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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN RR presidente
Biagio Politano consigliere
NN RI CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2261 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente tra
(C.F.: ), difesa dall'avvocato Enzo Parte_1 P.IVA_1
Paolini
Parte appellante e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato Giulia Ferrante
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la “Voglia l'adita Corte riformare la Parte_1
sentenza impugnata, e per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo
1 contrattuale di parte appellata, di corrispondere alla deducente la somma di
€. 101.391,00 per la Polispecialistica, ed E. 212.451,00 per le Analisi di
Laboratorio. In subordine condannare l' al pagamento di Controparte_1
tutte le prestazioni rese, a titolo di indebito arricchimento, anche secondo una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.Vinte le spese di lite.”
Per l : “Voglia il lEcc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così provvedere: Nel
Merito, -Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della ordinanza/ sentenza, impugnata, del 25 novembre 2019, resa nel procedimento di cognizione sommaria -art. 702 bis cpc. n.1457 /2018 r.g. Del Tribunale di Crotone.
Condannare parte appellante alle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., la ha agito in giudizio avverso l' Parte_1 CP_2
al fine di sentirla condannare al pagamento dell'importo preteso.
[...]
Ha dedotto, in fatto, di aver erogato, per l'anno 2017, prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, alla luce del contratto sottoscritto nell'anno 2016
e automaticamente prorogato in forza dell'art 9 dello stesso contratto.
Ha dedotto di aver ricevuto, per le suddette prestazioni relative all'anno
2017, una remunerazione soltanto parziale in ragione dell'abbattimento tariffario disposto dal nuovo accordo sottoscritto solo in data 28.12.2017.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, fondata la propria pretesa creditoria in ragione della proroga automatica del contratto originariamente sottoscritto
2 nell'anno 2016 che consentirebbe di ritenere “intra budget” le prestazioni rese nell'anno 2017.
In subordine ha ritenuto in ogni caso dovuto l'importo residuo ancora non remunerato a titolo di azione ex art 2041 c.c. ritenendo che ricorrano nel caso di specie tutti i presupposti legittimanti la domanda de qua.
Si è costituita in giudizio l' contestando quanto ex CP_2
adverso dedotto ed evidenziando, in particolare, l'infondatezza della domanda principale per espressa sottoscrizione di un nuovo contratto, a dicembre 2017, prevedente un abbattimento tariffario. Con riferimento alla domanda subordinata ha inoltre ritenuto non sussistente il presupposto dell'indebito arricchimento in ragione della remunerazione (ancorché parziale) effettuata delle prestazioni eseguite.”
Con l'ordinanza n. 1661/2019 resa ex art. 702 bis c.p.c. il 25.10.2019
a definizione del giudizio n. 1457/2018 r.g.a.c., il Tribunale di Crotone rigettato la domanda, ritenendo valido retroattivamente il nuovo tetto di spesa stabilito nel contratto per l'anno 2017; aveva, altresì, ritenuto infondata l'azione ex art. 2041 c.c., in considerazione della sussidiarietà dell'azione e della presenza di un contratto.
L'appellante ha impugnato la sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi:
1. Erronea individuazione del titolo contrattuale applicabile alle prestazioni rese nell'anno 2017, non avendo il contratto sottoscritto il 28 dicembre 2017 effetto novativo e sostitutivo rispetto all'accordo del 2016, nel quale era contenuta la clausola di proroga, che ne estendeva l'efficacia fino alla sottoscrizione di un eventuale nuovo accordo;
2.Violazione dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di programmazione della spesa sanitaria: il giudice di prime cure non avrebbe considerato che l'imposizione di tetti di spesa a fine esercizio, con effetto
3 retroattivo, sarebbe illegittima quando non tenga conto delle prestazioni già rese, configurando un esercizio del potere in carenza di legittimazione;
3.Erronea interpretazione della sottoscrizione del contratto 2017 e della nota di riserva: il giudice avrebbe ingiustamente escluso la rilevanza della dichiarazione relativa al fatto che la sottoscrizione stesse avvenendo “al solo fine di evitare la sospensione dell'accreditamento”, non considerando che, ai sensi dell'art.
