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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1637/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 3.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Persichino e Antonella De Rosa, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Tomassi e Gianluca Tomassi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cassino, Parte_1 [...]
chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita CP_1
pagina 1 di 11 dell'immobile meglio indicato in atti, sottoscritto dalle parti il 18.5.2012, per grave inadempimento del e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento dei CP_1 danni, da quantificarsi nel corso del giudizio.
A sostegno della domanda, deduceva che il aveva dichiarato di avere la piena ed CP_1 esclusiva proprietà dell'immobile, che sarebbe stato trasferito libero da liti in corso entro e non oltre il 18.9.2012, al prezzo di € 130.000,00 da versarsi al momento del rogito;
lo stesso, tuttavia, alla raccomandata con cui lo chiedeva la consegna dei documenti in Parte_1 vista della stipula aveva risposto, a mezzo procuratore speciale quanto segue: “confermo quanto contenuto nel ricorso n. 2293/2012 che vi è stato consegnato dal predetto unitamente alla memoria di CP_1 controparte ed alle note a verbale. Al riguardo Vi informo che il Giudice si è riservato per decidere la causa allo stato degli atti oppure rinviare per l'istruzione ordinaria … Stando, così le cose, il Signor si richiama CP_1 integralmente al preliminare sottoscritto, rinviando la stipula dell'atto notarile alla definizione della pratica giudiziaria;
nel frattempo Voi potete rimanere nel possesso gratuito del fabbricato fino alla definizione della causa”; per effetto di quanto sopra, il promissario acquirente si ritrovava ad aver eseguito diversi lavori di ristrutturazione su un immobile (di cui aveva ottenuto il possesso sin dalla sottoscrizione del preliminare) che non poteva essere trasferito almeno sino alla conclusione del giudizio n. 2293/2012 e al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza in favore del evidenti, dunque, erano l'inadempimento di quest'ultimo e la violazione dei principi CP_1 di correttezza e buona fede, che giustificavano la risoluzione del preliminare e il risarcimento dei danni.
***
Si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e CP_1 sostenendo che questi era pienamente a conoscenza dello stato giuridico dell'immobile, in quanto, prima della stipula del preliminare, , moglie del promittente Persona_1 venditore, aveva consegnato al predetto la visura catastale dell'immobile risalente al 2001, sulla quale erano riportati sia l'annotazione “atti di passaggio intermedi non esistenti”, sia gli estremi del titolo di provenienza;
lo aveva contattato, per la predisposizione del Parte_1 preliminare, il geom. al quale aveva consegnato la suddetta visura e presso il cui CP_2 studio era poi stato sottoscritto, il 18.5.2012, il contratto;
in quella sede il geometra aveva informato i coniugi che, per effetto dell'annotazione di riserva, era stato previsto che CP_1 il prezzo pattuito sarebbe stato pagato in un'unica soluzione al momento della stipula del rogito e che l'acquirente sarebbe stato immesso nel possesso dell'immobile a titolo gratuito fin dalla sottoscrizione;
per giustificare ai coniugi quanto sopra, il aveva effettuato, in CP_2 via telematica, una visura catastale dell'immobile che confermava l'annotazione di riserva;
al pagina 2 di 11 momento del rogito, il promissario acquirente si era rifiutato di stipulare l'atto di vendita asserendo di non essere a conoscenza dell'esistenza della riserva, riconducibile al fatto che l'immobile risultava costruito in parte sul terreno intestato al fratello del nei cui CP_1 confronti questi aveva proposto domanda di usucapione;
del giudizio il aveva CP_1 informato verbalmente lo e successivamente gli aveva consegnato copia dei Parte_1 relativi atti (gli aveva altresì comunicato che, nelle more, poteva rimanere nel possesso gratuito del fabbricato); era falsa dunque l'asserzione secondo cui l'attore sarebbe venuto a conoscenza dell'annotazione dopo la sottoscrizione del preliminare.
***
Con sentenza n. 1700/2022, R.G. n. 261/2014, pubblicata in data 16.12.2022, il Tribunale respingeva le domande dell'attore e lo condannava alla rifusione delle spese, così motivando:
‹‹… La situazione denunciata dall'attore, in base alle risultanze processuali, non è attribuibile ad una condotta negligente del convenuto.
La valutazione del materiale probatorio raccolto nel giudizio consente di ritenere che al momento della stipula del contratto preliminare fosse consapevole dell'esistenza di criticità in ordine al titolo Parte_2 di provenienza del bene da acquistare e che, ciò nonostante, fosse intenzionato a concludere l'affare economico, tanto da detenere, a titolo gratuito, ancora oggi, il bene immobile promesso in vendita, pur nella consapevolezza dell'esistenza di una lite sulla proprietà del bene.
Tale conclusione si fonda sulla valorizzazione dei seguenti elementi probatori.
- I primi giorni del mese di maggio 2012, prima della conclusione del contratto preliminare avvenuta in data
18.5.2012, il (o la moglie) consegnava allo la visura catastale dell'immobile oggetto della CP_1 Parte_1 vendita risalente all'anno 2001. Tale circostanza è stata confermata dall'attore nel corso dell'interrogatorio formale assunto in data 3.2.2017.
La visura in possesso dell'attore conteneva gli estremi del titolo di provenienza e l'annotazione della riserva “atti passaggio intermedi non esistenti”, la quale testimonia l'assenza al Catasto di volture degli atti traslativi precedenti a quello con cui il venditore ha conseguito la titolarità del bene. Ciò si desume dalla deposizione resa dal teste – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare stante la precisione del narrato e Testimone_1
l'assenza di vincoli di parentela con le parti -, incaricato dall'attore della redazione del contratto preliminare in oggetto, che, escusso all'udienza del 30.5.2018, così dichiarava: “posso dire che tale dicitura era sicuramente presente nella visura fatta da me, ma presumo che la stessa fosse presente anche in quella consegnatami dallo in quanto non ricordo l'esistenza di difformità tra le stesse …lo si era rivolto prima di Parte_1 Parte_1 me al Notaio di Arce al quale aveva già sollevato tale questione, ovvero quella relativa alla dicitura Per_2 riportata nella visura, tale circostanza me la riferì lo . Parte_1
- Lo mostrava la visura consegnatagli dal all'inizio del mese di maggio 2012 al Notaio Parte_1 CP_1
. Tale circostanza, oltre ad esser stata confermata dall'attore nel corso dell'interrogatorio formale del Per_2
3.2.2017, trova riscontro nella dichiarazione resa dal geometra il quale dichiarava che la questione CP_2
pagina 3 di 11 della riserva annotata nella visura catastale relativa all'immobile da acquistare era stata sollevata dallo al predetto Notaio. Parte_1
- Nel contratto preliminare il dichiarava di avere la piena ed esclusiva proprietà del bene immobile CP_1 promesso in vendita, e lo al momento della conclusione del contratto preliminare, non ignorava Parte_1
l'esistenza di criticità in ordine al titolo di proprietà del dante causa del promissario venditore, in precedenza rappresentate sia al Notaio sia al GE , ad ogni modo, aveva la possibilità di conoscerle Per_2 CP_2 con l'uso dell'ordinaria diligenza. Del resto, la circostanza che lo avesse chiesto al geometra Parte_1 di non inserire la clausola compromissoria nel contratto, valutata unitamente al fatto che allo stesso CP_2 veniva consentito il godimento dell'immobile dal momento della conclusione del contratto senza l'anticipazione del pagamento del prezzo, è indicativa dell'esistenza di una regolamentazione dell'affare presumibilmente condizionata dall'esistenza della riserva di cui si è detto, la quale poteva senza dubbio rendere incerto l'esito dell'affare.
- In occasione dell'incontro presso lo studio del Notaio dott. in Cassino, avvenuto verosimilmente Per_3 qualche mese dopo la stipulazione del preliminare (v. interrogatori formali), questi informava le parti che la proprietà dell'immobile non poteva essere trasferita. Ciò nonostante, lo continuava ad abitare Parte_1
l'immobile promesso in vendita, manifestando l'interesse alla conclusione dell'affare, nella consapevolezza dell'esistenza di una controversia sulla proprietà del bene da acquistare instaurata da nei CP_1 confronti di Tali circostanze si desumono dalla missiva dell'attore dell'8.8.2013, intervenuta Persona_4
a distanza di oltre un anno dalla stipula del preliminare, con cui lo stesso chiedeva informazioni sullo “stato attuale della questione” e sulla documentazione necessaria per la stipula del rogito notarile al fine di assumere le opportune determinazioni in ordine al contratto preliminare, e dalla comunicazione del convenuto del
12.8.2013 con cui questi, dando atto dell'inoltro allo degli atti relativi al procedimento pendente Parte_1 dinanzi al Tribunale di Cassino (r.g. n. 2293/2012) – instaurato poco dopo la conclusione del preliminare e presumibilmente a seguito dell'incontro con il notaio di Cassino -, informava il promissario acquirente Per_3 che il giudice si era riservato per decidere la causa allo stato degli atti oppure “per rinviare l'istruzione ordinaria”.
Il possesso da parte dell'attore della documentazione relativa a detto giudizio trova conferma nella circostanza che questi, nell'atto di citazione, ha riportato alcuni passaggi sia del ricorso introduttivo della causa che del provvedimento del giudice del 28.6.2013.
- Con comunicazione del 12.1.2014 il formulava all'attore una proposta astrattamente idonea a tutelare CP_1 entrambe le parti nelle more della definizione della lite di cui si è detto, ma a tale proposta seguiva l'introduzione del presente giudizio da parte dell'attore.
Gli elementi probatori ora descritti non lasciano dubbi sul fatto che al momento della conclusione del contratto preliminare l'attore non ignorava, o ignorava colpevolmente, l'esistenza di criticità in ordine al titolo di proprietà del bene da acquistare in capo al dante causa del promissario venditore e che, ciò nonostante, lo stesso manifestava in più occasioni l'intento di concludere l'affare, anche nella consapevolezza della pendenza di un lite giudiziale sulla proprietà dell'immobile, continuando a detenere a titolo gratuito il bene, senza il versamento, neppure parziale, del prezzo di vendita.
La richiesta di risoluzione del contratto dello lungi dall'essere giustificata da una condotta Parte_1 negligente del convenuto, manifesta solo la volontà unilaterale di scogliere il vincolo contrattuale, certamente non tutelabile con l'azione esperita. pagina 4 di 11 Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno rigettate le domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno proposte dall'attore, con assorbimento delle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto in via subordinata.››.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte, previa sospensione Parte_1 della provvisoria esecuzione, di riformare la sentenza e di accogliere le conclusioni formulate in primo grado, comprese le istanze istruttorie.
***
Si è costituito, in data 29.9.2023, chiedendo, in rito, di dichiarare inammissibile CP_1 il motivo di appello relativo alla prospettata possibile difformità tra loro delle visure catastali
2001 e 2012; in via principale, rigettare l'appello; in via subordinata, dichiarare inammissibile il capo della domanda relativo al risarcimento dei danni, per assoluta genericità e indeterminatezza, condannare in via riconvenzionale l'attore al pagamento dei canoni locatizi dal mese successivo a quello della domanda introduttiva di giudizio fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi, e disporre il conguaglio tra i rispettivi crediti e debiti;
in via istruttoria, disporre c.t.u.
***
Con ordinanza del 19.10.2023, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, riservata al merito la decisione sulle istanze istruttorie, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Con decreto del 26.5.2025 è stata confermata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza già fissata del 3.7.2025, assegnando termine per note conclusionali fino a 20 giorni prima dell'udienza (tempestivamente depositate in data 12 e 13 giugno).
***
Su istanza congiunta delle parti, con decreto del 19.6.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione orale con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine del 3.7.2025 per le note (depositate il 2.7.2025 dalla sola parte appellante) e con riserva di depositare la sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
pagina 5 di 11 Il primo motivo denuncia ‹‹Nullità sentenza per vizio di motivazione;
motivazione assente e/o contraddittorio e/o illogica››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che lo Parte_1 fosse consapevole, già in sede di stipula del contratto preliminare, che il diritto di proprietà dell'immobile era controverso, poiché ciò non aveva trovato riscontro nelle risultanze probatorie;
e infatti, quanto all'avvenuta consegna, prima della conclusione del preliminare, della visura catastale dell'immobile risalente al 2001, il primo giudice avrebbe omesso di specificare che lo in sede di interrogatorio formale, testualmente aveva Parte_1 dichiarato: “Fu a darmi un foglio di carta dove c'era visura catastale ed il nome di CP_1 CP_1 come proprietario”; quanto alla testimonianza resa dal geom. questi aveva solo CP_2 presunto che la dicitura “atti passaggio intermedi non esistenti” fosse presente anche nella visura consegnatagli dallo dall'esame congiunto delle due dichiarazioni non Parte_1 emergeva quindi con certezza l'identità tra la visura consegnata al promissario acquirente dal e quella del geom. recante la suddetta dicitura;
quanto alla richiesta del CP_1 CP_2 promissario acquirente di non inserire nel contratto preliminare alcuna “clausola compromissoria” [in realtà, caparra confirmatoria], la stessa andava letta nel senso che “la rinuncia dello alla garanzia derivante dalla corresponsione di una caparra confirmatoria potrebbe Parte_1 indicare da parte di quest'ultimo, al contrario, la certezza dell'adempimento del;
inoltre, la CP_1 conoscenza delle criticità avrebbe semmai costituito un deterrente in ordine all'inizio di eventuali opere di ristrutturazione;
fra l'altro, il fatto che lo fosse a conoscenza Parte_1 del giudizio di usucapione non implicava anche la conoscenza della controversa titolarità dell'immobile al tempo della sottoscrizione del contratto preliminare, dal momento che le informazioni richieste dal predetto risalivano all'8.8.2013.
***
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, ritiene la Corte che la vicenda per cui è processo debba essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 1489 c.c., rubricato “Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi”, che prevede il rimedio della risoluzione, della riduzione del prezzo e del risarcimento del danno.
Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere pagina 6 di 11 visibili e permanenti destinate al loro esercizio, senza che rilevi la dichiarazione del venditore della inesistenza di pesi od oneri sul bene medesimo, non operando, in tal caso, il principio dell'affidamento giacché il compratore, avendo la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità (Cass. n. 57 del 04/01/2018; Cass. n. 27706 del 25/10/2024).
Ne consegue che la garanzia di cui trattasi è esclusa quando le limitazioni erano effettivamente conosciute dall'acquirente (anche solo per l'apparenza dello "jus in re aliena"), applicandosi la presunzione legale che il compratore, a conoscenza dei pesi, abbia accettato il bene con quelle limitazioni, senza che rilevi la dichiarazione del venditore della inesistenza di pesi od oneri sul bene medesimo, non operando, in tal caso, il principio dell'affidamento.
A tali principi si è implicitamente uniformato il Tribunale.
Nel caso in esame, infatti, è chiaramente emerso, sulla base delle prove documentali e della prova per testi, che al momento della stipula del preliminare il promissario acquirente era a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo, con la dovuta diligenza) della problematica inerente alla titolarità del diritto di proprietà.
Ciò emerge dalle dichiarazioni rese dal geom. che vanno lette per intero e non per CP_2 stralci.
Anche a voler prescindere dalla consegna o meno della visura del 2001 allo Parte_1
(sulla quale si tornerà appresso), è indubbio che sia stato proprio quest'ultimo a conferire al geom. 'incarico di predisporre il contratto preliminare. CP_2
Il teste ha confermato il cap. 1 di parte convenuta (“Vero che ho redatto il compromesso, per cui è causa, su incarico del signor , che mi portò a studio la visura catastale dell'immobile Parte_1 per redigere il compromesso”), precisando che aveva “rifatto la visura catastale per verificare la correttezza dei dati catastali” e dichiarando quanto segue: “inizialmente fui incaricato dallo feci con lui il Parte_1 primo incontro nonché con la moglie e la mia parente vicina di casa che mise in contatto me con lo Parte_1
… nel secondo incontro si presentò anche il per la firma del preliminare da me redatto ma sempre su CP_1 incarico dello . Parte_1
Sul cap. 2 (“Vero che su detta visura figurava l'annotazione “1 passaggio intermedio non esistente”), ha dichiarato “si è vero, posso dire che tale dicitura era sicuramente presente nella visura fatta da me, ma presumo che la stessa fosse presente anche in quella consegnatami dallo in quanto non ricordo Parte_1
l'esistenza di difformità tra le stesse”.
pagina 7 di 11 Sul cap. 3 (“Vero che predisposi il compromesso sulle indicazioni del solo ) ha confermato la Parte_1 circostanza, aggiungendo che lo gli chiese di non indicare alcuna caparra Parte_1 confirmatoria.
Sul cap. 4 (“Vero che prima della sottoscrizione del compromesso, acquisii, in via telematica, la visura catastale dell'immobile e lo stralcio planimetrico della zona”) ha confermato la circostanza.
Sul cap. 5 (“Vero che, prima della sottoscrizione, spiegai alle parti il significato dell'annotazione catastale)” ha risposto che non ricordava se avesse spiegato alle parti il significato dell'annotazione catastale, precisando però che lo prima di rivolgersi a lui, si era rivolto al notaio Parte_1
di Arce al quale aveva già posto la questione relativa alla dicitura riportata nella Per_2 visura, come riferitogli dallo stesso Parte_1
Alla luce di quanto sopra, non vi è dubbio che la visura, riportante la riserva, fu acquisita telematicamente dal geom. prima della sottoscrizione del preliminare, di talché in CP_2 quella sede sia il tecnico incaricato dal promissario acquirente che quest'ultimo avevano piena conoscenza della criticità afferente al titolo e, nonostante ciò, lo nulla Parte_1 obiettò, sottoscrivendo il preliminare e chiedendo che non fosse prevista alcuna caparra confirmatoria (erroneamente indicata in sentenza come clausola compromissoria).
Già ciò rende irrilevante, ai fini dei requisiti di cui all'art. 1489 c.c., la questione della pregressa consegna della visura catastale del 2001 allo Parte_1
In ogni caso, come si è visto, il teste ha confermato che lo portò a CP_2 Parte_1 studio la visura catastale per redigere il preliminare e che il medesimo gli riferì di aver prima consultato, sulla questione, il notaio di Arce. Per_2
L'attore ha inoltre dichiarato “non è vero quanto mi si legge. Fu a darmi un foglio di carta CP_1 dove c'era visura catastale ed il nome di come proprietario”, dichiarazione che è stata CP_1 correttamente letta dal primo giudice.
Deve quindi ritenersi accertato anche che la visura del 2001 contenente la riserva “1 Atti di passaggio intermedi non esistenti”, in atti, era stata già consegnata allo prima Parte_1 dell'incontro tenutosi nello studio del geom. al quale l'aveva consegnata, CP_2 dovendosi, fra l'altro, evidenziare che l'attore in primo grado non ha mai dedotto che le due visure versate in atti avessero un contenuto difforme (circostanza esclusa dal dato documentale, essendo la riserva presente in entrambe).
In conclusione, come ritenuto dal Tribunale con motivazione immune da vizi logico-giuridici, il promissario acquirente era a conoscenza delle problematiche attinenti al titolo, o era comunque perfettamente in grado di conoscerle. pagina 8 di 11 Quanto sin qui esposto, alla luce dei richiamati principi di diritto, ha valore assorbente, fermo restando che la Corte condivide le ulteriori diffuse e approfondite argomentazioni poste a fondamento della decisione in ordine alla mancata previsione della caparra confirmatoria e all'immissione del promissario acquirente nel possesso dell'immobile a titolo gratuito, da interpretarsi, inequivocamente, quale indice della volontà delle parti di condizionare il reciproco adempimento delle obbligazioni al buon esito della lite concernente l'usucapione.
Ne consegue che correttamente il primo giudice, senza incorrere in alcun errore, ha respinto le domande attoree.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sulle spese legali di primo grado››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese, considerata anche l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dal CP_1 avente ad oggetto i canoni di locazione, dal momento che quest'ultimo aveva dichiarato (cfr. doc. 3) che il promissario acquirente sarebbe potuto rimanere nel possesso gratuito del fabbricato fino alla definizione della causa.
***
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, non si ravvisa nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, dal momento che il Tribunale non ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendola infondata, ma l'ha semplicemente considerata assorbita in quanto proposta dal convenuto in via subordinata, senza, quindi, procedere all'esame della stessa, stante il rigetto della domanda di risoluzione e di risarcimento danni proposta dall'attore.
Pertanto, correttamente le spese sono state regolate secondo il principio della soccombenza, sicché anche sul punto la sentenza è immune da censure e va confermata.
***
In conclusione, l'appello va rigettato.
***
Ogni altra questione, deduzione e istanza è assorbita.
***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio.
Al riguardo, deve darsi atto che l'appellato ha depositato, con le note conclusive, la nota spese per il giudizio di appello, indicando quanto segue: pagina 9 di 11 valore causa: € 130.000,00; scaglione: € 52.001,00 - € 260.000,00; fase di studio: € 2.000,00; fase introduttiva: € 3.000,00; fase decisionale: € 7.500,00; totale: € 12.500,00.
Ora, sulla base dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 a € 260.000,00), da reputarsi corretto in quanto individuato in base al valore dell'intero prezzo pattuito nel contratto preliminare (cfr. Cass. n. 2850/2018; Cass. n. 2737/2012), le spese, applicando i valori medi, andrebbero così liquidate: fase di studio: € 2.977,00; fase introduttiva: € 1.911,00; fase decisionale: € 5.103,00; totale € 9.991,00.
L'importo totale indicato dall'appellato, che non ha richiesto la liquidazione della fase istruttoria/trattazione, è dunque superiore a quest'ultimo, sicché vanno ridotte le voci relative alle ultime due fasi, mentre va tenuto fermo (in quanto inferiore alla tariffa, valori medi)
l'importo richiesto per la fase di studio.
Ne discende che le spese vanno così liquidate: fase di studio: € 2.000,00 (come richiesto); fase introduttiva: € 1.911,00 (come da tariffe forensi, valori medi); fase decisionale: € 5.103,00 (come da tariffe forensi, valori medi); totale: € 9.014,00.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Cassino n. 1700/2022, R.G. n. 261/2014, pubblicata in data 16.12.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 2) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.014,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1637/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 3.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Persichino e Antonella De Rosa, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Tomassi e Gianluca Tomassi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cassino, Parte_1 [...]
chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita CP_1
pagina 1 di 11 dell'immobile meglio indicato in atti, sottoscritto dalle parti il 18.5.2012, per grave inadempimento del e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento dei CP_1 danni, da quantificarsi nel corso del giudizio.
A sostegno della domanda, deduceva che il aveva dichiarato di avere la piena ed CP_1 esclusiva proprietà dell'immobile, che sarebbe stato trasferito libero da liti in corso entro e non oltre il 18.9.2012, al prezzo di € 130.000,00 da versarsi al momento del rogito;
lo stesso, tuttavia, alla raccomandata con cui lo chiedeva la consegna dei documenti in Parte_1 vista della stipula aveva risposto, a mezzo procuratore speciale quanto segue: “confermo quanto contenuto nel ricorso n. 2293/2012 che vi è stato consegnato dal predetto unitamente alla memoria di CP_1 controparte ed alle note a verbale. Al riguardo Vi informo che il Giudice si è riservato per decidere la causa allo stato degli atti oppure rinviare per l'istruzione ordinaria … Stando, così le cose, il Signor si richiama CP_1 integralmente al preliminare sottoscritto, rinviando la stipula dell'atto notarile alla definizione della pratica giudiziaria;
nel frattempo Voi potete rimanere nel possesso gratuito del fabbricato fino alla definizione della causa”; per effetto di quanto sopra, il promissario acquirente si ritrovava ad aver eseguito diversi lavori di ristrutturazione su un immobile (di cui aveva ottenuto il possesso sin dalla sottoscrizione del preliminare) che non poteva essere trasferito almeno sino alla conclusione del giudizio n. 2293/2012 e al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza in favore del evidenti, dunque, erano l'inadempimento di quest'ultimo e la violazione dei principi CP_1 di correttezza e buona fede, che giustificavano la risoluzione del preliminare e il risarcimento dei danni.
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Si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e CP_1 sostenendo che questi era pienamente a conoscenza dello stato giuridico dell'immobile, in quanto, prima della stipula del preliminare, , moglie del promittente Persona_1 venditore, aveva consegnato al predetto la visura catastale dell'immobile risalente al 2001, sulla quale erano riportati sia l'annotazione “atti di passaggio intermedi non esistenti”, sia gli estremi del titolo di provenienza;
lo aveva contattato, per la predisposizione del Parte_1 preliminare, il geom. al quale aveva consegnato la suddetta visura e presso il cui CP_2 studio era poi stato sottoscritto, il 18.5.2012, il contratto;
in quella sede il geometra aveva informato i coniugi che, per effetto dell'annotazione di riserva, era stato previsto che CP_1 il prezzo pattuito sarebbe stato pagato in un'unica soluzione al momento della stipula del rogito e che l'acquirente sarebbe stato immesso nel possesso dell'immobile a titolo gratuito fin dalla sottoscrizione;
per giustificare ai coniugi quanto sopra, il aveva effettuato, in CP_2 via telematica, una visura catastale dell'immobile che confermava l'annotazione di riserva;
al pagina 2 di 11 momento del rogito, il promissario acquirente si era rifiutato di stipulare l'atto di vendita asserendo di non essere a conoscenza dell'esistenza della riserva, riconducibile al fatto che l'immobile risultava costruito in parte sul terreno intestato al fratello del nei cui CP_1 confronti questi aveva proposto domanda di usucapione;
del giudizio il aveva CP_1 informato verbalmente lo e successivamente gli aveva consegnato copia dei Parte_1 relativi atti (gli aveva altresì comunicato che, nelle more, poteva rimanere nel possesso gratuito del fabbricato); era falsa dunque l'asserzione secondo cui l'attore sarebbe venuto a conoscenza dell'annotazione dopo la sottoscrizione del preliminare.
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Con sentenza n. 1700/2022, R.G. n. 261/2014, pubblicata in data 16.12.2022, il Tribunale respingeva le domande dell'attore e lo condannava alla rifusione delle spese, così motivando:
‹‹… La situazione denunciata dall'attore, in base alle risultanze processuali, non è attribuibile ad una condotta negligente del convenuto.
La valutazione del materiale probatorio raccolto nel giudizio consente di ritenere che al momento della stipula del contratto preliminare fosse consapevole dell'esistenza di criticità in ordine al titolo Parte_2 di provenienza del bene da acquistare e che, ciò nonostante, fosse intenzionato a concludere l'affare economico, tanto da detenere, a titolo gratuito, ancora oggi, il bene immobile promesso in vendita, pur nella consapevolezza dell'esistenza di una lite sulla proprietà del bene.
Tale conclusione si fonda sulla valorizzazione dei seguenti elementi probatori.
- I primi giorni del mese di maggio 2012, prima della conclusione del contratto preliminare avvenuta in data
18.5.2012, il (o la moglie) consegnava allo la visura catastale dell'immobile oggetto della CP_1 Parte_1 vendita risalente all'anno 2001. Tale circostanza è stata confermata dall'attore nel corso dell'interrogatorio formale assunto in data 3.2.2017.
