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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 389/2020 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Mione e dall'Avv. Paola Maccioni, in virtù di procura agli atti, domiciliate presso i loro indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
attrici
nei confronti di
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Celi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa (MS), Via Marina
Veccia n. 75 convenuta
Oggetto: petizione ereditaria – azione di simulazione - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per le attrici (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
11.12.2023, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 01.12.2023):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo per le causali tutte di cui in narrativa,
1) accertare e dichiarare l'assenza di titolo giustificativo dei prelievi e trattenute indebitamente effettuati dalla signora in Controparte_1
relazione al conto corrente n. 155560543, al libretto postale portante la somma di 25.720,00 euro e alla polizza da 100.000,00 euro tutte versate in atti;
2) condannare parte convenuta a rifondere alle attrici la somma complessiva di 157.720,00 euro indebitamente prelevata dal libretto di cui al punto 1) o la differente somma che dovesse essere ritenuta equa e/o di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria;
3) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni tutti arrecati a parte attrice nella misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia. con vittoria di spese e competenze di lite come per Legge ivi comprese le spese di avvio del procedimento di mediazione”.
Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
15.12.2023, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 01.12.2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, respingere le domande azionate dalle Sigg.re Parte_2
2 ed nei confronti della Sig.ra con Parte_1 Controparte_1
condanna alla refusione delle spese di lite tutte, comprese quelle di un eventuale CTU e CTP.
Voglia, inoltre, l'Ill.mo Tribunale condannare le odierne attrici a rifondere anche le spese sostenute nel procedimento di mediazione obbligatoria, per i motivi espressi in narrativa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , in qualità di figlie ed eredi Parte_1 Parte_2
testamentarie del fu , deceduto il 20.06.2017, convenivano in Persona_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, , coniuge Controparte_1 superstite di quest'ultimo, proponendo nei confronti della stessa domanda volta all'accertamento dell'illegittimità, per carenza di titolo giustificativo, dei prelievi di somme di denaro effettuati dalla stessa convenuta, poco prima del decesso del de cuius, dal conto corrente intrattenuto presso istituto bancario e dal libretto di deposito postale (quanto a quest'ultimo ammontante all'intera somma ivi giacente), conto e libretto entrambi già cointestati a quest'ultima ed al predetto coniuge ed alla conseguente condanna delle convenute a riversare nell'asse ereditario il 50% dell'ammontare complessivo dei suddetti prelievi di denaro. Chiedevano, inoltre, venisse accertata la simulazione dell'intestazione alla moglie di una polizza vita (che prevedeva quale beneficiario il medesimo _1
), polizza nella quale era stata investita la somma di € 100.000,00,
[...] consistente in parte del prezzo di acquisto (pari ad € 150.000,00) - che, per la restante parte, era rimasta giacente sul conto corrente bancario
3 cointestato ai coniugi n. 155560453, sul quale era stata riversata mediante assegni, quanto ad € 35.000,00, e trasferita alle stesse due figlie quanto ad € 10.000,00 - di un immobile già appartenente al fu ed Persona_1
alienato a terzi nel 2015, trattandosi quindi di somma di pertinenza esclusiva di quest'ultimo, anch'essa in quanto tale destinata a confluire nell'asse ereditario del de cuius. Instavano, altresì, per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in proprio favore.
Deducevano: che, in virtù del testamento di , le medesime Persona_1
attici erano state nominate eredi del disponente, essendo stata a tale titolo lasciata loro la nuda proprietà dei propri averi, mentre alla moglie convenuta era stato lasciato l'usufrutto sullo stesso patrimonio ereditario;
che l'asse ereditario era composto, oltre che dal conto corrente bancario già indicato e da un conto corrente postale (aventi, alla data di apertura della successione, giacenti pari, rispettivamente, ad € 1.594,10 e ad €
523,32), da fondi comuni d'investimento per complessivi € 35.378,12 e dalla proprietà di taluni immobili (di valore totale pari ad € 152.945,54, come da relazione peritale di stima prodotta); che, a norma degli artt. 543 e seguenti c.c., la quota legittima spettante alla convenuta era di ¼, mentre le proprie corrispondevano complessivamente ad ½ (1/4 per ciascuna di esse), di modo che la quota disponibile risultava pari al restante ¼ del patrimonio ereditario;
che il valore dell'usufrutto sugli immobili lasciato con il testamento convenuta (pari, in base alla già richiamata perizia di stima di parte) corrispondeva ad € 38.236,39, che valeva ad assorbire la quota legittima di spettanza di quest'ultima, che, pertanto, non aveva diritto ad altre attribuzioni in virtù della vicenda successoria.
Si costituiva , resistendo alle avverse pretese, Controparte_1
deducendo: che non sussisteva prova alcuna che i contestati prelievi di denaro – tale dovendosi ragionevolmente ritenere, in difetto di più precisa allegazione, quelli relativi al conto corrente bancario cointestato alla stessa ed al di lei defunto coniuge n. 15560453 (cui soltanto si riferivano
4 gli estratti conto prodotti a corredo della citazione), fossero stati effettuati tutti dalla medesima contenuta e, comunque, che fossero privi di causa giustificativa, avendo peraltro la controparte, nelle conclusioni trascritte in atto introduttivo, espressamente preteso a tale titolo la propria condanna a rifondere la somma € 157.720,00 “indebitamente prelevata” dal libretto di deposito postale (anch'esso peraltro cointestato ad entrambi i coniugi) – pur essendosi fatta menzione nel corpo dell'atto di prelievi pari alla minor somma complessiva di € 147.860,00 - in mancanza di prova documentale di sorta di prelievi dal medesimo libretto ammontanti all'uno o all'altro di tali importi o a qualsivoglia altro;
che, evincendosi dalla citazione che la domanda ex adverso proposta è tesa a far confluire nell'asse ereditario le somme oggetto dei dedotti illegittimi prelievi ed essedo la medesima qualificabile quale petitio hereditatis, ex art. 533 c.c., essa non può avere ad oggetto somme di denaro cointestate ad entrambi i coniugi e prelevate da uno di essi (nel caso in questione la stessa moglie convenuta) o a quest'ultimo trasferite anteriormente al decesso del de cuius, non risultando dette somme comprese nell'asse ereditario;
che, in ogni caso, le somme già giacenti sul conto corrente e sul libretto postale cointestati ai coniugi dovevano presumersi essere appartenute ad entrambi, in misura pari al 50% ciascuno, in difetto di prova contraria, di modo che qualsivoglia importo già riversato nei suindicati rapporti cointestati doveva considerarsi essere caduto nell'asse ereditario soltanto in tale ultima misura percentuale;
che l'attrice non aveva assolto all'onere assertivo, ancor prima che a quello probatorio, in riferimento alla pretesa risarcitoria, in difetto di specificazione della natura e della consistenza dei danni a tale titolo genericamente dedotti, con la conseguente nullità della citazione sotto tale profilo e, comunque, infondatezza nel merito della domanda;
che il fu ebbe più volte a dichiarare in vita, alla presenza di Persona_1 testimoni, che la polizza nella quale era stato investito l'importo di €
100.000,00 era destinato a far fronte alle esigenze proprie e della propria coniuge, non già a quelle delle figlie;
che il già richiamato conto corrente
5 cointestato ai coniugi era stato sempre utilizzato per i bisogni del nucleo familiare dagli stessi composto, mentre, alla morte del la somma _1 giacente sull'altro conto corrente bancario cointestato (presso MPS s.p.a.)
