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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1612/2023 r.g. promossa da
(c.f. ), difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Monica Marazzato e Simona Bassi del foro di Treviso, domiciliato in
Mogliano Veneto (Tv) presso lo studio dei difensori
(appellante)
nei confronti di
(c.f. n. Controparte_1
) con sede in Vedelago (Tv), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante dott. difesa dall'avv. Carlo Spillare del CP_2
foro di Vicenza, domiciliata in Vicenza presso lo studio del difensore
(appellata)
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11 settembre 2023, Parte_1
impugnava la sentenza n. 1339/2023, depositata dal Tribunale di
Vicenza il 13 luglio 2023, con cui, revocato il decreto ingiuntivo n.
398/2021 emesso dallo stesso Tribunale, era stato condannato a pagare a la somma di Euro Controparte_1
699.186,29, oltre interessi e spese.
L'appellante, che aveva intrattenuto dal dicembre 2008 rapporti con
Cassa Rurale di Brendola (poi incorporata in Controparte_1
), si doleva della decisione, poiché: 1) il contratto
[...]
di apertura di credito doveva essere riqualificato quale contratto di mutuo, con la conseguenza che “il conteggio degli interessi e il risultato economico dell'operazione andavano riveduti”; 2) il contratto di conto corrente era nullo per mancanza di forma scritta e il contratto di apertura di credito, concluso per atto pubblico, non poteva ovviare al difetto di forma del primo contratto;
3) il giudice avrebbe dovuto dichiarare la banca responsabile della “repentina” revoca degli affidamenti, condannandola al risarcimento del danno sofferto dal cliente.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, confermata la revoca del decreto ingiuntivo e disposta la sospensione dell'esecutorietà della sentenza stessa, fosse accertata “l'inesistenza e/o nullità del contratto di apertura di conto corrente ai sensi dell'art. 117
TUB per assoluta mancanza di forma scritta e conseguente nullità del contratto di apertura di credito, per i motivi tutti esposti in premessa”,
“la nullità e/o inefficacia del contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario per assenza della causa tipica negoziale ai sensi degli artt. 1418 - 1325 e 1344 cc e simulazione relativa del medesimo
2 riqualificabile quale contratto di mutuo ipotecario o di mutuo fondiario
e procedersi pertanto alla riqualificazione del rapporto ed alla determinazione delle somme eventualmente ancora dovute in forza del medesimo, epurando il conteggi di tutti gli addebiti ed oneri non dovuti
e/o non conformi e tenuto conto di quanto versato dal cliente nel corso del rapporto” e “l'illegittimità della revoca e del recesso operato dalla in ordine ai rapporti di conto Controparte_3
corrente e di apertura di credito per i motivi tutti esposti in premessa”.
In subordine, l'appellante domandava che fosse dichiarata l'illegittimità delle clausole contrattali con cui erano pattuiti interessi anatocistici e commissioni, nonché che fosse accertata la responsabilità della banca, con conseguente condanna risarcitoria.
L'appellante formulava altresì richieste istruttorie.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La banca deduceva che: - il cliente aveva beneficiato del capitale erogatogli ed era sempre stato consapevole della natura del rapporto;
- il credito azionato scaturiva da contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato per atto pubblico;
- nessuna responsabilità era prospettabile in capo alla banca per la revoca dell'affidamento.
Anche l'appellata formulava istanze istruttorie.
Con ordinanza del 12 gennaio 2024 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza ed erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 29 maggio 2025 per la rimessione in decisione.
Con atto depositato il 9 gennaio 2025, l'appellante, rappresentato dai difensori muniti di potere rappresentativo, dichiarava di rinunciare al giudizio di appello.
3 Con atto depositato il 13 gennaio 2025, la banca appellata dichiarava di accettare la rinuncia.
Può quindi dichiararsi, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello.
Le spese sono compensate conformemente all'accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1612/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 [...]
(appellata), ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese processuali.
