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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11928/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 11928/2025 vg promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DONATO CRISTINA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALCET ELENA che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra e , non coniugati, i quali hanno cessato la Parte_1 Controparte_1 convivenza per incompatibilità di carattere, sono nati i figli (in data 11/03/2003) oggi Per_1
Per_ maggiorenne ed economicamente autosufficiente e (in data 19/05/2005) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Con ricorso congiuntamente depositato il 06/06/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 21/04/2017, relativamente alle questioni economiche.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 21/04/2017:
DA' ATTO che il figlio maggiorenne e economicamente autosufficiente, avrà residenza Per_1 presso il padre in Chieri, Vicolo Albussano 7.
DA' ATTO che, il padre, sig. , stante la raggiunta autosufficienza economica del figlio Parte_1
di comune accordo con la madre, non ha più corrisposto alla medesima l'assegno di Per_1 mantenimento per il figlio a far data dal mese di luglio 2024. Per_1
Per_ DA' ATTO che la figlia, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a mantenere la residenza preferenziale presso la madre in Chieri (TO), Strada Baldissero
n. 16 e a vedere il padre liberamente, senza particolari formalità. Per_ DISPONE che il padre, contribuisca al mantenimento della figlia fino a che la Parte_1 stessa non sarà completamente economicamente autosufficiente, versando alla medesima la somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta//00), a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, su un conto corrente o carta intestata alla figlia, a far data dal mese giugno 2025. somma da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT a far data dal mese di giugno 2026. Per_ DISPONE che le spese straordinarie necessarie alla figlia siano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.316 c.c.” adottato dal Tribunale di Torino, di cui le parti dichiarano di essere state edotte e di accettare interamente il contenuto.
DISPONE che per le suddette spese straordinarie ciascun genitore versi, a far data dal mese di giugno Per_ 2025, € 75,00 (euro settantacinque//00) al mese sul conto corrente o carta intestata alla figlia a cui entrambi i genitori dovranno poter avere accesso. Per_ DA' ATTO che l'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente dalla madre, sig.ra
Controparte_1
DA' ATTO che a definizione dei rapporti economici e patrimoniali, in particolare a titolo di rimborso per gli arretrati relativi al mantenimento per i figli, il sig. ha corrisposto, in 5 rate mensili, Parte_1 alla sig. la somma complessiva di € 750,00 (Euro duecentocinquanta/00) e che, Controparte_1 pertanto, la medesima non ha più nulla a pretendere a tale titolo.
DA' ATTO che in relazione agli arretrati sulle spese straordinarie per i figli fino a febbraio 2024, il Part sig. corrisponderà alla sig. a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1 su un conto corrente o carta intestata alla medesima, la somma di € 100,00 mensili a partire dal
15.6.2025 ed ogni mese fino al saldo (che le parti congiuntamente pattuiscono in € 1.200,00), terminando pertanto la rateizzazione al 15.6.2026, con perdita del beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di una sola rata
DA' ATTO che con i sopra indicati accordi le parti dichiarano di aver definito ogni questione economica pendente tra le stesse e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, anche a titolo di contributo al mantenimento e in via transattiva sino alla data del ricorso.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 11928/2025 vg promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DONATO CRISTINA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALCET ELENA che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra e , non coniugati, i quali hanno cessato la Parte_1 Controparte_1 convivenza per incompatibilità di carattere, sono nati i figli (in data 11/03/2003) oggi Per_1
Per_ maggiorenne ed economicamente autosufficiente e (in data 19/05/2005) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Con ricorso congiuntamente depositato il 06/06/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 21/04/2017, relativamente alle questioni economiche.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 21/04/2017:
DA' ATTO che il figlio maggiorenne e economicamente autosufficiente, avrà residenza Per_1 presso il padre in Chieri, Vicolo Albussano 7.
DA' ATTO che, il padre, sig. , stante la raggiunta autosufficienza economica del figlio Parte_1
di comune accordo con la madre, non ha più corrisposto alla medesima l'assegno di Per_1 mantenimento per il figlio a far data dal mese di luglio 2024. Per_1
Per_ DA' ATTO che la figlia, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a mantenere la residenza preferenziale presso la madre in Chieri (TO), Strada Baldissero
n. 16 e a vedere il padre liberamente, senza particolari formalità. Per_ DISPONE che il padre, contribuisca al mantenimento della figlia fino a che la Parte_1 stessa non sarà completamente economicamente autosufficiente, versando alla medesima la somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta//00), a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, su un conto corrente o carta intestata alla figlia, a far data dal mese giugno 2025. somma da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT a far data dal mese di giugno 2026. Per_ DISPONE che le spese straordinarie necessarie alla figlia siano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.316 c.c.” adottato dal Tribunale di Torino, di cui le parti dichiarano di essere state edotte e di accettare interamente il contenuto.
DISPONE che per le suddette spese straordinarie ciascun genitore versi, a far data dal mese di giugno Per_ 2025, € 75,00 (euro settantacinque//00) al mese sul conto corrente o carta intestata alla figlia a cui entrambi i genitori dovranno poter avere accesso. Per_ DA' ATTO che l'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente dalla madre, sig.ra
Controparte_1
DA' ATTO che a definizione dei rapporti economici e patrimoniali, in particolare a titolo di rimborso per gli arretrati relativi al mantenimento per i figli, il sig. ha corrisposto, in 5 rate mensili, Parte_1 alla sig. la somma complessiva di € 750,00 (Euro duecentocinquanta/00) e che, Controparte_1 pertanto, la medesima non ha più nulla a pretendere a tale titolo.
DA' ATTO che in relazione agli arretrati sulle spese straordinarie per i figli fino a febbraio 2024, il Part sig. corrisponderà alla sig. a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1 su un conto corrente o carta intestata alla medesima, la somma di € 100,00 mensili a partire dal
15.6.2025 ed ogni mese fino al saldo (che le parti congiuntamente pattuiscono in € 1.200,00), terminando pertanto la rateizzazione al 15.6.2026, con perdita del beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di una sola rata
DA' ATTO che con i sopra indicati accordi le parti dichiarano di aver definito ogni questione economica pendente tra le stesse e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, anche a titolo di contributo al mantenimento e in via transattiva sino alla data del ricorso.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.