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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2432/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
PERINELLI TO, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13117/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5Q6R100359 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1324/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.La società Ricorrente_1 a r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK5Q6R100359/2025, relativo al periodo di imposta 2019, con cui gli veniva contestato il mancato versamento IVA sulla somma di € 388.411,06, per un importo di asserita IVA non versata pari ad € 85.451,00, oltre ad € 76.905,90, a titolo di sanzione,
€ 17.652,07, a titolo di interessi, ed € 8,75, per spese di notifica, per una somma complessiva intimata pari ad € 180.017,72. In particolare, venivano assoggettate ad IVA le fatture emesse dalla Ricorrente_1 S.r.l. per le prestazioni didattiche fornite alla Società_1, nella annualità 2019. 2.Deduceva la società ricorrente che le prestazioni contestate erano esenti dal pagamento dell'iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 20 del DPR 633/1972 in quanto effettuate in favore dell'Società_1 di cui costituisce elemento organico e che ha svolto la propria funzione didattica attraverso la Società_1. Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
3.Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP2 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
4.Il difensore della ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
5.All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
6.La Corte pronunzia sentenza semplificata a seguito dell'avviso dato alle parti e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 47 ter 1 e 3 comma del decreto legislativo 546/1992.
7.Il ricorso è infatti manifestamente infondato.
8.Deduce la ricorrente che dette prestazioni debbano essere ritenute esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, co.1,
n. 20 del DPR 633/72.
Deve innanzitutto osservarsi che le norme di esenzione sono oggetto di un'interpretazione di stretto diritto ed è onere del ricorrente provare la sussistenza delle condizioni per l'esenzione.
Nel caso di specie l'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone il formale riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, secondo le vigenti disposizioni di legge, della finalità educativa della prestazione erogata. (Cass. Sez. 5, 21/03/2019, n. 7943, Rv. 653331 - 01).
“In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone solo il formale riconoscimento dell'attività da parte della pubblica amministrazione, conseguito secondo le disposizioni dettate dalle l. n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14124 del
01/06/2018 - Rv. 648868 - 01).
Si legge in proposito nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza a carico della ricorrente che “la Ricorrente_1 S.r.l., non rientra tra gli istituti, enti o scuole riconosciute dalle pubbliche amministrazioni né tra i soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie autorizzati a svolgere prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell'Amministrazione scolastica”. Deduce la ricorrente che, “per poter fattivamente operare per la Società_1, è stata preventivamente accreditata dalla stessa, in particolare attraverso dei decreti rettorali (cfr. doc. 5) con i quali si è proceduto ad accreditare i tutor della Ricorrente_1 S.r.l., ponendosi la società ricorrente quale “Centro qualificato per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi dell'Università”.
Tuttavia, è evidente che i decreti rettoriali emessi da un ente privato non sono equivalenti ad un riconoscimento operato da una pubblica amministrazione.
Deduce ancora la ricorrente di costituire un “elemento organico dell'università. In altri termini, l'iter formativo universitario posto in essere dalla società odierna ricorrente, è svolto esclusivamente in funzione della Società_1, e quindi, l'Ateneo svolge la propria funzione didattica attraverso la Ricorrente_1 S.r.l.; e si consideri che la predetta didattica, è finalizzata esclusivamente al conseguimento del titolo accademico di laurea. Pertanto, il riconoscimento pubblico ricevuto dalla Società_1, esplica efficacia anche per la Ricorrente_1 S.r.l., e ciò trova conferma nell'interpretazione del dato normativo”. Anche tale prospettazione non può essere condivisa infatti il riconoscimento in favore Società_1 non può estendersi alla Ricorrente_1 atteso che trattasi di soggetti giuridici diversi. Per contro ove si considerasse la Ricorrente_1 quale elemento organico della Unicusano evidentemente non avrebbe potuto emettere fatture in favore di quest'ultima.
Dunque, la ricorrente non ha provato di possedere il formale riconoscimento da parte della pubblica amministrazione e pertanto difetta il requisito soggettivo per poter beneficiare dell'esenzione.
9.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
10.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente.
Pertanto, in base alla legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000), valori medi possono essere liquidati i seguenti compensi :
Fase di studio della controversia : € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio : € 1.202,00
Fase decisionale : € 4.169,00 per un compenso totale di € 7.923,00.
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 6.338,40.
P.Q.M.
La Corte , pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede :
1. respinge il ricorso;
2. condanna la Ricorrente_1 s.r.l. a rifondere all'Agenzia delle Entrate – DPII di Roma le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro € 6.338,40 per compensi. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026. Il Giudice relatore La Presidente Antonio Perinelli Donatella Ferranti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
PERINELLI TO, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13117/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5Q6R100359 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1324/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.La società Ricorrente_1 a r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK5Q6R100359/2025, relativo al periodo di imposta 2019, con cui gli veniva contestato il mancato versamento IVA sulla somma di € 388.411,06, per un importo di asserita IVA non versata pari ad € 85.451,00, oltre ad € 76.905,90, a titolo di sanzione,
€ 17.652,07, a titolo di interessi, ed € 8,75, per spese di notifica, per una somma complessiva intimata pari ad € 180.017,72. In particolare, venivano assoggettate ad IVA le fatture emesse dalla Ricorrente_1 S.r.l. per le prestazioni didattiche fornite alla Società_1, nella annualità 2019. 2.Deduceva la società ricorrente che le prestazioni contestate erano esenti dal pagamento dell'iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 20 del DPR 633/1972 in quanto effettuate in favore dell'Società_1 di cui costituisce elemento organico e che ha svolto la propria funzione didattica attraverso la Società_1. Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
3.Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP2 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
4.Il difensore della ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
5.All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
6.La Corte pronunzia sentenza semplificata a seguito dell'avviso dato alle parti e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 47 ter 1 e 3 comma del decreto legislativo 546/1992.
7.Il ricorso è infatti manifestamente infondato.
8.Deduce la ricorrente che dette prestazioni debbano essere ritenute esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, co.1,
n. 20 del DPR 633/72.
Deve innanzitutto osservarsi che le norme di esenzione sono oggetto di un'interpretazione di stretto diritto ed è onere del ricorrente provare la sussistenza delle condizioni per l'esenzione.
Nel caso di specie l'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone il formale riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, secondo le vigenti disposizioni di legge, della finalità educativa della prestazione erogata. (Cass. Sez. 5, 21/03/2019, n. 7943, Rv. 653331 - 01).
“In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone solo il formale riconoscimento dell'attività da parte della pubblica amministrazione, conseguito secondo le disposizioni dettate dalle l. n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14124 del
01/06/2018 - Rv. 648868 - 01).
Si legge in proposito nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza a carico della ricorrente che “la Ricorrente_1 S.r.l., non rientra tra gli istituti, enti o scuole riconosciute dalle pubbliche amministrazioni né tra i soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie autorizzati a svolgere prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell'Amministrazione scolastica”. Deduce la ricorrente che, “per poter fattivamente operare per la Società_1, è stata preventivamente accreditata dalla stessa, in particolare attraverso dei decreti rettorali (cfr. doc. 5) con i quali si è proceduto ad accreditare i tutor della Ricorrente_1 S.r.l., ponendosi la società ricorrente quale “Centro qualificato per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi dell'Università”.
Tuttavia, è evidente che i decreti rettoriali emessi da un ente privato non sono equivalenti ad un riconoscimento operato da una pubblica amministrazione.
Deduce ancora la ricorrente di costituire un “elemento organico dell'università. In altri termini, l'iter formativo universitario posto in essere dalla società odierna ricorrente, è svolto esclusivamente in funzione della Società_1, e quindi, l'Ateneo svolge la propria funzione didattica attraverso la Ricorrente_1 S.r.l.; e si consideri che la predetta didattica, è finalizzata esclusivamente al conseguimento del titolo accademico di laurea. Pertanto, il riconoscimento pubblico ricevuto dalla Società_1, esplica efficacia anche per la Ricorrente_1 S.r.l., e ciò trova conferma nell'interpretazione del dato normativo”. Anche tale prospettazione non può essere condivisa infatti il riconoscimento in favore Società_1 non può estendersi alla Ricorrente_1 atteso che trattasi di soggetti giuridici diversi. Per contro ove si considerasse la Ricorrente_1 quale elemento organico della Unicusano evidentemente non avrebbe potuto emettere fatture in favore di quest'ultima.
Dunque, la ricorrente non ha provato di possedere il formale riconoscimento da parte della pubblica amministrazione e pertanto difetta il requisito soggettivo per poter beneficiare dell'esenzione.
9.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
10.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente.
Pertanto, in base alla legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000), valori medi possono essere liquidati i seguenti compensi :
Fase di studio della controversia : € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio : € 1.202,00
Fase decisionale : € 4.169,00 per un compenso totale di € 7.923,00.
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 6.338,40.
P.Q.M.
La Corte , pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede :
1. respinge il ricorso;
2. condanna la Ricorrente_1 s.r.l. a rifondere all'Agenzia delle Entrate – DPII di Roma le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro € 6.338,40 per compensi. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026. Il Giudice relatore La Presidente Antonio Perinelli Donatella Ferranti