TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/08/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 427/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GRAVINA DANILA
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_2 difeso/a dall'avv. DI NATALE GRAZIANO
E
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA -
VERBICARO, contumace
Resistenti
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi. .
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, l'odierno ricorrente, in seguito all'emanazione di pronuncia di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Cosenza in favore di quello territorialmente competente, proponeva opposizione al pignoramento presso terzi posto in essere dalla
[...]
e con il quale ordinava alla Controparte_2 Parte_2
, di pagare direttamente all'Agente della riscossione tutte le somme
[...] dovute e debende alla in ragione dei rapporti finanziari intrattenuti – conto Parte_1 corrente e dopo incasso, chiedendo previa sospensione inaudita alter parte dell'esecuzione già avviata, che venisse accertato e dichiarato l'illegittimità del pignoramento con declaratoria di inefficacia e/o illegittimità dell'esecuzione promossa con ripetizione delle somme eventualmente versate nelle more dal terzo pignorato ad , con vittoria di spese e Controparte_2 competenze di lite da distrarsi per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda assumeva;
la nullità del pignoramento per omessa indicazione della possibilità di proporre opposizione al pignoramento diretto;
la nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti;
la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 50, commi 2 e ,
DPR 602 /73.; la violazione dell'art.7, commi 1 e 2, L.212/00 e dell'art.3 L.241/90. Difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio l' che instava previa conferma del Controparte_2 pignoramento presso terzi ivi impugnato e rigetto dell'istanza di sospensione, per il rigetto dell'opposizione proposta da parte ricorrente perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva in giudizio la Banca di Credito cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria -
Verbicaro di talchè ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi la causa, rigettata con ordinanza del
14.10.2020 l'istanza di sospensione, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, veniva assegnata in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In considerazione di ciò e delle diverse doglianze sollevate da parte opponente, la spiegata opposizione può essere qualificata in parte quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., indi da proporsi nel termine dei venti giorni normativamente previsto, in parte quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c. e, dunque, quale azione di accertamento negativo del credito, con le conseguenti preclusioni e decadenze che da tanto ne derivano.
Ciò posto come eccepito dalla resistente costituita occorre dare atto che il pignoramento presso terzi attivato nei confronti della è stato avviato in virtù di un valido Parte_3 titolo legittimante, ovvero sulla base del ruolo ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 602/73.
Tanto premesso in punto di fatto la , procedeva al CP_3 Controparte_2 promovimento della presente azione esecutiva sulla base del mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali tutte regolarmente notificate unitamente all'avviso di cui all'art. 50 D.P.R.
602/73 (cfr. allegati in atti).
Sul punto afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'agente della riscossione) è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., purché non sia intervenuta, medio tempore, la decadenza dal potere di accertamento.” (Cass. n. 677/25).
Per quanto concerne la violazione dell'art.7, commi 1 e 2, L.212/00 e dell'art.3 L.241/90. Difetto di motivazione, l'intestato Tribunale ritiene che lo stesso non appare meritevole di accoglimento.
Invero è sufficiente perché si possa ritenere assolto l'obbligo di motivazione dell'atto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione
(Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18224 del 11/07/2018).
Nel caso di specie si può desumere che parte ricorrente era a conoscenza delle ragioni poste a fondamento delle impugnate cartella esattoriali o quantomeno il contenuto delle stesse era nella sfera di conoscibilità della stessa essendole state notificate.
Dunque, il requisito della motivazione deve ritenersi osservato tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio, in quanto, comunque, idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni in merito alla validità della stessa pretesa creditoria (cfr., in questo senso, ex plurimis,
Cass. civ. sez. trib. n. 20513 del 22.9.2006; nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. un. n. 2874 del 17.3.1998, Cass. civ. n. 3189 del 25.5.1985, Cass. civ. sez. I n. 208 del 17.1.1989). Senza considerare che, in ogni caso, nelle ingiunzioni fiscali è possibile la motivazione per relationem, esplicitata a mezzo del rinvio ad atti o documenti – ancorché non allegati o riprodotti – da ritenere conosciuti o conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. civ. sez. trib. n. 20513 del 22.9.2006, in motivazione, nonché, in termini analoghi, Cass. civ. sez. I n. 8294 dell'11.10.1994).
Afferma al riguardo al giurisprudenza di legittimità che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non
è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n. 212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del 2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (Cass. n. 1111/18).
Alla luce di tali considerazioni la domanda non può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA parte ricorrente al pagamento nei confronti della resistente costituita delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.650,00 per compenso, iva e cpa come legge.
Paola, 27 agosto 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 427/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GRAVINA DANILA
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_2 difeso/a dall'avv. DI NATALE GRAZIANO
E
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA -
VERBICARO, contumace
Resistenti
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi. .
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, l'odierno ricorrente, in seguito all'emanazione di pronuncia di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Cosenza in favore di quello territorialmente competente, proponeva opposizione al pignoramento presso terzi posto in essere dalla
[...]
e con il quale ordinava alla Controparte_2 Parte_2
, di pagare direttamente all'Agente della riscossione tutte le somme
[...] dovute e debende alla in ragione dei rapporti finanziari intrattenuti – conto Parte_1 corrente e dopo incasso, chiedendo previa sospensione inaudita alter parte dell'esecuzione già avviata, che venisse accertato e dichiarato l'illegittimità del pignoramento con declaratoria di inefficacia e/o illegittimità dell'esecuzione promossa con ripetizione delle somme eventualmente versate nelle more dal terzo pignorato ad , con vittoria di spese e Controparte_2 competenze di lite da distrarsi per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda assumeva;
la nullità del pignoramento per omessa indicazione della possibilità di proporre opposizione al pignoramento diretto;
la nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti;
la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 50, commi 2 e ,
DPR 602 /73.; la violazione dell'art.7, commi 1 e 2, L.212/00 e dell'art.3 L.241/90. Difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio l' che instava previa conferma del Controparte_2 pignoramento presso terzi ivi impugnato e rigetto dell'istanza di sospensione, per il rigetto dell'opposizione proposta da parte ricorrente perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva in giudizio la Banca di Credito cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria -
Verbicaro di talchè ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi la causa, rigettata con ordinanza del
14.10.2020 l'istanza di sospensione, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, veniva assegnata in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In considerazione di ciò e delle diverse doglianze sollevate da parte opponente, la spiegata opposizione può essere qualificata in parte quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., indi da proporsi nel termine dei venti giorni normativamente previsto, in parte quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c. e, dunque, quale azione di accertamento negativo del credito, con le conseguenti preclusioni e decadenze che da tanto ne derivano.
Ciò posto come eccepito dalla resistente costituita occorre dare atto che il pignoramento presso terzi attivato nei confronti della è stato avviato in virtù di un valido Parte_3 titolo legittimante, ovvero sulla base del ruolo ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 602/73.
Tanto premesso in punto di fatto la , procedeva al CP_3 Controparte_2 promovimento della presente azione esecutiva sulla base del mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali tutte regolarmente notificate unitamente all'avviso di cui all'art. 50 D.P.R.
602/73 (cfr. allegati in atti).
Sul punto afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'agente della riscossione) è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., purché non sia intervenuta, medio tempore, la decadenza dal potere di accertamento.” (Cass. n. 677/25).
Per quanto concerne la violazione dell'art.7, commi 1 e 2, L.212/00 e dell'art.3 L.241/90. Difetto di motivazione, l'intestato Tribunale ritiene che lo stesso non appare meritevole di accoglimento.
Invero è sufficiente perché si possa ritenere assolto l'obbligo di motivazione dell'atto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione
(Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18224 del 11/07/2018).
Nel caso di specie si può desumere che parte ricorrente era a conoscenza delle ragioni poste a fondamento delle impugnate cartella esattoriali o quantomeno il contenuto delle stesse era nella sfera di conoscibilità della stessa essendole state notificate.
Dunque, il requisito della motivazione deve ritenersi osservato tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio, in quanto, comunque, idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni in merito alla validità della stessa pretesa creditoria (cfr., in questo senso, ex plurimis,
Cass. civ. sez. trib. n. 20513 del 22.9.2006; nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. un. n. 2874 del 17.3.1998, Cass. civ. n. 3189 del 25.5.1985, Cass. civ. sez. I n. 208 del 17.1.1989). Senza considerare che, in ogni caso, nelle ingiunzioni fiscali è possibile la motivazione per relationem, esplicitata a mezzo del rinvio ad atti o documenti – ancorché non allegati o riprodotti – da ritenere conosciuti o conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. civ. sez. trib. n. 20513 del 22.9.2006, in motivazione, nonché, in termini analoghi, Cass. civ. sez. I n. 8294 dell'11.10.1994).
Afferma al riguardo al giurisprudenza di legittimità che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non
è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n. 212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del 2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (Cass. n. 1111/18).
Alla luce di tali considerazioni la domanda non può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA parte ricorrente al pagamento nei confronti della resistente costituita delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.650,00 per compenso, iva e cpa come legge.
Paola, 27 agosto 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli