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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11943/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 11943/2024, promossa da:
1. nato inSão Paulo - São Paulo / Brasile il 25/03/1991; Controparte_1
2. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 09/05/2023; Controparte_2
3. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 20/08/2009; Controparte_3
4. nata in [...] - SP / Brasil il 30/03/1981; Controparte_4
5. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 20/06/1968; Controparte_5
6. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 12/06/1962; Parte_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Perrotta
RICORRENTE/I
contro
Controparte_6
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore, all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. CP_1
cittadino italiano nato il [...] a [...], il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“1. di padre e madre , è nato il CP_1 Persona_1 Persona_2
23 novembre dell'anno 1874 in Ferrara - Certificato di nascita Archivio di Stato di
Ferrara in originale con timbro e firma autentica (Doc. 1).
2. non CP_1
si è naturalizzato in Brasile - CERTIFICATO NEGATIVO DI NATURALIZZAZIONE
Dipartimento Migrazioni, in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc.
2 CNN).
3. Il 9 maggio 1903 in Ribeirão Preto, Stato di San Paolo, Brasile, CP_1
ha contratto matrimonio con - certificato integrale di
[...] CP_7
matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 3). 4.
è deceduto il 31 dicembre 1939 in Viradouro, Stato di San Paolo, CP_1
Brasile - certificato integrale di morte in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 4).
5. Dall'unione di con il 13 CP_1 CP_7
ottobre 1905 in Viradouro, Stato di San Paolo, Brasile, è nato - Persona_3
certificato integrale di nascita in originale con firma autentica, traduzione e apostille
(Doc. 5).
6. Il 18 giugno 1927 in Terra Roxa, Stato di San Paolo, Brasile, Per_3 ha contratto matrimonio con -
[...] Persona_4
certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 6).
7. Dall'unione di con Persona_3 Persona_4
il 22 agosto 1938 in Viradouro, Stato di San Paolo, Brasile, è nato
[...]
- certificato integrale di nascita in originale con firma autentica, Parte_1
traduzione e apostille (Doc. 7).
8. Il 27 luglio 1961 in Dracena, Stato di San Paolo,
Brasile, a contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_8
- certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica,
[...]
traduzione e apostille (Doc. 8). 3 Italia - Brasile - Argentina - Chile - Usa - Australia
Dall'unione di con il 12 Parte_1 Controparte_8 CP_5
giugno 1962 in Dracena, Stato di San Paolo, Brasile, è nato Parte_1
certificato integrale di nascita in originale con firma autentica, traduzione
[...]
e apostille (Doc. 9). 10. Il 7 novembre 1996 in Via Matilde, Stato di San Paolo, Brasile, ha contratto matrimonio con Parte_1 Persona_5
- certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica,
[...]
traduzione e apostille (Doc. 10). 11. Dall'unione di con Parte_1 [...]
il 20 giugno 1968 in Dracena, Stato di San Paolo, Controparte_8
Brasile, è nato - certificato integrale di nascita in Persona_6
originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 11). 12. Il 28 settembre 2001 in Vila Mariana, Stato di San Paolo, Brasile, a contratto Persona_6
matrimonio con - certificato integrale di Persona_7
matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 12). 13.
Dall'unione di con il 11 Parte_1 Controparte_8
marzo 1971 in Dracena, Stato di San Paolo, Brasile, è nata Persona_8
certificato integrale di nascita in originale con firma autentica, traduzione
[...]
e apostille (Doc. 13). 14. Il 22 novembre 2006 in , Stato di San Paolo, Persona_9
Brasile, ha contratto matrimonio con Persona_8 Per_10
certificato di matrimonio in originale con firma autentica, Controparte_9
traduzione e apostille (Doc. 14). 15. Dall'unione di Persona_8 con il 20 agosto 2009 in Vila Maria, Stato di Persona_11
San Paolo, Brasile, è nato - certificato integrale di nascita in Controparte_3
originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 15). 16.
[...]
deceduta il 19 maggio 2016 in Rio de Janeiro, Brasile - certificato Persona_8
integrale di morte in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 16).
17. Dall'unione di on il Persona_3 Persona_4
14 febbraio 1952 in Vera Cruz, Stato di San Paolo, Brasile, è nato CP_1
certificato integrale di nascita in originale con firma autentica, traduzione
[...]
e apostille (Doc. 17). 18. Il 11 giugno 1977 in San Paolo, Brasile, CP_1
ha contratto matrimonio con -
[...] Controparte_10
certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 18). 19. Dall'unione di con Controparte_1 [...]
il 30 marzo 1981 in Lapa, Stato di San Paolo, Brasile, è nata CP_10
- certificato integrale di nascita in originale con Controparte_4
firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 19). 20. Dall'unione di CP_1
con il 25 marzo 1991 in Lapa, Stato
[...] Controparte_10
di San Paolo, Brasile, è nato - certificato integrale Controparte_1
di nascita in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 20). 21. Il 23 giugno 2016 in Americana, Stato di San Paolo, Brasile, Controparte_1
ha contratto matrimonio con -
[...] Controparte_11
certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 21). 22. Dall'unione di con Controparte_1 [...]
il 9 maggio 2023 in Americana, Stato di San Paolo, Controparte_11
Brasile, è nato - certificato integrale di nascita in Controparte_2
originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 22). 23. L'albero genealogico dimostra la linea di discendenza (Doc. 23). 24. I ricorrenti hanno già chiesto riconoscimento della cittadinanza al Consolato Generale d'Italia in Brasile
(Doc. 24)”. Con provvedimento del 6 febbraio 2025 veniva fissata udienza al 22 aprile 2025 con termini per la notifica al resistente. CP_6
Con successivo provvedimento del 31 marzo 2025 l'udienza veniva differita al 8 luglio
2025 e con successivo decreto del 30 giugno 2025 ancora differita, ex art. 127 ter cpc al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del procedimento, riservava la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 24 novembre 2025, note di trattazione scritta e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
Il non si è costituito, pertanto, è dichiarato contumace. CP_6
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, l'instaurazione o meno del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia e nipote dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib.
Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso. A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1. nato inSão Paulo - São Paulo / Brasile il 25/03/1991; Controparte_1
2. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 09/05/2023; Controparte_2
3. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 20/08/2009; Controparte_3
4. nata in [...] - SP / Brasil il 30/03/1981; Controparte_4
5. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 20/06/1968; Controparte_5
6. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 12/06/1962; Parte_1
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza Bologna, lì 30/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 11943/2024, promossa da:
1. nato inSão Paulo - São Paulo / Brasile il 25/03/1991; Controparte_1
2. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 09/05/2023; Controparte_2
3. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 20/08/2009; Controparte_3
4. nata in [...] - SP / Brasil il 30/03/1981; Controparte_4
5. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 20/06/1968; Controparte_5
6. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 12/06/1962; Parte_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Perrotta
RICORRENTE/I
contro
Controparte_6
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore, all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. CP_1
cittadino italiano nato il [...] a [...], il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“1. di padre e madre , è nato il CP_1 Persona_1 Persona_2
23 novembre dell'anno 1874 in Ferrara - Certificato di nascita Archivio di Stato di
Ferrara in originale con timbro e firma autentica (Doc. 1).
2. non CP_1
si è naturalizzato in Brasile - CERTIFICATO NEGATIVO DI NATURALIZZAZIONE
Dipartimento Migrazioni, in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc.
2 CNN).
3. Il 9 maggio 1903 in Ribeirão Preto, Stato di San Paolo, Brasile, CP_1
ha contratto matrimonio con - certificato integrale di
[...] CP_7
matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 3). 4.
è deceduto il 31 dicembre 1939 in Viradouro, Stato di San Paolo, CP_1
Brasile - certificato integrale di morte in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 4).
5. Dall'unione di con il 13 CP_1 CP_7
ottobre 1905 in Viradouro, Stato di San Paolo, Brasile, è nato - Persona_3
certificato integrale di nascita in originale con firma autentica, traduzione e apostille
(Doc. 5).
6. Il 18 giugno 1927 in Terra Roxa, Stato di San Paolo, Brasile, Per_3 ha contratto matrimonio con -
[...] Persona_4
certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 6).
7. Dall'unione di con Persona_3 Persona_4
il 22 agosto 1938 in Viradouro, Stato di San Paolo, Brasile, è nato
[...]
- certificato integrale di nascita in originale con firma autentica, Parte_1
traduzione e apostille (Doc. 7).
8. Il 27 luglio 1961 in Dracena, Stato di San Paolo,
Brasile, a contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_8
- certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica,
[...]
traduzione e apostille (Doc. 8). 3 Italia - Brasile - Argentina - Chile - Usa - Australia
Dall'unione di con il 12 Parte_1 Controparte_8 CP_5
giugno 1962 in Dracena, Stato di San Paolo, Brasile, è nato Parte_1
certificato integrale di nascita in originale con firma autentica, traduzione
[...]
e apostille (Doc. 9). 10. Il 7 novembre 1996 in Via Matilde, Stato di San Paolo, Brasile, ha contratto matrimonio con Parte_1 Persona_5
- certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica,
[...]
traduzione e apostille (Doc. 10). 11. Dall'unione di con Parte_1 [...]
il 20 giugno 1968 in Dracena, Stato di San Paolo, Controparte_8
Brasile, è nato - certificato integrale di nascita in Persona_6
originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 11). 12. Il 28 settembre 2001 in Vila Mariana, Stato di San Paolo, Brasile, a contratto Persona_6
matrimonio con - certificato integrale di Persona_7
matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 12). 13.
Dall'unione di con il 11 Parte_1 Controparte_8
marzo 1971 in Dracena, Stato di San Paolo, Brasile, è nata Persona_8
certificato integrale di nascita in originale con firma autentica, traduzione
[...]
e apostille (Doc. 13). 14. Il 22 novembre 2006 in , Stato di San Paolo, Persona_9
Brasile, ha contratto matrimonio con Persona_8 Per_10
certificato di matrimonio in originale con firma autentica, Controparte_9
traduzione e apostille (Doc. 14). 15. Dall'unione di Persona_8 con il 20 agosto 2009 in Vila Maria, Stato di Persona_11
San Paolo, Brasile, è nato - certificato integrale di nascita in Controparte_3
originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 15). 16.
[...]
deceduta il 19 maggio 2016 in Rio de Janeiro, Brasile - certificato Persona_8
integrale di morte in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 16).
17. Dall'unione di on il Persona_3 Persona_4
14 febbraio 1952 in Vera Cruz, Stato di San Paolo, Brasile, è nato CP_1
certificato integrale di nascita in originale con firma autentica, traduzione
[...]
e apostille (Doc. 17). 18. Il 11 giugno 1977 in San Paolo, Brasile, CP_1
ha contratto matrimonio con -
[...] Controparte_10
certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 18). 19. Dall'unione di con Controparte_1 [...]
il 30 marzo 1981 in Lapa, Stato di San Paolo, Brasile, è nata CP_10
- certificato integrale di nascita in originale con Controparte_4
firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 19). 20. Dall'unione di CP_1
con il 25 marzo 1991 in Lapa, Stato
[...] Controparte_10
di San Paolo, Brasile, è nato - certificato integrale Controparte_1
di nascita in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 20). 21. Il 23 giugno 2016 in Americana, Stato di San Paolo, Brasile, Controparte_1
ha contratto matrimonio con -
[...] Controparte_11
certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 21). 22. Dall'unione di con Controparte_1 [...]
il 9 maggio 2023 in Americana, Stato di San Paolo, Controparte_11
Brasile, è nato - certificato integrale di nascita in Controparte_2
originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 22). 23. L'albero genealogico dimostra la linea di discendenza (Doc. 23). 24. I ricorrenti hanno già chiesto riconoscimento della cittadinanza al Consolato Generale d'Italia in Brasile
(Doc. 24)”. Con provvedimento del 6 febbraio 2025 veniva fissata udienza al 22 aprile 2025 con termini per la notifica al resistente. CP_6
Con successivo provvedimento del 31 marzo 2025 l'udienza veniva differita al 8 luglio
2025 e con successivo decreto del 30 giugno 2025 ancora differita, ex art. 127 ter cpc al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del procedimento, riservava la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 24 novembre 2025, note di trattazione scritta e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
Il non si è costituito, pertanto, è dichiarato contumace. CP_6
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, l'instaurazione o meno del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia e nipote dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib.
Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso. A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1. nato inSão Paulo - São Paulo / Brasile il 25/03/1991; Controparte_1
2. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 09/05/2023; Controparte_2
3. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 20/08/2009; Controparte_3
4. nata in [...] - SP / Brasil il 30/03/1981; Controparte_4
5. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 20/06/1968; Controparte_5
6. nato in [...] - São Paulo / Brasil il 12/06/1962; Parte_1
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza Bologna, lì 30/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore