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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 799/2020 R.G., vertente tra
nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1 iciliato in Messina nella Via
[...] presso lo studio degli Avv.ti e Veronica Saitta che lo rappresentano in Parte_1 giudizio, anche separatame rocura rilasciata su foglio separato in calce all'atto d'appello
APPELLANTE e
con sede in c.f. Controparte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Daniele P.IVA_1
o a Colle di Val d'Elsa (SI) il 12 maggio 1960 in forza di procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data 6 giugno 2018 Persona_1 CP_1 repertorio n. 36893 ra registrata il 7 giugno 2018 al CP_1 n.3323, serie 1T, a firma Avv. Quagliana Riccardo Renzo Filippo, a ciò espressamente facoltizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente Statuto sociale, e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in data 12 maggio 2014 Persona_1 CP_1 (sub.45), repertorio n.33190 raccolta n.15728, registrata in il 15 maggio CP_1
2014 al n.2401 serie 1T, elettivamente domiciliata in Messi a Via Filippo Bianchi n. 48 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parisi per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA-
1 e
, nato il [...] a [...] c.f.: CP_2
, elettivamente domiciliato in Messina nella Via C.F._2
studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello,
- APPELLATO – e nato il [...] a [...] c.f.: Controparte_3 [...]
C.F._3
-APPELLATO CONTUMACE-
.
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1483/2020 (n. 4965/2006 R.G.) del Tribunale di Messina del 15.10.2020, notificata il 30.10.2020 avente ad oggetto Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.06.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“1) Ritenere e affermare – dichiarata la nullità e comunque annullati gli accordi intercorsi nell'ottobre del 2001 tra Controparte_ Controparte_
, l'arch. e l'arch. – che il non è mai stato debitore di Parte_1 Pt_1CP_ confront relazion le opera nesse al conto corrente n. CP_ 11045J intrattenuto presso l'Agenzia 1 di Messina dell'indicato Istituto. 1 bis) Condannare la appellata, per le causali esposte, alla restituzione all'appellante (corrisposta dal in corso di causa) somma di € Pt_1 25.320,21, oltre rivalutazione monetaria ed interessi progressivi dal 09 al soddisfo. 2) In subordine, ridurre l'ammontare dell'esposizione, attesa la misura iniqua del tasso applicato dall'Istituto all'esposizione suddetta e CP_ condannare la al paga mento della differenza rispetto ad € 25.320,21, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 3) In ogni caso, condannare l'arch. ed il dott. a rivalere l'arch. Controparte_3 CP_2 Controparte_ da ogni esborso in favore d (ora, . 4) Parte_1 Controparte_1Controparte_ re, l'arch. ore de oltre rivalutazione monetaria ed i l 17.4.2003 al soddisfo. 5) Condannare Controparte_6 (ora, , in persona del suo legale rappresentante, se del Controparte_1 convenuti, al risarcimento del danno subito dall'attore per effetto della segnalazione del suo nominativo alla “Centrale rischi” presso la Banca d'Italia, e da liquidare nella misura che sarà accertata separatamente quanto a danni CP_ patrimoniali. 5 bis) Condannare la al risarcimento dei danni morali subiti dall'attore, da liquidare nella misura che vorrà equitativamente dete si, oltre interessi. 6) Condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio giudizio. 7) Ordinare ad di produrre in giudizio i seguenti atti: documenti da cui CP_4 risultino la natura ed il limite della garanzia dall'arch. a fronte del CP_4 Controparte_3 pagamento (o dell'anticipazione) di £.100.000.000 in favore dell'arch. documentazione (IV Parte_1Controparte_ trimestre del 2001) relativa al conto corrente n. 10782V intrattenuto dall'a presso l'Agenzia n. 1 di Messina della (allora) Banca Antoniana Popolare Veneta;
documentaz provvista con la
[... quale è stata data esecuzione all'ordine di pagamento del 17.4.2003 a fronte della garanzia prestata dall'arch.
[.. [...]
[...]
[...]
Pt_ Parte_ ; lettera di segnalazione, alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia del nominativo dell'arch.
Ordinare altresì la produzione della documentazione relativa alle garanzie reali prestate alla
[...]
compresa quella relativa alla “smobilizzazione” delle garanzie stesse;
nonchè la documentazione CP_3 relativa osizioni intrattenute dal presso l'Istituto di cui sopra. 8) Se del caso, disporre, tramite la CP_3 Cancelleria, l'acquisizione della segnalazio pra presso la Banca d'Italia. 9) Disporre prova testimoniale con Testimone i testi: arch. , dott. e dott. residenti rispettivamente, a Reggio Calabria, a Tes_2 Tes_3 Catania e a seguen a) vero e, nell'ottobre del 2001, l'arch. ha CP_3Tes comunicato all'arch. che, sul conto corrente n. 10782V da lui intrattenuto presso l'Agenzia n. ina della (allora) Banca oniana Popolare Veneta non esisteva provvista sufficiente per fare fronte al pagamento dell'assegno n. 99230088 da lui emesso con la data del 30.10.2001; b) vero o no che, per propri impegni Tes precedentemente assunti, l'arch. ha manifestato l'impossibilità di pro cedere alla rinnovazione del titolo;
c) vero Tes
o no che di tale problematica è s informato l'arch. (coniuge della nonchè amico e collega del Parte_1
, al fine di trovare una soluzione soddi arti tale da omportare la necessità di CP_3
” l'arch. per importo rilevante;
d) vero o no che l'arch. è stato quindi condotto dall'arch. CP_3 Pt_1 Controparte_ presso il (dirigente dell'Agenzia n. 1 di Me lla ), il quale CP_3 CP_2 to l'opportunit “nuovo” conto, intestato al e garanti il quale Pt_1 CP_3Tes CP anticipare l'importo di £.100.000.000 dovuto alla e) vero o no che sia il che il hanno CP_3 ampiamente rassicurato il del fatto che detto non avrebbe comportato, med alcuna Pt_1 Pt_1 spesa e/o alcuna responsa vero o no che dette assicura zioni sono state ribadite a cessivamente e, in CP particolare, nell'aprile del 2003; g) vero o no che anche alla data di chiusura del conto, il ed il hanno CP_3 confermato al che la posizione sarebbe stata definita senza alcun esborso e/o alcu lema er esso Pt_1 ; h) vero o no che a causa della segnalazione del proprio nominativo alla “Centrale rischi” non è stata ancora Pt_1
la pratica per un ingente finanziamento, da parte della BPI, in favore d'una società dell'arch. 10) Pt_1 Disporre la rinnovazione delle operazioni peritali (ovvero un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio) o al nominando, ovvero al nominato CTU, l'incarico di verificare – sulla base della documentazione già prodotta e dell'altra documentazione di cui sarà disposta l'acquisizione – le modalità di apertura, presso la Banca convenuta, del conto corrente n. 11045J, con specificazione della facoltà di scopertura formalmente consentita e delle garanzie prestate dall'arch. ; di accertare in forza di quale provvista è stata data esecuzione all'ordine di accredito, Controparte_3 per €.50. al in data 17.4.2003; di specificare le ragioni per le quali nei diciotto mesi CP_3 intercorsi la Banca non ha utili ranzia reale prestata dal di determinare l'ammontare effettivo CP_3CP_ degli interessi (comprensivi di commissioni e spese varie) contabilizzati dall'ottobre del 2001 all'aprile del 2003 e, quindi, dall'aprile del 2003 alla data di chiusura del conto.”
Il procuratore di parte appellata riportandosi agli atti di Controparte_1 causa ha così precisato le sue con
“1) Ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e/o 342, I comma, c.p.c., l'appello principale proposto da e comunque di sporne con qualsiasi statuizione il Parte_1 rigetto. 2) Condannare gamento delle spese e compensi di causa..” Inoltre, nelle note di trattazione ha chiesto “il rigetto della domanda di manleva formulata dal sig. in ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei suoi confronti dall'arch. CP_2
” Pt_1
Il procuratore di parte appellata riportandosi agli atti di causa ha così CP_2 precisato le sue conclusioni:
“Il sottoscritto difensore precisa le conclusioni chiedendo l'accoglimento delle domande eccezioni e difese così come formulate con la comparsa di costituzione depositata in via telematica il 16/04/2021 e con gli atti e verbali successivi. Contesta e si oppone all'accoglimento delle domande nuove, anche di ordine istruttorio, formulate dall'appellante anche con le note di trattazione scritta del 06-05-23 giacche' del tutto inammissibili ex art-.345 c.p.c. e comunque palesemente infondate in fatto ed inammissibili in diritto. Si oppone in ogni caso alle richieste istruttorie formulate dall'appellante per i motivi indicati in comparsa di risposta e, in caso di ammissione, insiste nelle proprie richiesta istruttorie, già avanzate in I° grado e reiterate con la comparsa di risposta in appello. Insiste per l'integrale rigetto dell'appello con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Chiede che la Corte d'Appello adita voglia assegnare la causa a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c.. o voglia rinviarla per la discussione orale con temine per il deposito di note conclusive.”
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 28.11.2020 ha impugnato Parte_1 avanti a questa Corte d'Appello, nei confronti di Controparte_1
e
[...] CP_2 Controparte_3 del na, rigettando la domanda attorea ha così disposto:
“ a) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla banca convenuta;
b) rigetta tutte le domande dell'attore; c) condanna a pagare a favore di la
Parte_1 Controparte_7 somma di € 22.693,37 venzionali dalla chius la somma già pagata dall'attore nelle more del giudizio in data 22 gennaio 2009 e pari ad € 25.321,21; d) condanna a pagare le spese di lite nei confronti di
Parte_1 Controparte_7 che liquid per compensi, oltre accessori di legge;
e) c
Parte_1 di lite nei confronti di , che liquida in € 5.000,00, per compe di legge;
f) nulla CP_2 sulle spese di lite nei e g) pone le spese ed onorari di c.t.u.,
Parte_1 Controparte_3 già liquidati in atti, definitivamen
Parte_1
ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra Parte_1 evia la dichiarata nullità degli accordi intercorsi tra l'appellante la e di ritenere ed affermare che lo Controparte_4 Controparte_3 st de ma in relazione ai rapporti ed alle operazioni connesse al conto corrente n. 11045J intrattenuto presso l'Agenzia 1 di Messina della Banca. Conseguentemente ha chiesto: 1) condannare la alla restituzione CP_1 all'appellante (versata dal in corso di causa) del a di € 25.320,21 Pt_1 oltre rivalutazione ed i dall'1.02.2009 al soddisfo;
2) in subordine ridurre l'ammontare dell'esposizione, attesa la misura iniqua del tasso debitorio applicato e condannare la al pagamento della differenza rispetto CP_1 all'importo sopra richiesto o alutazione ed interessi;
3) in ogni caso condannare gli appellati e a rivalere lo stesso da ogni esborso in CP_3 CP_2 favore della 4) re llato al pagamento in CP_1 CP_3 suo favore di € 985,60 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 17.04.2003 al soddisfo;
5) condannare la in solido con gli altri appellati al CP_1 risarcimento dei danni per la se one del suo nominativo alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia da liquidarsi nella misura accertanda separatamente nonché condannare la al risarcimento dei danni morali CP_1 da lui subiti;
6) condannare gli appell agamento delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio. In via istruttoria ha chiesto ordinarsi alla CP_1 la produzione dei documenti da cui risultino la natura ed il limite della g offerta dal a fronte del pagamento di £.100.000.000 in favore dello CP_3 stesso;
doc ne relativa al conto corrente n. 10782V intrattenuto dal con la Banca;
documentazione dalla quale risulti la provvista con la CP_3 ata data esecuzione all'ordine di pagamento del 17.04.2003 a fronte della garanzia prestata dall'arch. la lettera di segnalazione, alla CP_3
4 Centrale Rischi presso la Banca d'Italia del nominativo dell'arch. Parte_1 la produzione della documentazione relativa alle garanzie real
[...] anca dal predetto compresa quella relativa alla CP_3
