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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/11/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1408/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1408/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGOSTONI Parte_1 C.F._1
NE OR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTONI CP_1 C.F._2
NE OR
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI come precisate congiuntamente entro il termine del 3.11.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “CHIEDONO
l'omologa e la presa d'atto del loro accordo di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
A) i coniugi nata a [...] il [...] ( Parte_1 C.F._3
e nato a [...] il [...] ( )
[...] CP_1 CodiceFiscale_4 vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la figlia minore è affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la mamma;
i ricorrenti concordano che alla signora spetteranno in via esclusiva le decisioni su questioni semplici Parte_1 afferenti l'organizzazione della vita quotidiana della minore;
C) la casa coniugale di comproprietà sita in Merate (Lecco), via Donato Frisia n. 2 viene assegnata alla signora con tutti gli arredi e corredi ivi presenti dandosi atto che Parte_1 il signor si è già trasferito altrove e ha già prelevato i propri effetti personali;
il CP_1 signor autorizza la permanenza nella casa coniugale di nato il CP_1 RSona_2
18.4.2005 da una precedente relazione della signora a titolo gratuito;
Parte_1
RS D) il padre potrà stare con la figlia con le seguenti modalità:
i. il martedì e il giovedì pomeriggio quando la preleverà da scuola o dal centro estivo
(indicativamente dalle ore 17:30) fino alle ore 20:00 quando la riporterà a casa della mamma;
ii. alternati con la mamma, il sabato o la domenica dalle ore 9:00 (prelevata a casa della mamma) alle ore 20:00 (riaccompagnata a casa della mamma);
iii. durante le festività scolastiche e le ferie estive in giorni e orari da concordare di volta in volta in base agli impegni di lavoro dei genitori ed agli orari del centro estivo eventualmente frequentato dalla bambina;
E) il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 18 di ogni CP_1 Parte_1 mese a mezzo bonifico bancario a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore RS la somma di € 500,00 mensili;
F) l'importo di cui sopra sarà aggiornato annualmente in base alla variazione istat ed il primo aggiornamento sarà effettuato l'anno successivo all'omologa del presente accordo;
RS G) saranno suddivise al 50% le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore come specificate nel protocollo in uso al Tribunale di Lecco secondo il seguente schema:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitariprescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da indicare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
SSN; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche (compreso l'asilo nido) e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche (compreso l'asilo nido) e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre – scuola e dopo – scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicatae/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli e autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o d'urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
H) l'assegno unico universale sarà interamente attribuito alla signora Parte_1
I) le rate mensili del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale di cui al punto 6) delle premesse (atto del Notaio dottor di Merate rep. 14906 – racc. 12365 trascritto RSona_3 in data 8 giugno 2021 ai numeri reg. gen. 9367 e reg. part. 1338) verranno pagate dai coniugi al 50%;
J) le rate mensili del finanziamento contratto dal signor di cui al punto 7) delle CP_1 premesse (contratto di finanziamento con BCC CreditoConsumo spa – prestito personale numero 1011065 del 16.1.2024) verranno pagate dai coniugi al 50%; RS K) le detrazioni e deduzioni fiscali relative alle spese inerenti la minore verranno ripartite fra i genitori al 50%;
L) nulla è dovuto fra i coniugi a titolo di contributo per il reciproco mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
RS civile il 13/02/2021 a Merate e dalla loro unione è nata una figlia, il 21.7.2021 a Merate. Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le RS clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Merate il 13/02/2021, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4.11.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1408/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGOSTONI Parte_1 C.F._1
NE OR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTONI CP_1 C.F._2
NE OR
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI come precisate congiuntamente entro il termine del 3.11.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “CHIEDONO
l'omologa e la presa d'atto del loro accordo di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
A) i coniugi nata a [...] il [...] ( Parte_1 C.F._3
e nato a [...] il [...] ( )
[...] CP_1 CodiceFiscale_4 vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la figlia minore è affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la mamma;
i ricorrenti concordano che alla signora spetteranno in via esclusiva le decisioni su questioni semplici Parte_1 afferenti l'organizzazione della vita quotidiana della minore;
C) la casa coniugale di comproprietà sita in Merate (Lecco), via Donato Frisia n. 2 viene assegnata alla signora con tutti gli arredi e corredi ivi presenti dandosi atto che Parte_1 il signor si è già trasferito altrove e ha già prelevato i propri effetti personali;
il CP_1 signor autorizza la permanenza nella casa coniugale di nato il CP_1 RSona_2
18.4.2005 da una precedente relazione della signora a titolo gratuito;
Parte_1
RS D) il padre potrà stare con la figlia con le seguenti modalità:
i. il martedì e il giovedì pomeriggio quando la preleverà da scuola o dal centro estivo
(indicativamente dalle ore 17:30) fino alle ore 20:00 quando la riporterà a casa della mamma;
ii. alternati con la mamma, il sabato o la domenica dalle ore 9:00 (prelevata a casa della mamma) alle ore 20:00 (riaccompagnata a casa della mamma);
iii. durante le festività scolastiche e le ferie estive in giorni e orari da concordare di volta in volta in base agli impegni di lavoro dei genitori ed agli orari del centro estivo eventualmente frequentato dalla bambina;
E) il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 18 di ogni CP_1 Parte_1 mese a mezzo bonifico bancario a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore RS la somma di € 500,00 mensili;
F) l'importo di cui sopra sarà aggiornato annualmente in base alla variazione istat ed il primo aggiornamento sarà effettuato l'anno successivo all'omologa del presente accordo;
RS G) saranno suddivise al 50% le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore come specificate nel protocollo in uso al Tribunale di Lecco secondo il seguente schema:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitariprescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da indicare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
SSN; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche (compreso l'asilo nido) e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche (compreso l'asilo nido) e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre – scuola e dopo – scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicatae/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli e autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o d'urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
H) l'assegno unico universale sarà interamente attribuito alla signora Parte_1
I) le rate mensili del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale di cui al punto 6) delle premesse (atto del Notaio dottor di Merate rep. 14906 – racc. 12365 trascritto RSona_3 in data 8 giugno 2021 ai numeri reg. gen. 9367 e reg. part. 1338) verranno pagate dai coniugi al 50%;
J) le rate mensili del finanziamento contratto dal signor di cui al punto 7) delle CP_1 premesse (contratto di finanziamento con BCC CreditoConsumo spa – prestito personale numero 1011065 del 16.1.2024) verranno pagate dai coniugi al 50%; RS K) le detrazioni e deduzioni fiscali relative alle spese inerenti la minore verranno ripartite fra i genitori al 50%;
L) nulla è dovuto fra i coniugi a titolo di contributo per il reciproco mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
RS civile il 13/02/2021 a Merate e dalla loro unione è nata una figlia, il 21.7.2021 a Merate. Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le RS clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Merate il 13/02/2021, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4.11.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada