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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6776/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Ereno Lucia Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Bambara Lucia e dell'avvocato Caldara Erica CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battaglia Terme (PD) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
2. disporre che sia tenuto a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il suo CP_1 mantenimento, l'importo mensile di € 1.000,00, o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa all'esito dell'istruttoria, con decorrenza iniziale dalla data del deposito del presente ricorso e oltre rivalutazione monetaria annuale;
pagina 1 di 7
3. in ogni caso, condannare il Sig. alla integrale refusione in favore della Sig.ra delle CP_1 Pt_1
spese di giudizio, a titolo di compensi professionali, rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA e spese non imponibili, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA - ordinare al resistente ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio dell'estratto conto analitico relativo al terzo trimestre 2022 del conto corrente n. 5732; - ordinare Controparte_2
al resistente ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio degli estratti conto analitici, riferiti alle annualità 2021, 2022 e 2023, di tutti i rapporti bancari intrattenuti con gli istituti di credito indicati nel documento 32 dell'esponente”.
Per parte convenuta:
“Nel merito:
1) Non ci si oppone alla domanda di separazione personale dei coniugi.
2) Previo accertamento degli esborsi che gravano mensilmente a carico del sig. , CP_1
dichiararsi lo stesso tenuto a contribuire al mantenimento della sig.ra nella misura di Parte_1
€.700,00 mensili, con decorrenza dal mese di giugno 2024
3) Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria: 1) Ordinarsi ex art.210 c.p.c. alla ricorrente e, in caso di suo inadempimento, alla società l'esibizione degli estratti conto analitici, riferiti alle annualità 2021, 2022 Controparte_3
e 2023, del rapporto di conto corrente in essere tra e Parte_1 Controparte_3
2) Ci si oppone all'ammissione delle istanze di esibizione avversarie per essere, in esito all'odierna produzione, irrilevanti e superflue là dove afferenti il c/c ed inammissibili ove CodiceFiscale_1 riferite ai c/c di cui alla relazione investigativa “RintraccioFacile.it” (l'esibizione andava richiesta agli istituti bancari)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.11.2023 - premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile a Battaglia Terme (PD) il 19.8.1976 con e che dalla loro unione è nato un CP_1
figlio, in data 21.9.1977 - evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta Per_1
intollerabile e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, non opponendosi alla domanda di separazione e concludendo, quanto al CP_1
resto, come da relativa comparsa.
pagina 2 di 7 All'udienza ex art.473 bisi 21 c.p.c., il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa e le parti chiedevano un rinvio per valutate ipotesi di accordo che tenessero conto anche degli aspetti inerenti al patrimonio immobiliare delle stesse.
Con note depositate per la successiva udienza del 7.6.2024, le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo.
Con ordinanza 31.7.2024, il Giudice delegato in via temporanea e urgente, così provvedeva:” a) pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento a favore di , la somma di CP_4 Parte_1
€ 950,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di maggio 2024; b) dichiara inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti;
c) fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 23.1.2025 ore
11:30, assegnando alle parti termini massimi di legge ex art. 473bis. 28 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica”.
Con note depositate per l'udienza del 23.1.2025 insistevano per l'accogliento delle proprie conclusioni.
********
1.
Preliminarmente, va dichiarata la tardività della memoria di replica depositata da parte resistente.
La documentazione depositata dal resistente non è idonea a provare la tempestività del deposito, atteso l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, che nel caso di specie non è stata prodotta.
Secondo la Suprema Corte, la seconda PEC attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e “rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento[…..] il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva” (cfr. Cass. n. 12422 del 11.5.2021).
2.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
3.
pagina 3 di 7 ha chiesto un assegno di mantenimento per sé a carico del marito di € 1.000,00 mensili. Parte_1
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha allegato che all'epoca della celebrazione del matrimonio la stessa lavorava a tempo pieno come infermiera professionale, con contratto a tempo indeterminato presso il Reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Padova;
tuttavia, dopo qualche anno i coniugi avevano concordato che la moglie si dimettesse per occuparsi della famiglia e della crescita del figlio;
per tale motivo, la pensione percepita da è modesta e ammonta a Per_1 Parte_1 circa € 800,00 per tredici mensilità; il marito ha, invece, lavorato sempre sino all'età pensionabile a tempo pieno con ruolo manageriale presso le Ferrovie dello Stato, per cui percepisce una pensione di circa € 2.500,00 mensili, per tredici mensilità; nel 2018, anno del pensionamento, il resistente ha inoltre ricevuto un ingente trattamento di fine rapporto, dopo quarant'anni di servizio, il cui esatto importo è ignorato dalla ricorrente;
, oltre alle comproprietà in comune con la moglie, è CP_1
proprietario esclusivo di un altro appartamento e relativo box nello stesso condominio ove è sita la casa coniugale, locato a terzi, e comproprietario al 50%, unitamente al figlio di altro appartamento (e Per_1
box pertinenziale) pure questo locato a terzi;
il marito percepisce i canoni di affitto di entrambi gli appartamenti locati;
la famiglia ha sempre goduto di un ottimo tenore di vita, grazie principalmente al reddito da lavoro di , tale da consentirgli non solo di garantire alla famiglia non solo la CP_1 casa di proprietà, molti viaggi in Italia e all'estero, ristoranti e autovetture costose, ma anche di acquistare, nel corso della vita matrimoniale, ben quattro appartamenti oltre quello costituente la casa coniugale, tutti sempre locati a terzi, due dei quali sono stati venduti negli ultimi tre anni.
ha offerto di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento della CP_1 somma di € 700,00 mensili;
pur confermando la situazione patrimoniale e reddituale descritta da
, ha dato conto che la pensione mensile di € 2.322,92 netti è decurtata ogni mese di € Parte_1
416,00, ossia di 1/5 e di essere gravato da debiti e spese tali per cui ogni mese può disporre della residua somma di € 2.043,77.
Tanto premesso, in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dei documenti prodotti dalle parti con le comparse conclusionali, per i quali è stata ritualmente formulata l'istanza di rimessione in termini, considerato che trattasi di documenti di formazione successiva alla scadenza del termine di cui all'art.473 bis.17 comma 2, c.p.c. e che il contraddittorio sui relativi contenuti si è instaurato in sede di scritti conclusivi.
Va invece senz'altro dichiarata l'inammissibilità del doc. 43, prodotto da con la Parte_1
memoria di replica, risalente al 14.2.2024.
pagina 4 di 7 Il Collegio ritiene di confermare l'assegno di mantenimento nell'ammontare già previsto dai provvedimenti temporanei ed urgenti, condividendo e richiamando l'ordinanza del Giudice delegato ex art. 473bis. 22 c.p.c., anche in punto di motivazione e di determinazioni istruttorie.
Occorre premettere che nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere che dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte (ex multis Cass civ. n. 5251 dell'1.3.2017).
L'assegno, dunque, deve essere riconosciuto ove il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri in relazione al precedente tenore di vita matrimoniale e ove sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che non ha contestato la ricostruzione CP_1
della vita matrimoniale offerta da , né il buon tenore di vita goduto dalla famiglia – pure Parte_1
allegato da parte ricorrente -, testimoniato del resto dall'acquisto di numerosi immobili in costanza di matrimonio.
In secondo luogo, tra i coniugi sussiste un'evidente disparità sia patrimoniale, sia reddituale.
gode unicamente del reddito da pensione, che negli anni 2020, 2021 e 2022 è stata pari Parte_1 rispettivamente ad € 11.428,58, € 11.440,02 ed € 11.729,48 (docc. 4, 5 e 6 parte ricorrente), è proprietaria della quota indivisa di 1/2 della casa coniugale, sita in Padova, Segantini n.26 (doc.7 parte ricorrente) e di un'auto Ford Ka.
, invece, risulta aver percepito negli stessi anni una pensione pari rispettivamente ad € CP_1
40.895,00, € 40.914,00 e d € 41.644,00 annui (doc.23, 24 e 25 di parte resistente); è comproprietario della quota indivisa di ½ della casa coniugale, proprietario esclusivo di altro appartamento e relativo garage, dalla cui locazione percepisce un canone di € 500,00, come concordemente allegato dalle parti, nonché comproprietario al 50%, unitamente al figlio , di un ulteriore appartamento e relativo Per_1 garage, pure locato a terzi per un canone mensile di € 625,00 (doc.7-8-9 di parte ) e CP_1
proprietario di tre auto, una Renault Kangoo, una Mercedes e una RI (doc.32 di parte . Pt_1
pagina 5 di 7 Sempre sotto il profilo patrimoniale, secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non smentito da controparte e comunque comprovato da documenti, il resistente negli anni 2019 e 2022 ha venduto due appartamenti, rispettivamente al prezzo di € 85.000,00 (doc. 12 e 33 di parte e di € 62.000,00 Pt_1
(doc.10 e 28 di parte . Pt_1
è gravato da debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e, precisamente, di rate CP_1
mensili di € 208,12 ciascuna sino a novembre 2025 (doc. 30 di parre resistente) e di € 132,65 ciascuna sino a febbraio del 2028.
Con la comparsa conclusionale ha documentato di essere stato attinto da un ulteriore CP_1 avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, per il quale dovrà versare a rate – con definizione agevolata – una somma pari a circa € 4.300,00 (doc.57 di parte resistente).
Tuttavia, il Collegio ritiene che tale ulteriore esborso, nonché la percezione, a decorrere dal novembre
2024, del solo 50% del canone di locazione di € 615,00 (a fronte della richiesta del figlio di Per_1
incamerare la quota di sua spettanza in quanto comproprietario: doc.55 e 56 di parte resistente), non siano idonei ad incidere in modo sostanziale sulla complessiva situazione reddituale e patrimoniale del resistente.
Oltre alla certa percezione di maggiori entrate da parte del resistente, per non aver presentato le dichiarazioni dei redditi negli anni precedenti e di cui agli avvisi di accertamento prodotti, deve rilevarsi che, pur a seguito rilievo, nell'ordinanza del Giudice delegato, del comportamento processuale valutabile ex artt. 116 e 473bis. 18 c.p.c. per la mancata produzione documentale sull'ammontare del t.f.r. percepito (a fronte delle allegazioni di parte ricorrente), il resistente non ha fornito alcun elemento idoneo a ricostruire la sua effettiva disponibilità patrimoniale, da ritenersi superiore a quanto allegato e documentato in atti.
La somma di € 950,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, pertanto, si stima congrua alla luce dell'istruttoria documentale esperita, degli argomenti di prova desumibili dal contegno processuale delle parti, nonché della pacifica circostanza che la casa coniugale in comproprietà è abitata dal resistente, in quanto la ricorrente si è recata altrove sin dal mese di maggio del 2024; da tale data, coincidente con la cessazione della convivenza e dunque della contribuzione alle spese da parte del marito, deve farsi decorrere l'assegno di mantenimento.
3.
pagina 6 di 7 Tenuto conto dell'esito della controversia, alla luce delle domande delle parti ed in particolare del riconoscimento da parte del resistente del diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento
(discostandosi le richieste delle parti solo nel quantum), si stima congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento a favore di , la CP_1 Parte_1 somma di € 950,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di maggio 2024;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6776/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Ereno Lucia Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Bambara Lucia e dell'avvocato Caldara Erica CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battaglia Terme (PD) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
2. disporre che sia tenuto a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il suo CP_1 mantenimento, l'importo mensile di € 1.000,00, o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa all'esito dell'istruttoria, con decorrenza iniziale dalla data del deposito del presente ricorso e oltre rivalutazione monetaria annuale;
pagina 1 di 7
3. in ogni caso, condannare il Sig. alla integrale refusione in favore della Sig.ra delle CP_1 Pt_1
spese di giudizio, a titolo di compensi professionali, rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA e spese non imponibili, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA - ordinare al resistente ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio dell'estratto conto analitico relativo al terzo trimestre 2022 del conto corrente n. 5732; - ordinare Controparte_2
al resistente ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio degli estratti conto analitici, riferiti alle annualità 2021, 2022 e 2023, di tutti i rapporti bancari intrattenuti con gli istituti di credito indicati nel documento 32 dell'esponente”.
Per parte convenuta:
“Nel merito:
1) Non ci si oppone alla domanda di separazione personale dei coniugi.
2) Previo accertamento degli esborsi che gravano mensilmente a carico del sig. , CP_1
dichiararsi lo stesso tenuto a contribuire al mantenimento della sig.ra nella misura di Parte_1
€.700,00 mensili, con decorrenza dal mese di giugno 2024
3) Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria: 1) Ordinarsi ex art.210 c.p.c. alla ricorrente e, in caso di suo inadempimento, alla società l'esibizione degli estratti conto analitici, riferiti alle annualità 2021, 2022 Controparte_3
e 2023, del rapporto di conto corrente in essere tra e Parte_1 Controparte_3
2) Ci si oppone all'ammissione delle istanze di esibizione avversarie per essere, in esito all'odierna produzione, irrilevanti e superflue là dove afferenti il c/c ed inammissibili ove CodiceFiscale_1 riferite ai c/c di cui alla relazione investigativa “RintraccioFacile.it” (l'esibizione andava richiesta agli istituti bancari)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.11.2023 - premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile a Battaglia Terme (PD) il 19.8.1976 con e che dalla loro unione è nato un CP_1
figlio, in data 21.9.1977 - evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta Per_1
intollerabile e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, non opponendosi alla domanda di separazione e concludendo, quanto al CP_1
resto, come da relativa comparsa.
pagina 2 di 7 All'udienza ex art.473 bisi 21 c.p.c., il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa e le parti chiedevano un rinvio per valutate ipotesi di accordo che tenessero conto anche degli aspetti inerenti al patrimonio immobiliare delle stesse.
Con note depositate per la successiva udienza del 7.6.2024, le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo.
Con ordinanza 31.7.2024, il Giudice delegato in via temporanea e urgente, così provvedeva:” a) pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento a favore di , la somma di CP_4 Parte_1
€ 950,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di maggio 2024; b) dichiara inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti;
c) fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 23.1.2025 ore
11:30, assegnando alle parti termini massimi di legge ex art. 473bis. 28 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica”.
Con note depositate per l'udienza del 23.1.2025 insistevano per l'accogliento delle proprie conclusioni.
********
1.
Preliminarmente, va dichiarata la tardività della memoria di replica depositata da parte resistente.
La documentazione depositata dal resistente non è idonea a provare la tempestività del deposito, atteso l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, che nel caso di specie non è stata prodotta.
Secondo la Suprema Corte, la seconda PEC attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e “rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento[…..] il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva” (cfr. Cass. n. 12422 del 11.5.2021).
2.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
3.
pagina 3 di 7 ha chiesto un assegno di mantenimento per sé a carico del marito di € 1.000,00 mensili. Parte_1
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha allegato che all'epoca della celebrazione del matrimonio la stessa lavorava a tempo pieno come infermiera professionale, con contratto a tempo indeterminato presso il Reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Padova;
tuttavia, dopo qualche anno i coniugi avevano concordato che la moglie si dimettesse per occuparsi della famiglia e della crescita del figlio;
per tale motivo, la pensione percepita da è modesta e ammonta a Per_1 Parte_1 circa € 800,00 per tredici mensilità; il marito ha, invece, lavorato sempre sino all'età pensionabile a tempo pieno con ruolo manageriale presso le Ferrovie dello Stato, per cui percepisce una pensione di circa € 2.500,00 mensili, per tredici mensilità; nel 2018, anno del pensionamento, il resistente ha inoltre ricevuto un ingente trattamento di fine rapporto, dopo quarant'anni di servizio, il cui esatto importo è ignorato dalla ricorrente;
, oltre alle comproprietà in comune con la moglie, è CP_1
proprietario esclusivo di un altro appartamento e relativo box nello stesso condominio ove è sita la casa coniugale, locato a terzi, e comproprietario al 50%, unitamente al figlio di altro appartamento (e Per_1
box pertinenziale) pure questo locato a terzi;
il marito percepisce i canoni di affitto di entrambi gli appartamenti locati;
la famiglia ha sempre goduto di un ottimo tenore di vita, grazie principalmente al reddito da lavoro di , tale da consentirgli non solo di garantire alla famiglia non solo la CP_1 casa di proprietà, molti viaggi in Italia e all'estero, ristoranti e autovetture costose, ma anche di acquistare, nel corso della vita matrimoniale, ben quattro appartamenti oltre quello costituente la casa coniugale, tutti sempre locati a terzi, due dei quali sono stati venduti negli ultimi tre anni.
ha offerto di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento della CP_1 somma di € 700,00 mensili;
pur confermando la situazione patrimoniale e reddituale descritta da
, ha dato conto che la pensione mensile di € 2.322,92 netti è decurtata ogni mese di € Parte_1
416,00, ossia di 1/5 e di essere gravato da debiti e spese tali per cui ogni mese può disporre della residua somma di € 2.043,77.
Tanto premesso, in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dei documenti prodotti dalle parti con le comparse conclusionali, per i quali è stata ritualmente formulata l'istanza di rimessione in termini, considerato che trattasi di documenti di formazione successiva alla scadenza del termine di cui all'art.473 bis.17 comma 2, c.p.c. e che il contraddittorio sui relativi contenuti si è instaurato in sede di scritti conclusivi.
Va invece senz'altro dichiarata l'inammissibilità del doc. 43, prodotto da con la Parte_1
memoria di replica, risalente al 14.2.2024.
pagina 4 di 7 Il Collegio ritiene di confermare l'assegno di mantenimento nell'ammontare già previsto dai provvedimenti temporanei ed urgenti, condividendo e richiamando l'ordinanza del Giudice delegato ex art. 473bis. 22 c.p.c., anche in punto di motivazione e di determinazioni istruttorie.
Occorre premettere che nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere che dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte (ex multis Cass civ. n. 5251 dell'1.3.2017).
L'assegno, dunque, deve essere riconosciuto ove il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri in relazione al precedente tenore di vita matrimoniale e ove sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che non ha contestato la ricostruzione CP_1
della vita matrimoniale offerta da , né il buon tenore di vita goduto dalla famiglia – pure Parte_1
allegato da parte ricorrente -, testimoniato del resto dall'acquisto di numerosi immobili in costanza di matrimonio.
In secondo luogo, tra i coniugi sussiste un'evidente disparità sia patrimoniale, sia reddituale.
gode unicamente del reddito da pensione, che negli anni 2020, 2021 e 2022 è stata pari Parte_1 rispettivamente ad € 11.428,58, € 11.440,02 ed € 11.729,48 (docc. 4, 5 e 6 parte ricorrente), è proprietaria della quota indivisa di 1/2 della casa coniugale, sita in Padova, Segantini n.26 (doc.7 parte ricorrente) e di un'auto Ford Ka.
, invece, risulta aver percepito negli stessi anni una pensione pari rispettivamente ad € CP_1
40.895,00, € 40.914,00 e d € 41.644,00 annui (doc.23, 24 e 25 di parte resistente); è comproprietario della quota indivisa di ½ della casa coniugale, proprietario esclusivo di altro appartamento e relativo garage, dalla cui locazione percepisce un canone di € 500,00, come concordemente allegato dalle parti, nonché comproprietario al 50%, unitamente al figlio , di un ulteriore appartamento e relativo Per_1 garage, pure locato a terzi per un canone mensile di € 625,00 (doc.7-8-9 di parte ) e CP_1
proprietario di tre auto, una Renault Kangoo, una Mercedes e una RI (doc.32 di parte . Pt_1
pagina 5 di 7 Sempre sotto il profilo patrimoniale, secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non smentito da controparte e comunque comprovato da documenti, il resistente negli anni 2019 e 2022 ha venduto due appartamenti, rispettivamente al prezzo di € 85.000,00 (doc. 12 e 33 di parte e di € 62.000,00 Pt_1
(doc.10 e 28 di parte . Pt_1
è gravato da debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e, precisamente, di rate CP_1
mensili di € 208,12 ciascuna sino a novembre 2025 (doc. 30 di parre resistente) e di € 132,65 ciascuna sino a febbraio del 2028.
Con la comparsa conclusionale ha documentato di essere stato attinto da un ulteriore CP_1 avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, per il quale dovrà versare a rate – con definizione agevolata – una somma pari a circa € 4.300,00 (doc.57 di parte resistente).
Tuttavia, il Collegio ritiene che tale ulteriore esborso, nonché la percezione, a decorrere dal novembre
2024, del solo 50% del canone di locazione di € 615,00 (a fronte della richiesta del figlio di Per_1
incamerare la quota di sua spettanza in quanto comproprietario: doc.55 e 56 di parte resistente), non siano idonei ad incidere in modo sostanziale sulla complessiva situazione reddituale e patrimoniale del resistente.
Oltre alla certa percezione di maggiori entrate da parte del resistente, per non aver presentato le dichiarazioni dei redditi negli anni precedenti e di cui agli avvisi di accertamento prodotti, deve rilevarsi che, pur a seguito rilievo, nell'ordinanza del Giudice delegato, del comportamento processuale valutabile ex artt. 116 e 473bis. 18 c.p.c. per la mancata produzione documentale sull'ammontare del t.f.r. percepito (a fronte delle allegazioni di parte ricorrente), il resistente non ha fornito alcun elemento idoneo a ricostruire la sua effettiva disponibilità patrimoniale, da ritenersi superiore a quanto allegato e documentato in atti.
La somma di € 950,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, pertanto, si stima congrua alla luce dell'istruttoria documentale esperita, degli argomenti di prova desumibili dal contegno processuale delle parti, nonché della pacifica circostanza che la casa coniugale in comproprietà è abitata dal resistente, in quanto la ricorrente si è recata altrove sin dal mese di maggio del 2024; da tale data, coincidente con la cessazione della convivenza e dunque della contribuzione alle spese da parte del marito, deve farsi decorrere l'assegno di mantenimento.
3.
pagina 6 di 7 Tenuto conto dell'esito della controversia, alla luce delle domande delle parti ed in particolare del riconoscimento da parte del resistente del diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento
(discostandosi le richieste delle parti solo nel quantum), si stima congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento a favore di , la CP_1 Parte_1 somma di € 950,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di maggio 2024;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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