Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5043/2016 R.G. proposta da
, in Parte_1 persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Gramegna, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Di Leo ed Emma Castellaneta, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30/05/2024, che qui si intende riportato.
MOTIVI
I. - Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 25/03/2016, la ditta attrice (operante nel settore del trasporto merci su gomma), quale contraente della polizza n. 56242, in atti, avente per oggetto l'assicurazione della responsabilità civile del vettore stradale e delle merci trasportate, sottoscritta in data 05/09/2012 con Controparte_1
(di qui, anche solo ) per mezzo del Broker DE & TA
[...] CP_1
SR, infruttuosa la mediazione, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la detta società assicuratrice, formulando le seguenti conclusioni (come precisate nella
1
memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.):
“1)accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta nella esecuzione del contratto di assicurazione inter partes delle merci trasportate, e relativa polizza n.
56242, descritti nella esposizione in fatto dell'atto di citazione introduttivo, e quivi da intendersi richiamati;
2) per l'effetto condannare la MP convenuta al risarcimento del danno in CP_1
favore della attrice nella misura di Euro 29.054,08 , ovvero, in subordine, di Pt_2
quella dovuta al netto della franchigia stipulata in contratto, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3) in ulteriore subordine, condannare la MP convenuta al risarcimento CP_1
del danno in favore della attrice nella misura comunque a risultare in corso di causa, ovvero a indennizzare quest'ultima, sempre nella misura a risultare in corso di causa, dalle conseguenze pregiudizievoli sul piano economico e patrimoniale, sofferte in dipendenza dei fatti dedotti in giudizio e per i titoli sopra invocati”.
Sulla base delle complessive rituali difese, la parte attrice ha richiesto il pagamento della somma di €29.054,08, oltre accessori, in esecuzione del citato contratto di assicurazione, in tesi inadempiuto per “violazione delle clausole particolari relative alla
Sezione II (Merci Trasportate), nonché delle clausole della Garanzia C (Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci)”, in correlazione a un furto parziale, dalla stessa subito nelle prime ore del giorno 18/09/2013, della merce ritirata il giorno precedente presso il e trasportata dalla medesima Controparte_2
ditta attrice per il tramite di proprio autoarticolato (costituto da trattore Volvo tg.
DS660YG e dal semirimorchio Margaritelli tg. AF54112).
In dettaglio, il furto, denunciato alle forze dell'ordine e consistente nella sottrazione di alcuni bancali di colli costituiti da salumi, si era verificato durante il trasporto delle merci del commissionato alla parte attrice dalla società AB SR Controparte_2
(operante nel settore del trasporto e della distribuzione merci), sulla scorta del
“contratto di trasporto di merci su strada (sub vettore)” del 01/08/2013 (doc. 4); con tale contratto, era stato affidato dalla detta AB SR alla ditta attrice l'incarico “di eseguire il carico delle merci presso la Ditta Salumificio F.lli Coati Srl e di curarne il trasporto a destinazione” presso svariate ditte acquirenti ubicate in territorio di Puglia, con previsione a carico del vettore ultimo di una garanzia all risks sul valore integrale della merce (cfr. le difese: nell'ambito del rapporto di mandato, inserito nel “più ampio
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rapporto di collaborazione commerciale siglato il 01.08.2013”, AB SR “aveva espressamente preteso che la merce a trasportarsi su incarico di essa mandante dovesse essere assicurata, nel periodo 01.08-31.12.2013, sul valore integrale della stessa (Garanzia all risks); tanto perché simile condizione era stata esplicitamente richiesta dalla Cliente, proprietaria della merce a trasportarsi, Salumificio F.lli Coati
S.r.l.”; v. doc. 4 bis e 4 ter).
Di talchè, AB SR, affermando di aver provveduto al risarcimento in via diretta del proprio cliente ( , mediante la corresponsione in suo favore di una Controparte_2 somma pari al valore pieno della merce sottratta (€29.054,00), in data 25/11/2013 aveva emesso nei confronti della ditta attrice la fattura n. 293/2013 di €29.054,00, in seguito procedendo alla compensazione tra quest'ultimo importo e il proprio maggiore debito riportato nei confronti della società attrice (derivante da altre prestazioni di trasporto, antecedentemente rese in esecuzione dei più vasti accordi commerciali intercorrenti tra le due società), pari a €39.433,03, pertanto versando in favore della ditta attrice la differenza di €10.349,37, giusta assegno (cfr. “doc. AB” di cui alla memoria istruttoria).
Sulla base di quanto esposto, la ditta attrice, sostanzialmente in forza della seconda sezione della polizza, ha dunque domandato il pagamento dell'indennizzo assicurativo, pari al valore integrale della merce rubata e da ultimo a sè addebitato mediante l'esposto meccanismo compensativo, e, in subordine, la condanna della società assicuratrice, a titolo risarcitorio, alla diversa somma ritenuta di giustizia sulla base delle emergenze di causa.
I.2.- La parte convenuta, costituendosi in giudizio (comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/06/2016), ha contestato l'avversa prospettazione, invocando il rigetto della domanda.
In particolare, ha eccepito: il difetto in capo all'attrice “della propria legittimazione attiva e comunque prima della titolarità dei diritti” (sulla scorta della qualificazione del rapporto de quo nei termini dell'assicurazione per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. e della conseguente titolarità del diritto all'indennizzo in capo all'acquirente delle cose oggetto di vendita in assenza di difforme previsione coinvolgente la posizione del vettore); in ogni caso, l'insussistenza del diritto all'indennizzo attesa la mancata produzione “dei documenti pertinenti, a cominciare innanzitutto di documenti di trasporto che hanno accompagnato le merci anche per quanto attiene all'accertamento
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dei profili di responsabilità del vettore”, nonché “per quanto attiene all'importo economico delle merci” (omissione ostativa anche alla procedibilità del meccanismo indennitario di cui all'art. 1696 c.c., cui la MP si era resa disponibile previa esibizione della necessaria documentazione) e l'inoperatività della richiesta avanzata per il valore pieno sulla scorta delle previsioni negoziali.
I.3.- La causa, istruita con prove documentali (sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e sono state depositate le relative memorie;
con ord. 18/05/2017 le istanze di prova orale articolate dall'attrice sono state disattese per irrilevanza e non sono state effettivamente reiterate nelle difese finali), all'ud. 30/05/2024 è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe e con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive ex art. 190 c.p.c..
II.- La domanda merita le sorti del rigetto.
II.1.- In primo luogo, senza sottacere la non agevole intellegibilità giuridica delle reciproche prospettazioni e nell'esercizio del potere officioso di qualificazione giuridica, va osservato che il rapporto di assicurazione della cui esecuzione si controverte in questa sede non può essere inquadrato nei termini dell'assicurazione per conto di chi spetta.
Sul punto, la parte attrice ha prospettato, sia pure con asserzioni non inequivoche, la sussistenza di “un rapporto giuridico diretto e immediato…tra l'assicuratore ed il contraente” (ossia, tra le odierne parti) e l'assunto attoreo trova conferma nel contratto di assicurazione e nel suo tenore testuale.
In dettaglio, posto che la ditta attrice figura espressamente nella polizza sia quale contraente che quale assicurato, l'art. 1 prevede espressamente che “la società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale a titolo di risarcimento per perdita o avaria di merce varie, alimentari, incluso merci a temperatura controllata trasportata con automezzi propri e/o di terzi tra località del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano” e l'art. 12 stabilisce che “la presente polizza garantisce tutti i trasporti di merci varie, alimentari, incluso merci a temperatura controllata, per le quali la Spett. Contraente/Assicurata, nella qualità di vettore, riceve ordine ad assicurare, per i viaggi tra località del
Territorio Italiano, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, effettuati a mezzo autocarri proprio e/o di terzi”.
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La polizza, in assenza di elementi pattizi difformi e di ulteriori emergenze pertinenti, neppure a livello normativo e pretorio, va qualificata quale ordinaria polizza assicurativa stipulata in via diretta dalla ditta attrice per i rischi correlati alla specifica attività d'impresa esercitata.
II.2.- Ciò posto, giova richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, secondo il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, l'esistenza del contratto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si
è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533).
Tale principio è specificamente previsto in materia assicurativa allorquando è stabilito che l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno a esso prodotto da un sinistro ex art. 1882 c.c., in quanto vi sia la prova di detto danno e della sua derivazione da uno dei possibili eventi pregiudizievoli dedotti in contratto.
L'onere probatorio incombente sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è quello di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato i danni di cui si chiede il ristoro, che parimenti devono essere provati nella loro esistenza e concreto ammontare.
II.3.- Tanto chiarito, la domanda è infondata, non avendo l'assicurato convincentemente dimostrato i danni di cui si chiede il ristoro, almeno nel loro concreto ammontare.
In dettaglio, dai documenti versati in atti emerge l'emissione, da parte del Salumificio
F.lli Coati SR e nei confronti di AB SR, della fattura n. 10629/2013 (per €15.609,50) e della fattura n. 10696/2013 (per €13.444,58), entrambe facenti riferimento a “merce furtata al cliente”; si anticipa, come evidenziato dalla MP, non v'è tuttavia prova dell'effettivo versamento dell'importo portato dalle due fatture.
A tale fatturazione, secondo la prospettazione attorea, in data 25/11/2013 era seguita l'emissione da parte di AB SR, nei confronti della ditta attrice, della fattura di addebito n. 239/2013 per €29.054,08, nonché la successiva compensazione di detto importo col
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maggior debito vantato da AB SR nei termini riferiti al par. I.1..
Tanto premesso, documentata e incontestata la sussistenza del rapporto di assicurazione e dimostrata la circostanza del furto della merce oggetto del contratto di trasporto legittimante l'azione indennitaria (comprovato dalla denuncia del 18/09/2013 e non oggetto di effettive contestazioni almeno nell'an), non vi è in atti prova dell'esatto ammontare del danno subito (in termini quantitativi di merce sottratta e del corrispondente valore economico), unilateralmente liquidato dalla società in CP_2
sede di emissione delle fatture nn. 10629/2013 e 10696/2013, sotto la generica nomenclatura “merce furtata al cliente”; neppure vi è prova del versamento effettivo, da parte di AB SR in favore della propria cliente della somma risarcitoria CP_2 portata dalle dette fatture emesse da quest'ultima.
Inoltre, posto che la somma oggetto di questa controversia, costituente l'asserito danno patito di cui si chiede ristoro assicurativo, è stata oggetto non di versamento effettivo da parte attrice in favore di AB SR ma di presunto scomputo in compensazione, indimostrata è rimasta l'esistenza (e la consistenza) del pregresso e più generale rapporto di debito/credito intercorrente tra AB SR (estranea al giudizio) e l'attrice, fondante l'invocata compensazione: il rapporto è rimasto allo stadio meramente assertivo.
Invero, di tale rapporto - contestato dalla MP - non consta idonea dimostrazione, posto che lo stesso poggia su quattro fatture (prodotte dalla parte attrice con la memoria istruttoria: docc. 1-4) emesse nei confronti della società AB da soggetto giuridico
( p.Iva ) con denominazione sociale e partita Controparte_3 P.IVA_1
Iva diversi da quelli di parte attrice ( con Parte_1
partita iva . P.IVA_2
Né per di più, per quanto di interesse in questa sede (ossia, a fini probatori dell'effettiva intervenuta compensazione), consta prova del rilascio dell'asserito assegno di “saldo” di
€10.349,37 da parte di AB SR e dell'incasso effettivo dello stesso da parte dell'attrice
(a dimostrazione dell'assunto è infatti stato prodotto, in sede di memoria istruttoria attorea, un documento c.d. “doc. AB”, neppure sottoscritto dalla società AB, contenente generico riferimento alla consegna dell'assegno, in assenza di qualsivoglia ulteriore idonea evidenza probatoria, men che meno contabile).
Inadeguata allo scopo probatorio in esame è anche la produzione delle schede contabili riepilogative allegate dall'attrice alla memoria istruttoria (“Estratto conto dare avere
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rapporti nel periodo 31.8-30.11.2013”), costituenti mero Controparte_4
riepilogo di dati di provenienza unilaterale, oltre che generico e privo di qualsiasi autentica idonea, e comunque contestato dalla controparte.
Le esposte lacune probatorie ostano alla liquidazione dell'indennizzo tanto in via equitativa, quanto secondo il meccanismo di cui all'art. 1696 c.c..
Ne consegue il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate
(parametri medi, al netto della fase istruttoria ai minimi).
P.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 25/03/2016 da Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
, ogni diversa istanza disattesa, così Controparte_1
provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in €6.713,00, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Bari, 09/01/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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