Cass. civ., sez. III, sentenza 18/12/1979, n. 6571
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Sentenza 18 dicembre 1979

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Le modalita della proposta di contratto che il concedente e tenuto a trasmettere all'affittuario per consentirgli l'Esercizio della prelazione agraria sono quelle stabilite dalla legge vigente alla epoca in cui viene posto in essere quel negozio giuridico. Pertanto, dopo l'accettazione da parte dell'affittuario della proposta formulata nei termini di cui all'art 8, comma quarto, legge 26 maggio 1965 n 590, l'entrata in vigore - in pendenza del termine per il pagamento del prezzo - della legge 14 agosto 1971 n 817, che regola diversamente le formalita di notificazione della proposta al coltivatore - al quale deve essere trasmesso il preliminare di compravendita con il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre pattuizioni - non comporta la necessita di rinnovare ovvero di integrare la comunicazione della proposta secondo tali piu rigorose prescrizioni, con la conseguenza che il proprietario - fatto salvo cosi il diritto di prelazione del coltivatore - puo stipulare la compravendita con persona diversa da quella con cui aveva trattato in precedenza.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/12/1979, n. 6571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6571
    Data del deposito : 18 dicembre 1979

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