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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13023 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Lauropoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 44971/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Spanu e dell'avv. Andrea Ranieri, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via
Tacito 23;
APPELLANTE
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Rago dell'avv. e Paolo D'Onorio De Meo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
De Meo in Roma, via G. Antonelli n. 4;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9885/2024 R.G., pubblicata il
09/10/2024;
Conclusioni
- parte appellante ha concluso come da note depositate il 16.6.2025: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contariis reiectis, ed a riforma della sentenza appellata, in accoglimento dei motivi di gravame: 1) nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ivi contenute siccome inammissibili, improcedibili, infondate, non provate e, per l'effetto, confermare l'opposto atto di precetto;
2) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento, in favore dell'opposto della Controparte_1
pagina 1 di 7 somma di €uro 3.120,53 oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo, o di quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
3) Stante le premesse di cui in atti, la strumentalità dell'opposizione, e preso atto delle prove documentali offerte da parte scrivente, si chiede altresì che il
Giudice emetta condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte resistente;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi del doppio grado di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali di studio, 4%
c.p.a. ed I.V.A. come per legge»;
- parte appellata ha concluso come da note depositate il 11.6.2025: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - nel merito in via principale: respingere
l'appello ex adverso proposto essendo tutti i motivi del tutto infondati in fatto ed in diritto per come sopra esposto e per l'effetto confermare la sentenza n.9885/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma,
Sezione Sesta, Dott.ssa Capizzano, in data 9/10/2024, nel giudizio di opposizione a precetto iscritto all'RG 24933/2020; - in via subordinata: accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittimità e comunque
l'erroneità dell'atto di precetto opposto e per l'effetto annullare lo stesso. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA CPA e spese generali».
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto d'appello del 18.10.2024, regolarmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Roma, n. 9885/2024, pubblicata il 09/10/2024 (R.G. n. 24933/2020) che aveva accolto l'opposizione, proposta dall'appellato avverso il precetto a questi Controparte_1
notificato dall'appellante.
La vicenda processuale può riassumersi nei seguenti termini:
- con atto di precetto notificato l'8.5.2020, pedissequo al decreto del 29.1.2020 di regolamentazione dei rapporti con il figlio minore emesso, nel giudizio RG 8384/2019, dal Tribunale di Persona_1
Roma, la intimava al il pagamento di mensilità di mantenimento non pagate o Pt_1 CP_1
pagate solo parzialmente, da maggio 2019 a gennaio 2020, per un totale di € 3.120,53; in particolare, il suddetto decreto aveva stabilito che il dopo la cessazione della convivenza, dovesse CP_1
corrispondere, per le spese ordinarie di mantenimento del figlio, € 500,00 mensili a far data dalla domanda (maggio 2019), chiarendo che tra tali spese dovevano considerarsi “vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione […] e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza”;
pagina 2 di 7 - avverso tale precetto, il proponeva opposizione ex art. 615 cpc assumendo, in primo CP_1
luogo, di aver adempiuto al proprio obbligo, avendo saldato direttamente la baby sitter Persona_2
; in secondo luogo, che la avesse erroneamente calcolato gli importi intimati
[...] Pt_1
nell'atto di precetto;
- con la gravata sentenza, il Giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione proposta, ritenendo che
«parte ricorrente ha documentalmente provato di avere adempiuto all'obbligazione di cui sopra per tutto il periodo riguardante dal mese di maggio 2019 fino al mese di gennaio 2020 corrispondendo quanto pattuito versando il dovuto anche direttamente alla “baby sitter “per complessivi euro
5.500,00 (somma comprensiva anche della tredicesima mensilità). Pertanto, essendo compresa come da decreto del tribunale nella somma da corrispondere a titolo di mantenimento pari a ad € 500,00 anche la retribuzione in favore di una “baby sitter”, l'importo oggetto del precetto è stato debitamente corrisposto» (cfr. p. 2 della sentenza appellata, all. B di parte appellante).
Con il proposto gravame, previa richiesta di sospensione ex art. 283 cpc, la ha denunciato Pt_1
l'erroneità della sentenza, articolando quattro motivi.
Con il primo motivo, parte appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto legittima la compensabilità dell'obbligo di mantenimento con le spese sostenute per il compenso della baby sitter ciò contrasterebbe con gli artt. 447 e 1246, n. 5, cc, in Persona_2
base ai quali le obbligazioni alimentari – nella cui categoria sarebbe ricompreso l'assegno di mantenimento – non sono suscettibili di compensazione.