8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992, la mancata sottoscrizione avrebbe comportato la sospensione dell'accreditamento stesso, escludendo dunque una reale libertà negoziale;
4. Erroneo rigetto della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.: pur a voler considerare valido il contratto del 28 dicembre 2017, le prestazioni rese oltre il tetto di spesa risulterebbero extracontrattuali e, pertanto, possibile oggetto dell'azione di indebito arricchimento;
5. Erronea liquidazione delle spese di lite: il tribunale avrebbe liquidato compensi eccessivi (euro 23.000,00 oltre accessori) in un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. privo di istruttoria, in violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della controversia (euro 387.494,00).
L' si è costituita, Controparte_1
argomentando per il rigetto dell'appello: ha evidenziato che il tetto di spesa annuale fissato dalla Regione Calabria per il 2017 costituirebbe un limite invalicabile e vincolante;
che il contratto del 2017, validamente sottoscritto, avrebbe sostituito integralmente quello del 2016, con esclusione di qualsiasi proroga automatica e di ogni diritto alla remunerazione di prestazioni extra budget;
che la domanda ex art. 2041 c.c. sarebbe stata correttamente rigettata.
All'udienza del 25.6.25, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con
4 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 30.6.25, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
I primi tre motivi d'appello – trattati congiuntamente per connessione e per comodità espositiva – sono infondati.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo
502/1992, che ha introdotto il sistema di accreditamento delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie con remunerazione delle prestazioni mediante il sistema "a tariffa"; la Regione, l'azienda ospedaliera e i singoli soggetti erogatori definiscono le specifiche condizioni di scambio, anche in termini di volumi e tipologie di prestazioni scambiate e dei relativi livelli tariffari.
Esigenze di bilancio e contenimento della spesa pubblica hanno imposto una programmazione delle spese, subordinando l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture accreditate alla stipula di appositi accordi contrattuali, nei quali sono definiti gli obiettivi di salute, nonché il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima si impegnano Pt_2
ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo.
L'art. 8 quinquies, lettera d) D.Lgs. 502/1992 prevede il cosiddetto tetto di spesa, che nel contratto siano indicati i corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate, globalmente risultanti dall'applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte.
5 I tetti di spesa sono considerati legittimi dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione delle ineludibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
e la loro previsione non risulta lesiva del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, in quanto esso dev'essere armonizzato, pur tutelandone il nucleo essenziale, col rispetto dei vincoli finanziari.
Nel caso di specie, la società erogatrice chiede il pagamento delle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2017 oltre il tetto di spesa fissato annualmente dalla Regione e richiamato nel contratto concluso inter partes nel 2016, in quanto applicabile in prorogatio il tetto fissato per l'anno precedente e non dovendosi applicare quello previsto per il 2017.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, per i principi sopra espressi non possono ritenersi remunerabili le prestazioni rese dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento, nell'ambito del rapporto di convenzione, oltre i limiti del tetto di spesa annua.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la legittimazione della struttura privata a operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico è normativamente limitata dal sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento a un tetto di spesa (ex multis Cons.
Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1832; Cons. Stato. Ad. Plen., 2 maggio 2006,
T.A.R.Calabria, sez. I, 07/07/2017, n. 1056).
Le prestazioni erogate dalla struttura nel 2017 oltre il tetto di spesa previsto per il 2017, invero, sono da ritenersi non remunerabili, in quanto occorre applicare il tetto massimo previsto per tale annualità.
L'art.
9.2 del contratto stipulato in data 10 giugno 2016 stabilisce:
“fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenti i rapporti
6 dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dal 1 gennaio 2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate.”
All'art.
4.13 le parti si sono accordate nel senso che oltre il tetto massimo stabilito nel contratto-accordo non sono riconosciuti oneri a carico del e all'art. 14.2 hanno sottoscritto una clausola di salvaguardia, che Pt_3
prevede testualmente: “resta inteso che l'erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che possono richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative”
L'interpretazione sistematica del contratto consente di affermare che le parti abbiano inteso stabilire provvisoriamente per il 2017 il tetto di spesa annuo in misura pari a quello fissato per il 2016, rimettendo convenzionalmente la definitiva e concreta determinazione della misura del corrispettivo erogabile all'adozione del provvedimento di fissazione del nuovo limite del tetto di spesa per il 2017.
