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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 01/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RG 883 - Anno 2024
Tribunale Ordinario di Verbania SEZ. prima CAUSA R.G.N. 883 - 2024
Parte_1
VERBANIA Alli 01 aprile 2025 alle ore 10.00 avanti al Giudice Onorario dott. Katia Ruzza sono presenti per parte l'avv Catena in sostituzione dell'Avvocato ROSSI Parte_1
MONICA ALESSANDRA , per parte convenuta - cod fisc Parte_1 C.F._1 nessuno L'avv Catena precisa che la morosità alla data del rilascio di cui al verbale allegato ammonta ad €. 35.794,20 oltre interessi Procede alla discussione orale della causa riportandosi agli atti ed alle conclusioni assunte in atto introduttivo e memoria chiedendo il rigetto della spiegata opposizione condanna al pagamento canoni e spese legali anche di procedimento sommario e mediazione. Precisa che le anticipazioni ammontano ad €. 158,30 per lo sfratto e di €. 190,32 per mediazione
Il Giudice, al termine della discussione, alle ore 10.30 si ritira in Camera di Consiglio per la decisione a verbale di udienza esonerando la parte dal presenziare alla lettura Alle ore 17.30 all'esito della Camera di Consiglio assenti le parti pronuncia ex art. 429 cpc la seguente sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CAUSA R.G. 883 - 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Verbania SEZ. prima Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. Katia Ruzza – delle Locazioni ha pronunciato dandone pubblica lettura all'udienza del 01 aprile 2025 la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. . 883 - 2024 promossa da:
con sede legale in Milano (MI), Piazza Castello n. 9 ( C.F. Parte_1 , PIVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 P.IVA_2 dottor nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] vecchia Passera-Vedasco 7 (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 in Arona, Via Roma n. 40 presso lo studio dell'Avv. Monica A. Rossi del Foro di Verbania (C.F.: FAX: 0322/242153, PEC: C.F._3
che la rappresenta e difende - ricorrente Email_1 contro
, nato in [...] il [...] Parte_1
e residente in [...], C.F.:
con l'avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO - C.F._1 convenuto CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa come da conclusioni richiamate alle memorie 19.03.2025 richiamati l'atto introduttivo e qui riportate
-rigettare la opposizione avversa perché infondata in fatto e diritto e comunque neppure coltivata e motivata con serie ragioni di difesa, - emettere nei confronti del Sig. , nato in [...] il 13 giugno Parte_1
1971 e residente in [...], C.F.:
, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il C.F._1 pagamento del canone di locazione, del rimborso oneri accessori e IVA, maturati dalle singole scadenze alla data odierna e così per complessivi euro 35.794,20, oltre interessi maturandi dal dovuto sino al soddisfo e alle spese successive occorrende, Con favore di spese e delle competenze di giudizio di sfratto con spese vive di euro 158,30 giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa e successive occorrende, oltre spese di mediazione civile obbligatoria esperita su ordine del Giudicante. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. - rif L. 69/2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa e del novellato art. 132 c.p.c. Che esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo).
Con intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida per l'udienza del 03 settembre 2024 intimava lo sfratto nei confronti di CP_1 Parte_1 assumendo che il conduttore fosse moroso per il 4 trimestre 2023 di locazione per euro 5904,80, e per il primo trimestre del 2024 per euro 5904,80 e chiedeva la convalida dello sfratto e l'ingiunzione di pagamento per canoni scaduti
A fondamento ha precisato di essere proprietaria delle unità immobiliari site in Stresa
(VB), Via Luigi Bolongaro Pittore n. 9/A, al piano terra, identificate al Foglio 17,
Particella 72, Subalterno 8 ed al Foglio 17, Particella 69, Subalterno 4 del Catasto
Fabbricati del Comune di Stresa di averle concesse in locazione a Parte_1 con contratto di locazione ad uso diverso dall'uso abitativo firmato fra le parti il 28 febbraio 2007 e registrato in data 06 marzo 2007 al n. 000965-serie 3Atti Privati, per anni sei, con decorrenza dal 01.03.2007 e scadenza al 28.02.2013, rinnovabile di ulteriori sei anni al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 29 della legge 392/78 (doc.n.1);
3. che il canone annuo di locazione concordato era di euro 17.000,00
(diciassettemila/00), oltre IVA, aggiornabile annualmente sulla base Istat, da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate di euro 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00), entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre
All'udienza del 03 settembre 2024 l'avv. ROSSI dichiarava che la morosità persisteva e si era aggravata fino alla concorrenza di € 23.984,60 (comprensivi del canone del secondo e del terzo trimestre 2024) indicando in € 158,30 gli esborsi sostenuti. Compariva il legale di , opponendosi alla convalida dello Parte_1 sfratto per morosità, dando atto di non essere stato in grado di adempiere all'obbligazione di pagamento a causa del protrarsi della grave crisi economica che affligge il settore economico in cui opera la propria società ed affermando che “la predetta grave condizione economico – finanziaria, unitamente al considerevole importo dei canone di locazione costituiscono valido e giustificato motivo ostativo alla pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. e della ingiunzione di pagamento
Trattenuta a riserva la causa il Giudice assegnatario emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito.
Esperita la procedura di mediazione con esito negativo stante la mancata comparizione della parte convenuta e concessi i termini per le memorie integrative parte ricorrente dava atto del rilascio avvenuto in data 06 marzo 2025 con ufficiale giudiziario come da verbale allegato e la causa istruita documentalmente è stata rinviata all'udienza di cui al verbale che precede
___________
La causa in esame ha ad oggetto un contratto di locazione commerciale decorrente dal 01.03.2007 della durata di sei anni rinnovatosi per eguali periodi per il quale veniva concordato un canone annuo di euro 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre
IVA, aggiornabile annualmente sulla base Istat, da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate di euro 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00), entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre
Alla notifica dello sfratto per morosità parte conduttrice risultava morosa nel pagamento dei canoni trimestrali scaduti per il 4 trimestre 2023 per euro 5904,80, e per il primo trimestre del 2024 per euro 5904,80
All'udienza del 03 settembre 2024 di convalida parte conduttrice risultava morosa per
€ 23.984,60 comprensivi del canone del secondo e del terzo trimestre 2024 Parte convenuta non ha negato la morosità sussistente ed aggravatasi anche all'udienza di convalida e persistente sino al rilascio coattivo del bene tramite ufficiale giudiziario
Appaiono quindi assolti gli oneri probatori gravanti sulla parte ricorrente secondo i dettami della Suprema Corte avendo l' fornito la prova del titolo Parte_1 contrattuale posto a fondamento della domanda secondo le norme dettate dalla
Suprema Corte (CASSAZIONE CIVILE, Sez.Un., 30 ottobre 2001, n. 13533), ed avendo allegato l'inadempimento della controparte. In tal senso infatti l'art 2697 c.c.c si esprime chiaramente affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da chi agisce in giudizio , gravando invece sul convenuto l'onere di dimostrare (ex comma 2 art 2697 c.c.) dimostrare l'infondatezza provando i fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Nel caso in esame parte convenuta, su cui gravava l'onere della prova del fatto estintivo modificativo impeditivo della pretesa è rimasta contumace.
Infatti ex art 1218 c.c. il debitore è responsabile per inadempimento di un'obbligazione se non prova che lo stesso è dovuto a causa non imputabile. Per il creditore invece è sufficiente provare in giudizio, nel caso di responsabilità contrattuale, il titolo da cui deriva il credito avanzato nella sua pretesa ed il danno conseguente all'inadempimento ex art 1223 c.c. . Non dovrà invece provare l'inadempimento ma solo allegare la circostanza come verificatosi nel caso in esame.
Venendo a valutare la gravità dell'inadempimento occorre osservare quanto di seguito
Come statuito dalla Suprema Corte” in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto grave la mancata corresponsione del canone nei termini da parte del conduttore, attribuendo rilievo alla clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti - nonostante il locatore non se ne fosse avvalso - poiché l'apposizione della stessa dimostrava come il ripetuto ritardo nei pagamenti non fosse stato tollerato, ma avesse inciso sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto). (Cass Civ Sez. 3 , Sentenza n. 30730 del 26/11/2019)
Il contratto può quindi considerarsi risolto e l'opposizione spiegata alla convalida di sfratto deve essere rigettata Parte convenuta deve essere condannata al pagamento dei canoni maturati sino alla liberazione ammontanti ad €. 35.794,20, oltre interessi maturandi dal dovuto sino al soddisfo e alle spese successive occorrende
La richiesta di pronuncia di decreto ingiuntivo attivata per la fase sommaria e quivi reiterata stante il mutamento del rito deve infatti interpretarsi come domanda di condanna di pagamento dei canoni maturati sino alla liberazione del bene.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con applicazione parametri medi per tutte le fasi esclusa applicazione parametri mediani tra minimi e medi per fase istruttoria e di trattazione, in base al valore della causa, e con liquidazione delle competenze relative alla fase sommaria e di mediazione
Stante la mancata partecipazione dell'intimato al primo incontro della procedura di mediazione, parte convenuta è tenuta al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 12bis comma 2 d.lvo n. 28/2010.
