TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 455/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 455/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Nicola Giuliano e Nicola Tomasi ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2 con l'Avv. Giorgia Cristofolini convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione con ordinanza di data 31 gennaio 2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Conclusioni nel merito. 1)-pronunciare
l'addebito della separazione alla signora per avere tenuto comportamenti CP_1 contrari al vincolo del matrimonio causando la fine dell'unione; 2)-dichiarare in ogni caso la autosufficienza delle parti senza previsione di assegni di mantenimento;
2)-con vittoria di competenze, spese e accessori come per legge.”
1 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “in via principale: chiede che il Tribunale pronunci la cessazione della materia del contendere. in via subordinata: per mero scrupolo si conclude richiamando i propri precedenti atti processuali, sia nel merito (memorie di costituzione dd. 27.4.2023 e 8.09.2023) che in via istruttoria (memorie ex art. 183 VI comma cpc).”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio a Trento in data 29 dicembre Parte_1 CP_1
2018 e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 il sig. ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale, con addebito alla moglie, nonché l'immediato rilascio della casa coniugale, senza ulteriori condizioni accessorie, dando atto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno.
La parte convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione e chiedendo addebitarsi la separazione al marito, con obbligo a carico di costui di corrisponderle mensilmente un assegno di mantenimento o, in alternativa, l'assegnazione a sé della casa familiare.
All'udienza presidenziale sono comparse entrambe le parti;
il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti;
ha nominato il G.I., disponendo il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative.
Con sentenza di questo Tribunale di data 12 ottobre 2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle restanti domande versate in atti, come da separata ordinanza.
Nelle more del giudizio (in data 13 agosto 2024) è deceduto il ricorrente sig. . Parte_1
Con note di trattazione scritta depositate in data 4 ottobre 2024 l'amministratore di sostegno di ha chiesto che fosse dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. Parte_1
300 c.p.c., opponendosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere, come domandata dalla parte convenuta con note depositate in data 3 ottobre 2024.
Con ordinanza di data 10 dicembre 2024 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 22 gennaio 2025.
2 Con comparsa di costituzione depositata in data 17 gennaio 2025 si è costituita in giudizio la sig.ra insistendo per la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, Parte_1
rappresentando che il sig. ha disposto delle sue sostanze con testamento, con cui Parte_1
ha nominato erede universale di tutti i suoi beni la signora Parte_1
Con ordinanza di data 31 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ritiene il Collegio che le deduzioni di parte ricorrente, relative al dedotto interesse alla prosecuzione del giudizio di separazione da parte degli eredi del marito con riguardo alla domanda di addebito svolta nei confronti della moglie, non siano meritevoli di seguito.
Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 548, co. 1 c.c., “(co.1) Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. (co.2) Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (…)”. Allo stesso modo, l'art. 585 c.c. dispone che “(co. 1) Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. (co. 2) Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 548.”.
Va, poi, osservato che ai sensi dell'art. 456 c.c. “La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto”.
Orbene, in forza delle disposizioni normative sopra richiamate, discende, da un lato, che al fine di individuare i diritti successori del coniuge separato occorre che la sentenza con cui è stata o meno addebitata la separazione al coniuge superstite sia passata in giudicato;
dall'altro lato, che il giudicato sull'addebito deve necessariamente essersi formato nel momento in cui si apre la successione, ossia al momento del decesso del coniuge, atteso che è proprio in quel momento che devono sussistere tutti i presupposti della vocazione ereditaria.
Nel caso che occupa, al momento del decesso di era passata in giudicato la sola Parte_1
sentenza parziale sullo status, ossia la sentenza che ha pronunciato la separazione dei coniugi, di talché deve essere dichiarata in questa sede la cessazione della materia del contendere, rendendosi superflua una decisione nel merito sulla domanda di addebito originariamente
3 proposta dalla parte ricorrente, non potendo essere accertata l'addebitabilità o meno della separazione al coniuge superstite in un momento successivo rispetto a quello della morte dell'altro coniuge.
Peraltro, osserva il Collegio che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla parte ricorrente (Sezioni Unite 20494/2022) non è pertinente nel caso di specie, riferendosi alla diversa ipotesi in cui, al momento del decesso del coniuge, sia già passata in giudicato la sentenza di divorzio: in tale ipotesi, le Sezioni Unite hanno riconosciuto che il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi “per l'accertamento della debenza del diritto all'assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status a quella del decesso”, sull'assunto che “Il fatto generatore del diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge è la sentenza di accertamento costitutivo del giudice” e che “Il processo di divorzio ha una finalità e con essa un contenuto compositi, mirando in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge alla elisione dello status matrimoniale, ma con esso, simultaneamente, anche a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte eventualmente sul piano economico meno solida, nonché dei figli della coppia. Riconoscendo e determinando l'assegno di divorzio, il giudice traduce nel linguaggio della corrispettività quanto i coniugi abbiano compiuto, durante la vita comune, nello spirito della gratuità.”.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, già pronunciata con sentenza passata in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 455/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Nicola Giuliano e Nicola Tomasi ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2 con l'Avv. Giorgia Cristofolini convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione con ordinanza di data 31 gennaio 2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Conclusioni nel merito. 1)-pronunciare
l'addebito della separazione alla signora per avere tenuto comportamenti CP_1 contrari al vincolo del matrimonio causando la fine dell'unione; 2)-dichiarare in ogni caso la autosufficienza delle parti senza previsione di assegni di mantenimento;
2)-con vittoria di competenze, spese e accessori come per legge.”
1 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “in via principale: chiede che il Tribunale pronunci la cessazione della materia del contendere. in via subordinata: per mero scrupolo si conclude richiamando i propri precedenti atti processuali, sia nel merito (memorie di costituzione dd. 27.4.2023 e 8.09.2023) che in via istruttoria (memorie ex art. 183 VI comma cpc).”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio a Trento in data 29 dicembre Parte_1 CP_1
2018 e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 il sig. ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale, con addebito alla moglie, nonché l'immediato rilascio della casa coniugale, senza ulteriori condizioni accessorie, dando atto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno.
La parte convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione e chiedendo addebitarsi la separazione al marito, con obbligo a carico di costui di corrisponderle mensilmente un assegno di mantenimento o, in alternativa, l'assegnazione a sé della casa familiare.
All'udienza presidenziale sono comparse entrambe le parti;
il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti;
ha nominato il G.I., disponendo il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative.
Con sentenza di questo Tribunale di data 12 ottobre 2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle restanti domande versate in atti, come da separata ordinanza.
Nelle more del giudizio (in data 13 agosto 2024) è deceduto il ricorrente sig. . Parte_1
Con note di trattazione scritta depositate in data 4 ottobre 2024 l'amministratore di sostegno di ha chiesto che fosse dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. Parte_1
300 c.p.c., opponendosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere, come domandata dalla parte convenuta con note depositate in data 3 ottobre 2024.
Con ordinanza di data 10 dicembre 2024 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 22 gennaio 2025.
2 Con comparsa di costituzione depositata in data 17 gennaio 2025 si è costituita in giudizio la sig.ra insistendo per la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, Parte_1
rappresentando che il sig. ha disposto delle sue sostanze con testamento, con cui Parte_1
ha nominato erede universale di tutti i suoi beni la signora Parte_1
Con ordinanza di data 31 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ritiene il Collegio che le deduzioni di parte ricorrente, relative al dedotto interesse alla prosecuzione del giudizio di separazione da parte degli eredi del marito con riguardo alla domanda di addebito svolta nei confronti della moglie, non siano meritevoli di seguito.
Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 548, co. 1 c.c., “(co.1) Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. (co.2) Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (…)”. Allo stesso modo, l'art. 585 c.c. dispone che “(co. 1) Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. (co. 2) Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 548.”.
Va, poi, osservato che ai sensi dell'art. 456 c.c. “La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto”.
Orbene, in forza delle disposizioni normative sopra richiamate, discende, da un lato, che al fine di individuare i diritti successori del coniuge separato occorre che la sentenza con cui è stata o meno addebitata la separazione al coniuge superstite sia passata in giudicato;
dall'altro lato, che il giudicato sull'addebito deve necessariamente essersi formato nel momento in cui si apre la successione, ossia al momento del decesso del coniuge, atteso che è proprio in quel momento che devono sussistere tutti i presupposti della vocazione ereditaria.
Nel caso che occupa, al momento del decesso di era passata in giudicato la sola Parte_1
sentenza parziale sullo status, ossia la sentenza che ha pronunciato la separazione dei coniugi, di talché deve essere dichiarata in questa sede la cessazione della materia del contendere, rendendosi superflua una decisione nel merito sulla domanda di addebito originariamente
3 proposta dalla parte ricorrente, non potendo essere accertata l'addebitabilità o meno della separazione al coniuge superstite in un momento successivo rispetto a quello della morte dell'altro coniuge.
Peraltro, osserva il Collegio che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla parte ricorrente (Sezioni Unite 20494/2022) non è pertinente nel caso di specie, riferendosi alla diversa ipotesi in cui, al momento del decesso del coniuge, sia già passata in giudicato la sentenza di divorzio: in tale ipotesi, le Sezioni Unite hanno riconosciuto che il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi “per l'accertamento della debenza del diritto all'assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status a quella del decesso”, sull'assunto che “Il fatto generatore del diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge è la sentenza di accertamento costitutivo del giudice” e che “Il processo di divorzio ha una finalità e con essa un contenuto compositi, mirando in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge alla elisione dello status matrimoniale, ma con esso, simultaneamente, anche a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte eventualmente sul piano economico meno solida, nonché dei figli della coppia. Riconoscendo e determinando l'assegno di divorzio, il giudice traduce nel linguaggio della corrispettività quanto i coniugi abbiano compiuto, durante la vita comune, nello spirito della gratuità.”.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, già pronunciata con sentenza passata in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4