TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1775/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1775/2018 promossa da:
appresentato e difeso dall'avv.to PUDDU PAOLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA MARIA C.F._2
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to DESINI CP_1 C.F._3
ANTONELLO C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione del 25.09.2018, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.542/2018, notificatogli il 14.09.2028, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 10.000,00, oltre ad interessi e spese, dovuti a titolo di CP_1
caparra confirmatoria a seguito del recesso esercitato dal contratto preliminare per l'acquisto di un immobile di proprietà del CP_1
Pagina 1 A sostegno della sua pretesa l'odierno attore rilevava la non debenza della somma richiesta poiché eccepiva non essersi avverata la condizione circa la concessione del 100% del mutuo richiesto, di cui al contratto preliminare sottoscritto;
concludeva come in atti.
Si costituiva in data 2.01.2019 il sig. il quale assumeva, invece, essersi avverata la CP_1
condizione, avendo l'ente creditizio concesso il mutuo richiesto, insisteva, pertanto, nella domanda e concludeva come in atti.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita poichè l'opponente
(attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale (Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003).
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva che, l'onere di allegare l'inadempimento della controparte grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata, così come di seguito spiegato.
Parte opposta ha dimostrato, assolvendo all'onere probatorio sullo stesso incombente, che tra le parti si
è concluso in data 14.09.2017 un contratto preliminare per la vendita di un immobile di sua proprietà, sito in Olbia in via Lussemburgo 11, al prezzo di € 160.000,00; ha anche dimostrato che nella fase delle trattative, in data 28.08.2017, il promittente acquirente, ha versato la caparra Parte_1
confirmatoria di € 10.000,00, non riscossa, come da contratto e da assegno in atti, non contestati.
Pagina 2 L'opponente non ha, invece, dimostrato il mancato avveramento della condizione, consistente nella mancata concessione del mutuo che avrebbe legittimato la risoluzione del contratto preliminare e la restituzione delle somme versate.
Invero, detta condizione, contenuta nel contratto preliminare, testualmente recita “la proposta è subordinata all'erogazione del mutuo da parte della Banca”, si è avverata, poiché il mutuo è stato concesso nella misura dell'80% del valore dell'immobile, come emerso documentalmente ed ammesso dallo stesso opponente, seppure in misura inferiore a quello asseritamente richiesto.
Orbene è da evidenziarsi in primo luogo che nella clausola riportata in contratto non è stato indicato che il contratto fosse subordinato all'erogazione del 100% del mutuo, in secondo luogo che in base alla deliberazione CICR del 22 aprile 1995, in osservanza del richiamo dell'art. 38, II comma Testo
Unico Bancario, per gli Istituti di credito, in merito al credito fondiario (consistente nella concessione di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili) l'ammontare massimo del finanziamento è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi.
Ciò acclarato, stante la deliberazione positiva del mutuo, nella misura del massimo finanziamento possibile ex lege all'80%, il contratto preliminare doveva considerarsi valido ed efficace fin dal momento della sua stipula con l'obbligo per le parti di stipulare il contratto definitivo di vendita e con la conseguenza che il recesso esercitato dall'acquirente comporta che la somma versata a titolo di caparra confirmatoria sia trattenuta dal venditore, proprio perché la concessione del mutuo, ha attribuito piena efficacia al contratto preliminare, che costituisce il titolo giustificativo del pagamento della caparra.
Il titolo di credito a suo tempo versato, non essendo stato riscosso, deve essere restituito ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-conferma il decreto ingiuntivo n. RG. 542/2018 emesso da questo Tribunale in data 30.07.2018 e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
-ordina a di restituire a l'assegno n. 7206626851-08; CP_1 Parte_1
-condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio che Parte_1 CP_1 liquida in € 2540,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pagina 3 Tempio Pausania, 07/04/2025
Pagina 4
Il Giudice
dott. Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1775/2018 promossa da:
appresentato e difeso dall'avv.to PUDDU PAOLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA MARIA C.F._2
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to DESINI CP_1 C.F._3
ANTONELLO C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione del 25.09.2018, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.542/2018, notificatogli il 14.09.2028, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 10.000,00, oltre ad interessi e spese, dovuti a titolo di CP_1
caparra confirmatoria a seguito del recesso esercitato dal contratto preliminare per l'acquisto di un immobile di proprietà del CP_1
Pagina 1 A sostegno della sua pretesa l'odierno attore rilevava la non debenza della somma richiesta poiché eccepiva non essersi avverata la condizione circa la concessione del 100% del mutuo richiesto, di cui al contratto preliminare sottoscritto;
concludeva come in atti.
Si costituiva in data 2.01.2019 il sig. il quale assumeva, invece, essersi avverata la CP_1
condizione, avendo l'ente creditizio concesso il mutuo richiesto, insisteva, pertanto, nella domanda e concludeva come in atti.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita poichè l'opponente
(attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale (Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003).
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva che, l'onere di allegare l'inadempimento della controparte grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata, così come di seguito spiegato.
Parte opposta ha dimostrato, assolvendo all'onere probatorio sullo stesso incombente, che tra le parti si
è concluso in data 14.09.2017 un contratto preliminare per la vendita di un immobile di sua proprietà, sito in Olbia in via Lussemburgo 11, al prezzo di € 160.000,00; ha anche dimostrato che nella fase delle trattative, in data 28.08.2017, il promittente acquirente, ha versato la caparra Parte_1
confirmatoria di € 10.000,00, non riscossa, come da contratto e da assegno in atti, non contestati.
Pagina 2 L'opponente non ha, invece, dimostrato il mancato avveramento della condizione, consistente nella mancata concessione del mutuo che avrebbe legittimato la risoluzione del contratto preliminare e la restituzione delle somme versate.
Invero, detta condizione, contenuta nel contratto preliminare, testualmente recita “la proposta è subordinata all'erogazione del mutuo da parte della Banca”, si è avverata, poiché il mutuo è stato concesso nella misura dell'80% del valore dell'immobile, come emerso documentalmente ed ammesso dallo stesso opponente, seppure in misura inferiore a quello asseritamente richiesto.
Orbene è da evidenziarsi in primo luogo che nella clausola riportata in contratto non è stato indicato che il contratto fosse subordinato all'erogazione del 100% del mutuo, in secondo luogo che in base alla deliberazione CICR del 22 aprile 1995, in osservanza del richiamo dell'art. 38, II comma Testo
Unico Bancario, per gli Istituti di credito, in merito al credito fondiario (consistente nella concessione di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili) l'ammontare massimo del finanziamento è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi.
Ciò acclarato, stante la deliberazione positiva del mutuo, nella misura del massimo finanziamento possibile ex lege all'80%, il contratto preliminare doveva considerarsi valido ed efficace fin dal momento della sua stipula con l'obbligo per le parti di stipulare il contratto definitivo di vendita e con la conseguenza che il recesso esercitato dall'acquirente comporta che la somma versata a titolo di caparra confirmatoria sia trattenuta dal venditore, proprio perché la concessione del mutuo, ha attribuito piena efficacia al contratto preliminare, che costituisce il titolo giustificativo del pagamento della caparra.
Il titolo di credito a suo tempo versato, non essendo stato riscosso, deve essere restituito ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-conferma il decreto ingiuntivo n. RG. 542/2018 emesso da questo Tribunale in data 30.07.2018 e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
-ordina a di restituire a l'assegno n. 7206626851-08; CP_1 Parte_1
-condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio che Parte_1 CP_1 liquida in € 2540,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pagina 3 Tempio Pausania, 07/04/2025
Pagina 4
Il Giudice
dott. Daniela Schintu