- in parte già investita in fondi comuni di investimento (per nominali €
35.387,12) e, per la restante parte (€ 1.594,10) rimasta in giacenza quale saldo attivo sullo stesso conto - era stata corrisposta dalla stessa convenuta alle medesime figlie del de cuius, in misura corrispondente alle quote ereditarie, come da loro richiesta, per complessivi € 18.401,10, previa liquidazione dei suddetti fondi;
che il fu aveva Persona_1
effettuato in vita in favore delle due figlie donazioni di somme di denaro, per un totale di € 49.250,66 (per quanto era dato evincere dalla stessa documentazione ex adverso prodotta), da imputare, per effetto di collazione, alle quote ereditarie di pertinenza di queste ultime;
che lo stesso aveva manifestato, fin dal marzo 2017, segni della Persona_1
malattia degenerativa dalla quale era risultato affetto, essendosi resi necessari esborsi per le cure occorrenti, prestate anche presso un centro specializzato (a fronte di corrispettivo di € 930,11), oltre che mediante l'attività di una badante a tempo pieno (a fronte di una retribuzione ammontante a complessivi di € 6.750,86 4 e dei relativi contributi, pari ad
€ 1.040,30), nonché quelli sostenuti per la retta della casa di cura presso la quale era stato ricoverato negli ultimi 22 giorni di vita (pari ad €
2.134,50), per un totale di € 10.855,77 di spese di assistenza e cura;
fatti salvi gli ulteriori esborsi per € 4.445,53 per spese funerarie ed € 2.000,00 per il compenso del notaio che pubblicò il testamento ed avendo ella provveduto anche al pagamento delle spese condominiali, che facevano carico alle attrici, nella loro qualità di nude proprietarie, per l'importo di €
1.126,00; che, in definitiva, all'esito della ricostruzione dell'asse ereditario esso aveva un valore di € 184.894,90, atteso che all'ammontare complessivo del patrimonio mobiliare alla data di apertura della successione, quale determinato in base alla stessa perizia contabile di parte ex adverso prodotta (€ 152.945,54), andavano sottratte le spese
6 sostenute per cura ed assistenza del de cuius (per complessivi €
17.301,80) ed aggiunte, per effetto di collazione, le somme oggetto delle donazioni effettuate in favore delle figlie (per € 49.250,66), di modo che la quota legittima (1/4) di ciascuna delle parti in causa risultava di valore pari ad € 46.223,50, per cui, tenuto conto dell'attribuzione alle attrici della nuda proprietà di tutto i beni ereditari, queste ultime avevano ricevuto in eredità ben più delle rispettive quote legittime.
La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande.
La causa, istruita in forma documentale e con l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
15.12.2023, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati e premesso che la presente sentenza viene emessa dal Tribunale in composizione monocratica, non avendo ad oggetto impugnazione di testamento o azione di riduzione per lesione di legittima (ai sensi dell'art. 50 bis, comma 1, n. 6 c.p.c.), va in primo luogo osservato che la domanda spiegata dalle volta alla reintegrazione dell'asse ereditario con le _1
liquidità (già giacenti sul conto corrente bancario e sul libretto di deposito postale già cointestati ai coniugi (ed ammontanti, rispettivamente, ad €
35.000,00 per l'intero e ad € 12.860,00 quale quota parte di pertinenza del de cuius) – da recuperare alla massa, deve ragionevolmente ritenersi, quanto a quelle del conto bancario, nella misura del 50%, in virtù della presunzione, non superata, di pari contitolarità correlata alla cointestazione del medesimo - e con l'importo di € 100.000,00 investito nella polizza assicurativa già stipulata in vita dal fu (da Persona_1 recuperare alla massa per l'intero, in quanto accesa utilizzando denaro di
7 pertinenza esclusiva di quest'ultimo, vale a dire parte di quanto percepito a titolo di prezzo di acquisto di un immobile già di sua proprietà ed oggetto di compravendita) ed intestata alla moglie convenuta, pare possa essere qualificata quale azione di petizione ereditaria, ex art. 533 c.c.; tale essendo quella esperibile da colui che abbia già adito l'eredità (per legge o per testamento), assumendo la qualità di erede, oppure intenda accettarla, nei confronti di chi si trovi nel possesso di beni ereditari, essendo quindi a tal fine necessario che essi facciano effettivamente parte, per l'appunto, dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione. Sia pure con un certo sforzo interpretativo – in funzione di individuazione della reale finalità sottesa al petitum – infatti, sebbene le suindicate liquidità, secondo la stessa prospettazione attorea, non fossero più presenti sul conto cointestato alla data del decesso del fu _1
, essendo state già in precedenza prelevate dalla moglie in difetto di
[...] ragione giustificativa di sorta (“ad oggi non è dato sapere … la sorte dei restanti 35.000,00 euro che avrebbero dovuto trovarsi sul conto”, cfr. citazione, pag. 4, sub 17), deve ritenersi che con la petitio hereditatis sia possibile far valere i diritti di credito appartenenti al de cuius, dunque rientranti nel patrimonio ereditario, anche se derivanti dal prelievo da parte di un terzo (o comunque di soggetto non legittimato) di somme di denaro appartenute al de cuius senza una apparente causa giustificativa. Analogamente, quanto alla somma di € 100.000,00 di spettanza esclusiva di quest'ultimo ed impiegata nell'acquisto della polizza vita intestata alla coniuge , è stato chiesto che anche Controparte_1 essa venga recuperata all'asse ereditario, in tal caso previo accoglimento dell'azione di simulazione (relativa) della sua intestazione alla medesima convenuta (asseritamente in ragione dell'avanzata età del che _1 avrebbe impedito l'operazione a suo nome), essendo stata, in realtà, intenzione del disponente (asseritamente dal medesimo dichiarata), mantenerla nella propria esclusiva disponibilità, per utilizzarla al fine di sovvenire alle esigenze economiche delle figlie. A tale riguardo, in effetti,
8 in difetto di menzione dell'obbligo di collazione previsto ex art. 737 c.c., anche in tal caso le attrici hanno chiesto che, all'esito dell'invocato accertamento della simulazione dell'intestazione della polizza alla coniuge, l'importo utilizzato per l'acquisto della stessa venga ricondotto nella massa ereditaria;
