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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/03/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1430 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Perica, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 19.03.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in ER (LT) il 30.06.2012, rappresentando che:
- dall'unione coniugale era nato il figlio (10.09.2014); Per_1
- che il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che la ricorrente lavora come consulente del lavoro in regime forfettario percependo mensilmente l'importo di € 1.970,00 netti circa, mentre il resistente lavora come venditore di automobili usate.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) autorizzazione dei coniugi a vivere separati con obbligo al mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con tutto ciò che contiene;
3) affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre e diritto per il padre di vederlo e tenerlo con sé sulla base degli impegni scolastici che extrascolastici del figlio stesso, ma comunque perlomeno due giorni durante la settimana, una settimana il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola o dal ritorno dal lavoro sino alle ore 21,30
d'inverno e 22,30 d'estate e la settimana successiva il mercoledì nello stesso orario sopra descritto
e dal sabato mattina dalle ore 11,00 sino alle ore 18,00 della domenica pomeriggio, e così a settimane alternate, si precisa che nei giorni di visita infrasettimanali suindicati, ove il figlio vorrà
e potrà, pernotterà presso il padre il quale si occuperà di accompagnarlo a scuola il giorno seguente;
4) per quanto concerne le festività natalizie il sig. trascorrerà con il figlio, ad anni CP_1
alterni con la mamma, il 24-25/12 e il 31/12- 01/01. Relativamente alle vacanze pasquali i genitori si organizzeranno in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con Per_1 la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno quindici giorni, anche non CP_1
consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre, i genitori inoltre dovranno fornire
l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
5) obbligo del sig. di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
del figlio la somma mensile di euro 250,00 somma da rivalutare secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra i coniugi o comunque dimostrate per iscritto da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri;
6) disporre che l'assegno unico venga integralmente usufruito dalla sig.ra quale Pt_1
genitore collocatario del figlio e se percepiti dal sig. , che vengano successivamente e CP_1
tempestivamente versati alla sig.ra ; Pt_1
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non doversi corrispondere nulla a tale titolo nei reciproci confronti;
9) le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”. All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. compariva la ricorrente, assistita dal proprio difensore, ed il resistente, privo di difensore;
le parti dichiaravano la propria intenzione di pervenire ad una risoluzione bonaria della controversia e, pertanto, il Giudice delegato disponeva un rinvio dell'udienza al fine di consentire al resistente di munirsi di difesa tecnica obbligatoria e di consentire alle parti di formalizzare l'accordo raggiunto.
All'udienza del 16.12.2024 il procuratore della parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo;
per contro, il resistente non si costituiva formalmente in giudizio sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza depositata in pari data venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
All'udienza del 17.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è alcun elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro alla luce delle deduzioni poste a base della domanda di separazione personale, che individuano le ragioni della fine dell'affectio coniugalis.
In ragione di ciò, deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e – per l'effetto – deve essere dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, sussistendo in modo pacifico i presupposti per l'emissione della relativa pronuncia.
2.2 Sull'affidamento, collocamento e frequentazione della prole
Avuto riguardo all'affidamento della prole, ritiene il Collegio che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, considerato che il regime ordinario Per_1 di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori stessi, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame.
Deve essere altresì disposto il collocamento del minore presso la madre, alla quale viene assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale, cosìcchè potrà continuare a Per_1 vivere nell'abitazione familiare e godere di una stabile continuità della vita quotidiana.
Al riguardo si osserva, infatti, che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea
a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater
c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 25604 del 12/10/2018).
Con riferimento al regime di frequentazione padre-figlio, ritiene il Collegio che, salvi più ampi e diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Per_1
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
- nei fine settimana di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore
21:00;
- nei fine settimana di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Avuto riguardo alla misura del contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione allegata, del reddito percepito dalla ricorrente, dell'età del minore e delle sue presumibili esigenze di vita, il Collegio reputa congruo porre a carico del padre, di cui non è dato conoscere l'attuale condizione economico-patrimoniale, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo di € 250,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
Avuto riguardo all'assegno unico, non dovendo ritenersi quest'ultimo ricompreso nell'assegno di mantenimento, si richiama il principio generale per cui lo stesso viene erogato nella misura del 50%
a ciascun genitore in regime, come nella specie, di affidamento condiviso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi
(fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1430/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 13/03/1978 (C.F.: ), e , nato a [...] il C.F._2 Controparte_1
30.03.1981 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in ER (LT) C.F._1
il 30.06.2012;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
ER (Atto n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2012);
c) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale nel seguente modo: le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
d) dispone che il figlio sia collocato in via prevalente presso la madre;
e) assegna la casa coniugale a Parte_1
f) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio salvi più ampi e diversi Per_1
accordi tra i genitori, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
- nei fine settimana di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore
21:00;
- nei fine settimana di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
g) dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento del figlio, l'importo di €
250,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
h) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
i) condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano nel complessivo importo di € 2.650,80, di cui € 110,80 per esborsi (contributo unificato e spese di notifica) ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1430 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Perica, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 19.03.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in ER (LT) il 30.06.2012, rappresentando che:
- dall'unione coniugale era nato il figlio (10.09.2014); Per_1
- che il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che la ricorrente lavora come consulente del lavoro in regime forfettario percependo mensilmente l'importo di € 1.970,00 netti circa, mentre il resistente lavora come venditore di automobili usate.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) autorizzazione dei coniugi a vivere separati con obbligo al mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con tutto ciò che contiene;
3) affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre e diritto per il padre di vederlo e tenerlo con sé sulla base degli impegni scolastici che extrascolastici del figlio stesso, ma comunque perlomeno due giorni durante la settimana, una settimana il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola o dal ritorno dal lavoro sino alle ore 21,30
d'inverno e 22,30 d'estate e la settimana successiva il mercoledì nello stesso orario sopra descritto
e dal sabato mattina dalle ore 11,00 sino alle ore 18,00 della domenica pomeriggio, e così a settimane alternate, si precisa che nei giorni di visita infrasettimanali suindicati, ove il figlio vorrà
e potrà, pernotterà presso il padre il quale si occuperà di accompagnarlo a scuola il giorno seguente;
4) per quanto concerne le festività natalizie il sig. trascorrerà con il figlio, ad anni CP_1
alterni con la mamma, il 24-25/12 e il 31/12- 01/01. Relativamente alle vacanze pasquali i genitori si organizzeranno in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con Per_1 la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno quindici giorni, anche non CP_1
consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre, i genitori inoltre dovranno fornire
l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
5) obbligo del sig. di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
del figlio la somma mensile di euro 250,00 somma da rivalutare secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra i coniugi o comunque dimostrate per iscritto da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri;
6) disporre che l'assegno unico venga integralmente usufruito dalla sig.ra quale Pt_1
genitore collocatario del figlio e se percepiti dal sig. , che vengano successivamente e CP_1
tempestivamente versati alla sig.ra ; Pt_1
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non doversi corrispondere nulla a tale titolo nei reciproci confronti;
9) le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”. All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. compariva la ricorrente, assistita dal proprio difensore, ed il resistente, privo di difensore;
le parti dichiaravano la propria intenzione di pervenire ad una risoluzione bonaria della controversia e, pertanto, il Giudice delegato disponeva un rinvio dell'udienza al fine di consentire al resistente di munirsi di difesa tecnica obbligatoria e di consentire alle parti di formalizzare l'accordo raggiunto.
All'udienza del 16.12.2024 il procuratore della parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo;
per contro, il resistente non si costituiva formalmente in giudizio sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza depositata in pari data venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
All'udienza del 17.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è alcun elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro alla luce delle deduzioni poste a base della domanda di separazione personale, che individuano le ragioni della fine dell'affectio coniugalis.
In ragione di ciò, deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e – per l'effetto – deve essere dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, sussistendo in modo pacifico i presupposti per l'emissione della relativa pronuncia.
2.2 Sull'affidamento, collocamento e frequentazione della prole
Avuto riguardo all'affidamento della prole, ritiene il Collegio che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, considerato che il regime ordinario Per_1 di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori stessi, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame.
Deve essere altresì disposto il collocamento del minore presso la madre, alla quale viene assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale, cosìcchè potrà continuare a Per_1 vivere nell'abitazione familiare e godere di una stabile continuità della vita quotidiana.
Al riguardo si osserva, infatti, che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea
a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater
c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 25604 del 12/10/2018).
Con riferimento al regime di frequentazione padre-figlio, ritiene il Collegio che, salvi più ampi e diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Per_1
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
- nei fine settimana di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore
21:00;
- nei fine settimana di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Avuto riguardo alla misura del contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione allegata, del reddito percepito dalla ricorrente, dell'età del minore e delle sue presumibili esigenze di vita, il Collegio reputa congruo porre a carico del padre, di cui non è dato conoscere l'attuale condizione economico-patrimoniale, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo di € 250,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
Avuto riguardo all'assegno unico, non dovendo ritenersi quest'ultimo ricompreso nell'assegno di mantenimento, si richiama il principio generale per cui lo stesso viene erogato nella misura del 50%
a ciascun genitore in regime, come nella specie, di affidamento condiviso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi
(fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1430/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 13/03/1978 (C.F.: ), e , nato a [...] il C.F._2 Controparte_1
30.03.1981 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in ER (LT) C.F._1
il 30.06.2012;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
ER (Atto n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2012);
c) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale nel seguente modo: le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
d) dispone che il figlio sia collocato in via prevalente presso la madre;
e) assegna la casa coniugale a Parte_1
f) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio salvi più ampi e diversi Per_1
accordi tra i genitori, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
- nei fine settimana di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore
21:00;
- nei fine settimana di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
g) dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento del figlio, l'importo di €
250,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
h) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
i) condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano nel complessivo importo di € 2.650,80, di cui € 110,80 per esborsi (contributo unificato e spese di notifica) ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera