Articolo 32 della Legge 16 agosto 1962, n. 1354
Articolo 31
Versione
18 settembre 1962
Art. 32.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge, nonche' il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, numero 283 .
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' emanato il regolamento di esecuzione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 18 settembre 1962