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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 415/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F.: e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in via Giorgio Giulini n. 20, COMO, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Alfonso Sorrentini e dell'avv. che li rappresentano e difendono come Parte_2 da delega in atti,
appellanti contro
Controparte_1
(C.F. e P. IVA: , elettivamente domiciliata in Largo Augusto n.
[...] P.IVA_1
3, MILANO, presso lo studio dell'avv. Marco Ridolfi, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
appellata
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata
n.293/2024 del Tribunale di Sondrio, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sondrio, via Stelvio n.25, codice fiscale e partita iva al risarcimento a favore degli appellanti del danno da perdita del rapporto P.IVA_1 parentale, jure proprio, che tenuto conto della percentuale del 30% determinata in sede di ATP - senza attribuire a tale danno un termine temporale definito poiché il paziente, al momento del fatto, si trovava in uno stato di buona compensazione e non era certamente prevedibile e/o prossimo, né a breve né a medio termine, l'evento morte (differentemente dai casi giurisprudenziali più frequenti di ritardata diagnosi oncologica o errato intervento chirurgico su malato terminale) - dovrà essere determinato nella misura di € 62.589,00 a ciascun appellante, pari al 30% del danno non patrimoniale per la morte del genitore, così come determinato dalle Tabelle “Edizione 2022” successivamente aggiornate nella “Edizione 2024” dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano o nella diversa somma maggiore o minore che la Corte riterrà equa e di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre l'ulteriore danno da ritardato pagamento, da liquidarsi secondo i canoni stabiliti dalla Corte di Cassazione, rivalutazione monetaria, interessi legali dal fatto al deposito del presente ricorso, nonché interessi moratori, ex art. 1284 cc, dal momento della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
Spese, competenze e onorari di causa rifusi dei due gradi rifusi.
In via istruttoria:
- ammettersi prove per interpello e per testi sulle circostanze di seguito riportate, tutte precedute dalle parole “vero che”:
1. sino al giorno del suo ricovero del 04.09.2017, il sig. , già vedovo dal Parte_3
Pt_ 13.04.2007, incontrava e frequentava i figli ed quotidianamente, ricevendo le loro visite Pt_2 presso la sua abitazione sita in Como o facendosi ospitare dagli stessi: durante la settimana trascorreva con i figli il pranzo e il primo pomeriggio, in particolar modo con il figlio minore Pt_2
pagina 2 di 12 avendo egli lo studio a 300 mt dall'abitazione, durante il weekend facendosi ospitare dai figli, in Pt_ particolar modo dal figlio maggiore;
2. durante tali soggiorni, il sig. trascorreva il weekend in compagnia dei figli, Parte_3 compiendo con loro passeggiate e condividendo momenti ludici con i nipoti;
3. sino a tale data il sig. trascorreva coi propri figli e i nipoti ogni ricorrenza, quali i Parte_1 compleanni, le festività, come il Natale e la Pasqua, e parte delle vacanze estive.
Si indica a teste:
1. , residente in [...]
Baracca n.15, sui capitoli da 1 a 3;
2. , residente in [...]
Mirabello n.26, sui capitoli da 1 a 3;
3. residente a [...]
Varesina n.42, sui capitoli da 1 a 3”.
Conclusioni per Controparte_1
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, respingere
i motivi di gravame avversari, confermando per l'effetto la sentenza del Tribunale di Sondrio 30
Luglio 2024 n°293, pubblicata in data 31 Luglio 2024, e respingendo ogni avversa pretesa, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Con la vittoria delle spese di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 293/2024, accoglieva parzialmente la domanda formulata da ed nei confronti dell' Parte_2 Parte_1 [...]
e condannava la convenuta al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, della complessiva somma di € 31.380,00 da dividersi in parti uguali e alle spese di lite, compensate nella misura della metà.
2. In particolare, gli attori in data 28.03.2019 depositavano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare la responsabilità dei sanitari della sopra citata Azienda Sanitaria, presso la quale il padre pagina 3 di 12 ottantaduenne, a seguito di una caduta, era stato ricoverato in data 4.09.2017 Parte_3
e, in seguito, operato in data 9.09.2017 per ridurre la frattura del femore destro.
3. Deducevano gli attori che l'anziano genitore veniva dimesso in data 18.09.2017 e trasferito, in pari data, per la riabilitazione all'ospedale di Menaggio, dove i sanitari riscontravano che lo stesso versava in condizioni generali gravi ed era affetto da polmonite a focolai multipli. Subentrato shock settico, nonostante la somministrazione di terapia antibiotica, decedeva Parte_3 in data 28.09.2017.