Con il secondo motivo, la ha lamentato, in ogni caso, che la sentenza di primo grado abbia Pt_1
erroneamente ritenuto provato che la suddetta baby sitter avesse lavorato presso la casa familiare, circostanza non veritiera giacché parte appellante si era avvalsa, durante il periodo di inadempimento contestato in precetto, di altra collaboratrice.
Con il terzo motivo, parte appellante ha censurato la pronuncia impugnata per non aver considerato come il non avesse contestato né le ricevute di pagamento a favore della baby sitter della CP_1
(a riprova della circostanza per cui ciascun genitore aveva assunto una propria Pt_1
collaboratrice), né le ricevute di bonifico che dimostravano la correttezza dell'imputazione delle mensilità e dei calcoli effettuati in sede di precetto.
pagina 3 di 7 Con l'ultimo motivo, infine, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alle richieste istruttorie.
Si è costituito l'appellato, chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza ex art. 283 cpc nonché, nel merito, il rigetto dell'appello.
Rigettata l'istanza ex art. 283 cpc e ritenuta la controversia matura per la decisione senza necessità di istruttoria, il giudicante ha assegnato i termini di cui all'art. 352 cpc e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 16.9.2025.
*****
Il primo motivo di appello merita accoglimento.
Occorre anzitutto evidenziare che il decreto del Tribunale di Roma, R.G. n. 8384/2019 del 29 gennaio
2020 (cfr. pp. 8 ss., fascicolo di primo grado di parte appellata), ha quantificato in € 500,00 mensili, spettanti dal maggio 2019, l'importo del mantenimento ordinario, somma che ricomprende, fra l'altro, le spese per «vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione .... e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza». Le somme precettate, quindi, si riferiscono al parziale pagamento del mantenimento per il periodo antecedente all'adozione del decreto da parte del Tribunale: in particolare, alle dieci mensilità intercorrenti tra il maggio 2019 e il febbraio 2020 (in scadenza immediatamente dopo l'adozione del decreto).
Più nel dettaglio, il titolo esecutivo azionato dalla dispone chiaramente che il contributo Pt_1
debba essere corrisposto alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, senza la possibilità di adempiere all'obbligazione mediante pagamento a terzi.
In via generale, in materia di provvedimenti emessi per il mantenimento dei figli, l'art. 337 ter cc prevede, fra l'altro, che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità». Da ciò si desume che la corresponsione dell'assegno, quando ordinata dal giudice, è diretta a proporzionare l'apporto dei genitori nel mantenimento della prole;
naturale conseguenza di tale assunto è che, di regola, il pagamento del contributo avvenga da parte di un genitore a favore dell'altro, salva la possibilità, prevista dall'art. 337 septies cc, che il mantenimento venga versato direttamente nelle mani del figlio, ove maggiorenne.
pagina 4 di 7 Sul punto, comunque, la giurisprudenza ha chiarito che, finché non intervenga una pronuncia giudiziale di modifica delle condizioni, l'obbligato non possa variare le modalità di corresponsione e di consegna dell'assegno: in tal senso, è pacificamente escluso che, ad esempio, il genitore obbligato al mantenimento possa, senza apposita statuizione modificativa da parte del giudice, iniziare a pagare direttamente nelle mani del figlio divenuto maggiorenne (così Cassazione Civile, sez. 3, n. 9700 del
13/4/2021; nel medesimo senso, cfr. Cassazione Civile, sez. 1, n. 6975 del 4/4/2005; Trib. Palermo, n.
3728/2019); con la precisazione, peraltro, che un provvedimento di tal fatta può essere adottato esclusivamente dal giudice designato dalla legge per il relativo provvedimento e non anche dal giudice dell'esecuzione.
Orbene, in questa sede, comunque, non si controverte in ordine alle mensilità successive all'adozione del decreto, bensì a quanto maturato dalla data della domanda (maggio 2019) sino alla costituzione del titolo. Cionondimeno, appare evidente come la sentenza di primo grado non si sia attenuta ai principi appena ricostruiti, che questo giudicante invece condivide, avendo ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dal alla baby sitter CP_1 Persona_2
Peraltro, ai fini dell'opposizione al precetto notificato dalla , non assume alcun rilievo la Pt_1
circostanza (contestata dalle parti) in ordine al luogo di lavoro della predetta collaboratrice, ossia se la stessa lavorasse presso l'abitazione di parte appellante ovvero presso l'appellato, per il periodo in cui il figlio si trovava allo stesso affidato. Quand'anche la avesse prestato la propria attività a favore Per_2
della , infatti, ciò non avrebbe comunque consentito al di liberarsi della propria Pt_1 CP_1
obbligazione pagando la retribuzione spettante alla stessa, maturando, eventualmente, per ciò, un credito da accertare in un separato giudizio e non immediatamente decurtabile da quanto complessivamente dovuto alla ex compagna.
