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Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DO LO MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Chiatante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 9879 del 20/2/24 nella parte in cui dichiara non accoglibile l'istanza di rinnovo per il rinnovo del permesso stagionale n.160 del 6/7/22, presentata il 16/2/24 (prot. n.9203 del 16.2.24);
- del preavviso di avvio del procedimento di rigetto disposto con atto prot.14992 del 15.3.24 comunicato a al tecnico di fiducia a mezzo pec il 16/3/24;
- del provvedimento prot. 9879 del 20/2/24 in relazione al silenzio ivi serbato sull'istanza di mantenimento annuale delle strutture, prot. 9203 del 16.2.24;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, allo stato non conosciuto, ancorché pregiudizievole.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/5/2024:
- del provvedimento n. 18807 del 5/4/2024 nella parte in cui ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso stagionale n.160 del 6/7/22, presentata il 16/2/24 (prot. n. 9203 del 16.2.24) e ha mantenuto il silenzio sulla contestuale istanza per il mantenimento delle strutture;
- del preavviso di avvio del procedimento di rigetto disposto con atto prot.14992 del 15.3.24 comunicato a al tecnico di fiducia a mezzo pec il 16/3/24;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, allo stato non conosciuto, ancorché pregiudizievole.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, il sig. DO LO MO ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Fasano ha denegato il rinnovo del permesso di costruire stagionale n. 160/2022 e ha omesso di pronunciarsi sulla contestuale istanza di mantenimento annuale delle strutture;
Rilevato che il predetto titolo edilizio stagionale era stato rilasciato in forza della disciplina di cui alla deliberazione di C.C. n. 25/2011, che è stata definitivamente sostituita dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 2023 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 2024;
Considerato che, rebus sic stantibus , il rilascio del permesso di costruire per la prossima stagione estiva è destinato ad essere regolato dalle nuove previsioni di piano, ciò che fa venir meno ogni interesse della parte ricorrente ad ottenere il rinnovo dell’originario permesso di costruire n. 160/2022 (e l’accoglimento della contestuale domanda di mantenimento annuale delle strutture), trattandosi di un titolo superato dalla sopravvenuta disciplina comunale;
Ritenuto pertanto che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse al rispettivo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO