CA
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 202 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Leo AR C.F._1
(c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Antonio Losco (c.f. C.F._3
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. CP_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Per In riforma della sentenza n. 1422/2019 condannare le parti convenute AR
all'integrale risarcimento del danno subito dall'attrice per le lesioni patite in conseguenza dell'incidente automobilistico di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 154.767,31 (di cui €
45.799,15 quale danno biologico pari al 15%, € 14.400,00 per 120 giorni di ITT, € 9.900,00 per 110 giorni di ITP al 75%, € 1.800,00 per 30 giorni di ITP al 50%, € 900,00 per 30 giorni di ITP al 25%,
€ 23.395,22 quale danno morale calcolato nella misura di 1/3 del danno biologico tenuto conto della gravità delle lesioni e del periodo di convalescenza, € 59.850,00 per spese odontoiatriche, € 768,52 per spese mediche) oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio impartito dalle S.U. della
Suprema Corte, oltre interesse e rivalutazione come per legge, o quella somma maggiore che l'adita
A.G. riterrà di riconoscere e liquidare anche in via equitativa ovvero a seguito di rinnovazione di ctu medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione.Condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento del danno emergente nella misura di € 15.900,00 o quella somma maggiore che l'adita
A.G. riterrà di riconoscere e liquidare anche in via equitativa ovvero a seguito di rinnovazione di
CTU medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione. Con vittoria di spese ed attribuzione in favore del procuratore costituito. In via istruttoria rinnovare la c.t.u. medico-legale.
Per : Rigettare integralmente l'appello proposto da avverso Controparte_1 AR
la sentenza 1422/2019 del Tribunale di Torre Annunziata;
in accoglimento dell'appello incidentale rigettare la domanda proposta da , con condanna alle spese del doppio grado di AR
giudizio, alla restituzione integrale delle somme percepite in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, ivi comprese le spese di ctu e le spese di lite corrisposte al procuratore antistatario;
condanna al pagamento di una importo ex art. 96 comma 3 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio;
trasmissione degli atti del processo alla Procura della Repubblica competente per territorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, chiedeva la condanna dei convenuti AR [...]
e al risarcimento dei danni (quantificati nel complessivo importo Controparte_1 CP_2
di euro 178.005,54) patiti a seguito sinistro verificatosi in data 9.9.2009, alle ore 20.45 circa, in Torre
Annunziata, in via Mortelleto.
L'attrice assumeva che: -nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre era trasportata sul motociclo Piaggio tg. X3NJN7, condotto da e di proprietà di il Persona_1 CP_2
conducente aveva improvvisamente arrestato la marcia accostandosi sulla destra;
-il motociclo era stato investito da un altro motoveicolo che, effettuata una manovra di zig zag, aveva sorpassato un'autovettura che lo precedeva e invaso l'opposta corsia di marcia (veniva urtata la parte anteriore e laterale sinistra del predetto motociclo Piaggio, in posizione di arresto); -in seguito alla collisione, essa istante aveva riportato gravi lesioni personali per le quali veniva trasportata all'ospedale San
Leonardo di Castellammare di Stabia per poi essere trasferita dapprima all'ospedale S.Anna e
S.S.Madonna della Neve di Boscotrecase e, successivamente, presso il Campolongo Hospital di
Marina di Eboli, ove veniva sottoposta ad interventi chirurgici per la consolidazione della frattura tibiale.
Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, Parte_2
l'improcedibilità della domanda ex artt.145 e 148 C.d.A. (per non avere parte attrice inviato i chiarimenti richiesti) e la prescrizione del diritto in virtù del decorso del termine biennale ex art. 2947 cc. Nel merito rilevava che non era stata fornita prova della proprietà del veicolo in capo a CP_2
e contestava la qualità di trasportata dell'attrice e, quindi, l'esperibilità dell'azione di cui
[...] all'art.141 d.lgs. 209/2005.
Benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio. CP_2
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1422/2019, pubblicata il
6.6.2019, così provvedeva:
“A) accoglie la domanda proposta nei confronti di e , in CP_2 Controparte_1
persona del legale rappresentate p.t., e, per l'effetto, condanna costoro, in solido, al pagamento in favore di , della complessiva somma di euro 35.331,50, oltre interessi calcolati come AR
in parte motiva;
B) condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in euro 668,00 per spese vive ed euro 4.835,00 per compenso AR
professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarre in favore dell'avvocato Leo Domenico, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. a carico dei convenuti in solido fra loro.”
Il giudizio di appello
Avverso detta sentenza, ha interposto appello. AR
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il tribunale, in violazione degli artt. 115,
116, 132 co. 2 n. 4 e 187 c.p.c. e 2697 c.c., avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, inesatte e formulate sulla base della “sola prassi”. Ciò avrebbe condotto il tribunale ad una decisione non conforme alle risultanze processuali e alle difese delle parti.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, ha assunto che il consulente tecnico di AR
ufficio, nel redigere il proprio elaborato finale, avrebbe omesso di tenere conto delle osservazioni dei periti di parte e che ciò avrebbe dovuto indurre il giudice, considerata anche la richiesta in tal senso formulata da essa appellante, a chiedere chiarimenti al consulente. L'appellante ha impugnato inoltre, la determinazione della percentuale di danno biologico permanente riconosciuto in sentenza, nonché la quantificazione del danno emergente in relazione alle spese future necessarie alla ricostruzione dell'apparato dentario.
Si è costituita . La compagnia appellata ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame e ne ha chiesto il rigetto;
ha proposto appello incidentale finalizzato al rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'attrice.
A sostegno del gravame, la società assicuratrice ha dedotto che il primo Giudice, in violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c., avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali acquisite,
(documentali ed istruttorie) giungendo, così, a non rilevare che, diversamente da quanto asserito in citazione, la al momento del sinistro, era conducente – e non terza trasportata – del AR
motociclo Piaggio tg. X3NJN7. Tale reale ricostruzione dei fatti sarebbe avallata dalla contraddittorietà delle deposizioni testimoniali, nonché dall'omessa valutazione del rapporto della
Polizia del Commissariato di Torre Annunziata del 10.9.2009 e dalle risultanze della investigazione privata condotta da essa compagnia assicuratrice. Il tribunale sarebbe pertanto giunto ad una decisione errata, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonché dell'art. 141 d.lgs.
209/2005.
ancorché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_2
Depositate le note di cd.trattazione scritta per l'udienza del 29.10.2024, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per motivi di priorità logica, in quanto attiene alla ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre prendere le mosse dall'appello incidentale di . Controparte_1
L'appello incidentale è infondato.
Con un unico motivo di gravame, la compagnia appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui, reputando attendibili le testimonianze di e e omettendo – in Testimone_1 Testimone_2
tesi – di considerare il restante quadro probatorio, ha ritenuto provato che la fosse a bordo AR
del ciclomotore come trasportata (e non già come conducente).
Le doglianze della non sono condivisibili. La qualità di trasportata dell'attrice è Parte_2
dimostrata dalle dichiarazioni dei testi, nonché da quelle rese da in sede di SIT. Persona_1
ha riferito che: “(…) Ho visto una ragazza a bordo di un motociclo, uno scooter Testimone_1 seduta davanti, ma non guidava lo scooter, che alzava le mani come se volesse salutare…presumo che a guidare lo scooter fosse il ragazzo seduto nella parte posteriore e non la ragazza seduta nella parte anteriore, perché aveva le mani alzata come se volesse salutare (…). Ricordo la ragazza con le mani alzate ed il ragazzo con le mani sul manubrio. Altro non so (…).”
ha affermato che: “(…) ha chiesto ad di salire sul motorino per Testimone_2 Tes_2 Pt_1
andare a fare un giro ed ho visto che saliva sul motorino sedendosi avanti, mentre Pt_1 Tes_2 era seduto dietro guidando il motorino (…). Ricordo che la ragazza, al momento dell'impatto, aveva le proprie mani poggiate sul faro anteriore ove è ubicato anche il contachilometri, mentre il ragazzo seduto dietro aveva le mani sul manubrio ove sono ubicati i comandi, ossia acceleratore e freno (…)
Non ricordo se i due ragazzi avessero le mani alzate.”
Dalla lettura delle dichiarazioni sopra riportate è evidente che le testimonianze sono concordi sulla circostanza in questa sede rilevante, ossia il fatto che ancorché seduta avanti, non AR
stesse guidando il ciclomotore, ma fosse semplice trasportata. La circostanza secondo la quale il teste abbia affermato che la ragazza aveva le mani alzate, mentre secondo il teste le mani Tes_1 Tes_2
erano poggiate sul faro anteriore non appare decisiva: le due rappresentazioni, infatti, non si escludono automaticamente a vicenda, ben potendo le stesse essere relative a due momenti diversi e, quindi, entrambe vere. Le asserite incongruenze tra le deposizioni, segnalate dalla compagnia assicurativa (e relative, ad esempio, alla posizione del motociclo al momento dell'impatto, ovvero al fatto che lo stesso fosse fermo o in movimento), a ben vedere, non riguardano specificamente
[...]
bensì la dinamica dello scontro tra i motocicli. Dinamica che, in questa sede, non ha alcun AR
rilievo, giacché l'azione esperita ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 riconosce, in favore del terzo trasportato, il diritto al risarcimento dei danni patiti a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il caso fortuito.
In ogni caso, le gravi contraddizioni dedotte da non sussistono. Al contrario, i testi Parte_2
rendono dichiarazioni concordi sulle modalità di verificazione del sinistro: entrambi hanno affermato, infatti, che l'altro mezzo coinvolto nell'urto, provenendo dalla direzione opposta al senso di marcia del veicolo su cui viaggiava la aveva effettuato una improvvida manovra di sorpasso, AR
finendo per scontrarsi frontalmente con il motociclo dello . D'altronde, che non fosse la CP_2
a guidare lo scooter, ma - oltre ad essere plausibile in quanto il motorino AR Persona_1
era di proprietà della cugina dello si evince anche dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo in CP_2
occasione delle sommarie informazioni rese al Commissariato di Polizia di Torre Annunziata. Nella specie, in quella occasione, lo dichiarava che: “(…) Il giorno 09 settembre 2009, alle ore CP_2
20.30 circa, mi trovavo nella suddetta via passeggiando a bordo del ciclomotore di mia cugina
, quando ho notato la presenza della con le sue amiche e mi sono avvicinato CP_2 AR
a loro per trscorrere la serata. Dopo qualche minuto io e la decidevamo di farci un giro AR
con il ciclomotore, poiché lei non sapeva condurlo mi offrivo di portarlo io, mentre lei si sedeva davanti a me con le mani poggiate sullo sterzo (…)”. Lo poi, a specifica domanda su chi CP_2 guidasse materialmente il ciclomotore al momento dell'impatto, ha risposto: “Io”.
Il convincimento della Corte non è scalfito dalle allegazioni della compagnia appellata.
Ribadito quanto già affermato circa l'attendibilità delle testimonianze, occorre, altresì, evidenziare che al verbale di intervento della Polizia giudiziaria – altro elemento su cui si concentrano le censure della compagnia – non può darsi decisivo valore probatorio. Gli agenti intervenivano sui luoghi dopo il verificarsi dell'incidente e, pertanto riportavano nel verbale la descrizione di fatti riferiti da terzi.
Il contenuto dell'annotazione, perciò, ancorché attendibile, non è assistito da fede privilegiata (in questo senso, ex multis, v. Cass., n. 67081/2024, secondo cuI: “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”).
Peraltro, gli accertatori, pur affermando di essersi recati presso il Pronto Soccorso ove erano stati ricoverati i soggetti coinvolti nell'incidente, non precisavano chi fosse stato a riferire loro i dettagli della dinamica del sinistro. Pertanto il fatto che nell'annotazione sia indicata come AR
conducente non basta a ritenere accertata tale circostanza, ma vale, piuttosto, come mero elemento indiziario (non confermato però dal restante quadro probatorio). Infine, sono irrilevanti anche le risultanze dell'investigazione svolta dalla compagnia mediante investigatore privato.
Questa Corte, invero, non ignora che “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito
e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio” (Cass., n. 9507/2023).
Tuttavia, gli esiti dell'indagine valorizzati dalla compagnia (in particolare, quanto dichiarato dal Tes_3
e l'asserita non contestazione, da parte della della sanzione amministrativa nei suoi AR
confronti irrogata per guida senza patente) rappresentano elementi di origine stragiudiziale, formatisi in assenza di contraddittorio tra le parti, sicché agli stessi non può attribuirsi efficacia probatoria.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello proposto da va respinto. Controparte_1 Meritevole di rigetto è, altresì, l'appello principale proposto da AR
È infondato il primo motivo di gravame con cui parte appellante, lamentando un'asserita “acriticità” dell'adesione del tribunale alla consulenza tecnica d'ufficio, si duole della mancata esposizione, da parte del giudice, dell'iter logico e giuridico seguito per giungere al proprio convincimento, nonché dell'omessa considerazione delle contestazioni dei consulenti di parte, le quali sarebbero sufficienti a dimostrare l'inattendibilità delle valutazioni del consulente.
Occorre, innanzitutto, precisare che, dalla lettura della sentenza, emergono chiaramente le ragioni che hanno indotto il primo giudice a recepire le conclusioni del perito d'ufficio.
Infatti, il giudice di prime cure ha espressamente affermato di poter condividere le considerazioni medico-legali rese dalla dott.ssa “in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e Per_2 tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata (…)”. Ancora, ha precisato che il riferimento al parere era giustificato da una “esposizione logica e immune da censure”.
È evidente, quindi, che, a fondamento della scelta di basare il proprio convincimento sulla consulenza tecnica, il tribunale abbia posto una valutazione di adeguatezza dei metodi di indagine utilizzati, nonché di puntualità degli argomenti esposti e di plausibile correttezza delle risultanze così ottenute.
La Corte, d'altronde, condivide la valutazione di attendibilità della perizia.
Le considerazioni dello specialista sono frutto di seria e approfondita valutazione critica della copiosa documentazione in atti e dell'esame diretto della perizianda: ciò le rende pienamente affidabili.
D'altronde, nella perizia non si riscontra – né è stato eccepito – alcun errore percettivo, diagnostico o di valutazione (i quali, invia esclusiva, potrebbero giustificare una censura al giudice di merito che ritenga di condividerne le conclusioni, cfr. Cass., n. 34395/2023, per cui: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, o la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante il mero dissenso diagnostico, espresso attraverso una consulenza di parte, che si traduceva in una inammissibile critica del convincimento del giudice).
Tali considerazioni valgono, peraltro, a fondare il rigetto della domanda di rinnovazione della ctu che risulterebbe superflua alla luce della completezza e dalla attendibilità degli elementi di convincimento già acquisiti.
Giova, peraltro, precisare che non corrisponde al vero quanto affermato dall'appellante relativamente all'asserito utilizzo, da parte del consulente, della “semplice prassi” quale criterio di valutazione posto a base del parere medico-legale. Diversamente, il perito fa incidentalmente riferimento alla “prassi” avendo esclusivo riguardo alla riduzione del danno odontoiatrico laddove il dente danneggiato possa essere sostituito da una protesi, come nel caso di specie. Ciò pare, del resto, ragionevole, considerato che l'applicazione di protesi dentarie è, per l'appunto, finalizzata a ridurre le conseguenze negative dovute alla mancanza o al grave danneggiamento dei denti, ripristinando la funzionalità masticatoria e minimizzando il pregiudizio estetico.
Infine, con riferimento ai rilievi critici sollevati dal consulente tecnico di parte alla bozza di ctu e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni, si rammenta il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass., n. 33742/2022; nello stesso senso, v. anche Cass., n. 11917/2021, secondo cui: “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non
è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”).