PQM
Il Tribunale di Verbania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione assorbita e/o disattesa così provvede
In accoglimento della domanda svolta da parte ricorrente
- Rigetta l'opposizione alla convalida svolta da dichiarando Parte_1 risolto il contratto di locazione per grave inadempimento
- condanna , nato in [...] il Parte_1
13 giugno 1971 e residente in [...],
C.F.: al pagamento in favore della ricorrente C.F._1
dell'importo complessivo di €. 35.794,20, per canoni di Parte_1 locazione maturati sino al rilascio oltre interessi maturandi dal dovuto sino al soddisfo e alle spese successive occorrende
- CO , nato in [...] Parte_1 il 13 giugno 1971 e residente in [...],
C.F.: al pagamento in favore della ricorrente C.F._1
delle spese legali che liquida in €. 1.838,00 per procedimento Parte_1 sommario, €. 6.800,00 per fase di mutamento del rito, €. 542,05 per mediazione, oltre anticipazioni €. 158,30 per lo sfratto e di €. 190,32 per mediazione, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e Iva se dovuti
- CO al pagamento di un importo pari al doppio del Parte_1 contributo unificato a favore dell'Erario ai sensi dell'art.12bis comma 2 d.lvo n. 28/2010
In Verbania in data 01 aprile 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Katia Ruzza
Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza Alle ore 17.30 in esito alla lettura della sentenza, assenti le parti il verbale viene chiuso. Il Giudice Dott. Katia Ruzza
Tribunale Ordinario di Verbania SEZ. prima CAUSA R.G.N. 883 - 2024
Parte_1
VERBANIA Alli 01 aprile 2025 alle ore 10.00 avanti al Giudice Onorario dott. Katia Ruzza sono presenti per parte l'avv Catena in sostituzione dell'Avvocato ROSSI Parte_1
MONICA ALESSANDRA , per parte convenuta - cod fisc Parte_1 C.F._1 nessuno L'avv Catena precisa che la morosità alla data del rilascio di cui al verbale allegato ammonta ad €. 35.794,20 oltre interessi Procede alla discussione orale della causa riportandosi agli atti ed alle conclusioni assunte in atto introduttivo e memoria chiedendo il rigetto della spiegata opposizione condanna al pagamento canoni e spese legali anche di procedimento sommario e mediazione. Precisa che le anticipazioni ammontano ad €. 158,30 per lo sfratto e di €. 190,32 per mediazione
Il Giudice, al termine della discussione, alle ore 10.30 si ritira in Camera di Consiglio per la decisione a verbale di udienza esonerando la parte dal presenziare alla lettura Alle ore 17.30 all'esito della Camera di Consiglio assenti le parti pronuncia ex art. 429 cpc la seguente sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CAUSA R.G. 883 - 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Verbania SEZ. prima Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. Katia Ruzza – delle Locazioni ha pronunciato dandone pubblica lettura all'udienza del 01 aprile 2025 la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. . 883 - 2024 promossa da:
con sede legale in Milano (MI), Piazza Castello n. 9 ( C.F. Parte_1 , PIVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 P.IVA_2 dottor nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] vecchia Passera-Vedasco 7 (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 in Arona, Via Roma n. 40 presso lo studio dell'Avv. Monica A. Rossi del Foro di Verbania (C.F.: FAX: 0322/242153, PEC: C.F._3
che la rappresenta e difende - ricorrente Email_1 contro
, nato in [...] il [...] Parte_1
e residente in [...], C.F.:
con l'avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO - C.F._1 convenuto CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa come da conclusioni richiamate alle memorie 19.03.2025 richiamati l'atto introduttivo e qui riportate
-rigettare la opposizione avversa perché infondata in fatto e diritto e comunque neppure coltivata e motivata con serie ragioni di difesa, - emettere nei confronti del Sig. , nato in [...] il 13 giugno Parte_1
1971 e residente in [...], C.F.:
, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il C.F._1 pagamento del canone di locazione, del rimborso oneri accessori e IVA, maturati dalle singole scadenze alla data odierna e così per complessivi euro 35.794,20, oltre interessi maturandi dal dovuto sino al soddisfo e alle spese successive occorrende, Con favore di spese e delle competenze di giudizio di sfratto con spese vive di euro 158,30 giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa e successive occorrende, oltre spese di mediazione civile obbligatoria esperita su ordine del Giudicante. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. - rif L. 69/2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa e del novellato art. 132 c.p.c. Che esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo).
Con intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida per l'udienza del 03 settembre 2024 intimava lo sfratto nei confronti di CP_1 Parte_1 assumendo che il conduttore fosse moroso per il 4 trimestre 2023 di locazione per euro 5904,80, e per il primo trimestre del 2024 per euro 5904,80 e chiedeva la convalida dello sfratto e l'ingiunzione di pagamento per canoni scaduti
A fondamento ha precisato di essere proprietaria delle unità immobiliari site in Stresa
(VB), Via Luigi Bolongaro Pittore n. 9/A, al piano terra, identificate al Foglio 17,
Particella 72, Subalterno 8 ed al Foglio 17, Particella 69, Subalterno 4 del Catasto
Fabbricati del Comune di Stresa di averle concesse in locazione a Parte_1 con contratto di locazione ad uso diverso dall'uso abitativo firmato fra le parti il 28 febbraio 2007 e registrato in data 06 marzo 2007 al n. 000965-serie 3Atti Privati, per anni sei, con decorrenza dal 01.03.2007 e scadenza al 28.02.2013, rinnovabile di ulteriori sei anni al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 29 della legge 392/78 (doc.n.1);
3. che il canone annuo di locazione concordato era di euro 17.000,00
(diciassettemila/00), oltre IVA, aggiornabile annualmente sulla base Istat, da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate di euro 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00), entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre
All'udienza del 03 settembre 2024 l'avv. ROSSI dichiarava che la morosità persisteva e si era aggravata fino alla concorrenza di € 23.984,60 (comprensivi del canone del secondo e del terzo trimestre 2024) indicando in € 158,30 gli esborsi sostenuti. Compariva il legale di , opponendosi alla convalida dello Parte_1 sfratto per morosità, dando atto di non essere stato in grado di adempiere all'obbligazione di pagamento a causa del protrarsi della grave crisi economica che affligge il settore economico in cui opera la propria società ed affermando che “la predetta grave condizione economico – finanziaria, unitamente al considerevole importo dei canone di locazione costituiscono valido e giustificato motivo ostativo alla pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. e della ingiunzione di pagamento
Trattenuta a riserva la causa il Giudice assegnatario emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito.
Esperita la procedura di mediazione con esito negativo stante la mancata comparizione della parte convenuta e concessi i termini per le memorie integrative parte ricorrente dava atto del rilascio avvenuto in data 06 marzo 2025 con ufficiale giudiziario come da verbale allegato e la causa istruita documentalmente è stata rinviata all'udienza di cui al verbale che precede
___________
La causa in esame ha ad oggetto un contratto di locazione commerciale decorrente dal 01.03.2007 della durata di sei anni rinnovatosi per eguali periodi per il quale veniva concordato un canone annuo di euro 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre
IVA, aggiornabile annualmente sulla base Istat, da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate di euro 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00), entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre
Alla notifica dello sfratto per morosità parte conduttrice risultava morosa nel pagamento dei canoni trimestrali scaduti per il 4 trimestre 2023 per euro 5904,80, e per il primo trimestre del 2024 per euro 5904,80
All'udienza del 03 settembre 2024 di convalida parte conduttrice risultava morosa per
€ 23.984,60 comprensivi del canone del secondo e del terzo trimestre 2024 Parte convenuta non ha negato la morosità sussistente ed aggravatasi anche all'udienza di convalida e persistente sino al rilascio coattivo del bene tramite ufficiale giudiziario
Appaiono quindi assolti gli oneri probatori gravanti sulla parte ricorrente secondo i dettami della Suprema Corte avendo l' fornito la prova del titolo Parte_1 contrattuale posto a fondamento della domanda secondo le norme dettate dalla
Suprema Corte (CASSAZIONE CIVILE, Sez.Un., 30 ottobre 2001, n. 13533), ed avendo allegato l'inadempimento della controparte. In tal senso infatti l'art 2697 c.c.c si esprime chiaramente affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da chi agisce in giudizio , gravando invece sul convenuto l'onere di dimostrare (ex comma 2 art 2697 c.c.) dimostrare l'infondatezza provando i fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Nel caso in esame parte convenuta, su cui gravava l'onere della prova del fatto estintivo modificativo impeditivo della pretesa è rimasta contumace.
Infatti ex art 1218 c.c. il debitore è responsabile per inadempimento di un'obbligazione se non prova che lo stesso è dovuto a causa non imputabile. Per il creditore invece è sufficiente provare in giudizio, nel caso di responsabilità contrattuale, il titolo da cui deriva il credito avanzato nella sua pretesa ed il danno conseguente all'inadempimento ex art 1223 c.c. . Non dovrà invece provare l'inadempimento ma solo allegare la circostanza come verificatosi nel caso in esame.
Venendo a valutare la gravità dell'inadempimento occorre osservare quanto di seguito
Come statuito dalla Suprema Corte” in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto grave la mancata corresponsione del canone nei termini da parte del conduttore, attribuendo rilievo alla clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti - nonostante il locatore non se ne fosse avvalso - poiché l'apposizione della stessa dimostrava come il ripetuto ritardo nei pagamenti non fosse stato tollerato, ma avesse inciso sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto). (Cass Civ Sez. 3 , Sentenza n. 30730 del 26/11/2019)
Il contratto può quindi considerarsi risolto e l'opposizione spiegata alla convalida di sfratto deve essere rigettata Parte convenuta deve essere condannata al pagamento dei canoni maturati sino alla liberazione ammontanti ad €. 35.794,20, oltre interessi maturandi dal dovuto sino al soddisfo e alle spese successive occorrende
La richiesta di pronuncia di decreto ingiuntivo attivata per la fase sommaria e quivi reiterata stante il mutamento del rito deve infatti interpretarsi come domanda di condanna di pagamento dei canoni maturati sino alla liberazione del bene.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con applicazione parametri medi per tutte le fasi esclusa applicazione parametri mediani tra minimi e medi per fase istruttoria e di trattazione, in base al valore della causa, e con liquidazione delle competenze relative alla fase sommaria e di mediazione
Stante la mancata partecipazione dell'intimato al primo incontro della procedura di mediazione, parte convenuta è tenuta al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 12bis comma 2 d.lvo n. 28/2010.
PQM
Il Tribunale di Verbania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione assorbita e/o disattesa così provvede
In accoglimento della domanda svolta da parte ricorrente
- Rigetta l'opposizione alla convalida svolta da dichiarando Parte_1 risolto il contratto di locazione per grave inadempimento
- condanna , nato in [...] il Parte_1
13 giugno 1971 e residente in [...],
C.F.: al pagamento in favore della ricorrente C.F._1
dell'importo complessivo di €. 35.794,20, per canoni di Parte_1 locazione maturati sino al rilascio oltre interessi maturandi dal dovuto sino al soddisfo e alle spese successive occorrende
- CO , nato in [...] Parte_1 il 13 giugno 1971 e residente in [...],
C.F.: al pagamento in favore della ricorrente C.F._1
delle spese legali che liquida in €. 1.838,00 per procedimento Parte_1 sommario, €. 6.800,00 per fase di mutamento del rito, €. 542,05 per mediazione, oltre anticipazioni €. 158,30 per lo sfratto e di €. 190,32 per mediazione, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e Iva se dovuti
- CO al pagamento di un importo pari al doppio del Parte_1 contributo unificato a favore dell'Erario ai sensi dell'art.12bis comma 2 d.lvo n. 28/2010
In Verbania in data 01 aprile 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Katia Ruzza
Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza Alle ore 17.30 in esito alla lettura della sentenza, assenti le parti il verbale viene chiuso. Il Giudice Dott. Katia Ruzza