“smobilizzazione” delle garanz nché la documentazione relativa alle altre posizioni intrattenute dal presso la Banca. Ha chiesto CP_3 l'ammissione della prova per testi giudizio di primo grado nonché il rinnovo della c.t.u. per accertare le modalità di apertura, presso la Banca convenuta, del conto corrente n. 11045J, con specificazione della facoltà di scopertura formalmente consentita e delle garanzie prestate da CP_3
di accertare in forza di quale provvista è stata data esecuzio
[...] redito, per € 50.660,09, impartito dal in data 17.4.2003 nonché CP_3 le ragioni per le quali la non avesse la garanzia reale prestata CP_1 dal e determinare l'ammontare effettivo degli interessi (comprensivi CP_3 di ni e spese varie) contabilizzati dalla dall'ottobre del 2001 CP_1 all'aprile del 2003 e, quindi, dall'aprile del 2003 alla chiusura del conto.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.04.2021 si è costituita la eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello a 1° comma c.p.c. e comunque chiedendo con qualsiasi statuizione il rigetto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa. Si è anche costituito l'appellato il quale ha chiesto il rigetto del CP_2 gravame perché inammissibile in subordine ove accolto ha chiesto di essere integralmente manlevato, garantito e rivalso dalla CP_1 convenuta quale sua datrice di lavoro di ogni onere e spesa che fosse posta a suo carico, chiedendo la condanna dell'appellante alle spese del giudizio di appello. Il si è opposto all'ammissione della prova orale in quanto CP_2 contraria al enuto dei documenti sottoscritti dall'attore e delle missive prodotte e non contestate prima del giudizio. Ha eccepito altresì la decadenza della prova per testi prima ammessa e poi revocata in quanto all'udienza della loro assunzione del 15.05.2019 il legale di parte attrice non aveva depositato la relativa citazione a rendere testimonianza chiedendone la sostituzione dei testi ammessi senza documentarne i motivi. In subordine ha chiesto l'ammissione della prova articolata nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.
La Corte previa surroga del relatore Dott. Sabatini con il Dott. Treppiccione ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.02.2024, quindi a seguito di un rinvio per il carico del ruolo ha fissato per lo stesso incombente l'udienza del 17.06.2024 tenuta in trattazione cartolare, nella quale tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti ha assunto la causa in decisione autorizzando le parti al deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il Controparte_3 quale pur ritualmente citato non si è costituito in giudizio
PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 BIS C.P.C.
Prima di procedere con l'esame nel merito dell'appello appare opportuno esaminare l'eccezione proposta dalla appellata Controparte_8
in relazione alla inammissibilità dello stesso per violazione agli artt. 342 e
[...]
.p.c..
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017). Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra
6 la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1 Non ricorrendo neppure le condizioni per l'emissione della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. la causa deve essere decisa nel merito.
1. SULLA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N. 11045J.
Con il primo motivo di gravame la parte appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere nullo e/o annullabile il contratto di conto corrente intercorso tra e la Banca Antoniana poiché Parte_1 operando un collegamento funzionale tra l'esistenza, l'entità e la natura dello schema negoziale utilizzato dalle parti emergerebbe che, anche attraverso un corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, l'interpretazione della effettiva volontà delle parti è quella allegata in domanda, e cioè di consentire all'appellante l'apertura di un contratto di corrispondenza non affidato consentendo con più operazioni il prelievo della somma di £. 100.000.000 in difetto di alcuna provvista. Tutto ciò sulla base di una non meglio specificata garanzia dell'appellato già cliente della Banca. Controparte_3 assume che sarebbe così stato architettato ai suoi danni Pt_1 uno strument ivo con carattere di illiceità poiché tale comportamento non sarebbe consentito dalla normativa di settore senza l'acquisizione di idonee garanzie e senza che nei confronti dell'appellato fossero state escusse CP_3 le relative garanzie. Quest'ultimo il 17.04.2003 provvedeva ad una rimessa sul conto di € 50.660,09 asseritamente a pagamento del debito assunto nei confronti della Sig.ra
7 moglie dell'appellante, ma non anche degli interessi maturati a Testimone_1 entista per effetto dell'anticipazione che alla data del 30.06.2003 ammontavano ad € 16.790,30 divenute € 21.612,75 alla data di chiusura del rapporto contrattuale del 10.11.2005 .
