Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/02/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2461/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti CALGARO MARIO del foro di Vicenza e BRUNO PIAZZOLA del foro di Verona con rispettivi indirizzi di p.e.c riportati in atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. VICENTINI MARILENA del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da verbale di udienza del 28/11/2024
PARTE CONVENUTA
Come da verbale di udienza del 28/11/2024
pagina 1 di 4
ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale per sentirlo condannare al pagamento in proprio Controparte_1 favore della somma di euro 30.750,00 a titolo di corrispettivo per l'attività che ha assunto di aver svolto in favore del medesimo, oltre al rimborso delle spese di €
3.040,00.
Per meglio dar conto delle ragioni della propria domanda l'attore, dopo aver premesso di essere stato dirigente superiore del Ministero delle Finanze fino al
30.09.2008, quando era andato in pensione, ha assunto che:
- nel gennaio del 2020 era stato contattato dall'avv. Dal Santo Fabrizio che gli aveva chiesto se avrebbe potuto assistere un suo cliente, ossia il , in CP_1 relazione ad un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, da lui subito, avente ad oggetto redditi esulanti dalla attività lavorativa principale di imprenditore agricolo svolta dallo stesso;
- l'attore aveva riferito al Dal Santo di non svolgere attività di assistenza ai contribuenti ma che, se fosse stato da dare un consiglio, lo avrebbe fatto e lo aveva comunque indirizzato da suo figlio che svolgeva l'attività di commercialista in Trissino (VI), per l'attività di rappresentanza e assistenza con l'Agenzia delle Entrate;
- l'attore si era invece occupato di recarsi per almeno 76 volte da Valdagno a
Minerbe, ove risiede il convenuto, con la propria autovettura per esaminare la contabilità, chiedere informazioni e documenti agli istituti di credito con il quale il intratteneva rapporti al fine di consentirgli di giustificare le CP_1 movimentazioni bancarie che gli erano state contestate dall'Agenzia delle
Entrate destinando 615 ore a tali ricerche nonché ad elaborare soluzioni e fornire i documenti al dr;
Controparte_2
- grazie a tale impegnativa attività il dr. aveva Controparte_2 concordato con l'Agenzia delle Entrate la definizione bonaria della vertenza mediante il pagamento della somma di € 17.000,00 comprese sanzioni a fronte di una richiesta di oltre € 2.000.000,00 di euro;
- il dr. per la sola sua attività di rappresentanza, Controparte_2 senza tenere conto della attività svolta dall'attore, aveva richiesto ed pagina 2 di 4 ottenuto il pagamento della somma di € 2.537,00 per la quale aveva emesso fattura in data 2.2.2021.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio e ha contestato sia l'an che il quantum della pretesa avversaria.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti la domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
Tale conclusione discende innanzitutto dalla considerazione che l'attore non ha allegato, né tantomeno richiesto di dimostrare, di aver convenuto con il lo CP_3 svolgimento da parte sua dell'attività da lui descritta.
Egli, infatti, nella memoria ex art. 183, VI comma, n.2 c.p.c. (cap. 2) ha allegato,
e chiesto di dimostrare, di aver manifestato all'avv. Dal Santo la propria disponibilità a valutare la posizione del e “a predisporre ed elaborare la CP_1 documentazione necessaria ad un commercialista” ma non anche di aver rappresentato che si sarebbe trattato di un incarico autonomo, rispetto a quello conferito a suo figlio, e da retribuirsi e tantomeno che la sua proposta fosse stata accettata dal . CP_1
D'altro canto l'attore non ha individuato un titolo della sua pretesa, alternativo al predetto, in base al quale poterne valutare la fondatezza.
Al contempo l'attore ha dedotto, invero alquanto contraddittoriamente, di aver reso delle prestazioni, da lui qualificate di consulenza, accessorie o complementari a quella pacificamente prestata dal proprio figlio a favore del e, da questi regolarmente retribuita, tanto da aver invocato a sostegno CP_1 della sua domanda il disposto dell'art. 2225 c.c., per le quali sarebbe stata propedeutica l'iscrizione all'albo dei commercialisti, con la conseguenza che osterebbe comunque all'accoglimento della sua domanda il disposto dell'art. 2231, primo comma, c.c..
A prescindere da tale considerazione poi egli non ha nemmeno spiegato come la predetta attività possa aver determinato un proprio credito di importo assai più elevato (di ben dodici volte) di quello riconosciuto al figlio commercialista per le prestazioni da lui rese, e prospettate come più qualificanti dallo stesso attore, e per quale ragione dovrebbe applicarsi la tariffa oraria per la sua quantificazione.
pagina 3 di 4 Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell'attore in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal dm. 147/2022.
In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quelli per la fase istruttoria e per la fase decisionale vanno quantificati in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 50 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.. e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., richiesta dal convenuto, in difetto di elementi dai quali poter desumere che la iniziativa giudiziale dell'attore è stata connotata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda dell'attore e per l'effetto lo condanna a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 5.2650, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
Rigetta la domanda del convenuto di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Verona 26/02/2025 il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
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