Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Ordinanza collegiale 7 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 31 marzo 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01723/2022 REG.RIC.
N. 02391/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ester Stancanelli, Antonio Stancanelli e Francesco Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2391 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1723 del 2022:
dell’ordinanza n.-OMISSIS-/2022 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di pretese opere abusive.
quanto al ricorso n. 2391 del 2023:
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del diniego di riesame dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria, adottato dal Comune di Lipari il 3 ottobre 2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-:
- della nota prot. n. -OMISSIS-, adottata dal Comune di Lipari in data 11 gennaio 2024;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa AT LL AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18 novembre 2022 la signora -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza n.-OMISSIS- del 7 luglio 2022 con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere abusive site nell’isola di Filicudi, località -OMISSIS-, consistenti nella costruzione di un fabbricato destinato a Ristorante Bar, ricadente sulla particella -OMISSIS-.
Espone la ricorrente che tale provvedimento trova il suo presupposto nell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- notificata il 22 gennaio 2021, adottata dall’amministrazione comunale a seguito del rigetto dell’istanza di condono avente ad oggetto l’ampliamento di un fabbricato destinato a ristorante in località-OMISSIS-dell’isola di Filicudi così descritto: “ fabbricato ad una elevazione f.t. della superficie utile di mq. 40,50 con annessa sala ristorante di superficie pari a mq. 40,20 e distanti servizi igienici di superficie pari a mq. 9,00 e piccola tettoia; la struttura portante è in cemento armato costituita da maglie ortogonali di travi e pilastri e solaio di copertura in c.a. con antistante locale verandato composto da muratura in blocchi e solaio in latero cemento”.
Avverso tale provvedimento di rigetto dell’istanza di condono la ricorrente aveva proposto ricorso iscritto al n. 1412/2007 rigettato con sentenza n. 2935 del 2 ottobre 2020.
Dopo una parziale demolizione delle opere la ricorrente presentava, in data 26 maggio 2022, istanza finalizzata al recupero del volume edilizio preesistente evidenziando la necessità di mantenere la parte residua della struttura in c.a. e dei muri non ancora demoliti, tenuto conto della impossibilità di eseguire la demolizione senza arrecare danno a cose, a persone e alle strutture adiacenti.
Come è dato evincersi dal provvedimento impugnato, questa istanza veniva considerata dal Comune quale espressione della volontà della ricorrente di non eseguire l’ordine demolitorio.
La ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR n. 380/2001 – Eccesso di potere e travisamento dei fatti.
Il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui viene ordinata l’acquisizione gratuita al patrimonio senza indicare le opere e le aree da acquisire.
II. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 31 DPR n. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.n. 241/1990 - pag. 6 Difetto di motivazione – eccesso di potere e travisamento dei fatti.
Il Comune avrebbe, inoltre, acquisito le opere abusive senza tener conto della parziale demolizione delle stesse e non avrebbe tenuto conto della rappresentata impossibilità di procedere alla demolizione delle opere residue così come accertato con apposita perizia tecnica.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.n. 241/1990 – carenza di motivazione – eccesso di potere.
Il manufatto di che trattasi, come dimostrato dalle ricerche effettuate presso la S.A.S., Società aerofotogrammetrica siciliana Tecnologie digitali a r.l. di Palermo, era esistente nell’ottobre del 1971 e quindi già prima dell’entrata in vigore della legge regionale 78/76 che, pur avendo introdotto il vincolo di inedificabilità assoluta nella zona, consente la ristrutturazione degli edifici già esistenti.
Tale circostanza è stata portata all’attenzione del Comune già con nota dell’architetto -OMISSIS- del 26 maggio 2022 con la quale veniva rappresentato che, in esito ai rilievi aerofotogrammetrici in possesso della S.A.S., si è evidenziato che nel sito in questione erano già esistenti, datazione antecedente al 1978, due distinti corpi di fabbrica la cui consistenza ed altezza è rilevabile dalla planimetria inviataci. … In attesa di avere la perizia giurata ufficiale della S.A.S. … si può attestare l’incontrovertibile presenza di due fabbricati all’interno della particella -OMISSIS-
… al ricevimento di tale perizia, quindi quando i dati tecnici sopra indicati saranno ufficializzati dalla S.A.S. potrò redigere un’adeguata progettazione e comporre la pratica edilizia che sia la più congeniale al recupero del volume edilizio preesistente sopra indicato regolarizzando, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, la porzione di fabbricato che non è stata ancora demolita.
Con successiva nota del 22 agosto 2022 è stata, altresì, trasmessa la perizia giurata della S.A.S. del 9 agosto 2022
L’Amministrazione avrebbe ordinato, pertanto, la demolizione di un manufatto di mq 40,50 che, invece, avrebbe potuto essere regolarizzato.
La ricorrente chiede altresì che il Comune sia condannato alla restituzione delle opere e al risarcimento del danno ingiusto riservandosi di dare prova dello stesso in corso di causa.
2. Il Comune di Lipari non si è costituito in giudizio.
3. Con autonomo ricorso notificato il 2 dicembre 2023 il signor -OMISSIS-, comproprietario dell’immobile di che trattasi, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lipari ha rigettato l’istanza, presentata il 9 giugno 2023, di riesame della domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47/1985 e rigettata con provvedimento prot. -OMISSIS-dell’8 maggio 2000.
Espone il ricorrente che, con perizia giurata del 9 agosto 2022, l’ing. -OMISSIS-, direttore tecnico della Società Aerofotogrammetrica Siciliana Tecnologie Digitali s.r.l., ha accertato che “sull’area della particella -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-, e forse già da qualche anno prima, era presente un fabbricato a pianta rettangolare di mq. 69,20 ca. con altezza ml. 3,20 e con un volume edilizio pari a mc. 221,40, maggiore di quanto dichiarato dalla ditta, mc. 167,40, nel modello 47/85-D, istanza ai sensi della legge n° 47/85 e maggiore di quanto accertato dall’ufficio illeciti del comune di Lipari, mq. 40,20, indicato nell’Ordinanza n° -OMISSIS- dell’Ufficio Illeciti, già citata”.
Alla luce di tale accertamento, ritenendo dimostrata la realizzazione del manufatto in epoca precedente all’entrata in vigore della legge regionale 78/76, ha chiesto al Comune il riesame del provvedimento di diniego della domanda di condono ed ha, contestualmente, chiesto alla Soprintendenza BB.CC. di Messina la revoca del parere sfavorevole de 31 marzo 2003.
La Soprintendenza, in accoglimento dell’istanza, ha revocato il proprio parere sfavorevole ed ha rilasciato il proprio nulla osta ai fini del mantenimento delle opere esistenti.
Il Comune di Lipari ha, invece, rigettato l’istanza di riesame rilevando quanto segue: a) gli elaborati grafici allegati all’istanza, sebbene rappresentino un fabbricato ormai quasi totalmente demolito, risultano difformi rispetto a quanto già rappresentato negli elaborati progettuali prodotti in precedenza; b) le istanze di condono edilizio sono state respinte in quanto il fabbricato è stato realizzato nell’anno 1982 (sulla base di quanto dichiarato dagli istanti) e ricade all’interno della fascia di inedificabilità imposta dall’art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/76 risultando, pertanto, non sanabile; c) le dichiarazioni relative alla realizzazione del fabbricato in data antecedente al 1971 non troverebbero conferma sia perché le fotografie aeree allegate non sarebbero leggibili sia perché dall’aerofotogrammetria relativa agli anni 1973-1974, a disposizione dell’amministrazione comunale, non si rileverebbe la sagoma del fabbricato.
Il ricorrente lamenta la illegittimità del suddetto provvedimento sotto i profili della violazione dell’art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 31 e 32 L. 28 febbraio 1985, n. 47 nonché del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione.
a) Il Comune ha rigettato la richiesta di riesame presentata dal ricorrente senza comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della stessa ed impedendogli, pertanto, di partecipare al procedimento presentando le proprie documentate osservazioni.
b) Le riscontrate differenze tra gli elaborati allegati all’istanza di riesame e gli elaborati progettuali presentati in precedenza sono dovute al fatto che, rispetto al tempo della presentazione della domanda di condono (1985), buona parte dell’edificio è diruto. In entrambi i casi (al momento della presentazione della domanda di condono e al momento della presentazione della domanda di riesame del diniego) i tecnici hanno, pertanto, rappresentato, lo stato di fatto al momento dei rispettivi rilievi.
Il Comune, inoltre, si è limitato a confermare le precedenti determinazioni poste a fondamento del diniego assumendo che l’immobile sarebbe stato realizzato successivamente al 31 dicembre 1976 in zona F4 di inedificabilità e rilevando l’inattendibilità della documentazione allegata all’istanza di riesame al fine di dimostrare che il fabbricato risale ad un’epoca precedente, “sia perché le fotografie aeree da Lei trasmesse via pec risultano illeggibili, sia perché dal raffronto dell’aereofotogrammetria a disposizione di questo Comune relativa agli anni 1973-1974 non si rileva la sagoma del fabbricato di che trattasi ”.
Tale assunto sarebbe errato e risulterebbe smentito dalla perizia giurata a firma dell’Ing. -OMISSIS-, Direttore Tecnico della Società Aerofotogrammetrica Siciliana Tecnologie Digitali S.r.l., allegata alla richiesta di riesame della domanda di condono.
Le conclusioni a cui è giunto il Comune si porrebbero, peraltro, in contraddizione con la nota prot. n. -OMISSIS-del 5 luglio 2023 con cui la stessa amministrazione comunale ha dato atto che il -OMISSIS-ha allegato “documentazione certa sull’esistenza dell’immobile antecedentemente al 1971 …”.
Si pongono altresì in contrasto con le conclusioni a cui è pervenuta la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina che, alla luce della stessa perizia giurata, ha revocato il precedente diniego di autorizzazione paesaggistica.
Né le suddette conclusioni possono trovare conferma nelle dichiarazioni rese dal -OMISSIS-al momento della presentazione della domanda di condono (nella quale lo stesso aveva dichiarato che il fabbricato è stato realizzato nell’anno 1982 ) .
Lo stesso -OMISSIS-ha, invero, dichiarato in data 8 agosto 2023 “ che è errato quanto riportato nel modello 47/85-D in merito all’indicazione dell’anno 1982 quale epoca di ultimazione del fabbricato in quanto lo stesso immobile era già esistente fin dal 1971”
4. Nelle more, con nota dell’11 gennaio 2024 il Comune ha confermato le proprie determinazioni riscontrando due ulteriori istanze di riesame presentate dal ricorrente.
5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato l’8 marzo 2024 il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego ed ha contestualmente proposto domanda ex art. 116 comma 2 c.p.a. per il rilascio di copia degli atti ivi richiamati e, in particolare, della denuncia del sig. -OMISSIS- del 25 gennaio 1983 e del verbale del Corpo dei Vigili Urbani del 28 gennaio 1983.
6. Il Tribunale, con ordinanza n. 155 del 12 aprile 2024, ha accolto l’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. limitatamente alla “chiesta ostensione del verbale del Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Lipari del 28 gennaio 1983, richiamato nel provvedimento impugnato, avendo il ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale alla sua conoscenza ex art. 22 e ss. della l. n. 241/1990”.
Ha rigettato, invece, la domanda “rispetto alla chiesta esibizione della denuncia del sig. -OMISSIS-, in quanto tale segnalazione ha svolto una funzione meramente sollecitatoria dell’esercizio dei poteri di controllo e verifica di cui è titolare l’Amministrazione comunale, senza che sia individuabile un rapporto di strumentalità con l’atto finale adottato (cfr., T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 31 gennaio 2024, n. 70)”.
7. Con memoria depositata il 17 ottobre 2024 il ricorrente ha rappresentato che il Comune non ha eseguito l’ordinanza non avendo consentito al -OMISSIS-l’accesso al verbale dei vigili urbani del 28 gennaio 1983.
Ha chiesto, altresì, che sia disposta la sospensione del giudizio nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991.
8. Con ordinanza n. 8 del 7 gennaio 2025, il Collegio, riuniti i due giudizi, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., nominando quale verificatore, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, con facoltà di delega ad altro docente dello stesso Dipartimento con adeguate competenze e sottoponendo allo stesso il seguente quesito: “se l’immobile situato nel Comune di Lipari, isola di Filicudi, località -OMISSIS-, catastalmente identificato al -OMISSIS-, part.lla -OMISSIS-, sia stato realizzato in data antecedente o successiva al 31 dicembre 1976”.
9. Con nota depositata il 20 gennaio 2025, il Prof. Mauro Lo Brutto, docente di Geomatica presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, delegato dal Direttore del Dipartimento Prof. Livan Fratini, ha chiesto di essere autorizzato ad acquistare i seguenti fotogrammi:
1) n. 2 fotogrammi (coppia stereoscopica) in formato digitale del volo SCAME 1973-1974 di proprietà della ditta di aerofotogrammetria Impresa Rossi LU s.r.l. di Firenze;
2) n. 2 fotogrammi (coppia stereoscopica) in formato digitale del volo IG (Istituto Geografico Militare) 1974;
3) n. 2 fotogrammi (coppia stereoscopica) in formato digitale del volo SAS (Società Aerofotogrammetrica Siciliana) s.r.l. 1978 di proprietà della ditta di aerofotogrammetria S.A.S. TD (Società Aerofotogrammetrica Siciliana Tecnologie Digitali) s.r.l. di Palermo;
4) n. 2 fotogrammi (coppia stereoscopica) in formato digitale del volo SAS (Società Aerofotogrammetrica Siciliana) s.r.l. 1971 di proprietà della ditta di aerofotogrammetria S.A.S. TD (Società Aerofotogrammetrica Siciliana Tecnologie Digitali) s.r.l. di Palermo.
Con ordinanza n. 1056 del 31 marzio 2025 il Collegio ha accolto suddetta richiesta autorizzando il verificatore ad acquistare i fotogrammi sopra indicati e concedendo allo stesso una proroga del termine per la trasmissione alle parti di una bozza di relazione di verificazione pari ad ulteriori 60 giorni.
10. Il 30 maggio 2025 il prof. Mauro Lo Brutto ha depositato la bozza di relazione e il successivo 8 luglio 2025, dato atto che nessuna osservazione è stata presentata dalle parti, ha provveduto al deposito della relazione finale.
Il verificatore, premessa l’analitica ricostruzione delle attività svolte, ha così concluso: “A conclusione della presente relazione si può dedurre che dalle verifiche eseguite risulta, a parere del sottoscritto, che in data antecedente al 31 dicembre del 1976 in località-OMISSIS-dell’isola di Filicudi in corrispondenza della particella -OMISSIS- del -OMISSIS- della cartografia catastale era presente una struttura assimilabile a fabbricato caratterizzato da una superficie complessiva di circa 60 metri quadri ed una altezza di circa 3 metri. Tali valutazioni concordano sostanzialmente (a meno di alcune differenze dal punto di vista metrico) con quanto riportato nella perizia di parte realizzata dalla SAS TD s.r.l. e depositata dai ricorrenti. Le verifiche effettuate hanno dimostrato la presenza incontrovertibile di una struttura in muratura (visibile nei fotogrammi e riportata nella cartografia) che presenta una significativa consistenza (circa 200 metri cubi). Pertanto, anche se la presenza di un vero e proprio tetto non è chiaramente visibile, è comunque ragionevole pensare che la struttura in questione rappresenti un fabbricato. L’ipotesi che il volume misurato possa essere un rilevato di terreno, così come ipotizzato dall’Ufficio Tecnico Urbanistico -Sviluppo e Tutela Territoriale del Comune di Lipari non trova giustificazioni oggettive”.
11. All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato un ulteriore scritto difensivo insistendo per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi, tenuto conto delle conclusioni cui è giunto il verificatore, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Ritiene il Collegio di dover innanzitutto esaminare il ricorso n.r.g. 2391/2023 e i successivi motivi aggiunti proposti dal signor -OMISSIS-avverso i provvedimenti con cui il Comune di Lipari ha ritenuto di dover rigettare l’istanza di riesame di riesame della domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47/1985 e rigettata con provvedimento prot. -OMISSIS-dell’8 maggio 2000.
12.1. Alla luce delle conclusioni formulate dal verificatore, coerenti con l’ iter logico esposto in modo puntuale ed argomentato, è fondata e da accogliere la censura di difetto di istruttoria e di motivazione sollevata con il secondo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Le conclusioni cui è giunto il verificatore hanno smentito l’assunto secondo il quale nessun fabbricato sarebbe stato esistente sull’area di interesse in epoca antecedente all’entrata in vigore della Lr. n. 78/76.
Il Comune ha affermato a tal fine che “dal raffronto dell’aerofotogrammetria a disposizione di questo Comune relativa agli anni 1974-1974 non si rileva la sagoma del fabbricato di che trattasi”.
Tuttavia, come chiarito dal verificatore, l’aerofotogrammetria a disposizione del Comune relativa agli anni 1973- 1974 (dalla quale non si rileverebbe la presenza del fabbricato) “più correttamente … corrisponde ad uno stralcio della cartografia tecnica comunale in scala 1:2.000 del Comune di Lipari realizzata dalla ditta SCAME”.
Il verificatore si è avvalso per le relative indagini della ripresa aerofotogrametrica SCAME 1973-1974, ovvero del volo sulla base del quale è stata redatta la cartografia tecnica comunale scala 1:2000 del Comune di Lipari (v. all. n. 2 e n. 6 alla relazione di verificazione), oltre che della ripresa aerofotogrammetrica IG 1974 (v. all. n. 7), in quanto “rappresenta un utile supporto per la conferma di quanto osservato nel volo SCAME 1973-1974 per la sua vicinanza temporale”.
Gli ingrandimenti delle immagini dei due voli hanno consentito al verificatore di affermare : “appare piuttosto evidente, secondo il sottoscritto, la presenza di una struttura sopraelevata di forma regolare ben visibile su entrambi i voli e ben evidenziata soprattutto sul lato nord-est, dove la presenza dell’ombra evidenzia in modo netto la differenza di quota rispetto al piano di calpestio a livello della strada, e sul loto nord-ovest dove la presenza dell’ombra evidenzia il distacco dall’edificio vicino …”, per poi concludere che, sulla base delle verifiche effettuate, “ in data antecedente al 31 dicembre del 1976 in località-OMISSIS-dell’isola di Filicudi in corrispondenza della particella -OMISSIS- del -OMISSIS- della cartografia catastale era presente una struttura assimilabile a fabbricato caratterizzato da una superficie complessiva di circa 60 metri quadri ed una altezza di circa 3 metri”.
Il verificatore ha, altresì, dato atto della sostanziale corrispondenza delle proprie conclusioni con “ quanto riportato nella perizia di parte realizzata dalla SAS TD s.r.l. e depositata dai ricorrenti”. Ha, infine, concluso che “ Le verifiche effettuate hanno dimostrato la presenza incontrovertibile di una struttura in muratura (visibile nei fotogrammi e riportata nella cartografia) che presenta una significativa consistenza (circa 200 metri cubi)”, non trovando “giustificazioni oggettive” l’ipotesi, formulata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lipari, secondo cui quanto misurato fosse da considerare “un rilevato di terreno”.
12.2. Sussiste, pertanto, il contestato difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati risultando l’assunto secondo cui il fabbricato non sarebbe esistito negli anni 1973-1974 non supportato dai rilievi aerofotogrammetrici, anche di quelli sulla base dei quali è stata realizzata la cartografia tecnica comunale (volo SCAME 1973-1974) sulle cui risultanze il Comune ha formulato il proprio diniego, più volte reiterato.
13. L’annullamento del diniego di riesame del provvedimento di rigetto della domanda di condono –con il conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sulla domanda stessa – comporta la caducazione del provvedimento, impugnato con il ricorso n.r.g. 1723/2022, con cui è stata disposta l’acquisizione del fabbricato al patrimonio comunale.
14. In difetto di allegazione e prove deve essere, invece, sicuramente rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla stessa ricorrente.
15. In conclusione i ricorsi sono fondati e devono essere accolti con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, fatto salvo il rimborso del contributo unificato da porsi a carico del Comune di Lipari.
Devono, altresì, porsi a carico del Comune di Lipari le spese della verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Dichiara non ripetibili le spese di lite, fatto salvo il rimborso del contributo unificato da porsi a carico del Comune di Lipari.
Pone a carico dell’amministrazione le spese della verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RI SA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AT LL AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT LL AU | NC RI SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.