1
del fondo, come documentato ed esposto al CTU il giorno del sopralluogo.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Con il ricorso introduttivo di lite la a chiesto la condanna della Parte_4 CP_1
al risarcimento dei danni ivi specificamente indicati nel “mancato reddito”
[...]
relativo alle stagioni 2018 e 2019, nei costi necessari al ripristino della coltivazione
6 e degli impianti del fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37, nei costi necessari al ripristino dell'agrumeto a clementine del fondo di cui al fg. 37 p.lle 1,
94, 95 e 96.
La on ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei canoni Parte_4 CP_1 ai sensi dell'art. 1591 c.c. Consegue che la domanda, proposta ora in appello, non è ammissibile perché domanda nuova, non consentita dall'art. 437 c. II c.p.c.
Quanto al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 28.701,78 necessaria per il ripristino dell'impianto di irrigazione del fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115,
33 e 37, si ritiene che correttamente il tribunale l'abbia escluso (come del resto il tribunale ha escluso il pagamento a titolo risarcitorio tutte le somme per il ripristino della piantagione del fondo suddetto di cui si dirà in seguito) non sono state in primo grado documentate le spese necessarie al ripristino.
Peraltro, la stessa ha ammesso nell'atto di appello (v. a pag. 20) che il Parte_1 ripristino dell'impianto di irrigazione è stato eseguito da altro soggetto, la nuova affittuaria San Rocco s.r.l., e al c.t.u., come dallo stesso relazionato, sono state prodotte fatture per spese di ripristino intestate alla San Rocco s.r.l.
Con il terzo motivo di appello la llega l'errata valutazione delle risultanze Parte_1
istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo non provati i danni (spese di ripristino) arrecati al fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37. A dire dell'appellante, la prova di tali danni sarebbe contenuta nelle relazioni della sua consulente di parte, il p.a. , che si è recata sui luoghi e ha relazionato Persona_2
nel febbraio 2020, così come la prova di tali danni sarebbe stata confermata dal c.t.u., avendo questo fatto rilevare la necessità di “lavori di ripristino” del fondo e la pattuizione con la nuova affittuaria, la San Rocco s.r.l., di un canone “oggettivamente basso” in considerazione proprio dei lavori di ripristino del fondo a carico dell'affittuaria.
Il motivo di appello non è condivisibile.
I danni arrecati al fondo di cui al fg. 35 p.lle 26, 114, 115, 33 e 37, come motivato dal tribunale, non possono ritenersi provati a mezzo delle consulenze di parte queste
7 mere allegazioni difensive di parte. Il tribunale ha inoltre fatto rilevare che la non ha documentato alcuna spesa di ripristino. Parte_1
Peraltro, si ribadisce che la stessa oltre a non aver documentato alcuna Parte_1
spesa, ha ammesso nell'atto di appello (v. a pag. 20) che i lavori di ripristino del fondo sono stato eseguiti dalla nuova affittuaria, la San Rocco s.r.l., con la quale è stato pattuito un canone “oggettivamente basso” proprio perché avrebbe dovuto ripristinare l'agrumeto, come anche comunicato dal difensore della al Parte_1
c.t.u. con PEC del 24.10.2022 (v. allegato 1 della relazione). E si rileva che per tale asserito minor canone, la non ha avanzato alcuna richiesta risarcitoria, Parte_1
avendo (si ribadisce) limitato la domanda risarcitoria alle diverse voci di danno specificamente indicate nel ricorso introduttivo di lite.
Con il quarto motivo di appello la allega l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale non riconoscendo alla appellante il risarcimento del danno derivatole dall'innesto su uno dei due fondi
(quello di cui al fg. 37, p.lle 1, 94, 95 e 96), da parte dell' e senza CP_1
consenso della locatrice, di una “varietà sconosciuta al mercato” e dalla necessità di ripristinare la vecchia varietà di clementine. Aggiunge l'appellante che un ex socio ed amministratore dell' ha anche chiesto la registrazione del brevetto CP_1
per la nuova varietà innestata sul fondo e ha agito dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari per vietare alla l'utilizzo dell'impianto della nuova varietà. Parte_4
Il motivo di appello non è condivisibile.
Esclusa la possibilità di accogliere la domanda di risarcimento per la domanda di brevetto presentata da ex socio e amministratore dell' e per la azione CP_1
giudiziaria dallo stesso proposta dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari perché tali condotte non riconducibili all' e comunque domanda nuova e CP_1
preclusa (art. 437 c. II c.p.c.) non avendo in primo grado la avanzato Parte_1
domande risarcitorie di danni che le sarebbero derivati da dette condotte, si ritiene che il danno da innesto di una nuova varietà di clementine “sconosciuta al mercato” non sia stato provato dalla sulla quale tale onere ricadeva. Parte_1
Nello specifico, non è stato dimostrato che la nuova varietà non abbia mercato, cioè
8 sia “sconosciuta al mercato” e perciò incommerciabile, come sostenuto dalla in primo grado. Parte_1
Nessuna prova al riguardo è stata fornita e neppure il consulente di parte (p.a.
[...]
) della nella sua relazione del 27.11.2020, ha rilevato la Per_2 Parte_4
mancanza di mercato e l'incommerciabilità della nuova varietà.
Il c.t.u., inoltre, ha sostenuto che la nuova varietà sarebbe addirittura “migliorativa”, escludendone dunque l'incommerciabilità.
Tale conclusione è attendibile poiché se la nuova varietà non avesse avuto un mercato e dunque non fosse stata commerciabile, non si comprenderebbe perché, come verificato dal c.t.u. (v. relazione), l'agrumeto (fg. 37, p.lle 1, 94, 95 e 96) con la nuova varietà è stato nel 2022 (anno degli accertamenti peritali) trovato in ottimo stato e produttivo, così come non si comprenderebbe come il fondo sia stato concesso in affitto a terzi, la San Rocco s.r.l. (circostanza pure rilevata dal c.t.u.). Se, infatti, la varietà impiantata sul fondo fosse stata priva di mercato, non vi sarebbero stati soggetti interessati alla conduzione in affitto del fondo e all'esercizio dell'agrumeto.
Con il quinto motivo di appello la allega la violazione e la falsa Parte_1
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale compensando le spese di lite per soccombenza reciproca. A dire dell'appellante, l'accoglimento della domanda risarcitoria, sia pure con la “riduzione operata dal giudice in sede decisoria”, comporterebbe la sostanziale soccombenza della controparte e non la soccombenza reciproca.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Se è vero che l'accoglimento della domanda attorea per una somma ridotta rispetto a quella richiesta non comporta soccombenza reciproca ma - comunque - la soccombenza della parte condannata al pagamento della somma (in tal senso Cass. civ. sez. un. 31.10.2022 n. 32061), non si può non rilevare che nel caso in esame la domanda risarcitoria è stata accolta per la somma di circa 29.000 euro, importo di molto inferiore alla domanda risarcitoria complessiva di circa 700.000,00 euro avanzata dalla Tale differenza tra il richiesto e lo spettante costituisce Parte_1
9 grave ed eccezionale ragione (ex art. 92 c. II c.p.c. come “integrato” da Corte Cost.
19.04.2018 n. 77) per la compensazione delle spese di lite di primo grado. La richiesta risarcitoria di gran lunga superiore allo importo dei danni effettivamente subiti, infatti, è atteggiamento tale da indurre alla lite e da impedire ogni possibilità di transazione tra le parti.
Restano assorbite tutte le altre questioni.
Le spese di lite di questo grado di appello, liquidate in dispositivo nella misura media dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, seguono la soccombenza. E soccombente deve ritenersi la Parte_4
Non si ignora che la soccombenza va valutata con riferimento all'esito complessivo e finale della lite. Ma qualora, come nel caso in esame, la parte vittoriosa in primo grado proponga appello per ottenere una somma maggiore e l'appello sia rigettato, nel giudizio di appello, avente ad oggetto somma diversa ed ulteriore rispetto a quella riconosciuta in primo grado, il soccombente è l'appellante. Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte vittoriosa in primo grado di prolungare senza fondamento il giudizio, senza sopportare le spese di lite dei gradi successivi di giudizio causate alla controparte.
Al rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.
2910/2023 del Tribunale di Taranto, sezione specializzata agraria, proposto dalla nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato il 29.05.2024, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante a rimborsare all' le spese di lite di questo CP_1
grado di appello liquidate in € 18.511,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge sul compenso.
10 Taranto, 11/04/2025.
L'estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
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