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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 465 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
IS (RM), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanna Cordua e Lorenza
Arcangeli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_1
IS (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Palombo, giusta procura a nuovo difensore in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 08.11.24 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.02.2022 ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso che Parte_1 aveva contratto matrimonio in Roma il 24.04.2001 con e che dalla Controparte_1 loro unione non erano nati figli, chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno delle domande, il ricorrente deduceva:
- che la comunione spirituale e materiale alla base della relazione coniugale era venuta meno da tempo;
- che in passato aveva avuto un ictus ischemico celebrale;
- che era affetto da diverse patologie quali ipertensione arteriosa, vasculopatia arteriosa cronica periferica, insufficienza renale, osteoartrosi polidistrettuale e ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
- che la moglie si era disinteressata alla sua salute e lo aveva privato di cure e attenzioni;
- che la resistente aveva un atteggiamento aggressivo nei suoi riguardi;
- che percepiva una pensione di 640,00 euro al mese.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di indipendenza economica delle parti e l'assegnazione della casa coniugale in quanto proprietario esclusivo con conseguente allontanamento della moglie dall'abitazione.
Con memoria del 07.07.2022 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che aveva patito la decisione del ricorrente di volersi separare;
- che in costanza di matrimonio aveva prestato cure e attenzioni al marito con dedizione e affetto;
- che aveva contribuito al buon andamento economico della famiglia e di non lavorare
2 dall'anno 2013.
Ciò premesso, la ricorrente, in assenza di una eventuale riconciliazione tra le parti, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in ragione delle proprie difficoltà economiche, nonché un assegno di mantenimento a carico del di euro 300,00 Pt_1 al mese.
All'udienza presidenziale del 12.07.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori opportuni disponendo l'assegnazione della casa coniugale al marito, anziano e con problemi di salute, con obbligo della resistente di allontanarsi entro il 30 agosto 2022, l'obbligo di questi a provvedere al mantenimento della moglie nella misura di euro 150,00 mensili e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano le memorie integrative e insistevano nell'accoglimento delle domande. In particolare, il ricorrente deduceva il permanere della moglie nell'abitazione familiare nonostante l'allontanamento disposto dal
Tribunale con l'ordinanza presidenziale e la resistente lamentava la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del marito.
All'udienza cartolare del 26.04.2023 il Giudice, lette le note d'udienza depositate dalle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 13.10.2023, il Giudice, ritenuti irrilevanti e inammissibili i capitoli di prova articolati dalla parte ricorrente, disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione reddituale aggiornata dei coniugi in quanto necessaria ai fini della decisione e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con comparsa del 03.04.2024 si costituiva il nuovo procuratore di CP_1
[...]
Con decreto del 26.10.2024 veniva disposta la trattazione cartolare dell'udienza ed il Giudice, lette le note con cui i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I difensori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini di legge e insistevano nell'accoglimento delle loro domande. In particolare, il difensore del ricorrente rappresentava che la resistente aveva rilasciato la
3 casa coniugale nel mese di aprile del 2024 a seguito di procedura di rilascio dell'immobile ed il difensore della resistente che la stessa si era trasferita in un piccolo alloggio in provincia di Roma (Artena) per il quale corrispondeva un canone di locazione mensile di € 330,00.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio ed appare pertanto oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dal ricorrente deve quindi essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di mantenimento della resistente
Il ricorrente ha dedotto di percepire una modesta pensione pari a euro 640,00 al mese e di non essere per tale ragione nella condizione economica di poter versare un mantenimento in favore della moglie.
La resistente ha dedotto di lavorare in modo saltuario come collaboratrice domestica e stiratrice, di avere contribuito negli anni al benessere della famiglia e che il marito era precettore di una pensione d'invalidità e di un'indennità di accompagno aggiuntiva alla pensione di vecchiaia e aveva un'entrata complessiva mensile di circa €
1.500,00, circostanza tuttavia rimasta priva d riscontro documentale.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.10.2023 il Giudice istruttore ha onerato le parti al deposito di aggiornata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dei redditi, delle buste paga e degli estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni.
La resistente ha provveduto al deposito della documentazione richiesta in data
18.10.2024 e nell'autocertificazione ha dichiarato di svolgere attività lavorativa occasionale e di percepire circa 400,00 euro al mese, oltre l'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale a carico del marito. Dall'esame dei conti correnti depositati sono risultate confermate le dichiarazioni rese ed è stato anche allegato il
4 contratto di locazione
Il ricorrente non ha invece depositato la documentazione reddituale aggiornata e disposta dal Giudice istruttore e devono, pertanto, ritenersi operanti nei suoi confronti le presunzioni di cui all'art. 116 e 118 c.p.c. ritenendo, dunque, il Collegio che lo stesso abbia voluto parzialmente occultare la propria situazione economica e patrimoniale.
Deve quindi ritenersi tuttora sussistere una sperequazione economica tra le parti anche se la resistente lavora in maniera saltuaria e con modesti redditi e che la domanda di un assegno di mantenimento della resistente possa essere accolta nella misura ritenuta congrua dal Collegio di euro 150,00 mensili, con decorrenza dalla domanda giudiziale – confermando quanto già disposto in sede di udienza presidenziale -, anche al fine di consentire alla moglie di godere di un livello di vita adeguato a quello avuto in costanza della convivenza matrimoniale. Inoltre va evidenziato che la resistente ha rilasciato la casa familiare e deve sostenere un canone di locazione cui fare fronte con le modeste entrate percepite.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Il Collegio rileva che non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare in mancanza di figli, dovendo trovare applicazione le consuete norme civilistiche sulla proprietà del bene di proprietà del ricorrente. Inoltre, deve rendersi atto che la resistente ha lasciato la casa familiare nel mese di aprile 2024 restituendola all'ex coniuge.
Le ragioni della decisione e la soccombenza parziale delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 465/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Frigento (AV) il 08.01.1936 e , nata ad [...] Controparte_1
(Etiopia) il 01.08.1965, aventi contratto matrimonio in Roma il 24.04.2001 e registrato agli atti dello stato civile del Comune all'anno 200, atto 00781, parte I, serie 01;
5 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 150,00 Controparte_1 con decorrenza dal mese di agosto 2022, somme da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
- dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale per le ragioni indicate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
- spese di lite integramente compensate tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 465 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
IS (RM), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanna Cordua e Lorenza
Arcangeli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_1
IS (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Palombo, giusta procura a nuovo difensore in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 08.11.24 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.02.2022 ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso che Parte_1 aveva contratto matrimonio in Roma il 24.04.2001 con e che dalla Controparte_1 loro unione non erano nati figli, chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno delle domande, il ricorrente deduceva:
- che la comunione spirituale e materiale alla base della relazione coniugale era venuta meno da tempo;
- che in passato aveva avuto un ictus ischemico celebrale;
- che era affetto da diverse patologie quali ipertensione arteriosa, vasculopatia arteriosa cronica periferica, insufficienza renale, osteoartrosi polidistrettuale e ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
- che la moglie si era disinteressata alla sua salute e lo aveva privato di cure e attenzioni;
- che la resistente aveva un atteggiamento aggressivo nei suoi riguardi;
- che percepiva una pensione di 640,00 euro al mese.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di indipendenza economica delle parti e l'assegnazione della casa coniugale in quanto proprietario esclusivo con conseguente allontanamento della moglie dall'abitazione.
Con memoria del 07.07.2022 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che aveva patito la decisione del ricorrente di volersi separare;
- che in costanza di matrimonio aveva prestato cure e attenzioni al marito con dedizione e affetto;
- che aveva contribuito al buon andamento economico della famiglia e di non lavorare
2 dall'anno 2013.
Ciò premesso, la ricorrente, in assenza di una eventuale riconciliazione tra le parti, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in ragione delle proprie difficoltà economiche, nonché un assegno di mantenimento a carico del di euro 300,00 Pt_1 al mese.
All'udienza presidenziale del 12.07.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori opportuni disponendo l'assegnazione della casa coniugale al marito, anziano e con problemi di salute, con obbligo della resistente di allontanarsi entro il 30 agosto 2022, l'obbligo di questi a provvedere al mantenimento della moglie nella misura di euro 150,00 mensili e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano le memorie integrative e insistevano nell'accoglimento delle domande. In particolare, il ricorrente deduceva il permanere della moglie nell'abitazione familiare nonostante l'allontanamento disposto dal
Tribunale con l'ordinanza presidenziale e la resistente lamentava la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del marito.
All'udienza cartolare del 26.04.2023 il Giudice, lette le note d'udienza depositate dalle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 13.10.2023, il Giudice, ritenuti irrilevanti e inammissibili i capitoli di prova articolati dalla parte ricorrente, disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione reddituale aggiornata dei coniugi in quanto necessaria ai fini della decisione e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con comparsa del 03.04.2024 si costituiva il nuovo procuratore di CP_1
[...]
Con decreto del 26.10.2024 veniva disposta la trattazione cartolare dell'udienza ed il Giudice, lette le note con cui i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni, rimetteva la causa in decisione al Collegio e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I difensori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini di legge e insistevano nell'accoglimento delle loro domande. In particolare, il difensore del ricorrente rappresentava che la resistente aveva rilasciato la
3 casa coniugale nel mese di aprile del 2024 a seguito di procedura di rilascio dell'immobile ed il difensore della resistente che la stessa si era trasferita in un piccolo alloggio in provincia di Roma (Artena) per il quale corrispondeva un canone di locazione mensile di € 330,00.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio ed appare pertanto oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dal ricorrente deve quindi essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di mantenimento della resistente
Il ricorrente ha dedotto di percepire una modesta pensione pari a euro 640,00 al mese e di non essere per tale ragione nella condizione economica di poter versare un mantenimento in favore della moglie.
La resistente ha dedotto di lavorare in modo saltuario come collaboratrice domestica e stiratrice, di avere contribuito negli anni al benessere della famiglia e che il marito era precettore di una pensione d'invalidità e di un'indennità di accompagno aggiuntiva alla pensione di vecchiaia e aveva un'entrata complessiva mensile di circa €
1.500,00, circostanza tuttavia rimasta priva d riscontro documentale.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.10.2023 il Giudice istruttore ha onerato le parti al deposito di aggiornata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dei redditi, delle buste paga e degli estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni.
La resistente ha provveduto al deposito della documentazione richiesta in data
18.10.2024 e nell'autocertificazione ha dichiarato di svolgere attività lavorativa occasionale e di percepire circa 400,00 euro al mese, oltre l'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale a carico del marito. Dall'esame dei conti correnti depositati sono risultate confermate le dichiarazioni rese ed è stato anche allegato il
4 contratto di locazione
Il ricorrente non ha invece depositato la documentazione reddituale aggiornata e disposta dal Giudice istruttore e devono, pertanto, ritenersi operanti nei suoi confronti le presunzioni di cui all'art. 116 e 118 c.p.c. ritenendo, dunque, il Collegio che lo stesso abbia voluto parzialmente occultare la propria situazione economica e patrimoniale.
Deve quindi ritenersi tuttora sussistere una sperequazione economica tra le parti anche se la resistente lavora in maniera saltuaria e con modesti redditi e che la domanda di un assegno di mantenimento della resistente possa essere accolta nella misura ritenuta congrua dal Collegio di euro 150,00 mensili, con decorrenza dalla domanda giudiziale – confermando quanto già disposto in sede di udienza presidenziale -, anche al fine di consentire alla moglie di godere di un livello di vita adeguato a quello avuto in costanza della convivenza matrimoniale. Inoltre va evidenziato che la resistente ha rilasciato la casa familiare e deve sostenere un canone di locazione cui fare fronte con le modeste entrate percepite.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Il Collegio rileva che non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare in mancanza di figli, dovendo trovare applicazione le consuete norme civilistiche sulla proprietà del bene di proprietà del ricorrente. Inoltre, deve rendersi atto che la resistente ha lasciato la casa familiare nel mese di aprile 2024 restituendola all'ex coniuge.
Le ragioni della decisione e la soccombenza parziale delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 465/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Frigento (AV) il 08.01.1936 e , nata ad [...] Controparte_1
(Etiopia) il 01.08.1965, aventi contratto matrimonio in Roma il 24.04.2001 e registrato agli atti dello stato civile del Comune all'anno 200, atto 00781, parte I, serie 01;
5 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 150,00 Controparte_1 con decorrenza dal mese di agosto 2022, somme da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
- dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale per le ragioni indicate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
- spese di lite integramente compensate tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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