Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2742 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. BALDI ELEONORA Parte_1
e da con il patrocinio dell'Avv. CATOZZI MILENA Parte_2
con l'intervento del PM
avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale all'udienza del 4 febbraio 2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio sulle conclusioni precisate dalla parti nel seguente modo:
i ricorrenti: 1) dichiarare l'affidamento congiunto dei figli in favore di entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale, nel rispetto dei bisogni e delle necessità dei bambini;
2) i figli manterranno la residenza presso l'abitazione della madre, con diritto e dovere del padre di vederli e tenerli con sé tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio dalle ore 18.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00, compatibilmente con i propri turni lavorativi. La domenica sera i bimbi staranno con una baby sitter che si occuperà degli stessi fino all'orario di rientro della madre dal lavoro. Le parti concordano che in tale evenienza il costo della baby sitter sarà suddiviso al 50% tra i genitori. 3) il padre potrà tenere con sé i figli cinque giorni, durante le vacanze natalizie alternando la settimana dal
23 al 30 a quella dal 31 al 6 gennaio;
tre giorni a Pasqua da trascorrere con ciascun genitore, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua ed in modo che i figli trascorrano con il padre e la madre alternativamente il Natale o la Pasqua;
per l'anno 2024 i minori trascorreranno il periodo dal 23 al 30 con il padre. 4) Con riferimento alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi ovvero un maggior periodo da definirsi in accordo con la madre, periodi da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
per il resto del periodo di chiusura delle scuole pagina 1 di 3
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
B) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventive accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
C) spese scolastiche da documentare, che non richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
D) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
E) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ogni figlio, l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, sarà posta a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: spese per baby-sitting; spese per campi ricreativi estivi, spese per ricarica cellulare. Il pagamento di tali spese avverrà alla fine di ogni mese dietro presentazione della documentazione di spesa;
8) le parti concordano che la madre riscuota in via esclusiva l'assegno unico per i figli, mentre le detrazioni a carico ed i bonus statali per l'asilo nido andranno a vantaggio di entrambi i genitori.
il PM: venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che i ricorrenti hanno presentato ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli e nati fuori dal Per_1 Per_2 matrimonio rispettivamente il 3 luglio 2022 e il 25 ottobre 2023;
pagina 2 di 3 rilevato che le condizioni concordate, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei minori ed idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, debbono essere fatte proprie dal Tribunale;
rilevato altresì che la tenera età della prole preclude il suo ascolto;
ritenuto quindi che, in conformità all'avviso del PM, può provvedersi nei termini di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Dispone in conformità alle conclusioni riportate in epigrafe.
Ferrara, 4 febbraio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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