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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 635/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2495/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3652/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229006436914 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229006436914 IVA-ALTRO 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 2 marzo 2023 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 29520229006436914 e la sottostante cartella di pagamento n. 29520100052046360000 relativi ad imposte per l'anno 2004, deducendone l'illegittimità per non essergli mai stata notificata la predetta cartella con conseguente maturazione della prescrizione,
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e l'Agenzia delle Entrate – CO si costituivano in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevavano l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva, altresì, il Comune di Messina rilevando la propria estraneità al giudizio.
Non si costituiva, invece, la Regione Sicilia pure evocata dal ricorrente.
Con sentenza del 24 novembre 2023 n. 3652/5/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina disponeva l'estromissione dal giudizio del Comune di Messina, accoglieva parzialmente il ricorso annullando, per l'effetto, l'intimazione opposta limitatamente alle somme richieste con la cartella n.
29520100052046360000 per sanzioni e interessi e compensava le spese processuali, ritenendo che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata e che, dunque, fosse maturata soltanto la prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che il primo giudice aveva erroneamente affermato la prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – CO si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali aderiva sostanzialmente all'appello chiedendo rigettarsi totalmente le domande del ricorrente.
Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina è infondato laddove pretende di estendere la prescrizione decennale anche alle sanzioni ed agli interessi, operando, invece, per questi, il termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cass. 23 marzo 2021 n. 8120, secondo cui “Sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019) …... Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019)”).
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nulla quanto alle spese processuali del presente grado del giudizio stante la mancata costituzione dell'appellato Resistente_1 e la comunanza delle posizioni delle altre parti soccombenti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1, della Agenzia delle Entrate – CO e della Regione Sicilia avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3652/5/23 resa in data 24 novembre 2023, che conferma.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2495/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3652/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229006436914 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229006436914 IVA-ALTRO 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 2 marzo 2023 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 29520229006436914 e la sottostante cartella di pagamento n. 29520100052046360000 relativi ad imposte per l'anno 2004, deducendone l'illegittimità per non essergli mai stata notificata la predetta cartella con conseguente maturazione della prescrizione,
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e l'Agenzia delle Entrate – CO si costituivano in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevavano l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva, altresì, il Comune di Messina rilevando la propria estraneità al giudizio.
Non si costituiva, invece, la Regione Sicilia pure evocata dal ricorrente.
Con sentenza del 24 novembre 2023 n. 3652/5/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina disponeva l'estromissione dal giudizio del Comune di Messina, accoglieva parzialmente il ricorso annullando, per l'effetto, l'intimazione opposta limitatamente alle somme richieste con la cartella n.
29520100052046360000 per sanzioni e interessi e compensava le spese processuali, ritenendo che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata e che, dunque, fosse maturata soltanto la prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che il primo giudice aveva erroneamente affermato la prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – CO si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali aderiva sostanzialmente all'appello chiedendo rigettarsi totalmente le domande del ricorrente.
Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina è infondato laddove pretende di estendere la prescrizione decennale anche alle sanzioni ed agli interessi, operando, invece, per questi, il termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cass. 23 marzo 2021 n. 8120, secondo cui “Sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019) …... Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019)”).
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nulla quanto alle spese processuali del presente grado del giudizio stante la mancata costituzione dell'appellato Resistente_1 e la comunanza delle posizioni delle altre parti soccombenti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1, della Agenzia delle Entrate – CO e della Regione Sicilia avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3652/5/23 resa in data 24 novembre 2023, che conferma.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente