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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8559/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa IA Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 8559/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio giudiziale vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Edoardo Rocco, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
( ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 03.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2023 [nata il [...] a Parte_1
Eboli (SA), C.F. ], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1
1 Proc. R.G. n. 8559/2023
con [nato il [...] a [...], CF. Controparte_1
] in data 15.08.1992 in Eboli (SA) e che dall'unione sono C.F._2 nate due figlie, (06.10.2000) e IA (25.06.1993), chiedeva pronunciarsi la Per_1 separazione dal coniuge con addebito e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente chiedeva, altresì, la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 200,00 a carico del coniuge.
restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 07.11.2024, il G.D. procedeva all'ascolto della ricorrente e, con ordinanza resa in pari data, emetteva i provvedimenti provvisori.
Alla udienza del 3.12.2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio in ordine alla pronuncia di stato e alla domanda di addebito.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente e dal disinteresse manifestato dal resistente per il presente procedimento, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
La ha proposto domanda di addebito della separazione ascrivendo la crisi Pt_1
2 Proc. R.G. n. 8559/2023
del matrimonio alla condotta del coniuge “spesso violenta e denigratoria” che avrebbe “determinato la precaria situazione psichica della ricorrente che, per anni ha dovuto subire le angherie del coniuge” (cfr. pagg.
1-2 del ricorso).
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma
2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18725; Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, n.
15196). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/12/2021, n.40795).
Pertanto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16691).
Nel caso di specie la domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento non avendo la stessa adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante attesa la mancata articolazione di qualsivoglia mezzo di prova.
La causa va rimessa sul ruolo con riferimento alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente in attesa degli esiti degli accertamenti patrimoniali delegati alla Guardia di Finanza.
Va poi evidenziato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni,
3 Proc. R.G. n. 8559/2023
anche in relazione a tale profilo la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorso un anno dalla data della udienza di comparizione delle parti - provveda a verificare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 898/70.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, pronunciando con sentenza parziale, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la separazione personale di [nata il [...] a Parte_1
Eboli (SA), C.F. ] e [nato il C.F._1 Controparte_1
16.12.1968 a Eboli (SA), CF. ]; C.F._2
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- riserva ogni altro aspetto alla sentenza definitiva.
- dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese alla sentenza definitiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eboli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa IA Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa IA Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 8559/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio giudiziale vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Edoardo Rocco, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
( ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 03.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2023 [nata il [...] a Parte_1
Eboli (SA), C.F. ], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1
1 Proc. R.G. n. 8559/2023
con [nato il [...] a [...], CF. Controparte_1
] in data 15.08.1992 in Eboli (SA) e che dall'unione sono C.F._2 nate due figlie, (06.10.2000) e IA (25.06.1993), chiedeva pronunciarsi la Per_1 separazione dal coniuge con addebito e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente chiedeva, altresì, la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 200,00 a carico del coniuge.
restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 07.11.2024, il G.D. procedeva all'ascolto della ricorrente e, con ordinanza resa in pari data, emetteva i provvedimenti provvisori.
Alla udienza del 3.12.2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio in ordine alla pronuncia di stato e alla domanda di addebito.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente e dal disinteresse manifestato dal resistente per il presente procedimento, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
La ha proposto domanda di addebito della separazione ascrivendo la crisi Pt_1
2 Proc. R.G. n. 8559/2023
del matrimonio alla condotta del coniuge “spesso violenta e denigratoria” che avrebbe “determinato la precaria situazione psichica della ricorrente che, per anni ha dovuto subire le angherie del coniuge” (cfr. pagg.
1-2 del ricorso).
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma
2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18725; Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, n.
15196). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/12/2021, n.40795).
Pertanto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16691).
Nel caso di specie la domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento non avendo la stessa adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante attesa la mancata articolazione di qualsivoglia mezzo di prova.
La causa va rimessa sul ruolo con riferimento alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente in attesa degli esiti degli accertamenti patrimoniali delegati alla Guardia di Finanza.
Va poi evidenziato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni,
3 Proc. R.G. n. 8559/2023
anche in relazione a tale profilo la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorso un anno dalla data della udienza di comparizione delle parti - provveda a verificare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 898/70.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, pronunciando con sentenza parziale, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la separazione personale di [nata il [...] a Parte_1
Eboli (SA), C.F. ] e [nato il C.F._1 Controparte_1
16.12.1968 a Eboli (SA), CF. ]; C.F._2
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- riserva ogni altro aspetto alla sentenza definitiva.
- dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese alla sentenza definitiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eboli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa IA Bianchi
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