Venezia, 16 gennaio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1612/2023 r.g. promossa da
(c.f. ), difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Monica Marazzato e Simona Bassi del foro di Treviso, domiciliato in
Mogliano Veneto (Tv) presso lo studio dei difensori
(appellante)
nei confronti di
(c.f. n. Controparte_1
) con sede in Vedelago (Tv), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante dott. difesa dall'avv. Carlo Spillare del CP_2
foro di Vicenza, domiciliata in Vicenza presso lo studio del difensore
(appellata)
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11 settembre 2023, Parte_1
impugnava la sentenza n. 1339/2023, depositata dal Tribunale di
Vicenza il 13 luglio 2023, con cui, revocato il decreto ingiuntivo n.
398/2021 emesso dallo stesso Tribunale, era stato condannato a pagare a la somma di Euro Controparte_1
699.186,29, oltre interessi e spese.
L'appellante, che aveva intrattenuto dal dicembre 2008 rapporti con
Cassa Rurale di Brendola (poi incorporata in Controparte_1
), si doleva della decisione, poiché: 1) il contratto
[...]
di apertura di credito doveva essere riqualificato quale contratto di mutuo, con la conseguenza che “il conteggio degli interessi e il risultato economico dell'operazione andavano riveduti”; 2) il contratto di conto corrente era nullo per mancanza di forma scritta e il contratto di apertura di credito, concluso per atto pubblico, non poteva ovviare al difetto di forma del primo contratto;
3) il giudice avrebbe dovuto dichiarare la banca responsabile della “repentina” revoca degli affidamenti, condannandola al risarcimento del danno sofferto dal cliente.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, confermata la revoca del decreto ingiuntivo e disposta la sospensione dell'esecutorietà della sentenza stessa, fosse accertata “l'inesistenza e/o nullità del contratto di apertura di conto corrente ai sensi dell'art. 117
TUB per assoluta mancanza di forma scritta e conseguente nullità del contratto di apertura di credito, per i motivi tutti esposti in premessa”,
“la nullità e/o inefficacia del contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario per assenza della causa tipica negoziale ai sensi degli artt. 1418 - 1325 e 1344 cc e simulazione relativa del medesimo
2 riqualificabile quale contratto di mutuo ipotecario o di mutuo fondiario
e procedersi pertanto alla riqualificazione del rapporto ed alla determinazione delle somme eventualmente ancora dovute in forza del medesimo, epurando il conteggi di tutti gli addebiti ed oneri non dovuti
e/o non conformi e tenuto conto di quanto versato dal cliente nel corso del rapporto” e “l'illegittimità della revoca e del recesso operato dalla in ordine ai rapporti di conto Controparte_3
corrente e di apertura di credito per i motivi tutti esposti in premessa”.
In subordine, l'appellante domandava che fosse dichiarata l'illegittimità delle clausole contrattali con cui erano pattuiti interessi anatocistici e commissioni, nonché che fosse accertata la responsabilità della banca, con conseguente condanna risarcitoria.
L'appellante formulava altresì richieste istruttorie.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La banca deduceva che: - il cliente aveva beneficiato del capitale erogatogli ed era sempre stato consapevole della natura del rapporto;
- il credito azionato scaturiva da contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato per atto pubblico;
- nessuna responsabilità era prospettabile in capo alla banca per la revoca dell'affidamento.
Anche l'appellata formulava istanze istruttorie.
Con ordinanza del 12 gennaio 2024 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza ed erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 29 maggio 2025 per la rimessione in decisione.
Con atto depositato il 9 gennaio 2025, l'appellante, rappresentato dai difensori muniti di potere rappresentativo, dichiarava di rinunciare al giudizio di appello.
3 Con atto depositato il 13 gennaio 2025, la banca appellata dichiarava di accettare la rinuncia.
Può quindi dichiararsi, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello.
Le spese sono compensate conformemente all'accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1612/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 [...]
(appellata), ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese processuali.
Venezia, 16 gennaio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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