TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.3.2025 da
Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luisa Bachmann presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_3 nato a [...] il [...] cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio Daniele Davanzo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali in data 14/7/2018 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cormano (anno 2018 atto n. 8 parte II serie A) in comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...], il [...], cittadina Persona_1 Pt_2
FATTO pagina 1 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, in comproprietà al 50% di ciascun coniuge, sita in Cormano, Via Vigorelli n.
3, viene assegnata, con quanto in essa contenuto, alla IG.ra quale genitore Parte_1 collocatario prevalente della figlia minore sino al momento dell'indipendenza economica di Pt_1 quest'ultima.
Il IG. ha già lasciato la casa coniugale, asportando i propri effetti personali. Pt_3
Le utenze e le spese ordinarie, a far data dal gennaio 2025, sono a carico della IG.ra Parte_1
ed il IG. a partire da gennaio 2025 inizia a corrisponde il contributo agli
[...] Parte_3 alimenti come statuito all'art. 4 ed il 50% delle spese per OR come regolamentato sempre all'art. 4.
Il IG. si impegna a trasferire la propria residenza entro 30 giorni dalla data dell'udienza. Pt_3
3) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione Per_1
e residenza principale presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, aspirazioni ed inclinazioni, mentre ciascuno di essi eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta con la madre, che tengano conto del preminente interesse della figlia, trascorrerà con quest'ultima:
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, e comunque secondo intese che verranno prese di comune accordo tra i coniugi in relazione ai turni di lavoro del padre, dall'uscita della scuola, dove il padre andrà a prendere fino alle ore 20,30, quando Per_1 la riporterà a casa dalla mamma;
- fine settimana alterni.
In considerazione della tenera età di il padre andrà inizialmente a prelevare la figlia Per_1 dalla madre il sabato mattina alle ore 10,00 e la riaccompagnerà dalla madre alle ore 21.00, ed analogamente per la domenica.
Successivamente, i coniugi valuteranno la possibilità di un pernottamento presso il padre, con il precipuo scopo di privilegiare il benessere di Per_1
- Per quanto attiene alle festività natalizie, i coniugi concordano sull'applicazione del principio dell'alternanza, per cui per quanto attiene il primo anno, il padre trascorrerà con la vigilia, con la mamma il Natale e con il padre il 26 dicembre. Il periodo dal 27 Per_1 dicembre all'1 gennaio verrà trascorso da con la mamma, mentre il periodo dal 2 al Per_1
6 gennaio con il padre. Tale previsione sarà tuttavia passibile di modifica concordata sulla base delle eIGenze di e dei turni di lavoro dei coniugi. Per_1
- Il medesimo principio di alternanza sarà applicato per le ulteriori festività (le vacanze di
Pasqua alternate, la prima con la mamma, e così per i ponti e le altre festività).
- Per quanto riguarda le vacanze estive, compatibilmente alle eIGenze di la figlia Per_1 trascorrerà con il padre una settimana, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. pagina 2 di 6 4) Il IG. , a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore verserà Parte_3 Per_1 alla IG.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN Parte_1
[...] entro il giorno 10 di ogni mese ed a partire dal mese di gennaio
2025, la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e concorrerà altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche, mediche e ludico sportive, da sostenere per la figlia minore, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di
Milano.
5) I coniugi danno atto che frequenta, e continuerà a frequentare la scuola dell'infanzia San Per_1
Giovanni XXIII, di Cormano, via Somalia n. 5, e che i relativi oneri verranno sostenuti nella misura del
50% ciascuno.
A tale proposito, i coniugi concordano che l'Assegno Unico Familiare, già destinato per la retta dell'asilo, resti assegnato nella misura del 100% a favore della IG.ra e continuerà, Parte_1 pertanto, ad essere integralmente versato a suo favore, attualmente sul conto corrente
[...], acceso presso Mediobanca Premier, e successivamente, non appena sarà possibile la relativa modifica, presso il conto corrente IBAN [...].
L'assegno Unico Familiare continuerà ad essere utilizzato per far fronte agli oneri della scuola. L'eventuale differenza residua della retta, verrà ripartita pro quota al 50%. Resta inteso che l'importo relativo all'assegno unico familiare non verrà in nessun modo utilizzato per il pagamento del mutuo, ma destinato unicamente alla figlia.
Il saldo dell'ulteriore conto corrente cointestato [...], acceso presso Mediobanca Premier, pari ad € 1.117,98 al 19/12/24, verrà integralmente destinato per saldare in parte le due rette dell'asilo di con scadenza 15/01/25 e 15/03/25, per € 1.550,00, e, successivamente Per_1 verrà chiuso.
L'importo dell'Assegno Unico Familiare resterà comunque destinato ad in aggiunta agli Per_1 alimenti.
6) I coniugi si faranno carico al 50% ciascuno del pagamento mensile della rata del mutuo contratto con CheBanca! in data 30/1/2017, Atto Notaio Repertorio n. 11919 Raccolta n. Persona_2
9087.
A tal fine, i coniugi convengono sull'opportunità di mantenere acceso il conto corrente
[...], presso Mediobanca Premier, sul quale viene addebitato il mutuo, e si impegnano ciascuno a versare, entro il giorno 15 di ogni mese, una somma pari al 50% della rata di mutuo.
Per quanto concerne le spese straordinarie, di qualsiasi natura, anche quelle condominiali, relative all'immobile oggetto del contratto di mutuo sopra indicato, rimangono a carico di entrambe le parti pro-quota per il 50%.
Le spese ordinarie, a partire dal mese di gennaio 2025, sono a carico della IG.ra al Parte_1
100%.
7) L'autovettura Jeep Tg. FV831PH, intestata al IG. , resterà intestata al medesimo, Parte_3 che si obbliga entro la data dell'udienza a togliere la IG.ra quale garante da relativo Parte_1 contratto di finanziamento, con trasferimento del finanziamento medesimo dall'attuale conto corrente cointestato ad altro conto corrente esclusivo del IG. . Parte_3
In caso di vendita della Jeep, il ricavato, al netto del finanziamento, sarà ripartito al 50% tra i coniugi.
L'autovettura LanciaY Tg. CC213YG, intestata alla IG.ra resterà intestata alla Parte_1
pagina 3 di 6 medesima, che, in ragione della vetustà del veicolo, potrà venderla ed utilizzarne il ricavato per l'acquisto di una nuova autovettura;
fino al momento del nuovo acquisto la IG.ra potrà Parte_1 utilizzare la Jeep, in particolare per le eIGenze di Per_1
Parimenti, verrà trasferito l'addebito del Telepass, che resterà in uso al IG. , su un conto Parte_3 corrente esclusivo del medesimo.
In relaziona allo scooter Tg. FV22977, intestato alla IG.ra , con finanziamento Parte_1 intestato alla medesima, le parti concordano sul fatto che lo stesso verrà venduto e che il ricavato sarà destinato alla chiusura del finanziamento contratto per l'acquisto del medesimo, con saldo dell'eventuale eccedenza al 50% tra i coniugi.
8) Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, di cui all'art. 155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti IGnificativi e rilevanti della vita della figlia, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute, nonché ad assecondare le inclinazioni naturali, artistiche, sportive, musicali, etc., della figlia.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad eventuali assegni di mantenimento l'uno a carico dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_3 hanno contratto matrimonio in CORMANO (MI) il 14 luglio 2018
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 4 di 6 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORMANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6