Il motivo d'appello appare infondato.
Dalla C.T.U. del Dott. Morgante resa nel giudizio di primo grado è emerso che nessuna garanzia del Sig. (né di altri) è stata rinvenuta nel Controparte_3 contratto di conto corre prodotto nel presente grado di giudizio) intestato all'appellante e che dall'esame degli estratti conto è annotato il prelevamento della somma di £. 100 milioni, in tre tranche, nel mese di ottobre del 2001. La prima di £. 40 milioni, con assegno dell'11 ottobre dell'anno 2001; la seconda di £. 30 milioni con assegno del 15 ottobre 2001; l'ultima, con assegno di £. 30 milioni con assegno del 23 ottobre 2001, senza che sul conto corrente vi fosse alcuna provvista. Il C.T.U. ha rilevato altresì che il conto corrente intestato all'appellante doveva ritenersi affidato e l'addebito di € 250,00 per le spese di pratica fido devono far presumere la correttezza della superiore circostanza. Dai relativi prelevamenti suddetti l'esposizione debitoria del aveva Pt_1 prodotto interessi debitori e, pertanto, il successivo importo tato il 17.04.2003 di € 50.660,09 da parte del Sig. non estingueva il Controparte_3 saldo debitore di conto corrente che t ito sino a euro 16.790,39.
Dalle risultanze alle quali è pervenuto il C.T.U., che non ha ricevuto osservazioni alla sua bozza comunicata alle parti, deve necessariamente ritenersi l'insussistenza di un accordo fideiussorio del in favore del CP_3 accordo che ove vi fosse stato avrebbe dovuto mente essere Pt_1
in forma scritta in quanto accessorio al contratto di conto corrente ai sensi della L. 154/1992. Ciò premesso l'intervento dei funzionari della nei confronti dello stesso CP_1 appellato in mancanza di altri ido enti al riguardo, erano CP_2 fondatam olti all'autorizzazione di apertura del conto affidato in favore dell'appellante pur in mancanza di provvista in funzione della promessa che sarebbero state depositate sul conto somme pari all'anticipazione ad estinzione di un debito che il aveva nei confronti della moglie del arch. CP_3 Pt_1
Testimone_1
Peraltro, sono subordinatamente condivisibili le osservazioni poste dal Giudice di prime cure in ordine all'insussistenza delle condizioni per ritenere nullo il contratto di conto corrente, posto che quanto convenuto appare perfettamente lecito e che era nella piena disponibilità delle parti sottoscrivere tale tipologia di
8 contratto con eventuale apertura di credito per pagare un debito proprio o altrui.
2. SUL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER DOLO.
Con il secondo motivo d'appello si duole il che erroneamente il Giudice Pt_1 di prime cure non abbia ravvisato nell'allega torea alcun comportamento rilevante costituito dagli artifizi e raggiri idoneo di per sé ad assumere efficienza causale nella determinazione dello stesso a stipulare il contratto di conto Pt_1 corrente. Ritiene la parte appellante che in tema di vizio del consenso il dolo “decettivo” conduce all'annullamento del contratto qualunque sia l'effetto sul quale lo stesso è stato oggetto d'inganno, e la circostanza che soltanto il 17.04.2003 su disposizione del è stata accreditata sul conto del la somma di € CP_3 Pt_1 50.660,09 lascer sumere che la avrebb il conto su CP_1 indicazione del predetto “garante”, sul quale però avrebbe dovuto acquisire la garanzia reale sin dalla sua apertura. Quindi, assume ancora l'appellante, esaurita la prima fase del raggiro la CP_1 ha chiesto al il rientro del debito sul conto rappresentato dagli in Pt_1 maturati.
