Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1932, n. 1992
Versione
17 febbraio 1933
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343 , concernente la costituzione del comune di «Littoria» in provincia di Roma, con le seguenti modificazioni:

All'art. 5 e' sostituito il seguente: «Il bilancio del comune di Littoria sara', occorrendo, integrato, per il quinquennio 1933-37, a carico dell'Opera nazionale combattenti».

L'art. 7 e' soppresso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1933