La delibera del commissario ad acta richiamata dall' , Controparte_1
in quanto definisce i tetti di spesa inderogabili per l'anno 2017, non può non costituire normativa cui l'erogatore ha inteso conformarsi in via preventiva.
Il quarto motivo d'appello - relativo al mancato accoglimento della domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. – è infondato, sebbene per motivazione diversa da quella espressa dal giudice di primo grado, ovvero per il carattere “imposto” dell'arricchimento.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n.
10798/2015, hanno affermato che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito
7 arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
Al fine di ravvisare l'imposizione di tale arricchimento, peraltro, è sufficiente che la pubblica amministrazione abbia deliberato, come avvenuto nel caso in esame, un tetto di spesa, adempiendo gli obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche – nel caso di specie accettato in via preventiva dall'erogatore -, in ciò ravvisandosi, inequivocabilmente, il suo diniego a sostenere una spesa superiore e ad accettare prestazioni che siano ulteriori rispetto a quelle che generano un corrispettivo nei limiti di spesa, con conseguente esclusione del diritto all'indennizzo.
Tra l'altro, sullo specifico tema dell'ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni sociosanitarie rese oltre il tetto di spesa si è pronunciata la Corte di cassazione, affermando che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà a una spesa superiore ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite, cosicché
l'arricchimento che la pubblica amministrazione consegue dall'esecuzione delle prestazioni oltre il tetto di spesa assume un carattere “imposto”, come tale preclusivo dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti (Cass. sez. III, n. 13884/2020; n. 36654/2021; n.
25514/2024).
8 Il quinto motivo d'appello – relativo alla regolamentazione delle spese di lite – è infondato.
La liquidazione risulta effettuata secondo i parametri dello scaglione di riferimento, a nulla rilevando che la fase istruttoria non abbia avuto autonomo svolgimento, in quanto essa – come fase istruttoria o di trattazione
– non può essere esclusa dalla liquidazione, rappresentando un momento ineludibile di ogni procedimento giudiziario (Cass. 19413/2025).
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 260.001 a € 520.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 10.060,00 per onorari, oltre accessori di legge.
9 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN RI CH AN RR
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN RR presidente
Biagio Politano consigliere
NN RI CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2261 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente tra
(C.F.: ), difesa dall'avvocato Enzo Parte_1 P.IVA_1
Paolini
Parte appellante e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato Giulia Ferrante
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la “Voglia l'adita Corte riformare la Parte_1
sentenza impugnata, e per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo
1 contrattuale di parte appellata, di corrispondere alla deducente la somma di
€. 101.391,00 per la Polispecialistica, ed E. 212.451,00 per le Analisi di
Laboratorio. In subordine condannare l' al pagamento di Controparte_1
tutte le prestazioni rese, a titolo di indebito arricchimento, anche secondo una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.Vinte le spese di lite.”
Per l : “Voglia il lEcc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così provvedere: Nel
Merito, -Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della ordinanza/ sentenza, impugnata, del 25 novembre 2019, resa nel procedimento di cognizione sommaria -art. 702 bis cpc. n.1457 /2018 r.g. Del Tribunale di Crotone.
Condannare parte appellante alle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., la ha agito in giudizio avverso l' Parte_1 CP_2
al fine di sentirla condannare al pagamento dell'importo preteso.
[...]
Ha dedotto, in fatto, di aver erogato, per l'anno 2017, prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, alla luce del contratto sottoscritto nell'anno 2016
e automaticamente prorogato in forza dell'art 9 dello stesso contratto.
Ha dedotto di aver ricevuto, per le suddette prestazioni relative all'anno
2017, una remunerazione soltanto parziale in ragione dell'abbattimento tariffario disposto dal nuovo accordo sottoscritto solo in data 28.12.2017.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, fondata la propria pretesa creditoria in ragione della proroga automatica del contratto originariamente sottoscritto
2 nell'anno 2016 che consentirebbe di ritenere “intra budget” le prestazioni rese nell'anno 2017.
In subordine ha ritenuto in ogni caso dovuto l'importo residuo ancora non remunerato a titolo di azione ex art 2041 c.c. ritenendo che ricorrano nel caso di specie tutti i presupposti legittimanti la domanda de qua.
Si è costituita in giudizio l' contestando quanto ex CP_2
adverso dedotto ed evidenziando, in particolare, l'infondatezza della domanda principale per espressa sottoscrizione di un nuovo contratto, a dicembre 2017, prevedente un abbattimento tariffario. Con riferimento alla domanda subordinata ha inoltre ritenuto non sussistente il presupposto dell'indebito arricchimento in ragione della remunerazione (ancorché parziale) effettuata delle prestazioni eseguite.”
Con l'ordinanza n. 1661/2019 resa ex art. 702 bis c.p.c. il 25.10.2019
a definizione del giudizio n. 1457/2018 r.g.a.c., il Tribunale di Crotone rigettato la domanda, ritenendo valido retroattivamente il nuovo tetto di spesa stabilito nel contratto per l'anno 2017; aveva, altresì, ritenuto infondata l'azione ex art. 2041 c.c., in considerazione della sussidiarietà dell'azione e della presenza di un contratto.
L'appellante ha impugnato la sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi:
1. Erronea individuazione del titolo contrattuale applicabile alle prestazioni rese nell'anno 2017, non avendo il contratto sottoscritto il 28 dicembre 2017 effetto novativo e sostitutivo rispetto all'accordo del 2016, nel quale era contenuta la clausola di proroga, che ne estendeva l'efficacia fino alla sottoscrizione di un eventuale nuovo accordo;
2.Violazione dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di programmazione della spesa sanitaria: il giudice di prime cure non avrebbe considerato che l'imposizione di tetti di spesa a fine esercizio, con effetto
3 retroattivo, sarebbe illegittima quando non tenga conto delle prestazioni già rese, configurando un esercizio del potere in carenza di legittimazione;
3.Erronea interpretazione della sottoscrizione del contratto 2017 e della nota di riserva: il giudice avrebbe ingiustamente escluso la rilevanza della dichiarazione relativa al fatto che la sottoscrizione stesse avvenendo “al solo fine di evitare la sospensione dell'accreditamento”, non considerando che, ai sensi dell'art.
8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992, la mancata sottoscrizione avrebbe comportato la sospensione dell'accreditamento stesso, escludendo dunque una reale libertà negoziale;
4. Erroneo rigetto della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.: pur a voler considerare valido il contratto del 28 dicembre 2017, le prestazioni rese oltre il tetto di spesa risulterebbero extracontrattuali e, pertanto, possibile oggetto dell'azione di indebito arricchimento;
5. Erronea liquidazione delle spese di lite: il tribunale avrebbe liquidato compensi eccessivi (euro 23.000,00 oltre accessori) in un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. privo di istruttoria, in violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della controversia (euro 387.494,00).
L' si è costituita, Controparte_1
argomentando per il rigetto dell'appello: ha evidenziato che il tetto di spesa annuale fissato dalla Regione Calabria per il 2017 costituirebbe un limite invalicabile e vincolante;
che il contratto del 2017, validamente sottoscritto, avrebbe sostituito integralmente quello del 2016, con esclusione di qualsiasi proroga automatica e di ogni diritto alla remunerazione di prestazioni extra budget;
che la domanda ex art. 2041 c.c. sarebbe stata correttamente rigettata.
All'udienza del 25.6.25, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con
4 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 30.6.25, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
I primi tre motivi d'appello – trattati congiuntamente per connessione e per comodità espositiva – sono infondati.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo
502/1992, che ha introdotto il sistema di accreditamento delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie con remunerazione delle prestazioni mediante il sistema "a tariffa"; la Regione, l'azienda ospedaliera e i singoli soggetti erogatori definiscono le specifiche condizioni di scambio, anche in termini di volumi e tipologie di prestazioni scambiate e dei relativi livelli tariffari.
Esigenze di bilancio e contenimento della spesa pubblica hanno imposto una programmazione delle spese, subordinando l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture accreditate alla stipula di appositi accordi contrattuali, nei quali sono definiti gli obiettivi di salute, nonché il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima si impegnano Pt_2
ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo.
L'art. 8 quinquies, lettera d) D.Lgs. 502/1992 prevede il cosiddetto tetto di spesa, che nel contratto siano indicati i corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate, globalmente risultanti dall'applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte.
