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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8332 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. TO SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 15.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17806/2025 R.G e vertente
TRA
in proprio e quale rappresentante legale di Parte_1
quali eredi di , rappresentati e Parte_2 Persona_1
difesi dall'Avv. Marco Puliatti e dall'Avv. Micaela Puliatti (ricorrenti);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 16.07.2025 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio nella qualità di eredi l per sentirlo condannare al CP_1
pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati in favore del defunto a far tempo dalla domanda amministrativa e sino al Persona_1
decesso, con gli accessori di legge, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 24.9.2024.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
1 Risulta dagli atti che, con decreto del 24.9.2024, il Tribunale Civile di Roma Sez.
Lavoro ha omologato rispetto ad , deceduto il 22.12.2023, Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario con riferimento dell'indennità di accompagnamento a far tempo dalla domanda amministrativa.
Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto il 20 giugno 2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica la documentazione attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento già in data 30.12.2024.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 1.860,00, CP_1
oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi.
Roma 15.07.2025 Il Giudice
1 TO SS
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. TO SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 15.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17806/2025 R.G e vertente
TRA
in proprio e quale rappresentante legale di Parte_1
quali eredi di , rappresentati e Parte_2 Persona_1
difesi dall'Avv. Marco Puliatti e dall'Avv. Micaela Puliatti (ricorrenti);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 16.07.2025 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio nella qualità di eredi l per sentirlo condannare al CP_1
pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati in favore del defunto a far tempo dalla domanda amministrativa e sino al Persona_1
decesso, con gli accessori di legge, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 24.9.2024.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
1 Risulta dagli atti che, con decreto del 24.9.2024, il Tribunale Civile di Roma Sez.
Lavoro ha omologato rispetto ad , deceduto il 22.12.2023, Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario con riferimento dell'indennità di accompagnamento a far tempo dalla domanda amministrativa.
Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto il 20 giugno 2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica la documentazione attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento già in data 30.12.2024.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 1.860,00, CP_1
oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi.
Roma 15.07.2025 Il Giudice
1 TO SS
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