4. Assumevano gli attori che la responsabilità del decesso era ascrivibile ai sanitari dell'Ospedale di
Sondrio, i quali non avevano adeguatamente assistito il degente nella fase post-operatoria, trasferendolo, altresì, ad altro ospedale con indicazione di un quadro clinico non corrispondente all'estrema gravità del paziente. Chiedevano, pertanto, la nomina di un collegio peritale per accertare la responsabilità dei predetti sanitari dell' resistente e l'entità dei danni subiti. CP_1
5. Si costituiva la , Controparte_1 contestando ogni addebito.
6. Veniva svolta la CTU medico – legale, la quale accertava che i sanitari del nosocomio di Sondrio avevano, senza giustificato motivo, in primo luogo, eseguito con ritardo l'intervento chirurgico, favorendo l'insorgere delle conseguenti complicanze (piaghe da decubito e polmonite); in secondo luogo, avevano omesso di eseguire ulteriori esami diagnostici atti a rilevare il focolaio polmonare, insorto già durante la degenza nel reparto di ortopedia del predetto ospedale e non adeguatamente curato. Secondo i periti, dette omissioni avevano determinato un danno da perdita di chances di sopravvivenza nella misura del 30%.
7. Pertanto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ed adivano il Parte_2 Parte_1
Tribunale di Sondrio al fine di ottenere il risarcimento dei danni, sub specie di danno da perdita di chances di sopravvivenza, danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale, rispettivamente iure hereditatis i primi due e iure proprio il terzo, quantificati complessivamente in € 247.4000,00.
8. Si costituiva l' , chiedendo disporsi nuova CTU, il Controparte_1 mutamento del rito da sommario a ordinario e il rigetto di ogni domanda avversaria. In particolare, l'Azienda sanitaria convenuta contestava le risultanze della CTU nella parte in cui la stessa non considerava le patologie pregresse del paziente.
pagina 4 di 12 9. Il Tribunale di Sondrio disponeva il mutamento di rito, rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
10. Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, riteneva accertati sia il ritardo, non giustificato da motivi clinici di stabilizzazione del paziente, tra il momento della presa in carico da parte dei sanitari del reparto di ortopedia e il momento in cui il paziente stesso era stato sottoposto ad intervento chirurgico;
sia la negligente osservazione medico-semeiologica del paziente medesimo durante la fase post-operatoria. Rilevava, altresì, il Tribunale che, trattandosi di paziente fragile con numerose comorbilità, i sanitari erano tenuti a una più attenta valutazione clinica complessiva, mediante rilievi semeiologici e approfondimento di esami di laboratorio, che avrebbero consentito una diagnosi più tempestiva dell'infezione polmonare e, conseguentemente, una terapia più efficace. Pur negando l'esistenza di un rapporto diretto di causa effetto tra l'operato dei sanitari e la morte del paziente, il Tribunale, facendo proprie le osservazioni dei
CCTTUU, riteneva accertato che vi era stato un rallentamento e un ritardo nell'assistenza al paziente durante il ricovero e che tale condotta omissiva aveva concorso ad accelerare la comparsa delle complicanze innanzi dette, rivelatesi la causa determinante del decesso. Il
Tribunale, pertanto, affermava sussistere la responsabilità professionale della struttura sanitaria, ex art. 1176 c.c., per la perdita di chances di una più lunga sopravvivenza del paziente.
11. Con riguardo alla determinazione del quantum risarcitorio, il Tribunale, considerata l'età avanzata e la condizione di compromissione della salute del de cuius (ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito non insulino-dipendente, esiti di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica e rivascolarizzazione miocardica nel 1995, impianto di ICD nel 2002 per aritmie, trauma all'anca destra nel 2012, morbo di Parkinson), riconosceva in via equitativa agli attori, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances, la somma complessiva di €
30.000,00, da ripartirsi in quote uguali tra gli attori.
12. Quanto al danno biologico, il primo Giudice riconosceva agli attori il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea, trasmissibile iure hereditatis, pari ad € 115,00 per ogni giorno dalla data dell'omesso trattamento terapeutico (16.09.2017) alla morte (28.09.2017), pari a complessivi € 1.380,00, in parti uguali tra gli attori.
13. Il Tribunale rigettava, invece, la domanda di risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, non avendo i ricorrenti allegato alcunché in relazione al rapporto intrattenuto con il de cuius, all'intensità del legame esistente tra le parti e alle alterazioni dello stesso. Per tale ragione pagina 5 di 12 il primo giudice dichiarava inammissibili i capitoli di prova articolati dai ricorrenti, in quanto relativi a circostanze di fatto mai allegate negli atti di causa.
14. Il Tribunale rigettava anche la domanda diretta ad ottenere il pagamento delle spese di sepoltura e funerarie, non ritenendo le stesse conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria. Infine, considerato il lasso di tempo trascorso dall'illecito (7 anni) e le caratteristiche del danneggiato, il Tribunale riconosceva ai ricorrenti un'ulteriore somma a titolo di lucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei responsabili, facendo ricorso, per la liquidazione degli stessi, al criterio degli interessi legali
(compensativi) da calcolarsi sull'importo riconosciuto e devalutato fino all'illecito e poi rivalutato annualmente, con l'aggiunta degli interessi legali.
15. Avverso la sentenza di primo grado hanno interposto gravame ed , Parte_2 Parte_1 chiedendo l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, già avanzata in primo grado, da determinarsi nella misura di € 62.589,00 a ciascun appellante, pari al 30% del danno non patrimoniale per la morte del genitore, o nella diversa somma ritenuta equa dalla Corte, nonché, in via istruttoria, ammettersi prove per interpello e per testi.
16. , costituitasi in secondo grado, chiedeva il rigetto del Controparte_2 gravame e la conferma della sentenza impugnata.
17. Dopo l'udienza di prima comparizione in data 27.05.2025, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 23.09.2025 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
18. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a) erroneità della motivazione in merito al rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita parentale;
b) erroneità della decisione in merito al mancato riconoscimento del danno da perdita parentale per violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in materia di prova presuntiva;
c) erronea compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite.
19. Con i motivi sub a) e sub b) – da trattarsi in via congiunta - la difesa di parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha accolto la domanda di pagina 6 di 12 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ritenendo che i ricorrenti non avevano allegato alcuna prova in relazione al rapporto intrattenuto con il de cuius e al turbamento d'animo da essi subito a causa delle sofferenze patite dal loro defunto genitore. Gli appellanti assumono che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, a pag. 13 dell'atto introduttivo gli stessi avevano allegato che, a seguito della morte del padre, avevano sofferto del vuoto di non poter godere più della di lui compagnia e dell'interruzione traumatica del rapporto affettivo con il congiunto. Osservano gli appellanti che il Tribunale ha preso in esame solo la memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma c.p.c., non considerando che le allegazioni suddette erano già state circostanziate e specificate nel ricorso introduttivo. Avendo, inoltre, il Tribunale dichiarato inammissibili i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 186, comma 6, n. 2 c.p.c., gli appellanti lamentano, altresì, la lesione del diritto di difesa e la violazione del principio della disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c..
20. In merito, in particolare, al motivo sub b), la difesa degli appellanti sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice, non riconoscendo il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ha omesso di tenere in considerazione il principio della prova per presunzioni. Sostengono gli appellanti che il primo giudice, anche qualora effettivamente non fosse stato allegato alcun elemento fattuale relativo all'intensità del rapporto con il de cuius e al danno sofferto, avrebbe potuto comunque in via equitativa accogliere la domanda in quanto, essendo i danneggiati prossimi congiunti, operava il principio delle presunzioni, ovvero il danno patito poteva ricavarsi, per presunzioni, dallo stesso rapporto di parentela.
21. Con il motivo sub c) la difesa dell'appellante censura la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure compensato le spese nella misura della metà, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura ridotta.
22. L'appello è fondato e merita accoglimento.
23. Gli odierni appellanti formulano la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale a pag. 13 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Precisamente, si riporta l'allegazione presente nel ricorso: “tale danno va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività”.
pagina 7 di 12 24. Nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. gli appellanti, nel chiedere la prova per interpello e per testi, ai punti 17 e successivi indicano, in modo circostanziato, i fatti che avrebbero dovuto attestare l'intensità del rapporto affettivo del de cuius con i figli. Più precisamente, si riporta di seguito il contenuto dei punti della memoria sopra citati: “17. sino al giorno del suo ricovero del
04.09.2017, il sig. , già vedovo dal 13.04.2007, incontrava e frequentava i figli Parte_3
Pt_ ed quotidianamente, ricevendo le loro visite presso la sua abitazione sita in Como o Pt_2 facendosi ospitare dagli stessi, in particolare: durante la settimana trascorrendo con i figli il pranzo e il primo pomeriggio, in particolar modo con il figlio minore - avendo egli lo Pt_2 studio a 300 mt dall'abitazione -, durante il weekend facendosi ospitare dai figli, in particolar Pt_ modo dal figlio maggiore ; 18. durante tali soggiorni, il sig. trascorreva il Parte_3 weekend in compagnia dei figli, compiendo con loro passeggiate e condividendo momenti ludici con i nipoti; 19. sino a tale data il sig. trascorreva coi propri figli e i nipoti ogni Parte_1 ricorrenza, quali i compleanni, le festività, come il Natale e la Pasqua, e parte delle vacanze estive;
20. il sig. sino al 04.09.2017 era autosufficiente, ovvero in grado di Parte_3 assolvere in piena autonomia le attività quotidiane della vita quali lavarsi, vestirsi, usare i servizi, mangiare e deambulare”.
25. Orbene, il più recente orientamento giurisprudenziale della S. C. afferma che “in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva”
(coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima
e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio […].” (Cass. Civ., Sez. III, ord. del 21.10.2024,
n. 27142; sul punto cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022). Il principio ormai consolidato è stato ribadito di recente nella sentenza della Corte di Cassazione n.
3904 del 16 febbraio 2025, in cui si afferma che “l'uccisione di una persona fa presumere, ex art.
2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri del nucleo familiare “minimo”, che comprende genitori, coniuge, figli e fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur")", essendo in tali casi "onere del
pagina 8 di 12 convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”. […]“si osserva che Cass. sez. 3, ord. 14 ottobre 2019 n. 25774 insegna che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, "solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo”.La decisione sopra riportata si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che riconosce la particolare rilevanza dei legami familiari e la necessità di una loro tutela effettiva sul piano risarcitorio. La Corte riconosce che questi legami sono caratterizzati da una particolare intensità affettiva che, salvo prova contraria, si presume esistente indipendentemente dalle concrete modalità di manifestazione del rapporto. Questo principio comporta, quindi, un'importante inversione dell'onere della prova: sarà, infatti, il convenuto a dover dimostrare che tra la vittima e il superstite esisteva un rapporto di indifferenza o addirittura di odio, tale da escludere che la morte del primo abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo.