5 I tetti di spesa sono considerati legittimi dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione delle ineludibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
e la loro previsione non risulta lesiva del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, in quanto esso dev'essere armonizzato, pur tutelandone il nucleo essenziale, col rispetto dei vincoli finanziari.
Nel caso di specie, la società erogatrice chiede il pagamento delle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2017 oltre il tetto di spesa fissato annualmente dalla Regione e richiamato nel contratto concluso inter partes nel 2016, in quanto applicabile in prorogatio il tetto fissato per l'anno precedente e non dovendosi applicare quello previsto per il 2017.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, per i principi sopra espressi non possono ritenersi remunerabili le prestazioni rese dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento, nell'ambito del rapporto di convenzione, oltre i limiti del tetto di spesa annua.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la legittimazione della struttura privata a operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico è normativamente limitata dal sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento a un tetto di spesa (ex multis Cons.
Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1832; Cons. Stato. Ad. Plen., 2 maggio 2006,
T.A.R.Calabria, sez. I, 07/07/2017, n. 1056).
Le prestazioni erogate dalla struttura nel 2017 oltre il tetto di spesa previsto per il 2017, invero, sono da ritenersi non remunerabili, in quanto occorre applicare il tetto massimo previsto per tale annualità.
L'art.
9.2 del contratto stipulato in data 10 giugno 2016 stabilisce:
“fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenti i rapporti
6 dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dal 1 gennaio 2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate.”
All'art.
4.13 le parti si sono accordate nel senso che oltre il tetto massimo stabilito nel contratto-accordo non sono riconosciuti oneri a carico del e all'art. 14.2 hanno sottoscritto una clausola di salvaguardia, che Pt_3
prevede testualmente: “resta inteso che l'erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che possono richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative”
L'interpretazione sistematica del contratto consente di affermare che le parti abbiano inteso stabilire provvisoriamente per il 2017 il tetto di spesa annuo in misura pari a quello fissato per il 2016, rimettendo convenzionalmente la definitiva e concreta determinazione della misura del corrispettivo erogabile all'adozione del provvedimento di fissazione del nuovo limite del tetto di spesa per il 2017.
La delibera del commissario ad acta richiamata dall' , Controparte_1
in quanto definisce i tetti di spesa inderogabili per l'anno 2017, non può non costituire normativa cui l'erogatore ha inteso conformarsi in via preventiva.
Il quarto motivo d'appello - relativo al mancato accoglimento della domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. – è infondato, sebbene per motivazione diversa da quella espressa dal giudice di primo grado, ovvero per il carattere “imposto” dell'arricchimento.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n.
10798/2015, hanno affermato che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito
7 arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
Al fine di ravvisare l'imposizione di tale arricchimento, peraltro, è sufficiente che la pubblica amministrazione abbia deliberato, come avvenuto nel caso in esame, un tetto di spesa, adempiendo gli obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche – nel caso di specie accettato in via preventiva dall'erogatore -, in ciò ravvisandosi, inequivocabilmente, il suo diniego a sostenere una spesa superiore e ad accettare prestazioni che siano ulteriori rispetto a quelle che generano un corrispettivo nei limiti di spesa, con conseguente esclusione del diritto all'indennizzo.
Tra l'altro, sullo specifico tema dell'ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni sociosanitarie rese oltre il tetto di spesa si è pronunciata la Corte di cassazione, affermando che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà a una spesa superiore ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite, cosicché
l'arricchimento che la pubblica amministrazione consegue dall'esecuzione delle prestazioni oltre il tetto di spesa assume un carattere “imposto”, come tale preclusivo dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti (Cass. sez. III, n. 13884/2020; n. 36654/2021; n.
25514/2024).
8 Il quinto motivo d'appello – relativo alla regolamentazione delle spese di lite – è infondato.
La liquidazione risulta effettuata secondo i parametri dello scaglione di riferimento, a nulla rilevando che la fase istruttoria non abbia avuto autonomo svolgimento, in quanto essa – come fase istruttoria o di trattazione
– non può essere esclusa dalla liquidazione, rappresentando un momento ineludibile di ogni procedimento giudiziario (Cass. 19413/2025).
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 260.001 a € 520.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 10.060,00 per onorari, oltre accessori di legge.
9 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
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