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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 582/2021 (ivi riunito R.G. 586/2021)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 27/7/2021 da P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio degli avv. Dante Duranti e Raffaella Rinaldi e domicilio eletto presso il loro studio, sito in Perugia, C.so Vannucci n. 47 Parte appellante nella causa 582/2021 Parte appellata nella causa 586/2021 contro
(C.F ) CP_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Veggiari, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cerea (VR), via Paride da Cerea 4 Parte appellata nonché
contro
P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Rosario Salonia e Gianluca Veronesi, con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo in Roma, Largo Leopoldo Fregoli, 8; Parte appellante nella causa n. 586/2021
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 136/2021 resa dal Tribunale di Rovigo in data 25.06.2021 e notificata il 28.6.2021
In punto: differenze retributive
*
CONCLUSIONI
1 Per parte appellante R.G. 582/2021): Voglia l'ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, previ gli adempimenti di rito di cui all'art. 435 c.p.c., accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata: -respingere integralmente il ricorso e tutte le domande avversarie, con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio;
-in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado quanto alla ricorrenza del diritto di al riconoscimento di differenze retributive, riformare in parte CP_1 qua la sentenza di pri n considerazione degli errori di calcolo indicati in narrativa e tramite consulenza tecnica d'ufficio. In via istruttoria (…)
Per parte appellata , con appello incidentale (R.G. 582/2021 e CP_1
586/2021): Ogni contrari zione o eccezione disattesa In via incidentale: accertare lo svolgimento da parte del sig. di lavoro a tempo pieno e l'illegittimità delle trattenute CP_1 in busta paga a titolo di ore goduta”, “permessi goduti”, e conseguentemente condannare la e in Controparte_3 Parte_2 persona, rispet ex art. 29 d. lgs 27672003, art. 1676 c.c. e art. 13 d. lgs. 163/2006 per i motivi e le causali di cui al ricorso introduttivo, o, in subordine, ciascuna per la parte di propria competenza, al pagamento in favore del lavoratore della somma di € 7.791,35 a titolo di indebite trattenute per “ore di assenza” in busta paga, o la diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
Nel merito: respingere l'appello e le domande tutte ex adverso svolte dalla Controparte_3 e da erché infondate Parte_2 sopra esposte. In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio interamente rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria (…)
Per parte appellante (R.G. 586/2021): Piaccia Parte_2 alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 435 c.p.c., in accoglimento del presente appello, a) riformare parzialmente la sentenza impugnata nei capi di domanda sopra esposti e, per l'effetto rigettare tutte le avverse domande proposte dal Sig. CP_1 siccome infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, con ogni consegue gradata dichiarare la in qualità di capo gruppo mandataria, in Controparte_3 persona del legale ra tenere indenne Parte_2 da ogni pregiudizio economico, derivante dalle pretese vantate dal lavoratore;
c)
[...]
a restituire a e somme CP_1 Parte_2 che a seguito della emananda sentenza e della riforma di quella di primo grado risulteranno essere non più dovute. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rovigo accoglieva parzialmente il ricorso presentato dal avverso la società CP_1 [...]
la ditta individuale che Parte_2 Pt_1 Parte_1 venivano così condannate, in solido tra loro, a corrispondere all'odierno appellato la somma di € 30.265,56 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
per il resto, il primo giudice rigettava il ricorso e la domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
[...]
2 1.1. Preliminarmente, il giudice di prime cure esaminava le eccezioni sollevate, congiuntamente e disgiuntamente, dalle società [difese, disattese dal Tribunale di Rovigo oggi non oggetto di motivo di appello].
e la , infatti, sollevavano Parte_2 Parte_2 Parte_1 innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo, sostenendo la violazione dell'articolo 413 comma 2 c.p.c. e la conseguente competenza territoriale del Tribunale di Bologna o di Pistoia, viste l'insorgenza del rapporto lavorativo presso la sede di CA EL (BO) e la sede legale a Quarrata (PT) di datrice di lavoro del Controparte_4
e appartenente all'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) CP_1 guidata dalla ditta individuale Parte_1
Il primo giudice, tuttavia, rigettava l'eccezione in quanto il CP_1 risultava essere stato assunto soltanto successivamente al trasferimento della sede operativa della a OL (RO). Controparte_4
Il Tribunale rodigino rigettava, altresì, l'eccezione di nullità per difetto del contraddittorio per mancata vocatio in ius della sollevata Parte_3 dalla ditta individuale in quanto, con l'entrata in Pt_1 Parte_1 vigore dell'articolo 1 comma 2, lettera b, del d.l. 25/2017, veniva escluso il litisconsorzio necessario tra committente, appaltatore e subappaltatori;
pertanto, il lavoratore è libero di agire nei confronti di una delle società coinvolte nell'appalto, senza doversi necessariamente rivolgere al datore di lavoro in via preliminare.
Infine, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di giudicato, inerente al pagamento del TFR e della retribuzione di dicembre 2018, sollevata da in quanto non costituirebbe abusivo frazionamento della Parte_2 domanda l'azione del lavoratore che, dopo aver già ottenuto giudizialmente il riconoscimento di differenze retributive, chiedesse la rideterminazione delle medesime voci in virtù del riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale.
1.2. Nel merito, il Tribunale riconosceva al le differenze CP_1 retributive conseguenti all'inquadramento nel III livello del CCNL di riferimento, in quanto, confrontate la declaratoria contrattuale e le mansioni dedotte, l'odierno appellante avrebbe sì eseguito le direttive decise dai superiori, ma con un margine di autonomia esecutiva;
a conferma, il primo giudice richiamava le testimonianze del e dell'ingegnere Tes_1 Tes_2
3 Quanto al in relazione al quale evidenziava la Tes_1 Parte_2 causa in corso per differenze retributive avanti il Tribunale di Bologna, il giudice di prime cure ne riconosceva la capacità a testimoniare poiché, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare deriva esclusivamente da un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale - non di mero fatto – affinché venga decisa in un certo modo una causa, identica a quella in essere tra lui e un altro, in cui viene chiamato a testimoniare.
1.3. Riguardo alle trattenute per ore di assenza, il primo giudice metteva in luce come ogni mese venissero convenzionalmente retribuite al lavoratore 169 ore mensili;
la voce “assenza (ore)” non si sarebbe tradotta in alcuna trattenuta da parte della società datrice di lavoro, ma in un conteggio complessivo incluso nelle voci “banca ore goduta” e “ferie godute”, contabilizzate in modo tale da non determinare alcuna decurtazione ai danni del . CP_1
Il giudice di prime cure riconosceva, invece, lo svolgimento di lavoro straordinario, sia diurno, sia notturno (come dimostrato dai rapporti di intervento ambientale urgente), da parte del lavoratore, in forza della corrispondenza tra i registri presenze e gli orari indicati nei rapporti di operai e capocantiere di avvalorata ulteriormente dalle Controparte_4 testimonianze del e del Tes_1 Tes_2
Il Tribunale precisava, poi, la responsabilità solidale dell'impresa mandataria dell'ATI, la ditta individuale per i crediti da lavoro Parte_1 vantati dai dipendenti delle imprese associate ad essa, e non riconosceva l'indennità di reperibilità, richiesta dal lavoratore, in ragione della sua natura non retributiva, che, pertanto, non rientra nella tutela ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Venivano invece riconosciute l'indennità di chiamata, visti i 190 interventi ai quali il aveva prestato la propria attività, e CP_1
l'indennità di sgombero neve.
Infine, il primo giudice rigettava la domanda di risarcimento danni del
, a fronte dell'assenza di elementi che documentassero il CP_1 pregiudizio subito dal lavoratore, precisando, in aggiunta, la natura non retributiva della somma che, di conseguenza, non sarebbe stata oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003, e ricusava la domanda riconvenzionale di manleva, presentata da in quanto Parte_2
l'articolo 31 del contratto d'appalto non avrebbe costituito una clausola di
4 manleva, come asserito dalla società, per la quale veniva, altresì, ribadita la sussistenza della responsabilità solidale suddetta.
1.4. Le spese seguivano soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva sette motivi d'appello la ditta individuale con atto depositato in data 27/7/2021 e iscritto Parte_1
a R.G. 582/2021.
2.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante evidenziava come il lavoratore non avesse adeguatamente dimostrato la riconducibilità delle ore di lavoro all'appalto oggetto di causa e, di conseguenza, contestava la sussistenza della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per i crediti retributivi vantati dal . Nello stesso periodo, infatti, la sarebbe CP_1 CP_4 stata affidataria di ulteriori e differenti appalti da parte di e di Parte_2 altri enti pubblici, quali il comune di OL;
pertanto, la ditta Pt_1 chiedeva l'esclusione della responsabilità solidale per i trattamenti
[...] retributivi non riconducibili all'appalto oggetto di causa. A sostegno, richiamava i propri documenti 8, 9 e 10 ed evidenziava l'inattendibilità della deposizione del che aveva in essere una causa contro le medesime Tes_1 parti.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, la società censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale accertava lo svolgimento di mansioni superiori, riconducibili al III livello del CCNL, da parte del . CP_1
Nello specifico, evidenziava come non fosse sufficiente Parte_1
l'attività di controparte, ossia la semplice allegazione delle disposizioni contrattuali di riferimento e dei compiti svolti dal lavoratore, essendo invece necessario, per una più efficace rivendicazione, il confronto tra le medesime.
In aggiunta a ciò, il primo giudice avrebbe reso una motivazione tautologica e insufficiente a giustificare il III livello, richiamando dei compiti pienamente aderenti al II livello del CCNL, trattandosi di compiti esecutivi elementari, per i quali non sarebbe richiesta alcuna preparazione specifica, ma la semplice pratica ripetuta nel tempo;
ad esempio, la conduzione dei mezzi, presente sia nella declaratoria contrattuale di II e di III livello. Inoltre, la sentenza sarebbe insufficiente nel dare prova dell'autonomia operativa prevista dal III livello, visto che il si sarebbe limitato al semplice rispetto delle istruzioni CP_1 dei propri superiori, che operavano in loco, congiuntamente agli operai.
5 2.3. Con il terzo motivo di censura, l'appellante segnalava l'erroneità del conteggio operato dal giudice di prime cure che, colpevole di non essersi affidato a un ctu, avrebbe riconosciuto per due volte l'importo di € 7.015,77; pertanto, la somma da riconoscere al sarebbe stata, al più, di € CP_1
23.249,79 e non di € 30.265,56.
2.4. Con il quarto motivo d'appello, che presentava Parte_1 quale conseguenza dell'errore di calcolo di cui al punto precedente, l'appellante chiedeva la riduzione delle spese legali da € 4.407,50 a € 2.417,50.
2.5. Con il quinto motivo di gravame, il impugnava la Parte_1 sentenza nella parte in cui riconosceva al lavoratore le differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario e notturno, in quanto il non avrebbe fornito adeguate prove per dimostrare lo CP_1 svolgimento di tale attività ulteriore. In particolare, la società evidenziava l'inidoneità dei fogli presenza allegati poiché non sarebbero identificabili come documenti aziendali, ma semplici “brogliacci” predisposti dal capo squadra pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto basare la propria Tes_1 statuizione sui rapporti di di cui aveva ordinato l'esibizione Parte_2 in giudizio.
In aggiunta a ciò, contestava la ricostruzione del giudice di Parte_1 prime cure, che valorizzava l'importanza dei fogli presenza alla luce delle testimonianze rese dal e dal Tuttavia, la società evidenziava Tes_1 Tes_2 come il non avesse riferito nulla in merito, mentre il si Tes_2 Tes_1 sarebbe limitato a riconoscere la paternità del documento, redatto sulla base delle indicazioni dei lavoratori.
La società, inoltre, sottolineava la superficialità del richiamo dei rapporti di operato dal primo giudice, da cui non sarebbe emerso lo Parte_2 svolgimento del lavoro prevalentemente in notturna, né, grazie a tali rapporti, verrebbe avvalorata l'indicazione degli orari riportati nei fogli presenza. Peraltro, secondo l'appellante, quest'ultimi oggetto di specifica contestazione con la memoria difensiva del 6.11.2020, a differenza di quanto statuito dal primo giudice.
2.6. Con il sesto motivo d'appello richiamava le proprie Parte_1 contestazioni dei conteggi avversi, sulle quali il giudice di prime cure non si era pronunciato perché non ritenute sufficientemente specifiche;
in aggiunta a ciò, la società evidenziava il mancato conteggio di importi riconosciuti al
6 lavoratore a titolo premiale, da cui sarebbe emerso un saldo negativo, per il lavoratore, relativo agli anni 2016 e 2018, residuando soltanto € 414,53 relativi al 2017. Oltre a ciò, contestava la modalità di calcolo della maggiorazione per lavoro notturno, che, con il metodo utilizzato dal lavoratore, sarebbe stato conteggiato due volte.
2.7. Infine, con il settimo motivo d'impugnazione, l'appellante contestava il riconoscimento al lavoratore dell'indennità di chiamata stante la ricusazione dell'indennità presupposta, ossia l'indennità di reperibilità. In aggiunta a ciò, l'appellante metteva in luce l'assenza di prove a riguardo, non essendo dimostrati i 190 interventi riconosciuti dal giudice di prime cure, né la partecipazione del ad essi. CP_1
3. Si costituiva ritualmente il , che contestava le difese avverse CP_1
e proponeva appello incidentale.
3.1. In merito all'asserito svolgimento di attività lavorativa, da parte del
, anche al di fuori dell'appalto oggetto di causa, il lavoratore CP_1 precisava come controparte non avesse offerto alcuna prova rilevante sulla sussistenza di ulteriori appalti in cui e l'appellato sarebbero Controparte_4 stati impegnati;
né, a tal fine, avrebbero contribuito i documenti avversi 8, 9, 10 e 11, inerenti principalmente alle unità toscane di CP_4
Al contrario, le prove testimoniali avrebbero dimostrato l'esclusivo svolgimento dell'attività lavorativa del presso l'appalto di CP_1 sito in A13. Parte_2
3.2. Il lavoratore rivendicava, altresì, la correttezza della sentenza di primo grado in virtù della sussistenza di tutti gli elementi, indicati dalla giurisprudenza di legittimità, necessari alla valutazione giudiziale dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, ovvero l'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto tra questi due aspetti.
In particolare, il evidenziava il proprio svolgimento di CP_1 qualsivoglia operazione di bonifica ambientale in modo continuativo e quotidiano, come dimostrerebbero i rapporti di intervento ambientale prodotti da parte avversa, da cui si ricaverebbe, altresì, la propria adibizione alla guida di automezzi e mezzi d'opera; a supporto, richiamava le testimonianze del e del In aggiunta a ciò, precisava come non fosse necessario Tes_1 Tes_2 discutere in merito al livello di autonomia operativa richiesta al lavoratore o
7 alla ripetitività delle mansioni svolte, in quanto espressamente incluse al III livello del CCNL.
3.3. L'appellato, inoltre, ribadiva la correttezza dei propri conteggi e, a supporto, riportava l'operazione algebrica del primo giudice per arrivare alla cifra indicata nel dispositivo;
questo al fine di dimostrare che non era stata conteggiata due volte la cifra di € 7.015,77, sottolineando la mancata contestazione di controparte e come tale cifra fosse al lordo di trattenute fiscali e previdenziali. L'allegato 17, invece, conteneva le differenze retributive a titolo di trattenute ore assenza, straordinario e notturno e veniva indicato su base oraria.
3.4. Il evidenziava, poi, come emergesse dai fogli presenza, dai CP_1 rapporti d'intervento ambientale prodotti da e dalla Parte_2 testimonianza del lo svolgimento di lavoro straordinario e notturno, Tes_1 essendovi specifica indicazione delle date degli interventi, dei lavoratori coinvolti, delle operazioni svolte, la loro durata e i mezzi utilizzati.
Il lavoratore contestava, altresì, l'asserita incapacità a testimoniare del in quanto titolare di un interesse di mero fatto avverso le società Tes_1
e e richiamava, a sostegno, Parte_2 Parte_1 giurisprudenza di legittimità. Lo stesso capo – squadra, poi, confermava di aver predisposto i prospetti delle ore di lavoro svolte dal , da cui CP_1 emergeva inequivocabilmente che le attività di bonifica venivano programmate – e poi svolte – in orario notturno.
L'appellato concludeva analizzando a campione i prospetti mensili delle ore effettive di lavoro e i rapportini di lavoro giornaliero, entrambi compilati dal personale confrontandoli con i rapporti di intervento ambientale CP_4 prodotti da e sottolineava la loro coincidenza, dimostrando, Parte_2 pertanto, la correttezza del riconoscimento del lavoro straordinario e del lavoro notturno.
3.5. A questo punto il lavoratore eccepiva l'inammissibilità delle contestazioni ai prospetti delle presenze e ai conteggi in quanto tardive, essendo state avanzate per la prima volta in appello dalla Controparte_5
[...]
Nel merito, evidenzia come il ricalcolo effettuato dalla società non prenda in considerazione le attività di manutenzione programmata, ma esclusivamente gli interventi ambientali urgenti prodotti da In aggiunta a Parte_2
8 ciò, ribadiva la non attinenza, con la retribuzione per straordinario, di quanto corrisposto a titolo di premio e sottolineava come le società non avessero provato il godimento di ferie e/o riposi da parte del lavoratore.
3.6. Quanto all'indennità di chiamata, il riportava l'iter logico – CP_1 giuridico della sentenza di primo grado e, richiamando l'articolo 34 del CCNL, metteva in luce come non fosse necessario il riconoscimento dell'indennità di reperibilità al fine di ottenere anche quella per chiamata, essendo quest'ultima subordinata alla immediatezza con cui il lavoratore si renderebbe rintracciabile e si presenterebbe a lavoro.
3.7. Infine, il lavoratore proponeva appello incidentale per il mancato riconoscimento del diritto alle differenze retributive per illegittime trattenute di “ore di assenza”: il avrebbe, infatti, allegato e documentato di CP_1 aver lavorato a tempo pieno, svolgendo altresì lavoro straordinario, godendo di una settimana soltanto di ferie all'anno, mentre le società non avrebbero provato la fruizione, da parte del lavoratore, di ferie, permessi o banca ore;
chiedeva quindi il riconoscimento di tali differenze retributive, quantificate in
€ 7.791,35.
4. Avverso la medesima sentenza del Tribunale di Rovigo proponeva cinque motivi d'appello con atto Parte_2 depositato in data 27/7/2021 e iscritto a R.G. 586/2021.
4.1 Con il primo motivo di gravame, la società censurava la sentenza nella parte in cui riconosceva l'inquadramento superiore del in quanto CP_1 non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze probatorie e confrontato le declaratorie contrattuali del II e del III livello del CCNL.
Nello specifico, evidenziava come i rapporti di servizio – di Parte_2 valenza temporale circoscritta, essendo relativi ai 38 interventi intercorsi tra marzo 2018 e gennaio 2019 - si limitassero a una descrizione dei lavori svolti in occasione degli interventi delle imprese consociate nell'ATI; di conseguenza, non consentivano di ricavare le mansioni concretamente svolte dagli operatori, né il loro grado di autonomia. Né, a tale scopo, avrebbero concorso le prove testimoniali, che sarebbero state generiche, né le allegazioni di parte avversa, in quanto il non avrebbe prodotto alcun CP_1 elemento probatorio che dimostrasse la sua specifica preparazione professionale. A sostegno, richiamava giurisprudenza di legittimità.
9 4.2 con il secondo motivo di appello, criticava la sentenza Parte_2 anche nella parte in cui riconosceva al lavoratore il compenso per lavoro straordinario e notturno, non ritenendo sufficienti, al fine di dimostrare il loro svolgimento, i registri presenze mensili – peraltro oggetto di specifica contestazione anche in primo grado – in quanto limitati temporalmente ai 10 mesi suddetti;
in aggiunta a ciò, il primo giudice non avrebbe conteggiato l'importo di € 2.281,25 già corrisposto da Nemmeno la Controparte_4 prova testimoniale sarebbe stata sufficiente a dimostrarne lo svolgimento, in ragione delle contraddizioni emerse tra il e il da cui, invece, Tes_2 Tes_1 il giudice di prime cure avrebbe dovuto ricavare la non esclusività dell'attività della nell'ambito dell'appalto affidatole da Controparte_4
e la conseguente inapplicabilità della responsabilità solidale Parte_2 ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
Oltre a ciò, analizzava i prospetti predisposti da Parte_2 [...]
evidenziando come gli interventi fossero programmati e fossero CP_4 avvenuti prevalentemente in orario diurno;
l'attività notturna, invece, veniva quantificata in 29 ore nel 2016, 87 nel 2017 e 210 nel 2018, in buona parte compensate.
La società ribadiva, altresì, la ricostruzione della ditta individuale Pt_1
in merito ai conteggi, quantificando il dovuto al massimo in €
[...]
11.704,83.
4.3. Con il terzo motivo d'appello, sottolineava l'illogicità Parte_2 della sentenza nella parte in cui riconosceva al l'indennità di CP_1 chiamata, visto il mancato riconoscimento dell'indennità di reperibilità da parte del primo giudice e la possibilità di rifiutarsi di presenziare al lavoro, affermata dal nella sua deposizione. Tes_1
4.4. Con il quarto motivo di censura, qualora ne venisse dichiarata la soccombenza, la società chiedeva la liquidazione delle spese di lite applicando lo scaglione di valore da € 5.000,01 a € 26.000,00, anziché il successivo, in ragione della riduzione del quantum da riconoscere al lavoratore.