ciò che, peraltro, varrebbe a rendere la suddetta somma di € 100.000,00 oggetto di collazione, ex art. 737 c.c. (non potendosi evidentemente considerare di modico valore, ex art. 739 c.c., avuto riguardo all'ammontare della somma utilizzata per la sua stipulazione), ove configurato quale donazione (indiretta) in favore della stessa convenuta da parte del de cuius (cfr. Cass. n. 29583/2021), e comporterebbe, in tal guisa, la conseguente esigenza di determinare le quote di legittima di rispettiva pertinenza delle parti (pari a ¼ ciascuna) e la restante quota disponibile tenendo conto, per l'appunto, dell'imputazione della somma impiegata per la polizza alle quote di legittima delle stesse attrici;
se non fosse che queste ultime non hanno affatto allegato la natura di atto di liberalità dell'intestazione alla CP_1
della polizza de qua, qualificazione che, peraltro, risulterebbe assolutamente incompatibile con l'asserita simulazione della medesima intestazione – che le medesime attrici hanno chiesto venga accertata - dovendosi considerare, al riguardo, che soltanto in virtù della ricostruzione dell'atto dispositivo in esame per l'appunto sub specie di donazione indiretta sarebbe possibile ricondurre all'asse ereditario la somma utilizzata dal de cuius per l'acquisto dell'anzidetta polizza, dal momento che fanno parte dell'eredità i soli beni effettivamente esistenti nel patrimonio del "de cuius" alla sua morte (il cosiddetto "relictum") e non anche quelli che - lecitamente o meno - vi siano fuoriusciti durante la vita del medesimo, eccezion fatta, per l'appunto, per le liberalità soggette a collazione ed a riduzione (il cosiddetto "donatum"); di modo che, in definitiva, esclusivamente in virtù della sua qualificazione in chiave di donazione indiretta (giova ribadire esclusa dalla stessa prospettazione attorea) la polizza in questione (o somma di € 100.000,00 utilizzata per la
9 sua stipulazione) potrebbe essere recuperata alla massa ereditaria attraverso l'azione ex art. 533 c.c. esperita da e Parte_1 Parte_2
. Avendo invece le stesse attrici prospettato la simulazione
[...] dell'intestazione della polizza alla coniuge del de cuius, allegando espressamente l'intenzione di quest'ultimo di restare unico effettivo titolare della somma investita nell'operazione, al fine di sovvenire, all'occorrenza, ai bisogni economici delle figlie (assunto inconciliabile con la ricostruzione dell'atto negoziale in chiave di donazione in favore della convenuta e con l'animus donandi necessariamente sotteso a tale ipotetico inquadramento), va in proposito rimarcato il difetto di prova emerso all'esito dell'istruttoria, dovendosi ribadire la motivazione contenuta nell'ordinanza in data 27.08.2021 ai fini del rigetto dell'istanza di ammissione delle prove testimoniali dedotte dalle attrici onde dimostrare l'anzidetta simulazione, per contrasto con i limiti della prova testimoniale previsti ex art. 1417 c.c., trattandosi di contratto con forma scritta ad probationem (tale essendo il contratto di assicurazione, a norma dell'art. 1888 c.c.) e non avendo affatto le attrici proposto azione di riduzione volta alla reintegrazione della propria quota di legittima facendo valere la propria qualità di legittimarie, dovendosi le stesse, di conseguenza, considerare soggetti terzi, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1417
c.c.; affinchè possa essere considerato terzo ai fini dell'ammissibilità della simulazione mediante la prova testimoniale (salvo che per far valere l'illiceità del contratto dissimulato), infatti, occorre che l'erede abbia esperito l'azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spendendo la qualità di legittimario (cfr., ex plurimis, Cass. n. 536/2018, Id. n.
7134/2021), presupposto che nel caso di specie evidentemente non ricorre. In generale, in conformità a consolidata giurisprudenza, trova al riguardo applicazione il principio secondo cui la prova della simulazione di un contratto soggetto a forma scritta, non soltanto ad substantiam ma anche anche ad probationem (cfr. Cass. n. 13857/2016), “stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo
10 universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile dei beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi versando nelle stesse condizioni del de cuius non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio” (cfr. Cass. n. 6632/2006, conf., ex plurimis,
Id. n. 783472008, Id. n. 19912/2014, Id. n. 20960/2016, Id. n. 5519/1998,
App. Napoli, Sez. II. 29.04.2013, in www.dejure.it).
In riferimento alla simulazione soggettiva relativa – tale configurandosi l'allegata intestazione fittizia della polizza alla convenuta – in particolare,
“l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente, che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato ma non posteriore ad esso, va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, … che è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio” (cfr. Cass. n. 18049/2022). Ciò posto, va quindi ribadito che, nella fattispecie in esame, le attrici non possono essere considerate soggetti terzi, difetta qualsivoglia controdichiarazione scritta sottoscritta da (e/o dalla coniuge del medesimo) CP_2 attestante la simulazione dell'intestazione della polizza alla CP_1
simulazione che non può essere dimostrata neanche facendo ricorso, in ipotesi, alla prova presuntiva, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1417 e 2729 comma 2 c.c.; di tal che non può assumere rilievo, al riguardo, il fatto che, secondo quanto prospettato dalle attrici, l'avanzata età del genitore non consentisse, di fatto, la stipulazione della polizza sulla vita a suo nome.
In definitiva, la polizza vita intestata alla convenuta non può che essere esclusa dall'asse ereditario di , e ciò, giova precisare, Persona_1
esclusivamente per le ragioni appena esposte, piuttosto che per il fatto che la polizza assicurativa sulla vita stipulata a favore di terzo, dando luogo, ai sensi dell'art. 1920 comma 3 c.c., ad un diritto proprio del terzo beneficiario ai “vantaggi dell'assicurazione”, non rientri nel patrimonio del
11 de cuius (e quindi nell'asse ereditario) - secondo quanto invece sostenuto sostenuto dalla difesa della convenuta – atteso che, risultando nel caso di specie beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita lo stesso
, la prestazione pecuniaria dovuta in forza della stessa Persona_1 polizza non è affatto confluita nella sfera giuridica di quest'ultimo (ciò che soltanto avrebbe comportato l'inclusione della stessa nell'asse ereditario del medesimo), bensì in quella della di lui coniuge, per l'appunto quale sua intestataria.
