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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della dr.ssa IA VI De ZI.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17916/2024 promossa da:
, nato in [...], il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Giovetti e Giacomo Venesia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1 domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 6.8.2024 che ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio della carta di soggiorno ex art 10 d.lgs 30/2007.
Conclusioni di parte attrice: “Accertare il diritto al soggiorno quale familiare di cittadino italiano del ricorrente, ex art. 23, c.
1-bis, D. Lgs. 30/2007, e per l'effetto, Annullare il provvedimento di inammissibilità adottato dal Questore di Torino, il 6 agosto e notificato il 27 agosto 2024, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
(denominato “famit” dal ). Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” Controparte_1 Conclusioni di parte convenuta: “Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.”
Motivi in fatto e in diritto
Il sig. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e ha Parte_1 chiesto il riconoscimento del permesso di soggiorno cd Famit, allegando di essere entrato in Italia il
24.3.2024; di aver partecipato al matrimonio della propria madre con il sig. cittadino italiano, CP_3 di vivere con entrambi, che con l'affermazione contenuta nel provvedimento opposto per cui “tenuto conto che il familiare italiano, sig. non ha esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi CP_3 dell'art 23 c. 1 del citato D.lgs 30/07” veniva riconosciuto che rientrava nella nozione di familiare di cittadino dell'UE ex art 2 d.lgs. 30/2007; che la nuova normativa prevedeva un apposito permesso di soggiorno per i familiari extra UE, rientranti nell'art 2 d.lgs. cit, di cittadini italiani cd “statici” disciplinato dall'art 23 c. 1 bis d.lgs. 30/07; che in caso diverso, la novella determinerebbe una
“discriminazione a rovescio”.
Si è costituita la parte convenuta, ribadendo le ragioni già indicate nel provvedimento opposto e aggiungendo che il ricorrente, ormai ultraventunenne non aveva dimostrato la vivenza a carico ex art
2 d.lgs 30/07 ed ex art 29 TUI.
All'udienza del 23.5.2025 la difesa del ricorrente, unico comparso, ha eccepito la tardività delle questioni sollevate dalla parte convenuta, alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
10925/2019, chiedendo in subordine la concessione dei termini ex art 281 terdecies c. 4 cpc.
Con ordinanza del 27.5.2025 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione in data 10.10.2025.
A tale udienza la difesa della parte ricorrente, unica comparsa, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**************************
Il provvedimento oggetto di impugnazione ha dichiarato la domanda inammissibile sulla base di un unico presupposto: la circostanza che il familiare, cittadino italiano, ovvero il coniuge della madre del ricorrente, non aveva esercitato il diritto alla libera circolazione ex art 23 c. 1 d.lgs. 30/2007, con conseguente inapplicabilità della normativa contenuta nel d.lgs. cit.
Pertanto, oggetto della valutazione, sarà esclusivamente la verifica dell'inapplicabilità del dlgs
30/2007 al ricorrente, familiare extra UE di cittadino italiano cd “statico”, sulla base del principio della giurisprudenza di legittimità espresso in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari e applicabile per identità di ratio anche al caso de quo (cfr. Cass. n. 10925 del 18.4.2019: "In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112
c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale").
Il DL 60/2023, convertito con modifiche con la L. 103/2023, ha dato attuazione alla Direttiva
2004/38, introducendo una differenziazione tra cittadini UE “statici” e “dinamici”. In particolare,
l'art 23 c. 1 bis dlgs 30/2007 stabilisce che “Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il DL citato introduce, pertanto due categorie: il familiare del cittadino italiano “statico”, cioè che non ha “esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004”, e il familiare di cittadino italiano “mobile”, cioè che ha esercitato la libera circolazione ai sensi della direttiva citata. Lo scopo dell'intervento normativo è stato quello di evitare una procedura di infrazione contro lo Stato italiano per mancato adeguamento del diritto interno alla legislazione europea. Infatti, il rilascio della carta di soggiorno anche ai familiari di cittadini italiani statici consentiva ai titolari, diversamente dagli altri Stati membri, l'ingresso in paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen, senza alcun provvedimento autorizzatorio (la direttiva 2004/38 stabilisce che i paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen devono consentire l'ingresso dei titolari della carta di soggiorno ex art 10 della medesima direttiva in assenza di visto - cfr. art 5 Direttiva 2004/38).
In conseguenza di detta modifica normativa, ai cittadini italiani mobili continuerà ad essere rilasciata la carta di soggiorno, mentre ai familiari di cittadini italiani statici andrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della durata di cinque anni. Preme osservare che il legislatore si è esclusivamente premurato di distinguere il titolo di soggiorno del familiare del cittadino statico da quello del familiare del cittadino dinamico, senza tuttavia indicare quali fossero i presupposti e la disciplina applicabile al neonato titolo di soggiorno.
In particolare, occorre comprendere la nozione di “familiari” contenuta nell'art 23 c. 1 bis dlvo
30/2007 e individuare la definizione a cui attingere: o quella degli artt 2 e 3 del dlvo 30/2007 o quella più restrittiva e con requisiti più onerosi del TUI (artt 29 e ss).
Ritiene il Collegio che la nozione non può che essere quella contenuta negli artt. 2 e 3 dlvo 30/2007 per tre ragioni.
In primo luogo, seguendo un'interpretazione letterale, va evidenziato che l'art 23 c. 1 bis dlgs citato
è inserito nell'impianto normativo che disciplina i rapporti familiari tra cittadini extra UE e cittadini
UE, tra cui i cittadini italiani, con la conseguenza che il termine “familiari” ivi contenuto, in assenza di rinvii ad altre disposizioni, non può che riguardare i familiari come definiti dal medesimo impianto normativo (il dlvo 30/2007). Si osserva che il rinvio, operato nell'ambito dell'art 23 c. 1 bis cit. all'art
5 c. 8 e c. 2 ter TUI, riguarda esclusivamente le modalità di rilascio del nuovo permesso di soggiorno per motivi familiari cd Famit, non certo i presupposti costitutivi della fattispecie e la nozione di familiare (cfr. art 5 c. 8 TUI “Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del Controparte_4
13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.”).
In secondo luogo, occorre individuare la ratio della modifica normativa. Come in parte già anticipato, lo scopo della novella è stato quello di adeguare il diritto interno alla direttiva 2004/38, limitatamente alla necessità di distinguere il titolo di soggiorno dei familiari di cittadini italiani “statici” da quello dei familiari di cittadini italiani “dinamici”, al fine di limitare l'effetto extraterritoriale della carta di soggiorno, consistente nel libero accesso dei titolari in paesi europei non facenti parte dell'accordo
Schengen. Lo scopo, pertanto, è stato solo quello di limitare l'effetto extraterritoriale della carta di soggiorno, introducendo un titolo con un nome diverso: non più carta di soggiorno, ma permesso di soggiorno per motivi di famiglia (cd Famit). Dalla ratio della norma non emerge, pertanto, lo scopo di incidere e modificare i requisiti sostanziali del rilascio del nuovo titolo (cd. FAMIT), che rimangono appunto quelli di cui al dlgs 30/2007. D'altronde una tale ultima modifica non era necessaria per l'attuazione della Direttiva citata (id est limitazione effetto extraterritoriale della carta di soggiorno).
In terzo luogo, va evidenziato che, qualora si ritenesse che la nozione di familiare di cui all'art 23 c.
1 bis dlvo cit. fosse quella più restrittiva e onerosa del TUI, che concerne il ricongiungimento familiare di cittadini di paesi terzi, si introdurrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra familiari di cittadini italiani (statici/dinamici/cittadini UE) nel godimento dell'unità familiare, incompatibile con il principio di uguaglianza sancito dall'art 3 Cost. Pertanto, anche seguendo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si giunge alla medesima conclusione: al familiare del cittadino italiano statico andrà rilasciato il cd FAMIT,. D'altronde la stessa Corte Costituzionale con sentenza n 232/2001 ha evidenziato che il familiare del cittadino italiano ha maggior tutela rispetto al familiare dello straniero. Qualora non si aderisse a questa interpretazione una delle conseguenze sarebbe, ad esempio, che l'ascendente extra UE del cittadino italiano statico per ottenere il titolo ex art 23 c. 1 bis cit non potrebbe limitarsi a dimostrare il rapporto di ascendenza e la vivenza a carico
(art 2 dlvo 30/2007), ma dovrebbe dimostrare di essere a carico, di non avere altri figli nel paese di origine che possano mantenerlo, nonché i requisiti reddituali e alloggiativi di cui all'art 29 TUI. In altri termini, avrebbe una posizione equiparata ai familiari di cittadini di paesi terzi e, ingiustificatamente, distinta dal familiare del cittadino italiano dinamico.
Fatta questa premessa, osserva il Collegio che il ricorrente, in relazione al quale già la ha CP_1 riconosciuto nel provvedimento opposto la posizione di familiare del cittadino italiano “statico”, sig.
ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno cd. Famit, ex art. 23 c. 1 bis dlgs 30/2007. CP_3
Le spese di lite vanno compensate, in ragione dell'applicazione e dell'interpretazione di una novella normativa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno cd Famit, ex art 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 22.10.2025.
Il giudice
IA VI De ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della dr.ssa IA VI De ZI.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17916/2024 promossa da:
, nato in [...], il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Giovetti e Giacomo Venesia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1 domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 6.8.2024 che ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio della carta di soggiorno ex art 10 d.lgs 30/2007.
Conclusioni di parte attrice: “Accertare il diritto al soggiorno quale familiare di cittadino italiano del ricorrente, ex art. 23, c.
1-bis, D. Lgs. 30/2007, e per l'effetto, Annullare il provvedimento di inammissibilità adottato dal Questore di Torino, il 6 agosto e notificato il 27 agosto 2024, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
(denominato “famit” dal ). Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” Controparte_1 Conclusioni di parte convenuta: “Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.”
Motivi in fatto e in diritto
Il sig. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e ha Parte_1 chiesto il riconoscimento del permesso di soggiorno cd Famit, allegando di essere entrato in Italia il
24.3.2024; di aver partecipato al matrimonio della propria madre con il sig. cittadino italiano, CP_3 di vivere con entrambi, che con l'affermazione contenuta nel provvedimento opposto per cui “tenuto conto che il familiare italiano, sig. non ha esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi CP_3 dell'art 23 c. 1 del citato D.lgs 30/07” veniva riconosciuto che rientrava nella nozione di familiare di cittadino dell'UE ex art 2 d.lgs. 30/2007; che la nuova normativa prevedeva un apposito permesso di soggiorno per i familiari extra UE, rientranti nell'art 2 d.lgs. cit, di cittadini italiani cd “statici” disciplinato dall'art 23 c. 1 bis d.lgs. 30/07; che in caso diverso, la novella determinerebbe una
“discriminazione a rovescio”.
Si è costituita la parte convenuta, ribadendo le ragioni già indicate nel provvedimento opposto e aggiungendo che il ricorrente, ormai ultraventunenne non aveva dimostrato la vivenza a carico ex art
2 d.lgs 30/07 ed ex art 29 TUI.
All'udienza del 23.5.2025 la difesa del ricorrente, unico comparso, ha eccepito la tardività delle questioni sollevate dalla parte convenuta, alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
10925/2019, chiedendo in subordine la concessione dei termini ex art 281 terdecies c. 4 cpc.
Con ordinanza del 27.5.2025 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione in data 10.10.2025.
A tale udienza la difesa della parte ricorrente, unica comparsa, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**************************
Il provvedimento oggetto di impugnazione ha dichiarato la domanda inammissibile sulla base di un unico presupposto: la circostanza che il familiare, cittadino italiano, ovvero il coniuge della madre del ricorrente, non aveva esercitato il diritto alla libera circolazione ex art 23 c. 1 d.lgs. 30/2007, con conseguente inapplicabilità della normativa contenuta nel d.lgs. cit.
Pertanto, oggetto della valutazione, sarà esclusivamente la verifica dell'inapplicabilità del dlgs
30/2007 al ricorrente, familiare extra UE di cittadino italiano cd “statico”, sulla base del principio della giurisprudenza di legittimità espresso in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari e applicabile per identità di ratio anche al caso de quo (cfr. Cass. n. 10925 del 18.4.2019: "In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112
c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale").
Il DL 60/2023, convertito con modifiche con la L. 103/2023, ha dato attuazione alla Direttiva
2004/38, introducendo una differenziazione tra cittadini UE “statici” e “dinamici”. In particolare,
l'art 23 c. 1 bis dlgs 30/2007 stabilisce che “Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il DL citato introduce, pertanto due categorie: il familiare del cittadino italiano “statico”, cioè che non ha “esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004”, e il familiare di cittadino italiano “mobile”, cioè che ha esercitato la libera circolazione ai sensi della direttiva citata. Lo scopo dell'intervento normativo è stato quello di evitare una procedura di infrazione contro lo Stato italiano per mancato adeguamento del diritto interno alla legislazione europea. Infatti, il rilascio della carta di soggiorno anche ai familiari di cittadini italiani statici consentiva ai titolari, diversamente dagli altri Stati membri, l'ingresso in paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen, senza alcun provvedimento autorizzatorio (la direttiva 2004/38 stabilisce che i paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen devono consentire l'ingresso dei titolari della carta di soggiorno ex art 10 della medesima direttiva in assenza di visto - cfr. art 5 Direttiva 2004/38).
In conseguenza di detta modifica normativa, ai cittadini italiani mobili continuerà ad essere rilasciata la carta di soggiorno, mentre ai familiari di cittadini italiani statici andrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della durata di cinque anni. Preme osservare che il legislatore si è esclusivamente premurato di distinguere il titolo di soggiorno del familiare del cittadino statico da quello del familiare del cittadino dinamico, senza tuttavia indicare quali fossero i presupposti e la disciplina applicabile al neonato titolo di soggiorno.
In particolare, occorre comprendere la nozione di “familiari” contenuta nell'art 23 c. 1 bis dlvo
30/2007 e individuare la definizione a cui attingere: o quella degli artt 2 e 3 del dlvo 30/2007 o quella più restrittiva e con requisiti più onerosi del TUI (artt 29 e ss).
Ritiene il Collegio che la nozione non può che essere quella contenuta negli artt. 2 e 3 dlvo 30/2007 per tre ragioni.
In primo luogo, seguendo un'interpretazione letterale, va evidenziato che l'art 23 c. 1 bis dlgs citato
è inserito nell'impianto normativo che disciplina i rapporti familiari tra cittadini extra UE e cittadini
UE, tra cui i cittadini italiani, con la conseguenza che il termine “familiari” ivi contenuto, in assenza di rinvii ad altre disposizioni, non può che riguardare i familiari come definiti dal medesimo impianto normativo (il dlvo 30/2007). Si osserva che il rinvio, operato nell'ambito dell'art 23 c. 1 bis cit. all'art
5 c. 8 e c. 2 ter TUI, riguarda esclusivamente le modalità di rilascio del nuovo permesso di soggiorno per motivi familiari cd Famit, non certo i presupposti costitutivi della fattispecie e la nozione di familiare (cfr. art 5 c. 8 TUI “Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del Controparte_4
13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.”).
In secondo luogo, occorre individuare la ratio della modifica normativa. Come in parte già anticipato, lo scopo della novella è stato quello di adeguare il diritto interno alla direttiva 2004/38, limitatamente alla necessità di distinguere il titolo di soggiorno dei familiari di cittadini italiani “statici” da quello dei familiari di cittadini italiani “dinamici”, al fine di limitare l'effetto extraterritoriale della carta di soggiorno, consistente nel libero accesso dei titolari in paesi europei non facenti parte dell'accordo
Schengen. Lo scopo, pertanto, è stato solo quello di limitare l'effetto extraterritoriale della carta di soggiorno, introducendo un titolo con un nome diverso: non più carta di soggiorno, ma permesso di soggiorno per motivi di famiglia (cd Famit). Dalla ratio della norma non emerge, pertanto, lo scopo di incidere e modificare i requisiti sostanziali del rilascio del nuovo titolo (cd. FAMIT), che rimangono appunto quelli di cui al dlgs 30/2007. D'altronde una tale ultima modifica non era necessaria per l'attuazione della Direttiva citata (id est limitazione effetto extraterritoriale della carta di soggiorno).
In terzo luogo, va evidenziato che, qualora si ritenesse che la nozione di familiare di cui all'art 23 c.
1 bis dlvo cit. fosse quella più restrittiva e onerosa del TUI, che concerne il ricongiungimento familiare di cittadini di paesi terzi, si introdurrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra familiari di cittadini italiani (statici/dinamici/cittadini UE) nel godimento dell'unità familiare, incompatibile con il principio di uguaglianza sancito dall'art 3 Cost. Pertanto, anche seguendo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si giunge alla medesima conclusione: al familiare del cittadino italiano statico andrà rilasciato il cd FAMIT,. D'altronde la stessa Corte Costituzionale con sentenza n 232/2001 ha evidenziato che il familiare del cittadino italiano ha maggior tutela rispetto al familiare dello straniero. Qualora non si aderisse a questa interpretazione una delle conseguenze sarebbe, ad esempio, che l'ascendente extra UE del cittadino italiano statico per ottenere il titolo ex art 23 c. 1 bis cit non potrebbe limitarsi a dimostrare il rapporto di ascendenza e la vivenza a carico
(art 2 dlvo 30/2007), ma dovrebbe dimostrare di essere a carico, di non avere altri figli nel paese di origine che possano mantenerlo, nonché i requisiti reddituali e alloggiativi di cui all'art 29 TUI. In altri termini, avrebbe una posizione equiparata ai familiari di cittadini di paesi terzi e, ingiustificatamente, distinta dal familiare del cittadino italiano dinamico.
Fatta questa premessa, osserva il Collegio che il ricorrente, in relazione al quale già la ha CP_1 riconosciuto nel provvedimento opposto la posizione di familiare del cittadino italiano “statico”, sig.
ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno cd. Famit, ex art. 23 c. 1 bis dlgs 30/2007. CP_3
Le spese di lite vanno compensate, in ragione dell'applicazione e dell'interpretazione di una novella normativa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno cd Famit, ex art 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 22.10.2025.
Il giudice
IA VI De ZI