26. Alla luce della giurisprudenza sopra citata, la sentenza del Tribunale di Sondrio deve essere riformata per i motivi di seguito esposti.
27. In primo luogo, si ribadisce come nel ricorso introduttivo esista una allegazione del grado di sofferenza patito dagli appellanti (pag. 13 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
28. In secondo luogo, anche in assenza di allegazione e di relativa prova, l'orientamento giurisprudenziale dominante sopra citato e condiviso da questa Corte ritiene che il danno da perdita del rapporto parentale possa essere provato per mezzo di presunzioni in virtù dello stretto vincolo parentale che legava gli attori al de cuius.
29. Dalle istanze istruttorie di parte appellante e, in particolare, dall'articolazione dei capitoli di prova per testi, si evince la particolare intensità del rapporto affettivo tra il de cuius ed i figli con le relative famiglie e il conseguente grado di sofferenza che il decesso del congiunto ha provocato nelle vite dei figli. Si osserva come le circostanze ivi rappresentate non siano state contestate in modo specifico dalla controparte, la quale non ha neppure chiesto di essere ammessa alla prova contraria, articolando a sua volta capitoli di prova volti a negare quanto asserito dagli appellanti.
La Corte, pertanto, osserva che le suddette circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione. L'appellata, infatti, non solo in primo grado non ha contestato la particolare intensità del legame come allegato nella memoria istruttoria, omettendo di depositare la propria pagina 9 di 12 memoria di replica ex art. 183, n. 3 c.p.c. e con essa di chiedere ammettersi la prova contraria, ma finanche nella comparsa conclusionale di replica si è astenuta dal contestare puntualmente la particolare intensità del rapporto esistente tra i figli e il loro genitore, quale emergeva Parte_1 proprio dalle circostanze fattuali articolate dagli appellanti nei capitoli di prova.
Conclusivamente, sia in ragione degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati e condivisi, sia alla luce delle allegazioni come articolatesi nella dialettica processuale, la Corte reputa sussistente il lamentato danno.
30. In merito alla quantificazione degli stessi, gli appellanti, tenendo conto della percentuale del 30% di perdita di chances di sopravvivenza determinata in sede di ATP, hanno chiesto l'importo di euro € 62.589,00 ciascuno.
31. Venendo, dunque, alla determinazione del quantum e facendo applicazione delle Tabelle di
Milano 2024 per il danno parentale subito da e , la Corte reputa di Parte_1 Parte_2 calcolare: 8 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria;
14 punti per la sopravvivenza di 1 congiunto e 15 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, tenuto conto della età dei superstiti, della loro indipendenza economica dal congiunto, della frequenza dei contatti con l'anziano genitore e delle di lui ridotte aspettative di vita. Il totale è, dunque, di 57 punti.
32. La Corte ritiene di accogliere la domanda risarcitoria degli appellanti nella misura da essi richiesta, pari ad € 62.589,00 – considerato che la quantificazione sulla base delle sopra dette
Tabelle porta ad una somma maggiore, che risulterebbe in contrasto con il principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c.. In applicazione, poi, dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (principi consolidati come da
Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite sopra citato, detti interessi vanno calcolati sulla somma riconosciuta e devalutata alla data del fatto illecito e successivamente incrementata anno per anno secondo la variazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indici FOI) sino alla data della decisione, oltre, infine, agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Restano ferme le altre statuizioni della sentenza di primo grado in punto di condanna.
pagina 10 di 12 33. In merito al motivo sub c) la Corte osserva che l'esito del gravame comporta la nuova regolazione delle spese processuali del primo grado. L'esito della lite, infatti, vede la soccombenza dell'appellata che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore della controparte, tenuto conto dell'attribuito e secondo l'insegnamento della Suprema Corte, tale per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”
(Cassazione, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018). Le spese sono liquidate per entrambi i gradi sulla base del D.M. n. 55/2014 attualmente vigente (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n.
147), tenendo conto del valore della domanda accolta (secondo i valori medi dello scaglione da
52.001,00 a 260.000,00) ed escludendosi, solo in relazione al presente grado, la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 415/2025, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e e in parziale riforma della Parte_1 Parte_2 sentenza n. 293/2024, emessa dal Tribunale di Sondrio, condanna
[...]
al pagamento in Controparte_3 favore di e di della somma di € 62.589,00 ciascuno, a titolo di Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come specificato al punto n.