Quanto al resto del patrimonio mobiliare, emerge per tabulas - ed è del resto incontestato - che la ha provveduto a liquidare alle attrici, su CP_1
richiesta delle stesse, le somme corrispondenti alle quote ereditarie di rispettiva pertinenza (1/4 ciascuna) dei fondi comuni di investimento
(correlati al conto bancario cointestato presso MPS s.p.a. n. 632277.24), ammontanti ad € 35.387,12, e del saldo del medesimo conto alla data di apertura della successione, pari ad € 1.594,10, per complessivi €
18.401,00 (cfr. docc. 4 e 6 dimessi a corredo della comparsa di costituzione); mentre le liquidità già giacenti sull'altro conto corrente bancario (n. 155560453) e sul libretto di deposito postale cointestati ad entrambi i coniugi e non più presenti alla data di apertura della successione, in quanto già prelevate in precedenza, risultano evidentemente estranee all'asse ereditario di , non potendo Persona_1
essere quindi recuperate nel medesimo attraverso la petitio hereditatis, dovendosi evidenziare, nell'ipotesi – e comunque nella misura in cui - tali prelievi siano stati effettuati nel corso del tempo dalla convenuta, che ella, quale contitolare, era legittimata ad operare sul conto e sul libretto suindicati;
né, in riferimento all'azione risarcitoria spiegata, è emersa dimostrazione che quest'ultima abbia prelevato e ritenuto per sé o impiegato per proprie esclusive esigenze personali somme eccedenti la quota parte (1/2) di sua spettanza di quelle liquidità, o comunque utilizzato l'eccedenza di quanto prelevato (rispetto alla propria quota) per finalità ingiustificate non riconducibili a bisogni del coniuge, essendo appena il
12 caso di precisare che l'onere probatorio sul punto gravava, ex art. 2967
c.c., sulle attrici. A tale riguardo, in effetti, i capitoli di prova testimoniale dedotti da queste ultime non contengono alcun riferimento in ordine a chi sia stato l'autore dei prelievi effettuati nel corso del tempo sul predetto conto corrente, né alle finalità per le quali venne impiegato il denaro che ne costituì oggetto, essendo emersa conferma soltanto, attraverso le deposizioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(rispettivamente figlie e coniuge di ),
[...] Parte_2 dell'incasso dell'intera giacenza del libretto postale, pari ad € 25.720,00, da parte della convenuta alcuni giorni prima del decesso del marito, all'atto della sua chiusura. Va tuttavia considerato, in proposito, che, in difetto di prova contraria ed in virtù della presunzione posta dagli artt.
1854 e 1298 c.c., soltanto la quota di ½ della giacenza appena indicata, pari ad € 12.860,00, può considerarsi di spettanza del de cuius, in ragione della cointestazione dello stesso libretto, ben potendo ciascun contitolare
“se non … agire anche per l'altro, impedendogli la disciplina della comunione di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro”, comunque “disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione di denaro” (cfr. Cass. n. 23844/2008). Come già evidenziato, le attrici non hanno fornito dimostrazione dell'impiego, da parte della della quota di pertinenza del de cuius della somma CP_1 ritirata, all'atto della sua estinzione, dal libretto cointestato ai coniugi per scopi personali o, comunque, per finalità estranee agli interessi di quest'ultimo; essendo emersa, al contrario, dimostrazione per tabulas di una serie di esborsi sostenuti per esigenze di assistenza e di cura di
– che è pacifico essere stato affetto dalla grave malattia Persona_1 degenerativa che ne causò la morte – quali quelli per la retribuzione corrisposta alla badante cui fu affidato (per € 6.750,86) e per i relativi contributi previdenziali (per € 1.040,30), per i costi della frequentazione del Per_ centro diurno anziani (per € 930,11) e per il ricovero presso la struttura protetta Casa Riviera Blu (per € 2.134,00), per un totale di €
13 10.855,77 (cfr. docc. 8, 9, 10, docc. 11-20, docc. 21-23, doc. 24 allegati alla comparsa di costituzione); non risulta specificamente contestato, inoltre, che la abbia fatto fronte nel 2018 alle spese condominiali CP_1
gravanti sulle attrici, nella loro qualità di nude proprietarie (ammontanti ad
€ 1.126,00), essendosi occupata anche, anche in tal caso senza compartecipazione da parte delle figlie del de cuius (e, quindi, anche per la quota di pertinenza delle stesse), delle spese funerarie (per € 4.445,53)
e del pagamento al notaio che pubblicò il testamento di (per Persona_1
€ 2.000,00). Gli esborsi sostenuti dalla per i titoli sin qui indicati, CP_1
innegabilmente inerenti in parte ai bisogni ed agli interessi del de cuius (in vita) e, per la restante parte, afferenti alla vicenda successoria, anche per la quota di spettanza delle attrici (questi ultimi da ritenersi ragionevolmente, alla luce delle allegazioni difensive svolte sul punto dalla convenuta, eccepiti in compensazione rispetto alla pretesa recuperatoria fatta valere ex adverso), ammontano a somma complessivamente superiore alla quota parte di pertinenza di della giacenza del Persona_1
libretto di deposito postale già cointestato ai due coniugi;
dovendosi conseguentemente rigettare la domanda volta alla riconduzione di tale ultimo importo nella massa ereditaria. Il modesto ammontare dell'indennità di accompagnamento già percepita dal de cuius – che è incontestato essere stata pari a poco più di € 500,00 al mese (cfr. doc. 32 prodotta a corredo della comparsa di costituzione) – non pare evidentemente commisurato alla ben maggiore consistenza delle suindicate spese di assistenza e cura sostenute per il medesimo nell'arco di pochi mesi, ben potendosi ritenere, in chiave presuntiva, che tali emolumenti assistenziali siano stati spesi anch'essi per bisogni (diversi da quelli suindicati) del loro titolare.
In difetto di dimostrazione dell'impiego per finalità non riferibili agli interessi di e/o non giustificate di somme di denaro Persona_1
prelevate dalla convenuta dal conto corrente e dal libretto di deposito postale cointestati ai coniugi ed eccedenti la quota parte
14 (presuntivamente) di spettanza della medesima convenuta, va disattesa l'azione risarcitoria, a fondamento della quale non risulta prospettata diversa o più precisa allegazione.
Per il resto, non essendo stata proposta azione di riduzione per lesione di legittima, o espressa domanda tesa alla ricostruzione dell'asse ereditario in funzione della determinazione del valore delle rispettive quote ereditarie delle parti, del valore delle quote legittime delle stesse e della quota disponibile, in rapporto alle disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento del fu , non mette conto, in questa sede, operare Persona_1
la collazione delle dedotte donazioni di somme di denaro effettuate in vita dal de cuius, previa quantificazione del relativo valore, risultando ultronee, in quante prive di rilevanza ai fini della decisione, le allegazioni al riguardo svolte dalla difesa della avendo le attrici, nella loro qualità di CP_1
eredi contitolari della nuda proprietà del patrimonio relitto, per quanto già chiarito, chiesto soltanto, con l'esperita azione recuperatoria ex art. 533
c.c., la riconduzione nella massa ereditaria dei prelievi contestati e della somma impiegata nella stipulazione della richiamata polizza assicurativa ed esperito la richiamata azione risarcitoria;
pretese entrambe non meritevoli di accoglimento, per le ragioni sin qui esposte.
Non può essere accolta, infine, la pretesa della convenuta volta alla rifusione delle “spese sostenute nel procedimento di mediazione obbligatoria”, atteso che, pur a fronte della produzione del verbale del
04.02.2019, attestante la partecipazione del legale designato dalla alla seduta fissata dinanzi all'organismo di mediazione, in CP_1
conformità a consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice,
“le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. SS.UU. n. 16990/2017); ne deriva che, in mancanza di dimostrazione dell'avvenuto pagamento di compenso al
15 legale della convenuta per la partecipazione alla procedura di mediazione, alcun rimborso può essere riconosciuto a tale titolo in favore di quest'ultima ed a carico delle controparti.
Il regime delle spese processuali viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta le domande proposte da e nei confronti di . Parte_1 Parte_2 Controparte_1
- Condanna le attrici, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi € CP_1
14.103,00, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 14.01.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 389/2020 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Mione e dall'Avv. Paola Maccioni, in virtù di procura agli atti, domiciliate presso i loro indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
attrici
nei confronti di
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Celi, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa (MS), Via Marina
Veccia n. 75 convenuta
Oggetto: petizione ereditaria – azione di simulazione - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per le attrici (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
11.12.2023, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 01.12.2023):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo per le causali tutte di cui in narrativa,
1) accertare e dichiarare l'assenza di titolo giustificativo dei prelievi e trattenute indebitamente effettuati dalla signora in Controparte_1
relazione al conto corrente n. 155560543, al libretto postale portante la somma di 25.720,00 euro e alla polizza da 100.000,00 euro tutte versate in atti;
2) condannare parte convenuta a rifondere alle attrici la somma complessiva di 157.720,00 euro indebitamente prelevata dal libretto di cui al punto 1) o la differente somma che dovesse essere ritenuta equa e/o di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria;
3) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni tutti arrecati a parte attrice nella misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia. con vittoria di spese e competenze di lite come per Legge ivi comprese le spese di avvio del procedimento di mediazione”.
Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
15.12.2023, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 01.12.2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, respingere le domande azionate dalle Sigg.re Parte_2
2 ed nei confronti della Sig.ra con Parte_1 Controparte_1
condanna alla refusione delle spese di lite tutte, comprese quelle di un eventuale CTU e CTP.
Voglia, inoltre, l'Ill.mo Tribunale condannare le odierne attrici a rifondere anche le spese sostenute nel procedimento di mediazione obbligatoria, per i motivi espressi in narrativa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , in qualità di figlie ed eredi Parte_1 Parte_2
testamentarie del fu , deceduto il 20.06.2017, convenivano in Persona_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, , coniuge Controparte_1 superstite di quest'ultimo, proponendo nei confronti della stessa domanda volta all'accertamento dell'illegittimità, per carenza di titolo giustificativo, dei prelievi di somme di denaro effettuati dalla stessa convenuta, poco prima del decesso del de cuius, dal conto corrente intrattenuto presso istituto bancario e dal libretto di deposito postale (quanto a quest'ultimo ammontante all'intera somma ivi giacente), conto e libretto entrambi già cointestati a quest'ultima ed al predetto coniuge ed alla conseguente condanna delle convenute a riversare nell'asse ereditario il 50% dell'ammontare complessivo dei suddetti prelievi di denaro. Chiedevano, inoltre, venisse accertata la simulazione dell'intestazione alla moglie di una polizza vita (che prevedeva quale beneficiario il medesimo _1
), polizza nella quale era stata investita la somma di € 100.000,00,
[...] consistente in parte del prezzo di acquisto (pari ad € 150.000,00) - che, per la restante parte, era rimasta giacente sul conto corrente bancario
3 cointestato ai coniugi n. 155560453, sul quale era stata riversata mediante assegni, quanto ad € 35.000,00, e trasferita alle stesse due figlie quanto ad € 10.000,00 - di un immobile già appartenente al fu ed Persona_1
alienato a terzi nel 2015, trattandosi quindi di somma di pertinenza esclusiva di quest'ultimo, anch'essa in quanto tale destinata a confluire nell'asse ereditario del de cuius. Instavano, altresì, per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in proprio favore.
Deducevano: che, in virtù del testamento di , le medesime Persona_1
attici erano state nominate eredi del disponente, essendo stata a tale titolo lasciata loro la nuda proprietà dei propri averi, mentre alla moglie convenuta era stato lasciato l'usufrutto sullo stesso patrimonio ereditario;
che l'asse ereditario era composto, oltre che dal conto corrente bancario già indicato e da un conto corrente postale (aventi, alla data di apertura della successione, giacenti pari, rispettivamente, ad € 1.594,10 e ad €
523,32), da fondi comuni d'investimento per complessivi € 35.378,12 e dalla proprietà di taluni immobili (di valore totale pari ad € 152.945,54, come da relazione peritale di stima prodotta); che, a norma degli artt. 543 e seguenti c.c., la quota legittima spettante alla convenuta era di ¼, mentre le proprie corrispondevano complessivamente ad ½ (1/4 per ciascuna di esse), di modo che la quota disponibile risultava pari al restante ¼ del patrimonio ereditario;
che il valore dell'usufrutto sugli immobili lasciato con il testamento convenuta (pari, in base alla già richiamata perizia di stima di parte) corrispondeva ad € 38.236,39, che valeva ad assorbire la quota legittima di spettanza di quest'ultima, che, pertanto, non aveva diritto ad altre attribuzioni in virtù della vicenda successoria.
Si costituiva , resistendo alle avverse pretese, Controparte_1
deducendo: che non sussisteva prova alcuna che i contestati prelievi di denaro – tale dovendosi ragionevolmente ritenere, in difetto di più precisa allegazione, quelli relativi al conto corrente bancario cointestato alla stessa ed al di lei defunto coniuge n. 15560453 (cui soltanto si riferivano
4 gli estratti conto prodotti a corredo della citazione), fossero stati effettuati tutti dalla medesima contenuta e, comunque, che fossero privi di causa giustificativa, avendo peraltro la controparte, nelle conclusioni trascritte in atto introduttivo, espressamente preteso a tale titolo la propria condanna a rifondere la somma € 157.720,00 “indebitamente prelevata” dal libretto di deposito postale (anch'esso peraltro cointestato ad entrambi i coniugi) – pur essendosi fatta menzione nel corpo dell'atto di prelievi pari alla minor somma complessiva di € 147.860,00 - in mancanza di prova documentale di sorta di prelievi dal medesimo libretto ammontanti all'uno o all'altro di tali importi o a qualsivoglia altro;
che, evincendosi dalla citazione che la domanda ex adverso proposta è tesa a far confluire nell'asse ereditario le somme oggetto dei dedotti illegittimi prelievi ed essedo la medesima qualificabile quale petitio hereditatis, ex art. 533 c.c., essa non può avere ad oggetto somme di denaro cointestate ad entrambi i coniugi e prelevate da uno di essi (nel caso in questione la stessa moglie convenuta) o a quest'ultimo trasferite anteriormente al decesso del de cuius, non risultando dette somme comprese nell'asse ereditario;
che, in ogni caso, le somme già giacenti sul conto corrente e sul libretto postale cointestati ai coniugi dovevano presumersi essere appartenute ad entrambi, in misura pari al 50% ciascuno, in difetto di prova contraria, di modo che qualsivoglia importo già riversato nei suindicati rapporti cointestati doveva considerarsi essere caduto nell'asse ereditario soltanto in tale ultima misura percentuale;
che l'attrice non aveva assolto all'onere assertivo, ancor prima che a quello probatorio, in riferimento alla pretesa risarcitoria, in difetto di specificazione della natura e della consistenza dei danni a tale titolo genericamente dedotti, con la conseguente nullità della citazione sotto tale profilo e, comunque, infondatezza nel merito della domanda;
che il fu ebbe più volte a dichiarare in vita, alla presenza di Persona_1 testimoni, che la polizza nella quale era stato investito l'importo di €
100.000,00 era destinato a far fronte alle esigenze proprie e della propria coniuge, non già a quelle delle figlie;
che il già richiamato conto corrente
5 cointestato ai coniugi era stato sempre utilizzato per i bisogni del nucleo familiare dagli stessi composto, mentre, alla morte del la somma _1 giacente sull'altro conto corrente bancario cointestato (presso MPS s.p.a.)
- in parte già investita in fondi comuni di investimento (per nominali €
35.387,12) e, per la restante parte (€ 1.594,10) rimasta in giacenza quale saldo attivo sullo stesso conto - era stata corrisposta dalla stessa convenuta alle medesime figlie del de cuius, in misura corrispondente alle quote ereditarie, come da loro richiesta, per complessivi € 18.401,10, previa liquidazione dei suddetti fondi;
che il fu aveva Persona_1
effettuato in vita in favore delle due figlie donazioni di somme di denaro, per un totale di € 49.250,66 (per quanto era dato evincere dalla stessa documentazione ex adverso prodotta), da imputare, per effetto di collazione, alle quote ereditarie di pertinenza di queste ultime;
che lo stesso aveva manifestato, fin dal marzo 2017, segni della Persona_1
malattia degenerativa dalla quale era risultato affetto, essendosi resi necessari esborsi per le cure occorrenti, prestate anche presso un centro specializzato (a fronte di corrispettivo di € 930,11), oltre che mediante l'attività di una badante a tempo pieno (a fronte di una retribuzione ammontante a complessivi di € 6.750,86 4 e dei relativi contributi, pari ad
€ 1.040,30), nonché quelli sostenuti per la retta della casa di cura presso la quale era stato ricoverato negli ultimi 22 giorni di vita (pari ad €
2.134,50), per un totale di € 10.855,77 di spese di assistenza e cura;
fatti salvi gli ulteriori esborsi per € 4.445,53 per spese funerarie ed € 2.000,00 per il compenso del notaio che pubblicò il testamento ed avendo ella provveduto anche al pagamento delle spese condominiali, che facevano carico alle attrici, nella loro qualità di nude proprietarie, per l'importo di €
1.126,00; che, in definitiva, all'esito della ricostruzione dell'asse ereditario esso aveva un valore di € 184.894,90, atteso che all'ammontare complessivo del patrimonio mobiliare alla data di apertura della successione, quale determinato in base alla stessa perizia contabile di parte ex adverso prodotta (€ 152.945,54), andavano sottratte le spese
6 sostenute per cura ed assistenza del de cuius (per complessivi €
17.301,80) ed aggiunte, per effetto di collazione, le somme oggetto delle donazioni effettuate in favore delle figlie (per € 49.250,66), di modo che la quota legittima (1/4) di ciascuna delle parti in causa risultava di valore pari ad € 46.223,50, per cui, tenuto conto dell'attribuzione alle attrici della nuda proprietà di tutto i beni ereditari, queste ultime avevano ricevuto in eredità ben più delle rispettive quote legittime.
La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande.
La causa, istruita in forma documentale e con l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
15.12.2023, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati e premesso che la presente sentenza viene emessa dal Tribunale in composizione monocratica, non avendo ad oggetto impugnazione di testamento o azione di riduzione per lesione di legittima (ai sensi dell'art. 50 bis, comma 1, n. 6 c.p.c.), va in primo luogo osservato che la domanda spiegata dalle volta alla reintegrazione dell'asse ereditario con le _1
liquidità (già giacenti sul conto corrente bancario e sul libretto di deposito postale già cointestati ai coniugi (ed ammontanti, rispettivamente, ad €
35.000,00 per l'intero e ad € 12.860,00 quale quota parte di pertinenza del de cuius) – da recuperare alla massa, deve ragionevolmente ritenersi, quanto a quelle del conto bancario, nella misura del 50%, in virtù della presunzione, non superata, di pari contitolarità correlata alla cointestazione del medesimo - e con l'importo di € 100.000,00 investito nella polizza assicurativa già stipulata in vita dal fu (da Persona_1 recuperare alla massa per l'intero, in quanto accesa utilizzando denaro di
7 pertinenza esclusiva di quest'ultimo, vale a dire parte di quanto percepito a titolo di prezzo di acquisto di un immobile già di sua proprietà ed oggetto di compravendita) ed intestata alla moglie convenuta, pare possa essere qualificata quale azione di petizione ereditaria, ex art. 533 c.c.; tale essendo quella esperibile da colui che abbia già adito l'eredità (per legge o per testamento), assumendo la qualità di erede, oppure intenda accettarla, nei confronti di chi si trovi nel possesso di beni ereditari, essendo quindi a tal fine necessario che essi facciano effettivamente parte, per l'appunto, dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione. Sia pure con un certo sforzo interpretativo – in funzione di individuazione della reale finalità sottesa al petitum – infatti, sebbene le suindicate liquidità, secondo la stessa prospettazione attorea, non fossero più presenti sul conto cointestato alla data del decesso del fu _1
, essendo state già in precedenza prelevate dalla moglie in difetto di
[...] ragione giustificativa di sorta (“ad oggi non è dato sapere … la sorte dei restanti 35.000,00 euro che avrebbero dovuto trovarsi sul conto”, cfr. citazione, pag. 4, sub 17), deve ritenersi che con la petitio hereditatis sia possibile far valere i diritti di credito appartenenti al de cuius, dunque rientranti nel patrimonio ereditario, anche se derivanti dal prelievo da parte di un terzo (o comunque di soggetto non legittimato) di somme di denaro appartenute al de cuius senza una apparente causa giustificativa. Analogamente, quanto alla somma di € 100.000,00 di spettanza esclusiva di quest'ultimo ed impiegata nell'acquisto della polizza vita intestata alla coniuge , è stato chiesto che anche Controparte_1 essa venga recuperata all'asse ereditario, in tal caso previo accoglimento dell'azione di simulazione (relativa) della sua intestazione alla medesima convenuta (asseritamente in ragione dell'avanzata età del che _1 avrebbe impedito l'operazione a suo nome), essendo stata, in realtà, intenzione del disponente (asseritamente dal medesimo dichiarata), mantenerla nella propria esclusiva disponibilità, per utilizzarla al fine di sovvenire alle esigenze economiche delle figlie. A tale riguardo, in effetti,
8 in difetto di menzione dell'obbligo di collazione previsto ex art. 737 c.c., anche in tal caso le attrici hanno chiesto che, all'esito dell'invocato accertamento della simulazione dell'intestazione della polizza alla coniuge, l'importo utilizzato per l'acquisto della stessa venga ricondotto nella massa ereditaria;
ciò che, peraltro, varrebbe a rendere la suddetta somma di € 100.000,00 oggetto di collazione, ex art. 737 c.c. (non potendosi evidentemente considerare di modico valore, ex art. 739 c.c., avuto riguardo all'ammontare della somma utilizzata per la sua stipulazione), ove configurato quale donazione (indiretta) in favore della stessa convenuta da parte del de cuius (cfr. Cass. n. 29583/2021), e comporterebbe, in tal guisa, la conseguente esigenza di determinare le quote di legittima di rispettiva pertinenza delle parti (pari a ¼ ciascuna) e la restante quota disponibile tenendo conto, per l'appunto, dell'imputazione della somma impiegata per la polizza alle quote di legittima delle stesse attrici;
se non fosse che queste ultime non hanno affatto allegato la natura di atto di liberalità dell'intestazione alla CP_1
della polizza de qua, qualificazione che, peraltro, risulterebbe assolutamente incompatibile con l'asserita simulazione della medesima intestazione – che le medesime attrici hanno chiesto venga accertata - dovendosi considerare, al riguardo, che soltanto in virtù della ricostruzione dell'atto dispositivo in esame per l'appunto sub specie di donazione indiretta sarebbe possibile ricondurre all'asse ereditario la somma utilizzata dal de cuius per l'acquisto dell'anzidetta polizza, dal momento che fanno parte dell'eredità i soli beni effettivamente esistenti nel patrimonio del "de cuius" alla sua morte (il cosiddetto "relictum") e non anche quelli che - lecitamente o meno - vi siano fuoriusciti durante la vita del medesimo, eccezion fatta, per l'appunto, per le liberalità soggette a collazione ed a riduzione (il cosiddetto "donatum"); di modo che, in definitiva, esclusivamente in virtù della sua qualificazione in chiave di donazione indiretta (giova ribadire esclusa dalla stessa prospettazione attorea) la polizza in questione (o somma di € 100.000,00 utilizzata per la
9 sua stipulazione) potrebbe essere recuperata alla massa ereditaria attraverso l'azione ex art. 533 c.c. esperita da e Parte_1 Parte_2
. Avendo invece le stesse attrici prospettato la simulazione
[...] dell'intestazione della polizza alla coniuge del de cuius, allegando espressamente l'intenzione di quest'ultimo di restare unico effettivo titolare della somma investita nell'operazione, al fine di sovvenire, all'occorrenza, ai bisogni economici delle figlie (assunto inconciliabile con la ricostruzione dell'atto negoziale in chiave di donazione in favore della convenuta e con l'animus donandi necessariamente sotteso a tale ipotetico inquadramento), va in proposito rimarcato il difetto di prova emerso all'esito dell'istruttoria, dovendosi ribadire la motivazione contenuta nell'ordinanza in data 27.08.2021 ai fini del rigetto dell'istanza di ammissione delle prove testimoniali dedotte dalle attrici onde dimostrare l'anzidetta simulazione, per contrasto con i limiti della prova testimoniale previsti ex art. 1417 c.c., trattandosi di contratto con forma scritta ad probationem (tale essendo il contratto di assicurazione, a norma dell'art. 1888 c.c.) e non avendo affatto le attrici proposto azione di riduzione volta alla reintegrazione della propria quota di legittima facendo valere la propria qualità di legittimarie, dovendosi le stesse, di conseguenza, considerare soggetti terzi, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1417
c.c.; affinchè possa essere considerato terzo ai fini dell'ammissibilità della simulazione mediante la prova testimoniale (salvo che per far valere l'illiceità del contratto dissimulato), infatti, occorre che l'erede abbia esperito l'azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spendendo la qualità di legittimario (cfr., ex plurimis, Cass. n. 536/2018, Id. n.
7134/2021), presupposto che nel caso di specie evidentemente non ricorre. In generale, in conformità a consolidata giurisprudenza, trova al riguardo applicazione il principio secondo cui la prova della simulazione di un contratto soggetto a forma scritta, non soltanto ad substantiam ma anche anche ad probationem (cfr. Cass. n. 13857/2016), “stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo
10 universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile dei beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi versando nelle stesse condizioni del de cuius non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio” (cfr. Cass. n. 6632/2006, conf., ex plurimis,
Id. n. 783472008, Id. n. 19912/2014, Id. n. 20960/2016, Id. n. 5519/1998,
App. Napoli, Sez. II. 29.04.2013, in www.dejure.it).
In riferimento alla simulazione soggettiva relativa – tale configurandosi l'allegata intestazione fittizia della polizza alla convenuta – in particolare,
“l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente, che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato ma non posteriore ad esso, va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, … che è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio” (cfr. Cass. n. 18049/2022). Ciò posto, va quindi ribadito che, nella fattispecie in esame, le attrici non possono essere considerate soggetti terzi, difetta qualsivoglia controdichiarazione scritta sottoscritta da (e/o dalla coniuge del medesimo) CP_2 attestante la simulazione dell'intestazione della polizza alla CP_1
simulazione che non può essere dimostrata neanche facendo ricorso, in ipotesi, alla prova presuntiva, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1417 e 2729 comma 2 c.c.; di tal che non può assumere rilievo, al riguardo, il fatto che, secondo quanto prospettato dalle attrici, l'avanzata età del genitore non consentisse, di fatto, la stipulazione della polizza sulla vita a suo nome.
In definitiva, la polizza vita intestata alla convenuta non può che essere esclusa dall'asse ereditario di , e ciò, giova precisare, Persona_1
esclusivamente per le ragioni appena esposte, piuttosto che per il fatto che la polizza assicurativa sulla vita stipulata a favore di terzo, dando luogo, ai sensi dell'art. 1920 comma 3 c.c., ad un diritto proprio del terzo beneficiario ai “vantaggi dell'assicurazione”, non rientri nel patrimonio del
11 de cuius (e quindi nell'asse ereditario) - secondo quanto invece sostenuto sostenuto dalla difesa della convenuta – atteso che, risultando nel caso di specie beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita lo stesso
, la prestazione pecuniaria dovuta in forza della stessa Persona_1 polizza non è affatto confluita nella sfera giuridica di quest'ultimo (ciò che soltanto avrebbe comportato l'inclusione della stessa nell'asse ereditario del medesimo), bensì in quella della di lui coniuge, per l'appunto quale sua intestataria.