La visura in possesso dell'attore conteneva gli estremi del titolo di provenienza e l'annotazione della riserva “atti passaggio intermedi non esistenti”, la quale testimonia l'assenza al Catasto di volture degli atti traslativi precedenti a quello con cui il venditore ha conseguito la titolarità del bene. Ciò si desume dalla deposizione resa dal teste – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare stante la precisione del narrato e Testimone_1
l'assenza di vincoli di parentela con le parti -, incaricato dall'attore della redazione del contratto preliminare in oggetto, che, escusso all'udienza del 30.5.2018, così dichiarava: “posso dire che tale dicitura era sicuramente presente nella visura fatta da me, ma presumo che la stessa fosse presente anche in quella consegnatami dallo in quanto non ricordo l'esistenza di difformità tra le stesse …lo si era rivolto prima di Parte_1 Parte_1 me al Notaio di Arce al quale aveva già sollevato tale questione, ovvero quella relativa alla dicitura Per_2 riportata nella visura, tale circostanza me la riferì lo . Parte_1
- Lo mostrava la visura consegnatagli dal all'inizio del mese di maggio 2012 al Notaio Parte_1 CP_1
. Tale circostanza, oltre ad esser stata confermata dall'attore nel corso dell'interrogatorio formale del Per_2
3.2.2017, trova riscontro nella dichiarazione resa dal geometra il quale dichiarava che la questione CP_2
pagina 3 di 11 della riserva annotata nella visura catastale relativa all'immobile da acquistare era stata sollevata dallo al predetto Notaio. Parte_1
- Nel contratto preliminare il dichiarava di avere la piena ed esclusiva proprietà del bene immobile CP_1 promesso in vendita, e lo al momento della conclusione del contratto preliminare, non ignorava Parte_1
l'esistenza di criticità in ordine al titolo di proprietà del dante causa del promissario venditore, in precedenza rappresentate sia al Notaio sia al GE , ad ogni modo, aveva la possibilità di conoscerle Per_2 CP_2 con l'uso dell'ordinaria diligenza. Del resto, la circostanza che lo avesse chiesto al geometra Parte_1 di non inserire la clausola compromissoria nel contratto, valutata unitamente al fatto che allo stesso CP_2 veniva consentito il godimento dell'immobile dal momento della conclusione del contratto senza l'anticipazione del pagamento del prezzo, è indicativa dell'esistenza di una regolamentazione dell'affare presumibilmente condizionata dall'esistenza della riserva di cui si è detto, la quale poteva senza dubbio rendere incerto l'esito dell'affare.
- In occasione dell'incontro presso lo studio del Notaio dott. in Cassino, avvenuto verosimilmente Per_3 qualche mese dopo la stipulazione del preliminare (v. interrogatori formali), questi informava le parti che la proprietà dell'immobile non poteva essere trasferita. Ciò nonostante, lo continuava ad abitare Parte_1
l'immobile promesso in vendita, manifestando l'interesse alla conclusione dell'affare, nella consapevolezza dell'esistenza di una controversia sulla proprietà del bene da acquistare instaurata da nei CP_1 confronti di Tali circostanze si desumono dalla missiva dell'attore dell'8.8.2013, intervenuta Persona_4
a distanza di oltre un anno dalla stipula del preliminare, con cui lo stesso chiedeva informazioni sullo “stato attuale della questione” e sulla documentazione necessaria per la stipula del rogito notarile al fine di assumere le opportune determinazioni in ordine al contratto preliminare, e dalla comunicazione del convenuto del
12.8.2013 con cui questi, dando atto dell'inoltro allo degli atti relativi al procedimento pendente Parte_1 dinanzi al Tribunale di Cassino (r.g. n. 2293/2012) – instaurato poco dopo la conclusione del preliminare e presumibilmente a seguito dell'incontro con il notaio di Cassino -, informava il promissario acquirente Per_3 che il giudice si era riservato per decidere la causa allo stato degli atti oppure “per rinviare l'istruzione ordinaria”.
Il possesso da parte dell'attore della documentazione relativa a detto giudizio trova conferma nella circostanza che questi, nell'atto di citazione, ha riportato alcuni passaggi sia del ricorso introduttivo della causa che del provvedimento del giudice del 28.6.2013.
- Con comunicazione del 12.1.2014 il formulava all'attore una proposta astrattamente idonea a tutelare CP_1 entrambe le parti nelle more della definizione della lite di cui si è detto, ma a tale proposta seguiva l'introduzione del presente giudizio da parte dell'attore.
Gli elementi probatori ora descritti non lasciano dubbi sul fatto che al momento della conclusione del contratto preliminare l'attore non ignorava, o ignorava colpevolmente, l'esistenza di criticità in ordine al titolo di proprietà del bene da acquistare in capo al dante causa del promissario venditore e che, ciò nonostante, lo stesso manifestava in più occasioni l'intento di concludere l'affare, anche nella consapevolezza della pendenza di un lite giudiziale sulla proprietà dell'immobile, continuando a detenere a titolo gratuito il bene, senza il versamento, neppure parziale, del prezzo di vendita.
La richiesta di risoluzione del contratto dello lungi dall'essere giustificata da una condotta Parte_1 negligente del convenuto, manifesta solo la volontà unilaterale di scogliere il vincolo contrattuale, certamente non tutelabile con l'azione esperita. pagina 4 di 11 Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno rigettate le domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno proposte dall'attore, con assorbimento delle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto in via subordinata.››.
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Ha proposto appello chiedendo alla Corte, previa sospensione Parte_1 della provvisoria esecuzione, di riformare la sentenza e di accogliere le conclusioni formulate in primo grado, comprese le istanze istruttorie.
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Si è costituito, in data 29.9.2023, chiedendo, in rito, di dichiarare inammissibile CP_1 il motivo di appello relativo alla prospettata possibile difformità tra loro delle visure catastali
2001 e 2012; in via principale, rigettare l'appello; in via subordinata, dichiarare inammissibile il capo della domanda relativo al risarcimento dei danni, per assoluta genericità e indeterminatezza, condannare in via riconvenzionale l'attore al pagamento dei canoni locatizi dal mese successivo a quello della domanda introduttiva di giudizio fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi, e disporre il conguaglio tra i rispettivi crediti e debiti;
in via istruttoria, disporre c.t.u.
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Con ordinanza del 19.10.2023, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, riservata al merito la decisione sulle istanze istruttorie, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Con decreto del 26.5.2025 è stata confermata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza già fissata del 3.7.2025, assegnando termine per note conclusionali fino a 20 giorni prima dell'udienza (tempestivamente depositate in data 12 e 13 giugno).
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Su istanza congiunta delle parti, con decreto del 19.6.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione orale con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine del 3.7.2025 per le note (depositate il 2.7.2025 dalla sola parte appellante) e con riserva di depositare la sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
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pagina 5 di 11 Il primo motivo denuncia ‹‹Nullità sentenza per vizio di motivazione;
motivazione assente e/o contraddittorio e/o illogica››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che lo Parte_1 fosse consapevole, già in sede di stipula del contratto preliminare, che il diritto di proprietà dell'immobile era controverso, poiché ciò non aveva trovato riscontro nelle risultanze probatorie;
e infatti, quanto all'avvenuta consegna, prima della conclusione del preliminare, della visura catastale dell'immobile risalente al 2001, il primo giudice avrebbe omesso di specificare che lo in sede di interrogatorio formale, testualmente aveva Parte_1 dichiarato: “Fu a darmi un foglio di carta dove c'era visura catastale ed il nome di CP_1 CP_1 come proprietario”; quanto alla testimonianza resa dal geom. questi aveva solo CP_2 presunto che la dicitura “atti passaggio intermedi non esistenti” fosse presente anche nella visura consegnatagli dallo dall'esame congiunto delle due dichiarazioni non Parte_1 emergeva quindi con certezza l'identità tra la visura consegnata al promissario acquirente dal e quella del geom. recante la suddetta dicitura;
quanto alla richiesta del CP_1 CP_2 promissario acquirente di non inserire nel contratto preliminare alcuna “clausola compromissoria” [in realtà, caparra confirmatoria], la stessa andava letta nel senso che “la rinuncia dello alla garanzia derivante dalla corresponsione di una caparra confirmatoria potrebbe Parte_1 indicare da parte di quest'ultimo, al contrario, la certezza dell'adempimento del;
inoltre, la CP_1 conoscenza delle criticità avrebbe semmai costituito un deterrente in ordine all'inizio di eventuali opere di ristrutturazione;
fra l'altro, il fatto che lo fosse a conoscenza Parte_1 del giudizio di usucapione non implicava anche la conoscenza della controversa titolarità dell'immobile al tempo della sottoscrizione del contratto preliminare, dal momento che le informazioni richieste dal predetto risalivano all'8.8.2013.
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Il motivo è infondato.
Preliminarmente, ritiene la Corte che la vicenda per cui è processo debba essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 1489 c.c., rubricato “Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi”, che prevede il rimedio della risoluzione, della riduzione del prezzo e del risarcimento del danno.
Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere pagina 6 di 11 visibili e permanenti destinate al loro esercizio, senza che rilevi la dichiarazione del venditore della inesistenza di pesi od oneri sul bene medesimo, non operando, in tal caso, il principio dell'affidamento giacché il compratore, avendo la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità (Cass. n. 57 del 04/01/2018; Cass. n. 27706 del 25/10/2024).
Ne consegue che la garanzia di cui trattasi è esclusa quando le limitazioni erano effettivamente conosciute dall'acquirente (anche solo per l'apparenza dello "jus in re aliena"), applicandosi la presunzione legale che il compratore, a conoscenza dei pesi, abbia accettato il bene con quelle limitazioni, senza che rilevi la dichiarazione del venditore della inesistenza di pesi od oneri sul bene medesimo, non operando, in tal caso, il principio dell'affidamento.
A tali principi si è implicitamente uniformato il Tribunale.
Nel caso in esame, infatti, è chiaramente emerso, sulla base delle prove documentali e della prova per testi, che al momento della stipula del preliminare il promissario acquirente era a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo, con la dovuta diligenza) della problematica inerente alla titolarità del diritto di proprietà.
Ciò emerge dalle dichiarazioni rese dal geom. che vanno lette per intero e non per CP_2 stralci.
Anche a voler prescindere dalla consegna o meno della visura del 2001 allo Parte_1
(sulla quale si tornerà appresso), è indubbio che sia stato proprio quest'ultimo a conferire al geom. 'incarico di predisporre il contratto preliminare. CP_2
Il teste ha confermato il cap. 1 di parte convenuta (“Vero che ho redatto il compromesso, per cui è causa, su incarico del signor , che mi portò a studio la visura catastale dell'immobile Parte_1 per redigere il compromesso”), precisando che aveva “rifatto la visura catastale per verificare la correttezza dei dati catastali” e dichiarando quanto segue: “inizialmente fui incaricato dallo feci con lui il Parte_1 primo incontro nonché con la moglie e la mia parente vicina di casa che mise in contatto me con lo Parte_1
… nel secondo incontro si presentò anche il per la firma del preliminare da me redatto ma sempre su CP_1 incarico dello . Parte_1
Sul cap. 2 (“Vero che su detta visura figurava l'annotazione “1 passaggio intermedio non esistente”), ha dichiarato “si è vero, posso dire che tale dicitura era sicuramente presente nella visura fatta da me, ma presumo che la stessa fosse presente anche in quella consegnatami dallo in quanto non ricordo Parte_1
l'esistenza di difformità tra le stesse”.
pagina 7 di 11 Sul cap. 3 (“Vero che predisposi il compromesso sulle indicazioni del solo ) ha confermato la Parte_1 circostanza, aggiungendo che lo gli chiese di non indicare alcuna caparra Parte_1 confirmatoria.
Sul cap. 4 (“Vero che prima della sottoscrizione del compromesso, acquisii, in via telematica, la visura catastale dell'immobile e lo stralcio planimetrico della zona”) ha confermato la circostanza.
Sul cap. 5 (“Vero che, prima della sottoscrizione, spiegai alle parti il significato dell'annotazione catastale)” ha risposto che non ricordava se avesse spiegato alle parti il significato dell'annotazione catastale, precisando però che lo prima di rivolgersi a lui, si era rivolto al notaio Parte_1
di Arce al quale aveva già posto la questione relativa alla dicitura riportata nella Per_2 visura, come riferitogli dallo stesso Parte_1
Alla luce di quanto sopra, non vi è dubbio che la visura, riportante la riserva, fu acquisita telematicamente dal geom. prima della sottoscrizione del preliminare, di talché in CP_2 quella sede sia il tecnico incaricato dal promissario acquirente che quest'ultimo avevano piena conoscenza della criticità afferente al titolo e, nonostante ciò, lo nulla Parte_1 obiettò, sottoscrivendo il preliminare e chiedendo che non fosse prevista alcuna caparra confirmatoria (erroneamente indicata in sentenza come clausola compromissoria).
Già ciò rende irrilevante, ai fini dei requisiti di cui all'art. 1489 c.c., la questione della pregressa consegna della visura catastale del 2001 allo Parte_1
In ogni caso, come si è visto, il teste ha confermato che lo portò a CP_2 Parte_1 studio la visura catastale per redigere il preliminare e che il medesimo gli riferì di aver prima consultato, sulla questione, il notaio di Arce. Per_2
L'attore ha inoltre dichiarato “non è vero quanto mi si legge. Fu a darmi un foglio di carta CP_1 dove c'era visura catastale ed il nome di come proprietario”, dichiarazione che è stata CP_1 correttamente letta dal primo giudice.
Deve quindi ritenersi accertato anche che la visura del 2001 contenente la riserva “1 Atti di passaggio intermedi non esistenti”, in atti, era stata già consegnata allo prima Parte_1 dell'incontro tenutosi nello studio del geom. al quale l'aveva consegnata, CP_2 dovendosi, fra l'altro, evidenziare che l'attore in primo grado non ha mai dedotto che le due visure versate in atti avessero un contenuto difforme (circostanza esclusa dal dato documentale, essendo la riserva presente in entrambe).
In conclusione, come ritenuto dal Tribunale con motivazione immune da vizi logico-giuridici, il promissario acquirente era a conoscenza delle problematiche attinenti al titolo, o era comunque perfettamente in grado di conoscerle. pagina 8 di 11 Quanto sin qui esposto, alla luce dei richiamati principi di diritto, ha valore assorbente, fermo restando che la Corte condivide le ulteriori diffuse e approfondite argomentazioni poste a fondamento della decisione in ordine alla mancata previsione della caparra confirmatoria e all'immissione del promissario acquirente nel possesso dell'immobile a titolo gratuito, da interpretarsi, inequivocamente, quale indice della volontà delle parti di condizionare il reciproco adempimento delle obbligazioni al buon esito della lite concernente l'usucapione.
Ne consegue che correttamente il primo giudice, senza incorrere in alcun errore, ha respinto le domande attoree.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sulle spese legali di primo grado››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese, considerata anche l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dal CP_1 avente ad oggetto i canoni di locazione, dal momento che quest'ultimo aveva dichiarato (cfr. doc. 3) che il promissario acquirente sarebbe potuto rimanere nel possesso gratuito del fabbricato fino alla definizione della causa.
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Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, non si ravvisa nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, dal momento che il Tribunale non ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendola infondata, ma l'ha semplicemente considerata assorbita in quanto proposta dal convenuto in via subordinata, senza, quindi, procedere all'esame della stessa, stante il rigetto della domanda di risoluzione e di risarcimento danni proposta dall'attore.
Pertanto, correttamente le spese sono state regolate secondo il principio della soccombenza, sicché anche sul punto la sentenza è immune da censure e va confermata.
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In conclusione, l'appello va rigettato.
***
Ogni altra questione, deduzione e istanza è assorbita.
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L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio.
Al riguardo, deve darsi atto che l'appellato ha depositato, con le note conclusive, la nota spese per il giudizio di appello, indicando quanto segue: pagina 9 di 11 valore causa: € 130.000,00; scaglione: € 52.001,00 - € 260.000,00; fase di studio: € 2.000,00; fase introduttiva: € 3.000,00; fase decisionale: € 7.500,00; totale: € 12.500,00.
Ora, sulla base dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 a € 260.000,00), da reputarsi corretto in quanto individuato in base al valore dell'intero prezzo pattuito nel contratto preliminare (cfr. Cass. n. 2850/2018; Cass. n. 2737/2012), le spese, applicando i valori medi, andrebbero così liquidate: fase di studio: € 2.977,00; fase introduttiva: € 1.911,00; fase decisionale: € 5.103,00; totale € 9.991,00.
L'importo totale indicato dall'appellato, che non ha richiesto la liquidazione della fase istruttoria/trattazione, è dunque superiore a quest'ultimo, sicché vanno ridotte le voci relative alle ultime due fasi, mentre va tenuto fermo (in quanto inferiore alla tariffa, valori medi)
l'importo richiesto per la fase di studio.
Ne discende che le spese vanno così liquidate: fase di studio: € 2.000,00 (come richiesto); fase introduttiva: € 1.911,00 (come da tariffe forensi, valori medi); fase decisionale: € 5.103,00 (come da tariffe forensi, valori medi); totale: € 9.014,00.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Cassino n. 1700/2022, R.G. n. 261/2014, pubblicata in data 16.12.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 2) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.014,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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