4.5. Infine, con un quinto ed ultimo motivo di appello, Parte_2 richiamava l'articolo 31 del contratto d'appalto, ovverosia la clausola di manleva, alla luce della quale la società dovrebbe rimanere indenne dalle pretese economiche avanzate dai lavoratori, di cui, conseguentemente, si dovrebbe fare carico l'ATI.
10 5. Si costituiva ritualmente, anche nel procedimento avente R.G. 586/2021, la ditta individuale che contrastava il quinto Parte_1 motivo d'appello di . Parte_2
5.1 Preliminarmente, l'impresa a capo dell'ATI evidenziava come l'appaltante si fosse limitato a un richiamo testuale dell'articolo 31 del contratto d'appalto, senza alcuna critica alla sentenza.
Nello specifico, il sottolineava il carattere circoscritto e Parte_1 ristretto della previsione di cui al precedente articolo, essendo prevista esclusivamente per l'intermediazione fraudolenta e somministrazione irregolare, per gli infortuni sul lavoro e i danneggiamenti.
La società precisava, altresì, come la giurisprudenza richiamata da parte avversa facesse riferimento a un titolo diverso – l'azione di regresso del committente verso l'appaltatore – rispetto a quello esercitato nel caso di specie.
Infine, precisava la nullità della clausola di manleva ex art. Parte_1
31 del contratto d'appalto in quanto dedotta in un contratto standard, visti i due soli riferimenti all'ATI in tutto il testo. La giurisprudenza, infatti, secondo la società dichiarerebbe l'inefficacia di clausole limitative della responsabilità, qualora venissero accettate senza trattative o venissero approvate in blocco. Peraltro, la nullità sarebbe rilevabile anche alla luce dell'indeterminatezza dell'oggetto e dell'ammontare massimo della garanzia.
6. Si costituiva, altresì, il , che presentava il medesimo atto di cui CP_1 al procedimento avente R.G. 582/2021.
7. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 26/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 22/2/2024 e al 17/4/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
8. L'appello è fondato limitatamente al settimo motivo di impugnazione proposto dalla ditta individuale ai motivi terzo Parte_1
e quinto proposti da per il resto è Parte_2 infondato e deve quindi essere rigettato, così come non merita di essere accolto l'appello incidentale proposto da . CP_1
9. Muovendo dal primo motivo d'impugnazione della società Pt_1
occorre rilevare la trascurabilità della circostanza che
[...] CP_4
11 fosse impegnata – ma non il - in altri appalti, CP_4 CP_1 ulteriori e differenti rispetto a quello di Parte_2
tale evenienza, infatti, risulta plausibile, visto che, al momento dei fatti
[...] oggetto di causa, la era arrivata a contare quasi cento Controparte_4 dipendenti. L'adibizione del agli appalti in questione non si può CP_1 considerare dimostrata dalla sola sussistenza dei medesimi, non essendo stata allegata alcuna documentazione a supporto, né dalla Controparte_5
né da . Al contrario, l'impiego
[...] Parte_2 esclusivo dell'appellato alla commissione di Parte_2 nel tratto di autostrada A13 è dimostrato dalla testimonianza del e Tes_1 dalla documentazione da lui commentata e non contestata dalle altre parti.
A tal proposito, prima di proseguire oltre, deve preliminarmente essere analizzata la contestazione, mossa dalle appellanti principali, di inattendibilità del teste Inattendibilità sollevata in ragione della sussistenza di Tes_1 analogo contenzioso in essere, presso il Tribunale di Bologna, che vede parti il e le odierne appellanti. Tes_1
Occorre sottolineare, innanzitutto, la genericità della contestazione svolta da parte della ditta individuale : quest'ultima, infatti, si è Parte_1 limitata a rilevare l'oggettiva circostanza della sussistenza dell'analogo procedimento presso il Tribunale felsineo, da cui sarebbe derivato un interesse, non meglio precisato, a omettere circostanze sfavorevoli alla sua posizione. La contestazione risulta, pertanto, generica in quanto non mette a fuoco in modo specifico le ragioni di tale inattendibilità, non chiarendo i motivi per cui le dichiarazioni qui rese dal a favore dell'odierno Tes_1 appellato, lo “avrebbero aiutato” nella vertenza Bolognese né si chiariscono le ragioni per le quali il avrebbe dovuto favorire, mentendo, il Tes_1
. Per_1
Ad ulteriore conferma dell'attendibilità del è opportuno constatare Tes_1 come il contenuto della deposizione dallo stesso resa trovi riscontro in altre testimonianze raccolte, in particolare quella dell'ing. consulente Tes_2 ambientale esterno per Il infatti, ha reso Parte_2 Tes_2 dichiarazioni del tutto coerenti ed in linea con quello fornite dal Tes_1
In ogni caso, la Suprema Corte si è più volte pronunciata in merito all'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., precisando la differenza della medesima con la valutazione circa l'inattendibilità del teste (cfr. Cass. civ.
12 21239/2019), in base alla quale “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.”, che conferma quanto statuito nella precedente sentenza 8180/2016.
Inoltre, l'adibizione del all'appalto presso l'autostrada A13 – è CP_1 ciò è ulteriore riscontro rispetto alle dichiarazioni del - è dimostrata Tes_1 ulteriormente dai rapporti di intervento ambientale, prodotti da che coincidono con i fogli presenza Parte_2 dell'appellato, confermati dalla testimonianza del stesso, dai quali Tes_1 emerge il carattere continuativo dell'attività svolta presso la società committente;
l'appellante, infatti, non ha proposto alcun differente conteggio, sulla base dei medesimi rapporti.
Pertanto, vista la coincidenza di cui sopra, ne deriva l'idoneità dei fogli presenza alla ricostruzione dell'orario di lavoro del ed a CP_1 riscontrare la testimonianza del Tes_1
Inoltre, gli altri cantieri a cui ha partecipato, richiamati Controparte_4 dalla ditta individuale , sono riconducibili a periodi Parte_1 anteriori rispetto a quelli oggetto di causa o, in alternativa, inerenti a località differenti, ai quali il non poteva aver preso parte. CP_1
L'asserito svolgimento di alcune lavorazioni a favore del comune di OL, qualora effettivamente svolto, non può che avere carattere residuale e irrilevante, alla luce dei rapporti di intervento ambientale di cui sopra.
In conclusione, alla luce degli elementi di cui sopra, si può affermare che il ha operato in via esclusiva nell'ambito dell'appalto presso CP_1
l'autostrada A13, commissionato da all'ATI Parte_2 con ai vertici la ditta individuale . Parte_1
13 10. Quanto al secondo motivo d'impugnazione del , Parte_1 coincidente col primo motivo di gravame di Parte_2
, inerente allo svolgimento di mansioni superiori da parte del
[...]
, riconducibili al III livello del CCNL, le testimonianze danno CP_1 atto:
➢ dello svolgimento di attività di gruppo da parte dei lavoratori di
[...]
che necessitava quindi di un inevitabile coordinamento tra CP_4 le varie componenti umane della squadra di lavoro;
➢ di attività di messa in sicurezza ambientale, che certamente si palesa per essere attività sufficientemente qualificata, non di mero spazzamento ovvero sgombero della sede stradale, e da svolgere con un certo grado di autonomia e, come si è appena sopra detto, in coordinamento con altri;
➢ di messa in sicurezza dei luoghi a seguito di sinistro stradale, sulla base di direttive preventivamente indicate, per quanto basate su procedure standardizzate. In tal senso rilevanti sono le dichiarazioni dei testi escussi che hanno fatto riferimento ad una specifica procedura standard che è stata definita di tamponamento da volgere sulla base di direttive date dal in modo Tes_1 generale e quindi da adattare al caso concreto da parte della squadra di lavoro. Ha quindi il riferito di come la squadra – e quindi anche il Tes_1
_ fosse in grado di intervenire in autonomia e quindi di CP_1 procedere nello svolgimento delle operazioni preliminari di messa in sicurezza;
il teste ha infatti confermato i capitoli n. 24 e n. 27 a mente dei quali <Nel caso in cui vi fosse del materiale disperso sulla sede autostradale, si procedeva immediatamente alla deviazione del traffico e al conseguente sgombero >>, <Il ricorrente e i suoi colleghi dovevano anche raccogliere e separare i materiali recuperati in sede di bonifica, distinguendoli in contenitori speciali (per i liquidi: cisterne/bidoni di latta, per il terreno e l'ocopur assorbente: big bags) e repertandoli con il nome di quanto contaminato e con il codice rifiuti>>. Quindi, ricapitolando, operazioni non banali, di mera pulizia della sede stradale, svolte in modo coordinato e con una non ridotta autonomia.
Ora, il CCNL distingue nettamente le attività previste dal II e dal III livello professionale, delineando, per il primo, l'esclusivo svolgimento di attività esecutive elementari, per il cui apprendimento è sufficiente la sola pratica ripetuta nel tempo;
il III livello, invece, richiede una preparazione professionale più elaborata, supportata da adeguate conoscenze tecniche
14 “acquisibili anche mediante esperienza pratica”, con autonomia operativa e operando congiuntamente ad altri lavoratori. È proprio tale ultimo elemento, l'operare in gruppo tra più lavoratori che si coordinano tra loro e il non ridotto grado di autonomia, che certamente consentono di ricondurre la prestazione del nell'ambito del III livello che, peraltro, è il livello posseduto da CP_1 altro collega del (stessa squadra) in relazione al quale pende CP_1 parallela controversia innanzi a questa Corte (giudizio n. 580/21 RGL).
Pertanto, alla luce dei profili emersi dalle testimonianze e dal raffronto tra la declaratoria del III livello del CCNL con le attività svolte dal nel CP_1 caso di specie, appare corretto il riconoscimento del III livello del CCNL operato dal primo giudice.
In merito al quantum, il conteggio proposto dal lavoratore (esposto nel corpo del ricorso di primo grado – pagg. 18-19) non risulta oggetto di contestazione e, perciò, rimane confermata anche la somma di € 7.015,77 riconosciuta dal primo giudice.
11. Il terzo ed il quarto motivo d'appello della società , Parte_1 quest'ultimo coincidente col quarto motivo di appello di
[...]
, possono essere oggetto di trattazione congiunta, vista la Parte_2 stretta correlazione tra i medesimi.
La ditta individuale lamenta, infatti, il duplice conteggio Parte_1 della somma di € 7.015,77, già compresa nelle differenze salariali.
Tuttavia, da un'attenta lettura del documento 17 del - base di CP_1 calcolo riconosciuta da entrambe le parti - appare chiaro come l'asserita duplicazione non vi sia, in quanto le altre voci oggetto di sommatoria sono state, nell'ordine: le trattenute delle ore di assenza, le ore di lavoro straordinario, le ore di lavoro notturno e le maggiorazioni già percepite.
Risulta pertanto corretto il calcolo del primo giudice che determina il rigetto del terzo motivo di gravame e, conseguentemente, , in uno con il rigetto anche del primo e del secondo motivo di appello, la reiezione del successivo motivo, il quarto, inerente alla riduzione delle spese di lite.
Tale quarto motivo, infatti, è evidentemente prospettato dalla parte appellante quale conseguenza della fondatezza dei primi motivi di appello, in particolare del terzo;
dovendosi inoltre rilevare come anche accogliendo il motivo di appello inerente all'indennità di chiamata, il valore di controversia non muta.
15 12. L'attendibilità, di cui si è sopra detto, riconosciuta ai fogli presenza, pone le basi per la disamina del quinto motivo d'impugnazione di Pt_1
coincidente con il secondo motivo di
[...] Parte_2
, inerente alle differenze retributive.
[...]
I formulari predisposti dal infatti, mostrano lo svolgimento di Tes_1 attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro previsto contrattualmente, tale da sconfinare nello svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo.
La validità di tali fogli presenza è giustificata principalmente dalla coincidenza del loro contenuto con quanto emerge dai rapporti di intervento ambientale depositati da , da cui si delinea nettamente lo Parte_2 svolgimento di attività lavorativa in differenti fasce orarie, tra cui quella notturna, e in giornate festive.
Risulta, altresì, significativa la circostanza in base alla quale la società appellante, pur a conoscenza dei medesimi rapporti, non proponga alcun altro conteggio che sconfessi il conteggio proposto dal lavoratore proprio prendendo come base i rapportini di cui il si è assunto la paternità. Tes_1
Pertanto, i moduli depositati dal risultano idonei al calcolo delle CP_1 differenze retributive per lavoro straordinario, notturno e festivo, determinando così il rigetto del quinto motivo d'appello.
13. Il sesto motivo di gravame proposto da afferente al Parte_1 conteggio è infondato e pertanto da rigettare.
Il conteggio elaborato dal lavoratore non è stato contestato.
Non vi è stata una puntuale contestazione dei conteggi del ricorso introduttivo. Tale contestazione veniva effettuata soltanto in sede di note finali nella misura in cui parte appellante chiedeva si tenesse conto dei rapportini dimessi da e non dei rapportini Parte_2 vistati dal testimone tale contestazione difatti non atteneva al Tes_1 conteggio effettuato dal lavoratore. Ne deriva che, in assenza di contestazioni, tale conteggio è rimasto invariato, come afferma la sentenza di primo grado sul punto.
14. Il settimo motivo di gravame della società , coincidente Parte_1 con il terzo di , attengono all'art. 34 del Parte_2 Parte_2
CCNL, applicato in azienda, per i dipendenti da imprese e società esercenti
16 servizi ambientali. Tale clausola contrattuale, rubricata “Reperibilità”, prevede, al primo comma, che “Al fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l'intera giornata, l'azienda può disporre l'attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell'anno, stabilendone la durata giornaliera”1.
Come si evince dalla suddetta disposizione le parti possono concordare il servizio di reperibilità il quale viene remunerato in ragione del mero fatto che il lavoratore si rende disponibile. Ove poi il lavoratore venga effettivamente chiamato, lo stesso ha diritto di ricevere un ulteriore emolumento ovvero la c.d. indennità di chiamata di cui qui si discute.
Ora, nel caso di specie, fermo restando che è indiscusso che le parti del contratto non hanno stipulato alcun accordo in punto reperibilità, ne discende 1 Art. 34 CCNL: “2. In tale premessa, tra l'azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l., costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo: a) le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1; b) la programmabilità dei turni di reperibilità su base superiore al bimestre - anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. del luogo - tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
c) l'individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3. In relazione all'organizzazione del servizio, l'azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati - ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori - la cui programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilità può essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro come stabilito nel presente articolo.
4. I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica nell'arco dello stesso periodo.
5. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è tenuto a restare nella propria abitazione. Nondimeno, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell'azienda.
6. In caso di richiesta di intervento secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore una indennità di chiamata. L'importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un'ora e mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade. La predetta indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto;
non è computabile nel trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all'indennità di reperibilità normalmente spettante per il turno assegnato.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le seguenti misure differenziate: a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c)
€ 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo. L'indennità di reperibilità è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro.
8. Le eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte dell'azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente c.c.n.l. per le ore di lavoro straordinario, notturno, festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
9. Fatto salvo il computo del tempo dell'eventuale lavoro effettivo di cui al comma 8, le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili ai fini della durata dell'orario legale e/o contrattuale di lavoro.
10. Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori valori eventualmente riconosciuti in sede aziendale allo stesso titolo e per le medesime fattispecie.
11. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità. Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. Entro i due giorni lavorativi successivi a quello in cui è avvenuta la prestazione in regime di reperibilità, al lavoratore è assicurato il differimento dell'inizio dell'orario di lavoro di tante ore quante sono le ore di riposo compensativo da recuperare.
17 che certamente non compete al alcuna indennità di chiamata che CP_1
è necessaria conseguenza della reperibilità tenuto anche conto del fatto che non vi è prova alcuna che il lavoratore sia stato chiamato ed abbia svolto interventi al di fuori dell'orario normale di lavoro.
15. Il quinto motivo di gravame proposto da Parte_2
è fondato.
[...]
Deve essere detto come l'obbligazione del committente verso il lavoratore dell'appaltatore sia, ai sensi dell'art. 29, una obbligazione di garanzia. In tal senso chiarissimo è il testo della norma appena citata tanto che la costante giurisprudenza di legittimità sul punto ha avuto modo di affermare che <in tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retribuivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo, ma la responsabilità di garanzia del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; ne consegue che il predetto dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato>> (Cass. n. 16075/2024).
Dunque, il committente è obbligato verso il lavoratore non per un debito proprio bensì in sostituzione del datore di lavoro inadempiente (in danno del proprio dipendente).
Ora, deve essere notato come il contratto di appalto sia stato stipulato da con una ATI (che non è soggetto di diritto ma mero modulo Parte_2 organizzativo) e come la commessa sia stata assegnata al complesso di aziende riunite e costituite in ATI con capogruppo il il quale, CP_6 unitamente alle altre aziende riunite in ATI, ha assunto su di sé, all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto, l'impegno al rispetto dell'art. 29 DLgs 276/2003, in tal modo assumendosi l'onere, unitamente (in solido) all'effettivo datore di lavoro dell del pagamento della retribuzione di spettanza dei CP_7 lavoratori – e tra questi l'TI – impiegati nell'appalto. La clausola negoziale di cui all'art. 31 del contratto in esame, rubricata “prescrizione a tutela dei lavoratori”, prevede infatti che “La contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare tutti gli obblighi verso i proprio dipendenti derivanti alle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro (…). In particolare la Contraente, per la realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto, si impegna a (…) in relazione a quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs. 276/03 relativamente al vincolo di solidarietà tra ed appaltatrice entro il limite di due Parte_2
18 anni decorrenti dalla data di cessazione del Contratto per la corresponsione ai lavoratori in esso utilizzati dei trattamenti retributivi e contributivi, le parti convengono che la Contraente si obbliga ad assicurare al proprio personale subordinato una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri ad essi inerenti. A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta di e Parte_2 fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto (…). La Contraente, pertanto, si accolla espressamente in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o di eventuali terzi ausiliari e/o loro dipendenti, (…), tenendo Autostrade indenne da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
qualsiasi responsabilità diretta e/indiretta – ivi inclusa quella dell'art. 2049 del Cod. Civ. – eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o a persone che possa verificarsi durante l'espletamento degli adempimenti richiesti dal presente Contratto, obbligandosi a risarcire per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi Parte_2 conseguenza economica a carico di scaturente dalle violazioni degli obblighi e Parte_2 delle normative di legge indicati nei precedenti capoversi (…).”
Pertanto, proprio in virtù del fatto che il ha assunto la Parte_1 commessa unitamente ad altre imprese, impegnandosi a sua volta ad espletarla con propri dipendenti, ne consegue che essa è obbligata ad assolvere, in via diretta, agli obblighi del datore di lavoro ed a rispondere dell'eventuale inadempimento al pari dell'effettivo datore di lavoro.
Da ciò consegue che il è tenuto a manlevare per intero Parte_1
per quanto questa dovesse pagare all er effetto Parte_2 CP_7 della presente sentenza ovvero di quella pronunciata in primo grado di giudizio.
16. Quanto all'appello incidentale proposto dal , inerente CP_1 all'asserita illegittimità nelle trattenute per ore di assenza, occorre rilevare come, dalle buste paga allegate, risulti costante e fattuale la coincidenza numerica tra la voce “ore di assenza”, caratterizzata però dal segno negativo, e le voci “banca ore goduta” e “banca ore accant. feriali”, caratterizzate, invece, dal segno positivo;
ne consegue, quindi, che la sommatoria tra di esse risulti pari a zero. Va, altresì, rilevato come la retribuzione mensile venga calcolata in base a un monte ore convenzionale pari a 169 ore al mese, che vengono riconosciute
19 pienamente anche qualora il lavoratore abbia fruito di ore di ferie o di permessi.
Viene così giustificata la presenza in busta paga della voce “ore di assenza”, necessaria al fine di mantenere il quantum mensile orario prestabilito e non foriera di alcuna trattenuta al lavoratore.
Pertanto, l'appello incidentale del va rigettato. CP_1
17. In conclusione, gli appelli principali (riuniti) devono essere parzialmente accolti mentre deve essere integralmente rigettato l'appello incidentale proposto dal . CP_1
18. Quanto, infine, alle spese di lite del presente grado, le stesse, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del settimo motivo di appello proposto da
[...]
e del terzo motivo di appello proposto da Parte_1
d in parziale riforma del capo 1 della Parte_2 sentenza impugnata, ridetermina il credito di in CP_1 complessivi € 27.154,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo e, per l'effetto, stante l'intervenuto pagamento, condanna quest'ultimo a restituire ad Parte_2 quanto percepito per capitale (pari ad € 3.046,98) ed
[...] accessori in esecuzione della sentenza appellata in relazione alla voce retributiva denominata indennità di chiamata con maggiorazione di interessi legali con decorrenza dal pagato fino al saldo effettivo;
in accoglimento del quinto motivo di appello proposto da
[...] ed in riforma del capo 3 della sentenza impugnata, Parte_2 condanna a manlevare Parte_1 Parte_2 con riferimento a quanto da questa pagato, a titolo di
[...] capitale, per effetto della sentenza appellata così come riformata dalla presente pronuncia con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
20 - integralmente compensa tra le parti tutte i costi del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellato , CP_1 in quanto appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17 aprile 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 27/7/2021 da P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio degli avv. Dante Duranti e Raffaella Rinaldi e domicilio eletto presso il loro studio, sito in Perugia, C.so Vannucci n. 47 Parte appellante nella causa 582/2021 Parte appellata nella causa 586/2021 contro
(C.F ) CP_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Veggiari, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cerea (VR), via Paride da Cerea 4 Parte appellata nonché
contro
P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Rosario Salonia e Gianluca Veronesi, con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo in Roma, Largo Leopoldo Fregoli, 8; Parte appellante nella causa n. 586/2021
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 136/2021 resa dal Tribunale di Rovigo in data 25.06.2021 e notificata il 28.6.2021
In punto: differenze retributive
*
CONCLUSIONI
1 Per parte appellante R.G. 582/2021): Voglia l'ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, previ gli adempimenti di rito di cui all'art. 435 c.p.c., accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata: -respingere integralmente il ricorso e tutte le domande avversarie, con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio;
-in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado quanto alla ricorrenza del diritto di al riconoscimento di differenze retributive, riformare in parte CP_1 qua la sentenza di pri n considerazione degli errori di calcolo indicati in narrativa e tramite consulenza tecnica d'ufficio. In via istruttoria (…)
Per parte appellata , con appello incidentale (R.G. 582/2021 e CP_1
586/2021): Ogni contrari zione o eccezione disattesa In via incidentale: accertare lo svolgimento da parte del sig. di lavoro a tempo pieno e l'illegittimità delle trattenute CP_1 in busta paga a titolo di ore goduta”, “permessi goduti”, e conseguentemente condannare la e in Controparte_3 Parte_2 persona, rispet ex art. 29 d. lgs 27672003, art. 1676 c.c. e art. 13 d. lgs. 163/2006 per i motivi e le causali di cui al ricorso introduttivo, o, in subordine, ciascuna per la parte di propria competenza, al pagamento in favore del lavoratore della somma di € 7.791,35 a titolo di indebite trattenute per “ore di assenza” in busta paga, o la diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
Nel merito: respingere l'appello e le domande tutte ex adverso svolte dalla Controparte_3 e da erché infondate Parte_2 sopra esposte. In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio interamente rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria (…)
Per parte appellante (R.G. 586/2021): Piaccia Parte_2 alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 435 c.p.c., in accoglimento del presente appello, a) riformare parzialmente la sentenza impugnata nei capi di domanda sopra esposti e, per l'effetto rigettare tutte le avverse domande proposte dal Sig. CP_1 siccome infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, con ogni consegue gradata dichiarare la in qualità di capo gruppo mandataria, in Controparte_3 persona del legale ra tenere indenne Parte_2 da ogni pregiudizio economico, derivante dalle pretese vantate dal lavoratore;
c)
[...]
a restituire a e somme CP_1 Parte_2 che a seguito della emananda sentenza e della riforma di quella di primo grado risulteranno essere non più dovute. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rovigo accoglieva parzialmente il ricorso presentato dal avverso la società CP_1 [...]
la ditta individuale che Parte_2 Pt_1 Parte_1 venivano così condannate, in solido tra loro, a corrispondere all'odierno appellato la somma di € 30.265,56 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
per il resto, il primo giudice rigettava il ricorso e la domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
[...]
2 1.1. Preliminarmente, il giudice di prime cure esaminava le eccezioni sollevate, congiuntamente e disgiuntamente, dalle società [difese, disattese dal Tribunale di Rovigo oggi non oggetto di motivo di appello].
e la , infatti, sollevavano Parte_2 Parte_2 Parte_1 innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo, sostenendo la violazione dell'articolo 413 comma 2 c.p.c. e la conseguente competenza territoriale del Tribunale di Bologna o di Pistoia, viste l'insorgenza del rapporto lavorativo presso la sede di CA EL (BO) e la sede legale a Quarrata (PT) di datrice di lavoro del Controparte_4
e appartenente all'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) CP_1 guidata dalla ditta individuale Parte_1
Il primo giudice, tuttavia, rigettava l'eccezione in quanto il CP_1 risultava essere stato assunto soltanto successivamente al trasferimento della sede operativa della a OL (RO). Controparte_4
Il Tribunale rodigino rigettava, altresì, l'eccezione di nullità per difetto del contraddittorio per mancata vocatio in ius della sollevata Parte_3 dalla ditta individuale in quanto, con l'entrata in Pt_1 Parte_1 vigore dell'articolo 1 comma 2, lettera b, del d.l. 25/2017, veniva escluso il litisconsorzio necessario tra committente, appaltatore e subappaltatori;
pertanto, il lavoratore è libero di agire nei confronti di una delle società coinvolte nell'appalto, senza doversi necessariamente rivolgere al datore di lavoro in via preliminare.
Infine, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di giudicato, inerente al pagamento del TFR e della retribuzione di dicembre 2018, sollevata da in quanto non costituirebbe abusivo frazionamento della Parte_2 domanda l'azione del lavoratore che, dopo aver già ottenuto giudizialmente il riconoscimento di differenze retributive, chiedesse la rideterminazione delle medesime voci in virtù del riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale.
1.2. Nel merito, il Tribunale riconosceva al le differenze CP_1 retributive conseguenti all'inquadramento nel III livello del CCNL di riferimento, in quanto, confrontate la declaratoria contrattuale e le mansioni dedotte, l'odierno appellante avrebbe sì eseguito le direttive decise dai superiori, ma con un margine di autonomia esecutiva;
a conferma, il primo giudice richiamava le testimonianze del e dell'ingegnere Tes_1 Tes_2
3 Quanto al in relazione al quale evidenziava la Tes_1 Parte_2 causa in corso per differenze retributive avanti il Tribunale di Bologna, il giudice di prime cure ne riconosceva la capacità a testimoniare poiché, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare deriva esclusivamente da un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale - non di mero fatto – affinché venga decisa in un certo modo una causa, identica a quella in essere tra lui e un altro, in cui viene chiamato a testimoniare.
1.3. Riguardo alle trattenute per ore di assenza, il primo giudice metteva in luce come ogni mese venissero convenzionalmente retribuite al lavoratore 169 ore mensili;
la voce “assenza (ore)” non si sarebbe tradotta in alcuna trattenuta da parte della società datrice di lavoro, ma in un conteggio complessivo incluso nelle voci “banca ore goduta” e “ferie godute”, contabilizzate in modo tale da non determinare alcuna decurtazione ai danni del . CP_1
Il giudice di prime cure riconosceva, invece, lo svolgimento di lavoro straordinario, sia diurno, sia notturno (come dimostrato dai rapporti di intervento ambientale urgente), da parte del lavoratore, in forza della corrispondenza tra i registri presenze e gli orari indicati nei rapporti di operai e capocantiere di avvalorata ulteriormente dalle Controparte_4 testimonianze del e del Tes_1 Tes_2
Il Tribunale precisava, poi, la responsabilità solidale dell'impresa mandataria dell'ATI, la ditta individuale per i crediti da lavoro Parte_1 vantati dai dipendenti delle imprese associate ad essa, e non riconosceva l'indennità di reperibilità, richiesta dal lavoratore, in ragione della sua natura non retributiva, che, pertanto, non rientra nella tutela ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Venivano invece riconosciute l'indennità di chiamata, visti i 190 interventi ai quali il aveva prestato la propria attività, e CP_1
l'indennità di sgombero neve.
Infine, il primo giudice rigettava la domanda di risarcimento danni del
, a fronte dell'assenza di elementi che documentassero il CP_1 pregiudizio subito dal lavoratore, precisando, in aggiunta, la natura non retributiva della somma che, di conseguenza, non sarebbe stata oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003, e ricusava la domanda riconvenzionale di manleva, presentata da in quanto Parte_2
l'articolo 31 del contratto d'appalto non avrebbe costituito una clausola di
4 manleva, come asserito dalla società, per la quale veniva, altresì, ribadita la sussistenza della responsabilità solidale suddetta.
1.4. Le spese seguivano soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva sette motivi d'appello la ditta individuale con atto depositato in data 27/7/2021 e iscritto Parte_1
a R.G. 582/2021.
2.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante evidenziava come il lavoratore non avesse adeguatamente dimostrato la riconducibilità delle ore di lavoro all'appalto oggetto di causa e, di conseguenza, contestava la sussistenza della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per i crediti retributivi vantati dal . Nello stesso periodo, infatti, la sarebbe CP_1 CP_4 stata affidataria di ulteriori e differenti appalti da parte di e di Parte_2 altri enti pubblici, quali il comune di OL;
pertanto, la ditta Pt_1 chiedeva l'esclusione della responsabilità solidale per i trattamenti
[...] retributivi non riconducibili all'appalto oggetto di causa. A sostegno, richiamava i propri documenti 8, 9 e 10 ed evidenziava l'inattendibilità della deposizione del che aveva in essere una causa contro le medesime Tes_1 parti.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, la società censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale accertava lo svolgimento di mansioni superiori, riconducibili al III livello del CCNL, da parte del . CP_1
Nello specifico, evidenziava come non fosse sufficiente Parte_1
l'attività di controparte, ossia la semplice allegazione delle disposizioni contrattuali di riferimento e dei compiti svolti dal lavoratore, essendo invece necessario, per una più efficace rivendicazione, il confronto tra le medesime.
In aggiunta a ciò, il primo giudice avrebbe reso una motivazione tautologica e insufficiente a giustificare il III livello, richiamando dei compiti pienamente aderenti al II livello del CCNL, trattandosi di compiti esecutivi elementari, per i quali non sarebbe richiesta alcuna preparazione specifica, ma la semplice pratica ripetuta nel tempo;
ad esempio, la conduzione dei mezzi, presente sia nella declaratoria contrattuale di II e di III livello. Inoltre, la sentenza sarebbe insufficiente nel dare prova dell'autonomia operativa prevista dal III livello, visto che il si sarebbe limitato al semplice rispetto delle istruzioni CP_1 dei propri superiori, che operavano in loco, congiuntamente agli operai.
5 2.3. Con il terzo motivo di censura, l'appellante segnalava l'erroneità del conteggio operato dal giudice di prime cure che, colpevole di non essersi affidato a un ctu, avrebbe riconosciuto per due volte l'importo di € 7.015,77; pertanto, la somma da riconoscere al sarebbe stata, al più, di € CP_1
23.249,79 e non di € 30.265,56.
2.4. Con il quarto motivo d'appello, che presentava Parte_1 quale conseguenza dell'errore di calcolo di cui al punto precedente, l'appellante chiedeva la riduzione delle spese legali da € 4.407,50 a € 2.417,50.
2.5. Con il quinto motivo di gravame, il impugnava la Parte_1 sentenza nella parte in cui riconosceva al lavoratore le differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario e notturno, in quanto il non avrebbe fornito adeguate prove per dimostrare lo CP_1 svolgimento di tale attività ulteriore. In particolare, la società evidenziava l'inidoneità dei fogli presenza allegati poiché non sarebbero identificabili come documenti aziendali, ma semplici “brogliacci” predisposti dal capo squadra pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto basare la propria Tes_1 statuizione sui rapporti di di cui aveva ordinato l'esibizione Parte_2 in giudizio.
In aggiunta a ciò, contestava la ricostruzione del giudice di Parte_1 prime cure, che valorizzava l'importanza dei fogli presenza alla luce delle testimonianze rese dal e dal Tuttavia, la società evidenziava Tes_1 Tes_2 come il non avesse riferito nulla in merito, mentre il si Tes_2 Tes_1 sarebbe limitato a riconoscere la paternità del documento, redatto sulla base delle indicazioni dei lavoratori.
La società, inoltre, sottolineava la superficialità del richiamo dei rapporti di operato dal primo giudice, da cui non sarebbe emerso lo Parte_2 svolgimento del lavoro prevalentemente in notturna, né, grazie a tali rapporti, verrebbe avvalorata l'indicazione degli orari riportati nei fogli presenza. Peraltro, secondo l'appellante, quest'ultimi oggetto di specifica contestazione con la memoria difensiva del 6.11.2020, a differenza di quanto statuito dal primo giudice.
2.6. Con il sesto motivo d'appello richiamava le proprie Parte_1 contestazioni dei conteggi avversi, sulle quali il giudice di prime cure non si era pronunciato perché non ritenute sufficientemente specifiche;
in aggiunta a ciò, la società evidenziava il mancato conteggio di importi riconosciuti al
6 lavoratore a titolo premiale, da cui sarebbe emerso un saldo negativo, per il lavoratore, relativo agli anni 2016 e 2018, residuando soltanto € 414,53 relativi al 2017. Oltre a ciò, contestava la modalità di calcolo della maggiorazione per lavoro notturno, che, con il metodo utilizzato dal lavoratore, sarebbe stato conteggiato due volte.
2.7. Infine, con il settimo motivo d'impugnazione, l'appellante contestava il riconoscimento al lavoratore dell'indennità di chiamata stante la ricusazione dell'indennità presupposta, ossia l'indennità di reperibilità. In aggiunta a ciò, l'appellante metteva in luce l'assenza di prove a riguardo, non essendo dimostrati i 190 interventi riconosciuti dal giudice di prime cure, né la partecipazione del ad essi. CP_1
3. Si costituiva ritualmente il , che contestava le difese avverse CP_1
e proponeva appello incidentale.
3.1. In merito all'asserito svolgimento di attività lavorativa, da parte del
, anche al di fuori dell'appalto oggetto di causa, il lavoratore CP_1 precisava come controparte non avesse offerto alcuna prova rilevante sulla sussistenza di ulteriori appalti in cui e l'appellato sarebbero Controparte_4 stati impegnati;
né, a tal fine, avrebbero contribuito i documenti avversi 8, 9, 10 e 11, inerenti principalmente alle unità toscane di CP_4
Al contrario, le prove testimoniali avrebbero dimostrato l'esclusivo svolgimento dell'attività lavorativa del presso l'appalto di CP_1 sito in A13. Parte_2
3.2. Il lavoratore rivendicava, altresì, la correttezza della sentenza di primo grado in virtù della sussistenza di tutti gli elementi, indicati dalla giurisprudenza di legittimità, necessari alla valutazione giudiziale dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, ovvero l'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto tra questi due aspetti.
In particolare, il evidenziava il proprio svolgimento di CP_1 qualsivoglia operazione di bonifica ambientale in modo continuativo e quotidiano, come dimostrerebbero i rapporti di intervento ambientale prodotti da parte avversa, da cui si ricaverebbe, altresì, la propria adibizione alla guida di automezzi e mezzi d'opera; a supporto, richiamava le testimonianze del e del In aggiunta a ciò, precisava come non fosse necessario Tes_1 Tes_2 discutere in merito al livello di autonomia operativa richiesta al lavoratore o
7 alla ripetitività delle mansioni svolte, in quanto espressamente incluse al III livello del CCNL.
3.3. L'appellato, inoltre, ribadiva la correttezza dei propri conteggi e, a supporto, riportava l'operazione algebrica del primo giudice per arrivare alla cifra indicata nel dispositivo;
questo al fine di dimostrare che non era stata conteggiata due volte la cifra di € 7.015,77, sottolineando la mancata contestazione di controparte e come tale cifra fosse al lordo di trattenute fiscali e previdenziali. L'allegato 17, invece, conteneva le differenze retributive a titolo di trattenute ore assenza, straordinario e notturno e veniva indicato su base oraria.
3.4. Il evidenziava, poi, come emergesse dai fogli presenza, dai CP_1 rapporti d'intervento ambientale prodotti da e dalla Parte_2 testimonianza del lo svolgimento di lavoro straordinario e notturno, Tes_1 essendovi specifica indicazione delle date degli interventi, dei lavoratori coinvolti, delle operazioni svolte, la loro durata e i mezzi utilizzati.
Il lavoratore contestava, altresì, l'asserita incapacità a testimoniare del in quanto titolare di un interesse di mero fatto avverso le società Tes_1
e e richiamava, a sostegno, Parte_2 Parte_1 giurisprudenza di legittimità. Lo stesso capo – squadra, poi, confermava di aver predisposto i prospetti delle ore di lavoro svolte dal , da cui CP_1 emergeva inequivocabilmente che le attività di bonifica venivano programmate – e poi svolte – in orario notturno.
L'appellato concludeva analizzando a campione i prospetti mensili delle ore effettive di lavoro e i rapportini di lavoro giornaliero, entrambi compilati dal personale confrontandoli con i rapporti di intervento ambientale CP_4 prodotti da e sottolineava la loro coincidenza, dimostrando, Parte_2 pertanto, la correttezza del riconoscimento del lavoro straordinario e del lavoro notturno.
3.5. A questo punto il lavoratore eccepiva l'inammissibilità delle contestazioni ai prospetti delle presenze e ai conteggi in quanto tardive, essendo state avanzate per la prima volta in appello dalla Controparte_5
[...]
Nel merito, evidenzia come il ricalcolo effettuato dalla società non prenda in considerazione le attività di manutenzione programmata, ma esclusivamente gli interventi ambientali urgenti prodotti da In aggiunta a Parte_2
8 ciò, ribadiva la non attinenza, con la retribuzione per straordinario, di quanto corrisposto a titolo di premio e sottolineava come le società non avessero provato il godimento di ferie e/o riposi da parte del lavoratore.
3.6. Quanto all'indennità di chiamata, il riportava l'iter logico – CP_1 giuridico della sentenza di primo grado e, richiamando l'articolo 34 del CCNL, metteva in luce come non fosse necessario il riconoscimento dell'indennità di reperibilità al fine di ottenere anche quella per chiamata, essendo quest'ultima subordinata alla immediatezza con cui il lavoratore si renderebbe rintracciabile e si presenterebbe a lavoro.
3.7. Infine, il lavoratore proponeva appello incidentale per il mancato riconoscimento del diritto alle differenze retributive per illegittime trattenute di “ore di assenza”: il avrebbe, infatti, allegato e documentato di CP_1 aver lavorato a tempo pieno, svolgendo altresì lavoro straordinario, godendo di una settimana soltanto di ferie all'anno, mentre le società non avrebbero provato la fruizione, da parte del lavoratore, di ferie, permessi o banca ore;
chiedeva quindi il riconoscimento di tali differenze retributive, quantificate in
€ 7.791,35.
4. Avverso la medesima sentenza del Tribunale di Rovigo proponeva cinque motivi d'appello con atto Parte_2 depositato in data 27/7/2021 e iscritto a R.G. 586/2021.
4.1 Con il primo motivo di gravame, la società censurava la sentenza nella parte in cui riconosceva l'inquadramento superiore del in quanto CP_1 non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze probatorie e confrontato le declaratorie contrattuali del II e del III livello del CCNL.
Nello specifico, evidenziava come i rapporti di servizio – di Parte_2 valenza temporale circoscritta, essendo relativi ai 38 interventi intercorsi tra marzo 2018 e gennaio 2019 - si limitassero a una descrizione dei lavori svolti in occasione degli interventi delle imprese consociate nell'ATI; di conseguenza, non consentivano di ricavare le mansioni concretamente svolte dagli operatori, né il loro grado di autonomia. Né, a tale scopo, avrebbero concorso le prove testimoniali, che sarebbero state generiche, né le allegazioni di parte avversa, in quanto il non avrebbe prodotto alcun CP_1 elemento probatorio che dimostrasse la sua specifica preparazione professionale. A sostegno, richiamava giurisprudenza di legittimità.
9 4.2 con il secondo motivo di appello, criticava la sentenza Parte_2 anche nella parte in cui riconosceva al lavoratore il compenso per lavoro straordinario e notturno, non ritenendo sufficienti, al fine di dimostrare il loro svolgimento, i registri presenze mensili – peraltro oggetto di specifica contestazione anche in primo grado – in quanto limitati temporalmente ai 10 mesi suddetti;
in aggiunta a ciò, il primo giudice non avrebbe conteggiato l'importo di € 2.281,25 già corrisposto da Nemmeno la Controparte_4 prova testimoniale sarebbe stata sufficiente a dimostrarne lo svolgimento, in ragione delle contraddizioni emerse tra il e il da cui, invece, Tes_2 Tes_1 il giudice di prime cure avrebbe dovuto ricavare la non esclusività dell'attività della nell'ambito dell'appalto affidatole da Controparte_4
e la conseguente inapplicabilità della responsabilità solidale Parte_2 ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
Oltre a ciò, analizzava i prospetti predisposti da Parte_2 [...]
evidenziando come gli interventi fossero programmati e fossero CP_4 avvenuti prevalentemente in orario diurno;
l'attività notturna, invece, veniva quantificata in 29 ore nel 2016, 87 nel 2017 e 210 nel 2018, in buona parte compensate.
La società ribadiva, altresì, la ricostruzione della ditta individuale Pt_1
in merito ai conteggi, quantificando il dovuto al massimo in €
[...]
11.704,83.
4.3. Con il terzo motivo d'appello, sottolineava l'illogicità Parte_2 della sentenza nella parte in cui riconosceva al l'indennità di CP_1 chiamata, visto il mancato riconoscimento dell'indennità di reperibilità da parte del primo giudice e la possibilità di rifiutarsi di presenziare al lavoro, affermata dal nella sua deposizione. Tes_1
4.4. Con il quarto motivo di censura, qualora ne venisse dichiarata la soccombenza, la società chiedeva la liquidazione delle spese di lite applicando lo scaglione di valore da € 5.000,01 a € 26.000,00, anziché il successivo, in ragione della riduzione del quantum da riconoscere al lavoratore.