Quanto al resto del patrimonio mobiliare, emerge per tabulas - ed è del resto incontestato - che la ha provveduto a liquidare alle attrici, su CP_1
richiesta delle stesse, le somme corrispondenti alle quote ereditarie di rispettiva pertinenza (1/4 ciascuna) dei fondi comuni di investimento
(correlati al conto bancario cointestato presso MPS s.p.a. n. 632277.24), ammontanti ad € 35.387,12, e del saldo del medesimo conto alla data di apertura della successione, pari ad € 1.594,10, per complessivi €
18.401,00 (cfr. docc. 4 e 6 dimessi a corredo della comparsa di costituzione); mentre le liquidità già giacenti sull'altro conto corrente bancario (n. 155560453) e sul libretto di deposito postale cointestati ad entrambi i coniugi e non più presenti alla data di apertura della successione, in quanto già prelevate in precedenza, risultano evidentemente estranee all'asse ereditario di , non potendo Persona_1
essere quindi recuperate nel medesimo attraverso la petitio hereditatis, dovendosi evidenziare, nell'ipotesi – e comunque nella misura in cui - tali prelievi siano stati effettuati nel corso del tempo dalla convenuta, che ella, quale contitolare, era legittimata ad operare sul conto e sul libretto suindicati;
né, in riferimento all'azione risarcitoria spiegata, è emersa dimostrazione che quest'ultima abbia prelevato e ritenuto per sé o impiegato per proprie esclusive esigenze personali somme eccedenti la quota parte (1/2) di sua spettanza di quelle liquidità, o comunque utilizzato l'eccedenza di quanto prelevato (rispetto alla propria quota) per finalità ingiustificate non riconducibili a bisogni del coniuge, essendo appena il
12 caso di precisare che l'onere probatorio sul punto gravava, ex art. 2967
c.c., sulle attrici. A tale riguardo, in effetti, i capitoli di prova testimoniale dedotti da queste ultime non contengono alcun riferimento in ordine a chi sia stato l'autore dei prelievi effettuati nel corso del tempo sul predetto conto corrente, né alle finalità per le quali venne impiegato il denaro che ne costituì oggetto, essendo emersa conferma soltanto, attraverso le deposizioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(rispettivamente figlie e coniuge di ),
[...] Parte_2 dell'incasso dell'intera giacenza del libretto postale, pari ad € 25.720,00, da parte della convenuta alcuni giorni prima del decesso del marito, all'atto della sua chiusura. Va tuttavia considerato, in proposito, che, in difetto di prova contraria ed in virtù della presunzione posta dagli artt.
1854 e 1298 c.c., soltanto la quota di ½ della giacenza appena indicata, pari ad € 12.860,00, può considerarsi di spettanza del de cuius, in ragione della cointestazione dello stesso libretto, ben potendo ciascun contitolare
“se non … agire anche per l'altro, impedendogli la disciplina della comunione di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro”, comunque “disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione di denaro” (cfr. Cass. n. 23844/2008). Come già evidenziato, le attrici non hanno fornito dimostrazione dell'impiego, da parte della della quota di pertinenza del de cuius della somma CP_1 ritirata, all'atto della sua estinzione, dal libretto cointestato ai coniugi per scopi personali o, comunque, per finalità estranee agli interessi di quest'ultimo; essendo emersa, al contrario, dimostrazione per tabulas di una serie di esborsi sostenuti per esigenze di assistenza e di cura di
– che è pacifico essere stato affetto dalla grave malattia Persona_1 degenerativa che ne causò la morte – quali quelli per la retribuzione corrisposta alla badante cui fu affidato (per € 6.750,86) e per i relativi contributi previdenziali (per € 1.040,30), per i costi della frequentazione del Per_ centro diurno anziani (per € 930,11) e per il ricovero presso la struttura protetta Casa Riviera Blu (per € 2.134,00), per un totale di €
13 10.855,77 (cfr. docc. 8, 9, 10, docc. 11-20, docc. 21-23, doc. 24 allegati alla comparsa di costituzione); non risulta specificamente contestato, inoltre, che la abbia fatto fronte nel 2018 alle spese condominiali CP_1
gravanti sulle attrici, nella loro qualità di nude proprietarie (ammontanti ad
€ 1.126,00), essendosi occupata anche, anche in tal caso senza compartecipazione da parte delle figlie del de cuius (e, quindi, anche per la quota di pertinenza delle stesse), delle spese funerarie (per € 4.445,53)
e del pagamento al notaio che pubblicò il testamento di (per Persona_1
€ 2.000,00). Gli esborsi sostenuti dalla per i titoli sin qui indicati, CP_1
innegabilmente inerenti in parte ai bisogni ed agli interessi del de cuius (in vita) e, per la restante parte, afferenti alla vicenda successoria, anche per la quota di spettanza delle attrici (questi ultimi da ritenersi ragionevolmente, alla luce delle allegazioni difensive svolte sul punto dalla convenuta, eccepiti in compensazione rispetto alla pretesa recuperatoria fatta valere ex adverso), ammontano a somma complessivamente superiore alla quota parte di pertinenza di della giacenza del Persona_1
libretto di deposito postale già cointestato ai due coniugi;
dovendosi conseguentemente rigettare la domanda volta alla riconduzione di tale ultimo importo nella massa ereditaria. Il modesto ammontare dell'indennità di accompagnamento già percepita dal de cuius – che è incontestato essere stata pari a poco più di € 500,00 al mese (cfr. doc. 32 prodotta a corredo della comparsa di costituzione) – non pare evidentemente commisurato alla ben maggiore consistenza delle suindicate spese di assistenza e cura sostenute per il medesimo nell'arco di pochi mesi, ben potendosi ritenere, in chiave presuntiva, che tali emolumenti assistenziali siano stati spesi anch'essi per bisogni (diversi da quelli suindicati) del loro titolare.
In difetto di dimostrazione dell'impiego per finalità non riferibili agli interessi di e/o non giustificate di somme di denaro Persona_1
prelevate dalla convenuta dal conto corrente e dal libretto di deposito postale cointestati ai coniugi ed eccedenti la quota parte
14 (presuntivamente) di spettanza della medesima convenuta, va disattesa l'azione risarcitoria, a fondamento della quale non risulta prospettata diversa o più precisa allegazione.
Per il resto, non essendo stata proposta azione di riduzione per lesione di legittima, o espressa domanda tesa alla ricostruzione dell'asse ereditario in funzione della determinazione del valore delle rispettive quote ereditarie delle parti, del valore delle quote legittime delle stesse e della quota disponibile, in rapporto alle disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento del fu , non mette conto, in questa sede, operare Persona_1
la collazione delle dedotte donazioni di somme di denaro effettuate in vita dal de cuius, previa quantificazione del relativo valore, risultando ultronee, in quante prive di rilevanza ai fini della decisione, le allegazioni al riguardo svolte dalla difesa della avendo le attrici, nella loro qualità di CP_1
eredi contitolari della nuda proprietà del patrimonio relitto, per quanto già chiarito, chiesto soltanto, con l'esperita azione recuperatoria ex art. 533
c.c., la riconduzione nella massa ereditaria dei prelievi contestati e della somma impiegata nella stipulazione della richiamata polizza assicurativa ed esperito la richiamata azione risarcitoria;
pretese entrambe non meritevoli di accoglimento, per le ragioni sin qui esposte.
Non può essere accolta, infine, la pretesa della convenuta volta alla rifusione delle “spese sostenute nel procedimento di mediazione obbligatoria”, atteso che, pur a fronte della produzione del verbale del
04.02.2019, attestante la partecipazione del legale designato dalla alla seduta fissata dinanzi all'organismo di mediazione, in CP_1
conformità a consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice,
“le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. SS.UU. n. 16990/2017); ne deriva che, in mancanza di dimostrazione dell'avvenuto pagamento di compenso al
15 legale della convenuta per la partecipazione alla procedura di mediazione, alcun rimborso può essere riconosciuto a tale titolo in favore di quest'ultima ed a carico delle controparti.
Il regime delle spese processuali viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta le domande proposte da e nei confronti di . Parte_1 Parte_2 Controparte_1
- Condanna le attrici, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi € CP_1
14.103,00, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 14.01.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
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