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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/10/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1012/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1012/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
9.06.2025, da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.09.1979 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
NI TE ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto, Piazza Duomo n. 8, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Ponzianina n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Barbatelli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Corso Garibaldi n. 26, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
Con il figlio: , nato il [...], minorenne;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle seguenti: Per_2
Condizioni:
“a) Il figlio sarà collocato (anche ai fini della residenza) presso l'abitazione della madre in Spoleto
Via della Ponzianina n.14.
b) Il figlio verrà affidato congiuntamente alla madre ed al padre . CP_1 Parte_1
c) Attesa la necessità di mantenere e preservare il legame con entrambi i genitori, viene stabilito il seguente piano genitoriale:
1) il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, nel rispetto dei reciproci impegni scolastici e lavorativi nonché del superiore interesse del minore;
2) indicativamente il figlio trascorrerà con il padre almeno un giorno a settimana, tendenzialmente il mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti;
3) per i fine settimana, le festività e le vacanze estive il padre prenderà accordi direttamente con il figlio, attualmente quasi sedicenne, il quale trascorrerà in via alternata le festività con l'uno e l'altro genitore.
Il tutto salvo miglior accordo che le parti potranno concordare in base ai reciproci impegni di lavoro, ma soprattutto rispetto agli impegni del figlio. CP_ d) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento la Parte_1 somma di € 300,00- (trecento/00) entro il giorno 29 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2025, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario presso il seguente codice IBAN: [...].
Al raggiungimento della maggiore età di , i genitori concordano sin da ora che il Per_1 pagamento di cui sopra verrà corrisposto direttamente al figlio su un conto corrente a lui intestato, previa comunicazione al padre delle coordinate bancarie.
Il sig. , obbligandosi a sottoscrivere ogni documentazione necessaria a tale fine, Parte_1 rinunzia alla richiesta/percezione della propria quota dell'Assegno Unico di Mantenimento spettante per legge, che rimarrà pertanto nella disponibilità della madre al 100%.
e) In deroga al protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie di Perugia, nell'assegno di cui alla lettera d) vengono ricomprese tutte le spese straordinarie (di ogni genere) per il figlio minore, non potendo entrambi i genitori richiederne il rimborso all'altro.
f) Con il presente accordo le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, rinunciando espressamente a diritti di risarcimento pregressi e mensilità pregresse a titolo di contributo di mantenimento arretrati. pagina 2 di 4 g) Le parti si impegnano a tenere un comportamento rispettoso uno dell'altro e ad astenersi da qualsiasi azione che possa in qualche modo sminuire o danneggiare la figura dell'altro.
h) I Sig.ri e si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al CP_1 Parte_1 rilascio/rinnovo del passaporto del minore.
i) Le parti rinunciano sin da ora alla partecipazione all'udienza di comparizione chiedendone la sostituzione con il deposito di note ex art 127 ter cpc, rimanendo disponibili a presenziarla qualora il
G.I. lo ritenga necessario”.
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
8.07.2025.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme. pagina 3 di 4 Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 6.10.2025
Il Presidente est.
AU AT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1012/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
9.06.2025, da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.09.1979 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
NI TE ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto, Piazza Duomo n. 8, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Ponzianina n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Barbatelli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Corso Garibaldi n. 26, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
Con il figlio: , nato il [...], minorenne;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle seguenti: Per_2
Condizioni:
“a) Il figlio sarà collocato (anche ai fini della residenza) presso l'abitazione della madre in Spoleto
Via della Ponzianina n.14.
b) Il figlio verrà affidato congiuntamente alla madre ed al padre . CP_1 Parte_1
c) Attesa la necessità di mantenere e preservare il legame con entrambi i genitori, viene stabilito il seguente piano genitoriale:
1) il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, nel rispetto dei reciproci impegni scolastici e lavorativi nonché del superiore interesse del minore;
2) indicativamente il figlio trascorrerà con il padre almeno un giorno a settimana, tendenzialmente il mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti;
3) per i fine settimana, le festività e le vacanze estive il padre prenderà accordi direttamente con il figlio, attualmente quasi sedicenne, il quale trascorrerà in via alternata le festività con l'uno e l'altro genitore.
Il tutto salvo miglior accordo che le parti potranno concordare in base ai reciproci impegni di lavoro, ma soprattutto rispetto agli impegni del figlio. CP_ d) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento la Parte_1 somma di € 300,00- (trecento/00) entro il giorno 29 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2025, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario presso il seguente codice IBAN: [...].
Al raggiungimento della maggiore età di , i genitori concordano sin da ora che il Per_1 pagamento di cui sopra verrà corrisposto direttamente al figlio su un conto corrente a lui intestato, previa comunicazione al padre delle coordinate bancarie.
Il sig. , obbligandosi a sottoscrivere ogni documentazione necessaria a tale fine, Parte_1 rinunzia alla richiesta/percezione della propria quota dell'Assegno Unico di Mantenimento spettante per legge, che rimarrà pertanto nella disponibilità della madre al 100%.
e) In deroga al protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie di Perugia, nell'assegno di cui alla lettera d) vengono ricomprese tutte le spese straordinarie (di ogni genere) per il figlio minore, non potendo entrambi i genitori richiederne il rimborso all'altro.
f) Con il presente accordo le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, rinunciando espressamente a diritti di risarcimento pregressi e mensilità pregresse a titolo di contributo di mantenimento arretrati. pagina 2 di 4 g) Le parti si impegnano a tenere un comportamento rispettoso uno dell'altro e ad astenersi da qualsiasi azione che possa in qualche modo sminuire o danneggiare la figura dell'altro.
h) I Sig.ri e si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al CP_1 Parte_1 rilascio/rinnovo del passaporto del minore.
i) Le parti rinunciano sin da ora alla partecipazione all'udienza di comparizione chiedendone la sostituzione con il deposito di note ex art 127 ter cpc, rimanendo disponibili a presenziarla qualora il
G.I. lo ritenga necessario”.
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
8.07.2025.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme. pagina 3 di 4 Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 6.10.2025
Il Presidente est.
AU AT
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