Articolo 394 del Codice della navigazione
Articolo 393Articolo 395
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21 aprile 1942
Art. 394.
(Subnoleggio e cessione del contratto).

In caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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