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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 3020/2023 promossa da:
in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, viale Pairoli 2, presso lo studio dell'avv. Cristiano Di Giosa, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio 14, presso Controparte_2 lo studio degli avv. Vittorio Condò De Satriano e Gian Luca Solari, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “In via principale: accertare e dichiarare che il pagamento di € 11.270,00 effettuato il 05.08.2019 dal Ministero degli , su Controparte_3 delegazione di pagamento di Amministrazione Parte_1
Straordinaria, nei confronti di per tutto quanto Controparte_2 argomentato nella precedente parte motiva, è revocabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019); per l'effetto, condannare alla restituzione e, Controparte_2 dunque, al pagamento della somma di € 11.270,00 in favore di
[...]
; Parte_2 condannare alla refusione, in favore di Controparte_2
, delle spese e compensi Parte_2 professionali di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap accessori.
Con espressa riserva…”
Convenuta: “… rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
…”
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree, formulate con riferimento all'art. 67 L. Fall., hanno a oggetto la revoca del pagamento di € 11.270,00 eseguito il 05/08/2019 dal
Ministero a titolo di Controparte_4 Controparte_3 versamento diretto alla subappaltatrice da parte della stazione appaltante, che sarebbe anomalo e compiuto entro l'anno anteriore alla dichiarazione d'insolvenza, avvenuta in data 04/02/2020.
L si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle Controparte_2 domande avversarie, negando la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67 c.
1 n. 2) L. Fall., stante la normalità del mezzo di pagamento utilizzato.
2. Nel merito, risulta non contestato che il pagamento in esame sia stato compiuto nel periodo di tempo rilevante ai sensi dell'art. 67 c. 1 L. Fall.
Il pagamento è avvenuto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 c. 13
D. L.vo 50/2016, vigente ratione temporis, il quale prevedeva l'obbligo della stazione appaltante di corrispondere “direttamente al subappaltatore l'importo
2 dovuto per le prestazioni ... eseguite ...: b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore”.
Tale pagamento fa infatti seguito alla messa in mora dell'attrice da parte della convenuta il 05/07/2019 (doc. 8 fasc. att.), stante l'omesso versamento dell'importo fatturato in data 29/03/2019 (doc. 7 fasc. att.).
La fattispecie in esame è una delegazione di pagamento ex lege che interviene in una fase patologica del rapporto contrattuale tra le parti, le quali nel subappalto hanno invece pattuito che la liquidazione degli importi sia a carico dell'appaltatore (doc. 6 fasc. att. pag. 3 e 4).
La circostanza per la quale tale pagamento costituisca un obbligo della stazione appaltante non è pertanto idonea a qualificare come normale la delegazione di pagamento, meccanismo satisfattorio qualificato a più riprese come anomalo da parte della Corte di Cassazione (Cass. 6358/1980, 649/2003 e, più recentemente, Cass. 15691/2011; nel senso dell'anomalia del pagamento eseguito ex art. 118 c. 3 D. Lgs. 163/2006, Trib. Torino 3680/2025).
Ne risulta fondata la difesa della convenuta relativa alla sua natura di
“microimpresa o piccola impresa”, tenuto conto in primo luogo, della diversa previsione contrattuale;
in secondo luogo, della costituzione in mora dell'attrice e della mancata prova di aver espressamente richiesto il pagamento ai sensi dell'art. 105 c. 13 lett. a) D. L.vo 50/2016.
La convenuta, infine, non ha allegato e provato la sussistenza di circostanze idonee a superare la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza dell'attrice, da ritenersi pertanto sussistente.
Le domande attoree devono quindi essere accolte, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 11.270,00.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 4.237,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
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Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il pagamento di € 11.270,00 eseguito dal
[...]
; Controparte_5 condanna l' a pagare alla in Controparte_2 Controparte_1 amministrazione straordinaria € 11.270,00; condanna l a rimborsare alla in Controparte_2 Controparte_1 amministrazione le spese di lite, liquidate in € 4.237,00 per Parte_2 compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e
Iva.
Torino, 23/10/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Sentenza redatta con l'assistenza dell'addetto Upp dr. Luca Giordana.
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