Ebbene, considerato che la dott.ssa puntualmente replicava alle contestazioni spiegate dal ctp Per_2
di parte appellante (facendo anche riferimento al d.m. del 3 luglio 2003 come parametro per la quantificazione del danno biologico permanente in termini percentuali), in virtù dei principi sopra esposti, l'obbligo di motivazione di questa Corte (così come quello del tribunale) si esaurisce nel richiamo per relationem alla consulenza (sull'attendibilità della quale, si ribadisce, questa Corte non ha motivo di nutrire dubbi).
Parimenti, sono infondati il secondo e il terzo motivo di gravame. Questi possono essere trattati unitariamente poiché entrambi relativi alla quantificazione dei danni subiti dalla . AR Sono destituite di fondamento le censure dell'appellante relative alla quantificazione del danno biologico.
Contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il consulente tecnico d'ufficio, con apposita integrazione contenuta nella versione definitiva della propria consulenza, ha risposto puntualmente alle allegazioni critiche, specificando le percentuali relative ai singoli danni (7.50% per i danni a carico dell'apparato osteo-articolare e 1.50% per i danni odontoiatrici). La quantificazione operata dal consulente, peraltro, è corretta, in quanto conforme alle tabelle di cui al d.m. del 3 luglio 2003
(considerata la conveniente riduzione della lesione ai denti per i motivi già esposti, i quali valgono anche ad escludere un profilo di pregiudizio estetico risarcibile).
Con riferimento, poi, alla componente morale del danno biologico, ogni censura alla mancata quantificazione dello stesso da parte della dott.ssa – questione evidentemente relativa al Per_2 quantum – è assorbita dalla mancata prova, da parte della dell'an. Ed infatti, sebbene la AR
lieve entità delle lesioni subite (c.d. micropermanenti) non osti, in astratto, al riconoscimento del ristoro, in favore del danneggiato, del danno morale, è – tuttavia – sempre necessario che l'istante alleghi e dimostri, anche per presunzioni, le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. n. 339/2016).
Del resto, è altresì logico che la contenuta misura di invalidità permanente sofferta si ripercuota sull'onere probatorio gravante in capo al danneggiato, rendendolo ancora più rigoroso. In questo senso, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass., n. 6444/2023).
Tanto premesso, nulla può essere riconosciuto alla , considerato che la richiesta risarcitoria AR
è stata formulata in modo apodittico e senza alcuna prova delle circostanze in astratto idonee a fondare la pretesa (circostanze che, per il vero, non sono neanche state allegate).
Infine, non possono essere accolte le doglianze in punto di danno emergente relativo alle spese odontoiatriche. I calcoli effettuati dal consulente tecnico di parte, i quali conducono ad una somma
(€59.850,00) maggiore rispetto a quella indicata dal ctu (€11.900,00) appaiono sproporzionati. Innanzitutto, a nulla vale l'affermazione del perito di parte secondo cui il minor costo delle cure odontoiatriche future suggerito dalla dott.ssa dipenderebbe dall'ipotizzato impiego di Per_2
materiali di scarsa qualità. Ed invero, la stima del danno emergente e, per quanto qui rileva, delle spese future per cure odontoiatriche rese necessarie dal danno biologico permanente subito, deve effettuarsi tenendo conto di quanto necessario a reintegrare il danneggiato nella situazione in cui questi si trovava al momento dell'illecito.
Nel caso di specie, la quantificazione del danno patrimoniale de quo è stata ragionevolmente operata dal consulente facendo riferimento ad una prestazione sanitaria di livello medio: secondo l'attendibile parere del ctu, tale prestazione è idonea a ripristinare la condizione antecedente al danno, e a questo soltanto è tenuto il danneggiante.
Del resto, parte appellante non ha dimostrato che l'utilizzo di materiali meno costosi di quelli suggeriti dal proprio consulente non fosse idoneo a riparare il pregiudizio o determinasse un peggioramento rispetto alla sua originaria situazione. Inoltre non trova riscontro nelle risultanze processuali l'affermazione del consulente tecnico di parte per cui la necessiterebbe di AR
intervento canalare per nove denti, nonché del posizionamento (e relative sostituzioni con cadenza decennale) di nove corone protesiche all'arcata superiore e due a quella inferiore.