3e della motivazione ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
II. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 293/2024, emessa dal Tribunale di Sondrio;
III. condanna Controparte_4
a rimborsare, in favore di e di le spese di lite
[...] Parte_1 Parte_2 che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
pagina 11 di 12 Milano, così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 415/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F.: e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in via Giorgio Giulini n. 20, COMO, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Alfonso Sorrentini e dell'avv. che li rappresentano e difendono come Parte_2 da delega in atti,
appellanti contro
Controparte_1
(C.F. e P. IVA: , elettivamente domiciliata in Largo Augusto n.
[...] P.IVA_1
3, MILANO, presso lo studio dell'avv. Marco Ridolfi, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
appellata
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata
n.293/2024 del Tribunale di Sondrio, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sondrio, via Stelvio n.25, codice fiscale e partita iva al risarcimento a favore degli appellanti del danno da perdita del rapporto P.IVA_1 parentale, jure proprio, che tenuto conto della percentuale del 30% determinata in sede di ATP - senza attribuire a tale danno un termine temporale definito poiché il paziente, al momento del fatto, si trovava in uno stato di buona compensazione e non era certamente prevedibile e/o prossimo, né a breve né a medio termine, l'evento morte (differentemente dai casi giurisprudenziali più frequenti di ritardata diagnosi oncologica o errato intervento chirurgico su malato terminale) - dovrà essere determinato nella misura di € 62.589,00 a ciascun appellante, pari al 30% del danno non patrimoniale per la morte del genitore, così come determinato dalle Tabelle “Edizione 2022” successivamente aggiornate nella “Edizione 2024” dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano o nella diversa somma maggiore o minore che la Corte riterrà equa e di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre l'ulteriore danno da ritardato pagamento, da liquidarsi secondo i canoni stabiliti dalla Corte di Cassazione, rivalutazione monetaria, interessi legali dal fatto al deposito del presente ricorso, nonché interessi moratori, ex art. 1284 cc, dal momento della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
Spese, competenze e onorari di causa rifusi dei due gradi rifusi.
In via istruttoria:
- ammettersi prove per interpello e per testi sulle circostanze di seguito riportate, tutte precedute dalle parole “vero che”:
1. sino al giorno del suo ricovero del 04.09.2017, il sig. , già vedovo dal Parte_3
Pt_ 13.04.2007, incontrava e frequentava i figli ed quotidianamente, ricevendo le loro visite Pt_2 presso la sua abitazione sita in Como o facendosi ospitare dagli stessi: durante la settimana trascorreva con i figli il pranzo e il primo pomeriggio, in particolar modo con il figlio minore Pt_2
pagina 2 di 12 avendo egli lo studio a 300 mt dall'abitazione, durante il weekend facendosi ospitare dai figli, in Pt_ particolar modo dal figlio maggiore;
2. durante tali soggiorni, il sig. trascorreva il weekend in compagnia dei figli, Parte_3 compiendo con loro passeggiate e condividendo momenti ludici con i nipoti;
3. sino a tale data il sig. trascorreva coi propri figli e i nipoti ogni ricorrenza, quali i Parte_1 compleanni, le festività, come il Natale e la Pasqua, e parte delle vacanze estive.
Si indica a teste:
1. , residente in [...]
Baracca n.15, sui capitoli da 1 a 3;
2. , residente in [...]
Mirabello n.26, sui capitoli da 1 a 3;
3. residente a [...]
Varesina n.42, sui capitoli da 1 a 3”.
Conclusioni per Controparte_1
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, respingere
i motivi di gravame avversari, confermando per l'effetto la sentenza del Tribunale di Sondrio 30
Luglio 2024 n°293, pubblicata in data 31 Luglio 2024, e respingendo ogni avversa pretesa, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Con la vittoria delle spese di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 293/2024, accoglieva parzialmente la domanda formulata da ed nei confronti dell' Parte_2 Parte_1 [...]
e condannava la convenuta al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, della complessiva somma di € 31.380,00 da dividersi in parti uguali e alle spese di lite, compensate nella misura della metà.
2. In particolare, gli attori in data 28.03.2019 depositavano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare la responsabilità dei sanitari della sopra citata Azienda Sanitaria, presso la quale il padre pagina 3 di 12 ottantaduenne, a seguito di una caduta, era stato ricoverato in data 4.09.2017 Parte_3
e, in seguito, operato in data 9.09.2017 per ridurre la frattura del femore destro.
3. Deducevano gli attori che l'anziano genitore veniva dimesso in data 18.09.2017 e trasferito, in pari data, per la riabilitazione all'ospedale di Menaggio, dove i sanitari riscontravano che lo stesso versava in condizioni generali gravi ed era affetto da polmonite a focolai multipli. Subentrato shock settico, nonostante la somministrazione di terapia antibiotica, decedeva Parte_3 in data 28.09.2017.
4. Assumevano gli attori che la responsabilità del decesso era ascrivibile ai sanitari dell'Ospedale di
Sondrio, i quali non avevano adeguatamente assistito il degente nella fase post-operatoria, trasferendolo, altresì, ad altro ospedale con indicazione di un quadro clinico non corrispondente all'estrema gravità del paziente. Chiedevano, pertanto, la nomina di un collegio peritale per accertare la responsabilità dei predetti sanitari dell' resistente e l'entità dei danni subiti. CP_1
5. Si costituiva la , Controparte_1 contestando ogni addebito.
6. Veniva svolta la CTU medico – legale, la quale accertava che i sanitari del nosocomio di Sondrio avevano, senza giustificato motivo, in primo luogo, eseguito con ritardo l'intervento chirurgico, favorendo l'insorgere delle conseguenti complicanze (piaghe da decubito e polmonite); in secondo luogo, avevano omesso di eseguire ulteriori esami diagnostici atti a rilevare il focolaio polmonare, insorto già durante la degenza nel reparto di ortopedia del predetto ospedale e non adeguatamente curato. Secondo i periti, dette omissioni avevano determinato un danno da perdita di chances di sopravvivenza nella misura del 30%.
7. Pertanto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ed adivano il Parte_2 Parte_1
Tribunale di Sondrio al fine di ottenere il risarcimento dei danni, sub specie di danno da perdita di chances di sopravvivenza, danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale, rispettivamente iure hereditatis i primi due e iure proprio il terzo, quantificati complessivamente in € 247.4000,00.
8. Si costituiva l' , chiedendo disporsi nuova CTU, il Controparte_1 mutamento del rito da sommario a ordinario e il rigetto di ogni domanda avversaria. In particolare, l'Azienda sanitaria convenuta contestava le risultanze della CTU nella parte in cui la stessa non considerava le patologie pregresse del paziente.
pagina 4 di 12 9. Il Tribunale di Sondrio disponeva il mutamento di rito, rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
10. Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, riteneva accertati sia il ritardo, non giustificato da motivi clinici di stabilizzazione del paziente, tra il momento della presa in carico da parte dei sanitari del reparto di ortopedia e il momento in cui il paziente stesso era stato sottoposto ad intervento chirurgico;
sia la negligente osservazione medico-semeiologica del paziente medesimo durante la fase post-operatoria. Rilevava, altresì, il Tribunale che, trattandosi di paziente fragile con numerose comorbilità, i sanitari erano tenuti a una più attenta valutazione clinica complessiva, mediante rilievi semeiologici e approfondimento di esami di laboratorio, che avrebbero consentito una diagnosi più tempestiva dell'infezione polmonare e, conseguentemente, una terapia più efficace. Pur negando l'esistenza di un rapporto diretto di causa effetto tra l'operato dei sanitari e la morte del paziente, il Tribunale, facendo proprie le osservazioni dei
CCTTUU, riteneva accertato che vi era stato un rallentamento e un ritardo nell'assistenza al paziente durante il ricovero e che tale condotta omissiva aveva concorso ad accelerare la comparsa delle complicanze innanzi dette, rivelatesi la causa determinante del decesso. Il
Tribunale, pertanto, affermava sussistere la responsabilità professionale della struttura sanitaria, ex art. 1176 c.c., per la perdita di chances di una più lunga sopravvivenza del paziente.
11. Con riguardo alla determinazione del quantum risarcitorio, il Tribunale, considerata l'età avanzata e la condizione di compromissione della salute del de cuius (ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito non insulino-dipendente, esiti di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica e rivascolarizzazione miocardica nel 1995, impianto di ICD nel 2002 per aritmie, trauma all'anca destra nel 2012, morbo di Parkinson), riconosceva in via equitativa agli attori, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances, la somma complessiva di €
30.000,00, da ripartirsi in quote uguali tra gli attori.
12. Quanto al danno biologico, il primo Giudice riconosceva agli attori il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea, trasmissibile iure hereditatis, pari ad € 115,00 per ogni giorno dalla data dell'omesso trattamento terapeutico (16.09.2017) alla morte (28.09.2017), pari a complessivi € 1.380,00, in parti uguali tra gli attori.
13. Il Tribunale rigettava, invece, la domanda di risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, non avendo i ricorrenti allegato alcunché in relazione al rapporto intrattenuto con il de cuius, all'intensità del legame esistente tra le parti e alle alterazioni dello stesso. Per tale ragione pagina 5 di 12 il primo giudice dichiarava inammissibili i capitoli di prova articolati dai ricorrenti, in quanto relativi a circostanze di fatto mai allegate negli atti di causa.
14. Il Tribunale rigettava anche la domanda diretta ad ottenere il pagamento delle spese di sepoltura e funerarie, non ritenendo le stesse conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria. Infine, considerato il lasso di tempo trascorso dall'illecito (7 anni) e le caratteristiche del danneggiato, il Tribunale riconosceva ai ricorrenti un'ulteriore somma a titolo di lucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei responsabili, facendo ricorso, per la liquidazione degli stessi, al criterio degli interessi legali
(compensativi) da calcolarsi sull'importo riconosciuto e devalutato fino all'illecito e poi rivalutato annualmente, con l'aggiunta degli interessi legali.
15. Avverso la sentenza di primo grado hanno interposto gravame ed , Parte_2 Parte_1 chiedendo l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, già avanzata in primo grado, da determinarsi nella misura di € 62.589,00 a ciascun appellante, pari al 30% del danno non patrimoniale per la morte del genitore, o nella diversa somma ritenuta equa dalla Corte, nonché, in via istruttoria, ammettersi prove per interpello e per testi.
16. , costituitasi in secondo grado, chiedeva il rigetto del Controparte_2 gravame e la conferma della sentenza impugnata.
17. Dopo l'udienza di prima comparizione in data 27.05.2025, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 23.09.2025 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
18. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a) erroneità della motivazione in merito al rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita parentale;
b) erroneità della decisione in merito al mancato riconoscimento del danno da perdita parentale per violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in materia di prova presuntiva;
c) erronea compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite.
19. Con i motivi sub a) e sub b) – da trattarsi in via congiunta - la difesa di parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha accolto la domanda di pagina 6 di 12 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ritenendo che i ricorrenti non avevano allegato alcuna prova in relazione al rapporto intrattenuto con il de cuius e al turbamento d'animo da essi subito a causa delle sofferenze patite dal loro defunto genitore. Gli appellanti assumono che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, a pag. 13 dell'atto introduttivo gli stessi avevano allegato che, a seguito della morte del padre, avevano sofferto del vuoto di non poter godere più della di lui compagnia e dell'interruzione traumatica del rapporto affettivo con il congiunto. Osservano gli appellanti che il Tribunale ha preso in esame solo la memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma c.p.c., non considerando che le allegazioni suddette erano già state circostanziate e specificate nel ricorso introduttivo. Avendo, inoltre, il Tribunale dichiarato inammissibili i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 186, comma 6, n. 2 c.p.c., gli appellanti lamentano, altresì, la lesione del diritto di difesa e la violazione del principio della disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c..
20. In merito, in particolare, al motivo sub b), la difesa degli appellanti sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice, non riconoscendo il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ha omesso di tenere in considerazione il principio della prova per presunzioni. Sostengono gli appellanti che il primo giudice, anche qualora effettivamente non fosse stato allegato alcun elemento fattuale relativo all'intensità del rapporto con il de cuius e al danno sofferto, avrebbe potuto comunque in via equitativa accogliere la domanda in quanto, essendo i danneggiati prossimi congiunti, operava il principio delle presunzioni, ovvero il danno patito poteva ricavarsi, per presunzioni, dallo stesso rapporto di parentela.
21. Con il motivo sub c) la difesa dell'appellante censura la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure compensato le spese nella misura della metà, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura ridotta.
22. L'appello è fondato e merita accoglimento.
23. Gli odierni appellanti formulano la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale a pag. 13 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Precisamente, si riporta l'allegazione presente nel ricorso: “tale danno va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività”.
pagina 7 di 12 24. Nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. gli appellanti, nel chiedere la prova per interpello e per testi, ai punti 17 e successivi indicano, in modo circostanziato, i fatti che avrebbero dovuto attestare l'intensità del rapporto affettivo del de cuius con i figli. Più precisamente, si riporta di seguito il contenuto dei punti della memoria sopra citati: “17. sino al giorno del suo ricovero del
04.09.2017, il sig. , già vedovo dal 13.04.2007, incontrava e frequentava i figli Parte_3
Pt_ ed quotidianamente, ricevendo le loro visite presso la sua abitazione sita in Como o Pt_2 facendosi ospitare dagli stessi, in particolare: durante la settimana trascorrendo con i figli il pranzo e il primo pomeriggio, in particolar modo con il figlio minore - avendo egli lo Pt_2 studio a 300 mt dall'abitazione -, durante il weekend facendosi ospitare dai figli, in particolar Pt_ modo dal figlio maggiore ; 18. durante tali soggiorni, il sig. trascorreva il Parte_3 weekend in compagnia dei figli, compiendo con loro passeggiate e condividendo momenti ludici con i nipoti; 19. sino a tale data il sig. trascorreva coi propri figli e i nipoti ogni Parte_1 ricorrenza, quali i compleanni, le festività, come il Natale e la Pasqua, e parte delle vacanze estive;
20. il sig. sino al 04.09.2017 era autosufficiente, ovvero in grado di Parte_3 assolvere in piena autonomia le attività quotidiane della vita quali lavarsi, vestirsi, usare i servizi, mangiare e deambulare”.
25. Orbene, il più recente orientamento giurisprudenziale della S. C. afferma che “in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva”
(coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima
e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio […].” (Cass. Civ., Sez. III, ord. del 21.10.2024,
n. 27142; sul punto cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022). Il principio ormai consolidato è stato ribadito di recente nella sentenza della Corte di Cassazione n.
3904 del 16 febbraio 2025, in cui si afferma che “l'uccisione di una persona fa presumere, ex art.
2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri del nucleo familiare “minimo”, che comprende genitori, coniuge, figli e fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur")", essendo in tali casi "onere del
pagina 8 di 12 convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”. […]“si osserva che Cass. sez. 3, ord. 14 ottobre 2019 n. 25774 insegna che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, "solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo”.La decisione sopra riportata si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che riconosce la particolare rilevanza dei legami familiari e la necessità di una loro tutela effettiva sul piano risarcitorio. La Corte riconosce che questi legami sono caratterizzati da una particolare intensità affettiva che, salvo prova contraria, si presume esistente indipendentemente dalle concrete modalità di manifestazione del rapporto. Questo principio comporta, quindi, un'importante inversione dell'onere della prova: sarà, infatti, il convenuto a dover dimostrare che tra la vittima e il superstite esisteva un rapporto di indifferenza o addirittura di odio, tale da escludere che la morte del primo abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo.
26. Alla luce della giurisprudenza sopra citata, la sentenza del Tribunale di Sondrio deve essere riformata per i motivi di seguito esposti.
27. In primo luogo, si ribadisce come nel ricorso introduttivo esista una allegazione del grado di sofferenza patito dagli appellanti (pag. 13 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
28. In secondo luogo, anche in assenza di allegazione e di relativa prova, l'orientamento giurisprudenziale dominante sopra citato e condiviso da questa Corte ritiene che il danno da perdita del rapporto parentale possa essere provato per mezzo di presunzioni in virtù dello stretto vincolo parentale che legava gli attori al de cuius.
29. Dalle istanze istruttorie di parte appellante e, in particolare, dall'articolazione dei capitoli di prova per testi, si evince la particolare intensità del rapporto affettivo tra il de cuius ed i figli con le relative famiglie e il conseguente grado di sofferenza che il decesso del congiunto ha provocato nelle vite dei figli. Si osserva come le circostanze ivi rappresentate non siano state contestate in modo specifico dalla controparte, la quale non ha neppure chiesto di essere ammessa alla prova contraria, articolando a sua volta capitoli di prova volti a negare quanto asserito dagli appellanti.
La Corte, pertanto, osserva che le suddette circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione. L'appellata, infatti, non solo in primo grado non ha contestato la particolare intensità del legame come allegato nella memoria istruttoria, omettendo di depositare la propria pagina 9 di 12 memoria di replica ex art. 183, n. 3 c.p.c. e con essa di chiedere ammettersi la prova contraria, ma finanche nella comparsa conclusionale di replica si è astenuta dal contestare puntualmente la particolare intensità del rapporto esistente tra i figli e il loro genitore, quale emergeva Parte_1 proprio dalle circostanze fattuali articolate dagli appellanti nei capitoli di prova.
Conclusivamente, sia in ragione degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati e condivisi, sia alla luce delle allegazioni come articolatesi nella dialettica processuale, la Corte reputa sussistente il lamentato danno.
30. In merito alla quantificazione degli stessi, gli appellanti, tenendo conto della percentuale del 30% di perdita di chances di sopravvivenza determinata in sede di ATP, hanno chiesto l'importo di euro € 62.589,00 ciascuno.
31. Venendo, dunque, alla determinazione del quantum e facendo applicazione delle Tabelle di
Milano 2024 per il danno parentale subito da e , la Corte reputa di Parte_1 Parte_2 calcolare: 8 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria;
14 punti per la sopravvivenza di 1 congiunto e 15 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, tenuto conto della età dei superstiti, della loro indipendenza economica dal congiunto, della frequenza dei contatti con l'anziano genitore e delle di lui ridotte aspettative di vita. Il totale è, dunque, di 57 punti.
32. La Corte ritiene di accogliere la domanda risarcitoria degli appellanti nella misura da essi richiesta, pari ad € 62.589,00 – considerato che la quantificazione sulla base delle sopra dette
Tabelle porta ad una somma maggiore, che risulterebbe in contrasto con il principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c.. In applicazione, poi, dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (principi consolidati come da
Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite sopra citato, detti interessi vanno calcolati sulla somma riconosciuta e devalutata alla data del fatto illecito e successivamente incrementata anno per anno secondo la variazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indici FOI) sino alla data della decisione, oltre, infine, agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Restano ferme le altre statuizioni della sentenza di primo grado in punto di condanna.
pagina 10 di 12 33. In merito al motivo sub c) la Corte osserva che l'esito del gravame comporta la nuova regolazione delle spese processuali del primo grado. L'esito della lite, infatti, vede la soccombenza dell'appellata che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore della controparte, tenuto conto dell'attribuito e secondo l'insegnamento della Suprema Corte, tale per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”
(Cassazione, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018). Le spese sono liquidate per entrambi i gradi sulla base del D.M. n. 55/2014 attualmente vigente (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n.
147), tenendo conto del valore della domanda accolta (secondo i valori medi dello scaglione da
52.001,00 a 260.000,00) ed escludendosi, solo in relazione al presente grado, la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 415/2025, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e e in parziale riforma della Parte_1 Parte_2 sentenza n. 293/2024, emessa dal Tribunale di Sondrio, condanna
[...]
al pagamento in Controparte_3 favore di e di della somma di € 62.589,00 ciascuno, a titolo di Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come specificato al punto n.
3e della motivazione ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
II. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 293/2024, emessa dal Tribunale di Sondrio;
III. condanna Controparte_4
a rimborsare, in favore di e di le spese di lite
[...] Parte_1 Parte_2 che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
pagina 11 di 12 Milano, così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
pagina 12 di 12