4.5. Infine, con un quinto ed ultimo motivo di appello, Parte_2 richiamava l'articolo 31 del contratto d'appalto, ovverosia la clausola di manleva, alla luce della quale la società dovrebbe rimanere indenne dalle pretese economiche avanzate dai lavoratori, di cui, conseguentemente, si dovrebbe fare carico l'ATI.
10 5. Si costituiva ritualmente, anche nel procedimento avente R.G. 586/2021, la ditta individuale che contrastava il quinto Parte_1 motivo d'appello di . Parte_2
5.1 Preliminarmente, l'impresa a capo dell'ATI evidenziava come l'appaltante si fosse limitato a un richiamo testuale dell'articolo 31 del contratto d'appalto, senza alcuna critica alla sentenza.
Nello specifico, il sottolineava il carattere circoscritto e Parte_1 ristretto della previsione di cui al precedente articolo, essendo prevista esclusivamente per l'intermediazione fraudolenta e somministrazione irregolare, per gli infortuni sul lavoro e i danneggiamenti.
La società precisava, altresì, come la giurisprudenza richiamata da parte avversa facesse riferimento a un titolo diverso – l'azione di regresso del committente verso l'appaltatore – rispetto a quello esercitato nel caso di specie.
Infine, precisava la nullità della clausola di manleva ex art. Parte_1
31 del contratto d'appalto in quanto dedotta in un contratto standard, visti i due soli riferimenti all'ATI in tutto il testo. La giurisprudenza, infatti, secondo la società dichiarerebbe l'inefficacia di clausole limitative della responsabilità, qualora venissero accettate senza trattative o venissero approvate in blocco. Peraltro, la nullità sarebbe rilevabile anche alla luce dell'indeterminatezza dell'oggetto e dell'ammontare massimo della garanzia.
6. Si costituiva, altresì, il , che presentava il medesimo atto di cui CP_1 al procedimento avente R.G. 582/2021.
7. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 26/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 22/2/2024 e al 17/4/2025, in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
8. L'appello è fondato limitatamente al settimo motivo di impugnazione proposto dalla ditta individuale ai motivi terzo Parte_1
e quinto proposti da per il resto è Parte_2 infondato e deve quindi essere rigettato, così come non merita di essere accolto l'appello incidentale proposto da . CP_1
9. Muovendo dal primo motivo d'impugnazione della società Pt_1
occorre rilevare la trascurabilità della circostanza che
[...] CP_4
11 fosse impegnata – ma non il - in altri appalti, CP_4 CP_1 ulteriori e differenti rispetto a quello di Parte_2
tale evenienza, infatti, risulta plausibile, visto che, al momento dei fatti
[...] oggetto di causa, la era arrivata a contare quasi cento Controparte_4 dipendenti. L'adibizione del agli appalti in questione non si può CP_1 considerare dimostrata dalla sola sussistenza dei medesimi, non essendo stata allegata alcuna documentazione a supporto, né dalla Controparte_5
né da . Al contrario, l'impiego
[...] Parte_2 esclusivo dell'appellato alla commissione di Parte_2 nel tratto di autostrada A13 è dimostrato dalla testimonianza del e Tes_1 dalla documentazione da lui commentata e non contestata dalle altre parti.
A tal proposito, prima di proseguire oltre, deve preliminarmente essere analizzata la contestazione, mossa dalle appellanti principali, di inattendibilità del teste Inattendibilità sollevata in ragione della sussistenza di Tes_1 analogo contenzioso in essere, presso il Tribunale di Bologna, che vede parti il e le odierne appellanti. Tes_1
Occorre sottolineare, innanzitutto, la genericità della contestazione svolta da parte della ditta individuale : quest'ultima, infatti, si è Parte_1 limitata a rilevare l'oggettiva circostanza della sussistenza dell'analogo procedimento presso il Tribunale felsineo, da cui sarebbe derivato un interesse, non meglio precisato, a omettere circostanze sfavorevoli alla sua posizione. La contestazione risulta, pertanto, generica in quanto non mette a fuoco in modo specifico le ragioni di tale inattendibilità, non chiarendo i motivi per cui le dichiarazioni qui rese dal a favore dell'odierno Tes_1 appellato, lo “avrebbero aiutato” nella vertenza Bolognese né si chiariscono le ragioni per le quali il avrebbe dovuto favorire, mentendo, il Tes_1
. Per_1
Ad ulteriore conferma dell'attendibilità del è opportuno constatare Tes_1 come il contenuto della deposizione dallo stesso resa trovi riscontro in altre testimonianze raccolte, in particolare quella dell'ing. consulente Tes_2 ambientale esterno per Il infatti, ha reso Parte_2 Tes_2 dichiarazioni del tutto coerenti ed in linea con quello fornite dal Tes_1
In ogni caso, la Suprema Corte si è più volte pronunciata in merito all'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., precisando la differenza della medesima con la valutazione circa l'inattendibilità del teste (cfr. Cass. civ.
12 21239/2019), in base alla quale “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.”, che conferma quanto statuito nella precedente sentenza 8180/2016.
Inoltre, l'adibizione del all'appalto presso l'autostrada A13 – è CP_1 ciò è ulteriore riscontro rispetto alle dichiarazioni del - è dimostrata Tes_1 ulteriormente dai rapporti di intervento ambientale, prodotti da che coincidono con i fogli presenza Parte_2 dell'appellato, confermati dalla testimonianza del stesso, dai quali Tes_1 emerge il carattere continuativo dell'attività svolta presso la società committente;
l'appellante, infatti, non ha proposto alcun differente conteggio, sulla base dei medesimi rapporti.
Pertanto, vista la coincidenza di cui sopra, ne deriva l'idoneità dei fogli presenza alla ricostruzione dell'orario di lavoro del ed a CP_1 riscontrare la testimonianza del Tes_1
Inoltre, gli altri cantieri a cui ha partecipato, richiamati Controparte_4 dalla ditta individuale , sono riconducibili a periodi Parte_1 anteriori rispetto a quelli oggetto di causa o, in alternativa, inerenti a località differenti, ai quali il non poteva aver preso parte. CP_1
L'asserito svolgimento di alcune lavorazioni a favore del comune di OL, qualora effettivamente svolto, non può che avere carattere residuale e irrilevante, alla luce dei rapporti di intervento ambientale di cui sopra.
In conclusione, alla luce degli elementi di cui sopra, si può affermare che il ha operato in via esclusiva nell'ambito dell'appalto presso CP_1
l'autostrada A13, commissionato da all'ATI Parte_2 con ai vertici la ditta individuale . Parte_1
13 10. Quanto al secondo motivo d'impugnazione del , Parte_1 coincidente col primo motivo di gravame di Parte_2
, inerente allo svolgimento di mansioni superiori da parte del
[...]
, riconducibili al III livello del CCNL, le testimonianze danno CP_1 atto:
➢ dello svolgimento di attività di gruppo da parte dei lavoratori di
[...]
che necessitava quindi di un inevitabile coordinamento tra CP_4 le varie componenti umane della squadra di lavoro;
➢ di attività di messa in sicurezza ambientale, che certamente si palesa per essere attività sufficientemente qualificata, non di mero spazzamento ovvero sgombero della sede stradale, e da svolgere con un certo grado di autonomia e, come si è appena sopra detto, in coordinamento con altri;
➢ di messa in sicurezza dei luoghi a seguito di sinistro stradale, sulla base di direttive preventivamente indicate, per quanto basate su procedure standardizzate. In tal senso rilevanti sono le dichiarazioni dei testi escussi che hanno fatto riferimento ad una specifica procedura standard che è stata definita di tamponamento da volgere sulla base di direttive date dal in modo Tes_1 generale e quindi da adattare al caso concreto da parte della squadra di lavoro. Ha quindi il riferito di come la squadra – e quindi anche il Tes_1
_ fosse in grado di intervenire in autonomia e quindi di CP_1 procedere nello svolgimento delle operazioni preliminari di messa in sicurezza;
il teste ha infatti confermato i capitoli n. 24 e n. 27 a mente dei quali <Nel caso in cui vi fosse del materiale disperso sulla sede autostradale, si procedeva immediatamente alla deviazione del traffico e al conseguente sgombero >>, <Il ricorrente e i suoi colleghi dovevano anche raccogliere e separare i materiali recuperati in sede di bonifica, distinguendoli in contenitori speciali (per i liquidi: cisterne/bidoni di latta, per il terreno e l'ocopur assorbente: big bags) e repertandoli con il nome di quanto contaminato e con il codice rifiuti>>. Quindi, ricapitolando, operazioni non banali, di mera pulizia della sede stradale, svolte in modo coordinato e con una non ridotta autonomia.
Ora, il CCNL distingue nettamente le attività previste dal II e dal III livello professionale, delineando, per il primo, l'esclusivo svolgimento di attività esecutive elementari, per il cui apprendimento è sufficiente la sola pratica ripetuta nel tempo;
il III livello, invece, richiede una preparazione professionale più elaborata, supportata da adeguate conoscenze tecniche
14 “acquisibili anche mediante esperienza pratica”, con autonomia operativa e operando congiuntamente ad altri lavoratori. È proprio tale ultimo elemento, l'operare in gruppo tra più lavoratori che si coordinano tra loro e il non ridotto grado di autonomia, che certamente consentono di ricondurre la prestazione del nell'ambito del III livello che, peraltro, è il livello posseduto da CP_1 altro collega del (stessa squadra) in relazione al quale pende CP_1 parallela controversia innanzi a questa Corte (giudizio n. 580/21 RGL).
Pertanto, alla luce dei profili emersi dalle testimonianze e dal raffronto tra la declaratoria del III livello del CCNL con le attività svolte dal nel CP_1 caso di specie, appare corretto il riconoscimento del III livello del CCNL operato dal primo giudice.
In merito al quantum, il conteggio proposto dal lavoratore (esposto nel corpo del ricorso di primo grado – pagg. 18-19) non risulta oggetto di contestazione e, perciò, rimane confermata anche la somma di € 7.015,77 riconosciuta dal primo giudice.
11. Il terzo ed il quarto motivo d'appello della società , Parte_1 quest'ultimo coincidente col quarto motivo di appello di
[...]
, possono essere oggetto di trattazione congiunta, vista la Parte_2 stretta correlazione tra i medesimi.
La ditta individuale lamenta, infatti, il duplice conteggio Parte_1 della somma di € 7.015,77, già compresa nelle differenze salariali.
Tuttavia, da un'attenta lettura del documento 17 del - base di CP_1 calcolo riconosciuta da entrambe le parti - appare chiaro come l'asserita duplicazione non vi sia, in quanto le altre voci oggetto di sommatoria sono state, nell'ordine: le trattenute delle ore di assenza, le ore di lavoro straordinario, le ore di lavoro notturno e le maggiorazioni già percepite.
Risulta pertanto corretto il calcolo del primo giudice che determina il rigetto del terzo motivo di gravame e, conseguentemente, , in uno con il rigetto anche del primo e del secondo motivo di appello, la reiezione del successivo motivo, il quarto, inerente alla riduzione delle spese di lite.
Tale quarto motivo, infatti, è evidentemente prospettato dalla parte appellante quale conseguenza della fondatezza dei primi motivi di appello, in particolare del terzo;
dovendosi inoltre rilevare come anche accogliendo il motivo di appello inerente all'indennità di chiamata, il valore di controversia non muta.
15 12. L'attendibilità, di cui si è sopra detto, riconosciuta ai fogli presenza, pone le basi per la disamina del quinto motivo d'impugnazione di Pt_1
coincidente con il secondo motivo di
[...] Parte_2
, inerente alle differenze retributive.
[...]
I formulari predisposti dal infatti, mostrano lo svolgimento di Tes_1 attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro previsto contrattualmente, tale da sconfinare nello svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo.
La validità di tali fogli presenza è giustificata principalmente dalla coincidenza del loro contenuto con quanto emerge dai rapporti di intervento ambientale depositati da , da cui si delinea nettamente lo Parte_2 svolgimento di attività lavorativa in differenti fasce orarie, tra cui quella notturna, e in giornate festive.
Risulta, altresì, significativa la circostanza in base alla quale la società appellante, pur a conoscenza dei medesimi rapporti, non proponga alcun altro conteggio che sconfessi il conteggio proposto dal lavoratore proprio prendendo come base i rapportini di cui il si è assunto la paternità. Tes_1
Pertanto, i moduli depositati dal risultano idonei al calcolo delle CP_1 differenze retributive per lavoro straordinario, notturno e festivo, determinando così il rigetto del quinto motivo d'appello.
13. Il sesto motivo di gravame proposto da afferente al Parte_1 conteggio è infondato e pertanto da rigettare.
Il conteggio elaborato dal lavoratore non è stato contestato.
Non vi è stata una puntuale contestazione dei conteggi del ricorso introduttivo. Tale contestazione veniva effettuata soltanto in sede di note finali nella misura in cui parte appellante chiedeva si tenesse conto dei rapportini dimessi da e non dei rapportini Parte_2 vistati dal testimone tale contestazione difatti non atteneva al Tes_1 conteggio effettuato dal lavoratore. Ne deriva che, in assenza di contestazioni, tale conteggio è rimasto invariato, come afferma la sentenza di primo grado sul punto.
14. Il settimo motivo di gravame della società , coincidente Parte_1 con il terzo di , attengono all'art. 34 del Parte_2 Parte_2
CCNL, applicato in azienda, per i dipendenti da imprese e società esercenti
16 servizi ambientali. Tale clausola contrattuale, rubricata “Reperibilità”, prevede, al primo comma, che “Al fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l'intera giornata, l'azienda può disporre l'attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell'anno, stabilendone la durata giornaliera”1.
Come si evince dalla suddetta disposizione le parti possono concordare il servizio di reperibilità il quale viene remunerato in ragione del mero fatto che il lavoratore si rende disponibile. Ove poi il lavoratore venga effettivamente chiamato, lo stesso ha diritto di ricevere un ulteriore emolumento ovvero la c.d. indennità di chiamata di cui qui si discute.
Ora, nel caso di specie, fermo restando che è indiscusso che le parti del contratto non hanno stipulato alcun accordo in punto reperibilità, ne discende 1 Art. 34 CCNL: “2. In tale premessa, tra l'azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l., costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo: a) le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1; b) la programmabilità dei turni di reperibilità su base superiore al bimestre - anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. del luogo - tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
c) l'individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3. In relazione all'organizzazione del servizio, l'azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati - ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori - la cui programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilità può essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro come stabilito nel presente articolo.
4. I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica nell'arco dello stesso periodo.
5. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è tenuto a restare nella propria abitazione. Nondimeno, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell'azienda.
6. In caso di richiesta di intervento secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore una indennità di chiamata. L'importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un'ora e mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade. La predetta indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto;
non è computabile nel trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all'indennità di reperibilità normalmente spettante per il turno assegnato.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le seguenti misure differenziate: a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c)
€ 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo. L'indennità di reperibilità è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro.
8. Le eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte dell'azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente c.c.n.l. per le ore di lavoro straordinario, notturno, festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
9. Fatto salvo il computo del tempo dell'eventuale lavoro effettivo di cui al comma 8, le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili ai fini della durata dell'orario legale e/o contrattuale di lavoro.
10. Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori valori eventualmente riconosciuti in sede aziendale allo stesso titolo e per le medesime fattispecie.
11. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità. Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. Entro i due giorni lavorativi successivi a quello in cui è avvenuta la prestazione in regime di reperibilità, al lavoratore è assicurato il differimento dell'inizio dell'orario di lavoro di tante ore quante sono le ore di riposo compensativo da recuperare.
17 che certamente non compete al alcuna indennità di chiamata che CP_1
è necessaria conseguenza della reperibilità tenuto anche conto del fatto che non vi è prova alcuna che il lavoratore sia stato chiamato ed abbia svolto interventi al di fuori dell'orario normale di lavoro.
15. Il quinto motivo di gravame proposto da Parte_2
è fondato.
[...]
Deve essere detto come l'obbligazione del committente verso il lavoratore dell'appaltatore sia, ai sensi dell'art. 29, una obbligazione di garanzia. In tal senso chiarissimo è il testo della norma appena citata tanto che la costante giurisprudenza di legittimità sul punto ha avuto modo di affermare che <in tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retribuivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo, ma la responsabilità di garanzia del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; ne consegue che il predetto dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato>> (Cass. n. 16075/2024).
Dunque, il committente è obbligato verso il lavoratore non per un debito proprio bensì in sostituzione del datore di lavoro inadempiente (in danno del proprio dipendente).
Ora, deve essere notato come il contratto di appalto sia stato stipulato da con una ATI (che non è soggetto di diritto ma mero modulo Parte_2 organizzativo) e come la commessa sia stata assegnata al complesso di aziende riunite e costituite in ATI con capogruppo il il quale, CP_6 unitamente alle altre aziende riunite in ATI, ha assunto su di sé, all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto, l'impegno al rispetto dell'art. 29 DLgs 276/2003, in tal modo assumendosi l'onere, unitamente (in solido) all'effettivo datore di lavoro dell del pagamento della retribuzione di spettanza dei CP_7 lavoratori – e tra questi l'TI – impiegati nell'appalto. La clausola negoziale di cui all'art. 31 del contratto in esame, rubricata “prescrizione a tutela dei lavoratori”, prevede infatti che “La contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare tutti gli obblighi verso i proprio dipendenti derivanti alle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro (…). In particolare la Contraente, per la realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto, si impegna a (…) in relazione a quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs. 276/03 relativamente al vincolo di solidarietà tra ed appaltatrice entro il limite di due Parte_2
18 anni decorrenti dalla data di cessazione del Contratto per la corresponsione ai lavoratori in esso utilizzati dei trattamenti retributivi e contributivi, le parti convengono che la Contraente si obbliga ad assicurare al proprio personale subordinato una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri ad essi inerenti. A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta di e Parte_2 fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto (…). La Contraente, pertanto, si accolla espressamente in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o di eventuali terzi ausiliari e/o loro dipendenti, (…), tenendo Autostrade indenne da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
qualsiasi responsabilità diretta e/indiretta – ivi inclusa quella dell'art. 2049 del Cod. Civ. – eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o a persone che possa verificarsi durante l'espletamento degli adempimenti richiesti dal presente Contratto, obbligandosi a risarcire per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi Parte_2 conseguenza economica a carico di scaturente dalle violazioni degli obblighi e Parte_2 delle normative di legge indicati nei precedenti capoversi (…).”
Pertanto, proprio in virtù del fatto che il ha assunto la Parte_1 commessa unitamente ad altre imprese, impegnandosi a sua volta ad espletarla con propri dipendenti, ne consegue che essa è obbligata ad assolvere, in via diretta, agli obblighi del datore di lavoro ed a rispondere dell'eventuale inadempimento al pari dell'effettivo datore di lavoro.
Da ciò consegue che il è tenuto a manlevare per intero Parte_1
per quanto questa dovesse pagare all er effetto Parte_2 CP_7 della presente sentenza ovvero di quella pronunciata in primo grado di giudizio.
16. Quanto all'appello incidentale proposto dal , inerente CP_1 all'asserita illegittimità nelle trattenute per ore di assenza, occorre rilevare come, dalle buste paga allegate, risulti costante e fattuale la coincidenza numerica tra la voce “ore di assenza”, caratterizzata però dal segno negativo, e le voci “banca ore goduta” e “banca ore accant. feriali”, caratterizzate, invece, dal segno positivo;
ne consegue, quindi, che la sommatoria tra di esse risulti pari a zero. Va, altresì, rilevato come la retribuzione mensile venga calcolata in base a un monte ore convenzionale pari a 169 ore al mese, che vengono riconosciute
19 pienamente anche qualora il lavoratore abbia fruito di ore di ferie o di permessi.
Viene così giustificata la presenza in busta paga della voce “ore di assenza”, necessaria al fine di mantenere il quantum mensile orario prestabilito e non foriera di alcuna trattenuta al lavoratore.
Pertanto, l'appello incidentale del va rigettato. CP_1
17. In conclusione, gli appelli principali (riuniti) devono essere parzialmente accolti mentre deve essere integralmente rigettato l'appello incidentale proposto dal . CP_1
18. Quanto, infine, alle spese di lite del presente grado, le stesse, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del settimo motivo di appello proposto da
[...]
e del terzo motivo di appello proposto da Parte_1
d in parziale riforma del capo 1 della Parte_2 sentenza impugnata, ridetermina il credito di in CP_1 complessivi € 27.154,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo e, per l'effetto, stante l'intervenuto pagamento, condanna quest'ultimo a restituire ad Parte_2 quanto percepito per capitale (pari ad € 3.046,98) ed
[...] accessori in esecuzione della sentenza appellata in relazione alla voce retributiva denominata indennità di chiamata con maggiorazione di interessi legali con decorrenza dal pagato fino al saldo effettivo;
in accoglimento del quinto motivo di appello proposto da
[...] ed in riforma del capo 3 della sentenza impugnata, Parte_2 condanna a manlevare Parte_1 Parte_2 con riferimento a quanto da questa pagato, a titolo di
[...] capitale, per effetto della sentenza appellata così come riformata dalla presente pronuncia con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
20 - integralmente compensa tra le parti tutte i costi del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellato , CP_1 in quanto appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17 aprile 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
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