Il motivo d'appello non può trovare accoglimento.
Il C.T.U. riferisce che non era stata messa in discussione dalle parti la circostanza che il era intervenuto presso la per l'apertura del CP_3 CP_1 conto corrente af favore del (prob te rilevando che Pt_1 avrebbe effettuato sul conto una rimess l debito che aveva assunto nei confronti della moglie del correntista); tuttavia tale circostanza anche ove provata appare irrilevante, poiché una garanzia e/o fideiussione prestata in un contratto bancario per essere valida, quale accessorio del predetto contratto, deve assumere a pena di nullità la forma scritta.
Sul conto corrente, dunque, da quanto è dato desumere in atti non operava alcuna fideiussione bancaria da parte del (che non si era mai costituito CP_3 garante dell'intestatario , ma qu tato aperto con affidamento Pt_1 diretto in favore dello stesso appellante per consentire con somme anticipate dalla la disponibilità del credito vantato dalla moglie nei confronti del CP_1 [...]
CP_3 ro, la Corte non può non rilevare – nel rigettare il presente motivo d'appello – che il comportamento all'apparenza meramente neutro dell'appellante non appare giustificabile in quanto il quale imprenditore Pt_1 doveva essere avvezzo a trattare con gli istituti di e, quindi, avrebbe potuto e dovuto partecipare più attivamente alla conclusione del contratto e
9 delle asserite fideiussioni prestate, ritirandone le relative copie e quindi producendole in giudizio.
In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia commissivo che omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza. (Nella specie, la S.C. ha negato costituisse un'ipotesi di dolo il mero silenzio dei funzionari della banca circa le condizioni di una fideiussione, in quanto non accompagnato da condotte ingannatorie e comunque connesso all'erroneo affidamento ingeneratosi nel cliente in ragione della mancata lettura del testo contrattuale). Cass. Civ.- Sez. 1, Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023 (Rv. 669295 - 01)
“Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti.” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 20231 del 23/06/2022 - Rv. 664980 - 01)
In ogni caso, la quaestio se il contratto fosse garantito o meno da una fideiussione del appare ininfluente poiché colui che è onerato CP_3 all'estinzione del ore era ed è il nella sua qualità d'intestatario Pt_1 del rapporto bancario e di debitore principale;
ove, in caso di fideiussione, il
[...] avesse prestato idonea garanzia all'adempimento ove avesse anticip CP_3 e per conto dell'appellante, restava titolare dell'azione di regresso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1950 c.c. e non anche il contrario.
L'asserito mancato ricevimento di copia del contratto di conto corrente e della fideiussione che sarebbe stata prestata dal nonché il mancato CP_3 riguardo all'addebito degli interessi debitori s orrente (rimasto non movimentato ad esclusione dell'operazione di anticipazione effettuata dalla
, non consente di ritenere sussistenti anche in sede di prospettazione gli CP_1
“artifici e raggiri” dei quali l'appellante assume di essere stato destinatario.
3. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI INTERESSI PRATICATI DALLA BANCA
Con il terzo motivo di gravame in subordine la parte appellante si duole che pur se il contratto è stato stipulato dopo la delibera Cicr del 9.02.2000 e quindi è stata prevista l'applicazione trimestrale degli interessi passivi;
tuttavia, tale capitalizzazione non può trovare applicazione in quanto manca la prova di una
10 specifica pattuizione in tal senso posto che nel contratto di conto corrente non è contemplata la facoltà di scopertura.
Il motivo appare generico ed infondato.
Contrariamente a quanto assunto dalla parte appellante il comma 3 dell'art. 25 del D. Lgs 385/1993 ha riguardo ai contratti “stipulati anteriormente alla entrata in vigore della delibera Cicr” e non come nella fattispecie in esame per quelli stipulati successivamente ad essa.
Invero il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che il contratto di conto corrente è intervenuto successivamente alla delibera Cicr del 9.02.2000 e quindi il calcolo trimestrale degli interessi sia attivi che passivi è pienamente legittimo in applicazione dell'art. 120 del T.U. Bancario.
Dall'esame degli estratti conto prodotti in atti si evince infatti la periodicità trimestrale reciproca nel calcolo degli interessi sia attivi che passivi e quindi può legittimamente ritenersi che gli stessi siano stati applicati con conformità alla disciplina applicabile ratione temporis.
Quanto invece all'usurarietà degli interessi appaiono condivisibili le motivazioni poste nella sentenza impugnata dal Giudice di prime cure rilevando che la parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova del fatto non semplicemente rilevando la esosità del saldo passivo rispetto ma precisando quali poste addebitate fossero dovute e quali, invece, frutto di un calcolo usurario e quindi da espungere. L'appellante ha omesso di spiegare in che modo si sarebbe concretamente atteggiata la lamentata applicazione di interessi usurari, non avendo nemmeno specificato i tassi (corrispettivi e/o moratori) asseritamente usurari in relazione al contratto, né i T.E.G. e i T.S.U. applicabili ratione temporis sulla scorta dei conferenti decreti ministeriali (che non ha neppure indicato). Sul punto, va ribadito che il regime di rilevabilità officiosa delle nullità deve pur sempre inscriversi nell'ambito di una specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti versati in atti, delle ragioni che - in un qualche modo - potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, né potendo a tale carenza sopperirsi con la consulenza tecnica d'ufficio (cfr. ex multis Tribunale Roma, sent. n. 632/2016), pena l'indebita sovrapposizione tra carattere percipiente, pur riconosciuto e ammesso in materia bancaria, e la mera esploratività dell'accertamento delegabile.
Il Giudice di prime cure con l'ordinanza del 27.7.2015 in relazione al mandato da affidare al c.t.u. aveva rigettato la richiesta di rideterminazione del saldo di conto corrente in quanto: a) il contratto depositato in atti appariva conforme
11 alle disposizioni della delibera CICR del 2000; b) la misura degli interessi era espressamente determinata nel medesimo contratto sottoscritto dall'appellante, c) le contestazioni relative alla eccessiva misura degli interessi apparivano eccessivamente generiche.
Ne consegue che il motivo d'appello non può trovare accoglimento.
Il rigetto dei superiori motivi d'appello comporta l'assorbimento dei due restanti motivi di gravame relativi alla richiesta di risarcimento dei danni promossa nei confronti della Banca per la segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia e alla rinnovazione della c.t.u. e alla assunzione della prova testimoniale.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, trovare piena conferma.
Le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste a carico della parte appellante risultante soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate separatamente in favore di ciascuno degli appellati secondo i valori minimi del D.M. 147/2022 essendo le questioni trattate di non particolare complessità, in relazione allo scaglione di valore della causa, in complessivi € 4.996,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. ( € 1.029,00 per studio, € 956,00 per introduttiva, € 1.523,00 per trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale). Deve disporsi la distrazione dei compensi liquidati a in favore CP_2 del suo procuratore poiché distrattario per aver a se e non percepito i compensi.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
12 eccezione sull'appello proposto da , con atto di citazione in Parte_1 appello notificato il 28.11.2020, ne Controparte_1
e
[...] CP_2 Controparte_3 es notificata il 30.10.2020 nel giudizio iscritto al n. 4965/2014 R.G. così statuisce: a) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) rigetta l'appello e confer imo grado;
c) condanna , in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di
[...] [...] agamento delle spese processuali del presente giudizio CP_2
€ 4.996,00 per ciascuno oltre rimb. forfett., i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a.; d) con distrazione dei compensi di in favore del suo CP_2 procuratore. Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio, il 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche l'impugnazione avverso le pronunce del dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, Pt_3 ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio). (Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).