Dal verbale di accettazione presso il P.S. dell'Ospedale San Leonardo, si evince che la al AR
momento dell'accesso, presentava a carico dell'apparato dentale le seguenti lesioni: “trauma odonto- gengivale con … corona di 1/1 e perdita di 3-2. fornice gengivale superiore”. L'eventuale CP_3
esigenza di ricorrere a interventi protesici su elementi dentari diversi da quelli indicati nel verbale è evidentemente non riconducibile, sul piano eziologico, al sinistro per cui è causa.
Infine, giova segnalare che la valutazione di attendibilità della stima dei costi effettuata dal ctu si fonda non soltanto sulla coerenza dei prezzi con quelli medi praticati da centri specializzati per le prestazioni di natura analoga, ma anche sulla specializzazione del ctu dott.ssa che esercita la Per_2
professione di odontoiatra (oltre che di medico chirurgo).
La quantificazione del danno emergente in € 11.900 è, quindi, corretta.
Occorre chiarire che nessun errore di calcolo è stato commesso dal consulente. Alla pag. 6 della perizia, gli interventi necessari e i relativi costi venivano così indicati: “ricostruzione in resina composita dell'incisivo centrale superiore di sinistra (euro 100,00), devitalizzazione dell'incisivo centrale superiore di destra (le fotografie delle OPT mostrano chiaramente la presenza di un granuloma all'apice dell'incisivo ) (costo euro 150,00) e dell'incisivo laterale dx (costo euro 150,00) con applicazione di perno endocanalare ( del costo di euro 150,00 cadauno) con l'applicazione di n.
2 capsule provvisorie in resina ( del costo di euro 100,00 ciascuna). All'età di 18 anni si procederà all'applicazione di un impianto dentario per la sostituzione del canino sup di dx (costo euro 1.000,00) e all'applicazione di n.4 capsule in metallo-ceramica ai due incisivi centrali, all'incisivo laterale e canino superiore di destra, del costo di euro 500,00 ciascuna. Tali capsule dovranno essere rinnovate ogni circa dieci anni fini all'età di 65 anni: si prevedono quindi n. 4 rinnovi, oltre la prima applicazione, per un totale di spesa di euro 10.000,00.”
Così descritta la terapia del danno dentario ed effettuate le dovute operazioni di calcolo, le spese da sostenere saranno le seguenti: €100,00 per ricostruzione in resina composita dell'incisivo superiore di sinistra + €300,00 per la devitalizzazione degli incisivi centrale superiore di destra e laterale di destra + €300,00 per l'applicazione di perni endocanalare agli incisivi centrale superiore di destra e laterale di destra + €200,00 per l'applicazione di capsule provvisorie in resina agli incisivi centrale superiore di destra e laterale di destra + €1.000,00 per la sostituzione del canino superiore di destra con impianto dentario (compiuti i 18 anni) + €2.000,00 per l'applicazione di capsule in metallo ceramica ai due incisivi centrali, all'incisivo laterale superiore di destra e al canino superiore di destra
(compiuti i 18 anni); €8.000,00 per quattro rinnovi totali, con cadenza decennale fino ai 65 anni, delle dette capsule in metallo ceramica (€2.000 per ciascun rinnovo).
Per i motivi sopra esposti, l'appello principale proposto da deve essere rigettato. AR
Alla luce della reciproca soccombenza tra le parti, questa Corte ritiene equo compensare integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc.
Infine, sia con riferimento al gravame proposto da che a quello proposto da AR [...]
, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, Parte_2
introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, Quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e nonché su quello AR Parte_2 CP_2
proposto da nei confronti di avverso la sentenza del tribunale di Torre Parte_2 AR
Annunziata n. 1422/2019 pubblicata il 06.06.2019, così provvede: 1) dichiara la contumacia di CP_2
2) rigetta l'appello proposto, in via principale, da e, in via incidentale, da AR [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1422/2019 del tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, pubblicata il 06.6.2019;
3) compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico sia dell'appellante principale che di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.3.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa