Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 14563 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti – Presidente rel
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice – Dott. Gabriella Ferrara - Giudice. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14563 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti MAIONE CARLO e MONTELLA C.F._1
ROSARIO presso i quali elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti MAIONE CARLO e MONTELLA C.F._2
ROSARIO presso i quali elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 30/01/2003
(atto n. 8, P. I, anno 2003), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 5/06/2012, era intervenuta separazione in forza di resa Pt_2
nel procedimento rg. 10318/2012.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 22/05/2002 e il 25/09/2006, Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) confermare i patti di cui alla separazione che qui si intendono per riportati e trascritti, e nello specifico l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione.
b) Nello specifico si rileva che è maggiorenne e vive con la madre, lavora Per_1
saltuariamente senza una perfetta indipendenza economica;
anche nelle more della Per_2
fissazione udienza è maggiorenne, raggiunta la maggiore età il 25/09/2024, e continua a convivere con la madre, facendo lavori saltuari. In tale situazione è ovvio che i figli frequenteranno il padre secondo le proprie esigenze ed interessi comunicando direttamente con quest'ultimo le modalità di visita e i tempi di permanenza, qualora ciò risponda alle proprie esigenze e volontà. Lo stesso dicasi per le vacanze natalizie, estive e tutte le festività.
c) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
d) confermare che la casa coniugale in locazione, sita in Napoli alla Via Tribunali 175, sia assegnata alla IG.ra (quale conduttrice/locataria) in quanto rispondente CP_1 all'interesse della prole e che il IG. si obbliga a corrispondere la somma di Parte_1
€. 330,00 quale quota di partecipazione per l'affitto e le spese di casa;
e) rinuncia della IG.ra del diritto a percepire un assegno di divorzio;
CP_1
2 f) stabilire a carico del IG. un assegno di mantenimento in favore del figlio ora Parte_1 maggiorenne di €. 250,00 e a favore di , maggiorenne ma economicamente non Per_1 ancora autosufficiente, un assegno di €. 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Tutto l'assegno, così come previsto in separazione, per un totale di €. 780,00.
g) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
h) Le parti, prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto e prestano il consenso per il trasferimento di residenza e/o altro all'uopo necessario.
Il Collegio evidenzia che quanto sub a) e sub c) in ragione della maggiore età dei figli non può essere recepito in quanto alcunchè deve disciplinarsi in relazione alla genitorialità.
Poiché comunque le altre condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione ad eccezione si ribadisce dei punti a) e c) dell'accordo depositato in data 8,2,25 in vista dell'udienza cartolare del 11.2.25, attesa la maggiore età dei figli.
In ordine agli accordi residui raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate e precisate ad esclusione di quanto sub a) e c), lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 [...]
a NAPOLI il 30/01/2003 (atto n. 8, P. I, Atti Matrimonio anno 2003); CP_1
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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