Come affermato più volte dalla Cassazione, infatti, «il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti» (cfr. Cass. n. 23569 del 2016; n.
11689/2018).
In questo senso, va ribadita l'irrilevanza degli eventuali pagamenti a favore di terzi, peraltro non dedotti nel procedimento volto a stabilire le condizioni dell'affidamento, ai fini solutori dell'obbligazione di mantenimento del figlio. Pertanto, l'aver - in ipotesi - il versato alla CP_1
le allegate retribuzioni non può giovare né sotto il profilo dell'adempimento dell'obbligo di Per_2
pagina 5 di 7 mantenimento né, tantomeno, come credito da dedurre in compensazione, ostando a ciò la richiamata natura alimentare del controcredito - in applicazione dell'art. 447 cc, correttamente richiamato da parte appellante.
Quanto, poi, all'errore di calcolo nelle mensilità indicate in precetto da parte opponente, questione riproposta in sede d'appello, va rilevato che il ha depositato in giudizio l'elenco dei CP_1
movimenti bancari (cfr. p. 16 fascicolo di primo grado di parte appellata) dal 1.8.2019 al 31.1.2020.
Da tale documentazione si evince che, in tale periodo, l'opponente ha versato alla la somma Pt_1
complessiva di € 2.300,00, a fronte di un totale dovuto di € 5.000,00, pari a dieci mensilità (da maggio
2019 a febbraio 2020, quest'ultima da pagare entro il 5.2.2020). Atteso che dalla documentazione prodotta da parte opponente non è possibile evincere le imputazioni dei pagamenti, risulta invece provato che il ha corrisposto alla una minor somma rispetto al quantum CP_1 Pt_1
determinabile dal titolo esecutivo, per un totale pari ad € 2.700,00 (ovvero la differenza tra il dovuto,
€ 5.000,00, e il versato, € 2.300,00).
Risulta, dunque, corretto il calcolo del capitale richiesto in sede di precetto;
di conseguenza, la domanda riproposta da parte appellata, concernente l'erroneità delle somme intimate con il precetto, deve essere rigettata.
Gli altri motivi di appello rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo, al pari della domanda di condanna del al pagamento delle somme indicate in precetto, che deve ritenersi superata CP_1
in ragione dell'accoglimento dell'appello e della conseguente conferma di quanto dedotto nel precetto intimato.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e, per quanto riguarda la presente fase, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, in considerazione del valore della domanda, della complessità delle questioni affrontate e delle attività svolte, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc a carico dell'appellato, richiesta anche nelle conclusioni riportate nell'atto di appello;
è rimasta, infatti, non provata la mala fede del peraltro vittorioso in primo grado, nell'essersi opposto al precetto intimato dalla CP_1
. Pt_1
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, Parte_1
rigetta l'opposizione a precetto proposta in primo grado da Controparte_1
- condanna a rimborsare ad le spese di lite del doppio grado di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si quantificano, per il grado d'appello, in € 1.700,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ove dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato, nonché, per il primo grado, in € 671,00 per compensi e in € 43 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa ove dovuti.
Roma, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Lauropoli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe Marino, Magistrato
Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. 22.10.2024.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Lauropoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 44971/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Spanu e dell'avv. Andrea Ranieri, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via
Tacito 23;
APPELLANTE
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Rago dell'avv. e Paolo D'Onorio De Meo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
De Meo in Roma, via G. Antonelli n. 4;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9885/2024 R.G., pubblicata il
09/10/2024;
Conclusioni
- parte appellante ha concluso come da note depositate il 16.6.2025: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contariis reiectis, ed a riforma della sentenza appellata, in accoglimento dei motivi di gravame: 1) nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ivi contenute siccome inammissibili, improcedibili, infondate, non provate e, per l'effetto, confermare l'opposto atto di precetto;
2) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento, in favore dell'opposto della Controparte_1
pagina 1 di 7 somma di €uro 3.120,53 oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo, o di quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
3) Stante le premesse di cui in atti, la strumentalità dell'opposizione, e preso atto delle prove documentali offerte da parte scrivente, si chiede altresì che il
Giudice emetta condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte resistente;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi del doppio grado di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali di studio, 4%
c.p.a. ed I.V.A. come per legge»;
- parte appellata ha concluso come da note depositate il 11.6.2025: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - nel merito in via principale: respingere
l'appello ex adverso proposto essendo tutti i motivi del tutto infondati in fatto ed in diritto per come sopra esposto e per l'effetto confermare la sentenza n.9885/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma,
Sezione Sesta, Dott.ssa Capizzano, in data 9/10/2024, nel giudizio di opposizione a precetto iscritto all'RG 24933/2020; - in via subordinata: accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittimità e comunque
l'erroneità dell'atto di precetto opposto e per l'effetto annullare lo stesso. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA CPA e spese generali».
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto d'appello del 18.10.2024, regolarmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Roma, n. 9885/2024, pubblicata il 09/10/2024 (R.G. n. 24933/2020) che aveva accolto l'opposizione, proposta dall'appellato avverso il precetto a questi Controparte_1
notificato dall'appellante.
La vicenda processuale può riassumersi nei seguenti termini:
- con atto di precetto notificato l'8.5.2020, pedissequo al decreto del 29.1.2020 di regolamentazione dei rapporti con il figlio minore emesso, nel giudizio RG 8384/2019, dal Tribunale di Persona_1
Roma, la intimava al il pagamento di mensilità di mantenimento non pagate o Pt_1 CP_1
pagate solo parzialmente, da maggio 2019 a gennaio 2020, per un totale di € 3.120,53; in particolare, il suddetto decreto aveva stabilito che il dopo la cessazione della convivenza, dovesse CP_1
corrispondere, per le spese ordinarie di mantenimento del figlio, € 500,00 mensili a far data dalla domanda (maggio 2019), chiarendo che tra tali spese dovevano considerarsi “vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione […] e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza”;
pagina 2 di 7 - avverso tale precetto, il proponeva opposizione ex art. 615 cpc assumendo, in primo CP_1
luogo, di aver adempiuto al proprio obbligo, avendo saldato direttamente la baby sitter Persona_2
; in secondo luogo, che la avesse erroneamente calcolato gli importi intimati
[...] Pt_1
nell'atto di precetto;
- con la gravata sentenza, il Giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione proposta, ritenendo che
«parte ricorrente ha documentalmente provato di avere adempiuto all'obbligazione di cui sopra per tutto il periodo riguardante dal mese di maggio 2019 fino al mese di gennaio 2020 corrispondendo quanto pattuito versando il dovuto anche direttamente alla “baby sitter “per complessivi euro
5.500,00 (somma comprensiva anche della tredicesima mensilità). Pertanto, essendo compresa come da decreto del tribunale nella somma da corrispondere a titolo di mantenimento pari a ad € 500,00 anche la retribuzione in favore di una “baby sitter”, l'importo oggetto del precetto è stato debitamente corrisposto» (cfr. p. 2 della sentenza appellata, all. B di parte appellante).
Con il proposto gravame, previa richiesta di sospensione ex art. 283 cpc, la ha denunciato Pt_1
l'erroneità della sentenza, articolando quattro motivi.
Con il primo motivo, parte appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto legittima la compensabilità dell'obbligo di mantenimento con le spese sostenute per il compenso della baby sitter ciò contrasterebbe con gli artt. 447 e 1246, n. 5, cc, in Persona_2
base ai quali le obbligazioni alimentari – nella cui categoria sarebbe ricompreso l'assegno di mantenimento – non sono suscettibili di compensazione.
Con il secondo motivo, la ha lamentato, in ogni caso, che la sentenza di primo grado abbia Pt_1
erroneamente ritenuto provato che la suddetta baby sitter avesse lavorato presso la casa familiare, circostanza non veritiera giacché parte appellante si era avvalsa, durante il periodo di inadempimento contestato in precetto, di altra collaboratrice.
Con il terzo motivo, parte appellante ha censurato la pronuncia impugnata per non aver considerato come il non avesse contestato né le ricevute di pagamento a favore della baby sitter della CP_1
(a riprova della circostanza per cui ciascun genitore aveva assunto una propria Pt_1
collaboratrice), né le ricevute di bonifico che dimostravano la correttezza dell'imputazione delle mensilità e dei calcoli effettuati in sede di precetto.
pagina 3 di 7 Con l'ultimo motivo, infine, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alle richieste istruttorie.
Si è costituito l'appellato, chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza ex art. 283 cpc nonché, nel merito, il rigetto dell'appello.
Rigettata l'istanza ex art. 283 cpc e ritenuta la controversia matura per la decisione senza necessità di istruttoria, il giudicante ha assegnato i termini di cui all'art. 352 cpc e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 16.9.2025.
*****
Il primo motivo di appello merita accoglimento.
Occorre anzitutto evidenziare che il decreto del Tribunale di Roma, R.G. n. 8384/2019 del 29 gennaio
2020 (cfr. pp. 8 ss., fascicolo di primo grado di parte appellata), ha quantificato in € 500,00 mensili, spettanti dal maggio 2019, l'importo del mantenimento ordinario, somma che ricomprende, fra l'altro, le spese per «vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione .... e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza». Le somme precettate, quindi, si riferiscono al parziale pagamento del mantenimento per il periodo antecedente all'adozione del decreto da parte del Tribunale: in particolare, alle dieci mensilità intercorrenti tra il maggio 2019 e il febbraio 2020 (in scadenza immediatamente dopo l'adozione del decreto).
Più nel dettaglio, il titolo esecutivo azionato dalla dispone chiaramente che il contributo Pt_1
debba essere corrisposto alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, senza la possibilità di adempiere all'obbligazione mediante pagamento a terzi.
In via generale, in materia di provvedimenti emessi per il mantenimento dei figli, l'art. 337 ter cc prevede, fra l'altro, che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità». Da ciò si desume che la corresponsione dell'assegno, quando ordinata dal giudice, è diretta a proporzionare l'apporto dei genitori nel mantenimento della prole;
naturale conseguenza di tale assunto è che, di regola, il pagamento del contributo avvenga da parte di un genitore a favore dell'altro, salva la possibilità, prevista dall'art. 337 septies cc, che il mantenimento venga versato direttamente nelle mani del figlio, ove maggiorenne.
pagina 4 di 7 Sul punto, comunque, la giurisprudenza ha chiarito che, finché non intervenga una pronuncia giudiziale di modifica delle condizioni, l'obbligato non possa variare le modalità di corresponsione e di consegna dell'assegno: in tal senso, è pacificamente escluso che, ad esempio, il genitore obbligato al mantenimento possa, senza apposita statuizione modificativa da parte del giudice, iniziare a pagare direttamente nelle mani del figlio divenuto maggiorenne (così Cassazione Civile, sez. 3, n. 9700 del
13/4/2021; nel medesimo senso, cfr. Cassazione Civile, sez. 1, n. 6975 del 4/4/2005; Trib. Palermo, n.
3728/2019); con la precisazione, peraltro, che un provvedimento di tal fatta può essere adottato esclusivamente dal giudice designato dalla legge per il relativo provvedimento e non anche dal giudice dell'esecuzione.
Orbene, in questa sede, comunque, non si controverte in ordine alle mensilità successive all'adozione del decreto, bensì a quanto maturato dalla data della domanda (maggio 2019) sino alla costituzione del titolo. Cionondimeno, appare evidente come la sentenza di primo grado non si sia attenuta ai principi appena ricostruiti, che questo giudicante invece condivide, avendo ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dal alla baby sitter CP_1 Persona_2
Peraltro, ai fini dell'opposizione al precetto notificato dalla , non assume alcun rilievo la Pt_1
circostanza (contestata dalle parti) in ordine al luogo di lavoro della predetta collaboratrice, ossia se la stessa lavorasse presso l'abitazione di parte appellante ovvero presso l'appellato, per il periodo in cui il figlio si trovava allo stesso affidato. Quand'anche la avesse prestato la propria attività a favore Per_2
della , infatti, ciò non avrebbe comunque consentito al di liberarsi della propria Pt_1 CP_1
obbligazione pagando la retribuzione spettante alla stessa, maturando, eventualmente, per ciò, un credito da accertare in un separato giudizio e non immediatamente decurtabile da quanto complessivamente dovuto alla ex compagna.
Come affermato più volte dalla Cassazione, infatti, «il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti» (cfr. Cass. n. 23569 del 2016; n.
11689/2018).
In questo senso, va ribadita l'irrilevanza degli eventuali pagamenti a favore di terzi, peraltro non dedotti nel procedimento volto a stabilire le condizioni dell'affidamento, ai fini solutori dell'obbligazione di mantenimento del figlio. Pertanto, l'aver - in ipotesi - il versato alla CP_1
le allegate retribuzioni non può giovare né sotto il profilo dell'adempimento dell'obbligo di Per_2
pagina 5 di 7 mantenimento né, tantomeno, come credito da dedurre in compensazione, ostando a ciò la richiamata natura alimentare del controcredito - in applicazione dell'art. 447 cc, correttamente richiamato da parte appellante.
Quanto, poi, all'errore di calcolo nelle mensilità indicate in precetto da parte opponente, questione riproposta in sede d'appello, va rilevato che il ha depositato in giudizio l'elenco dei CP_1
movimenti bancari (cfr. p. 16 fascicolo di primo grado di parte appellata) dal 1.8.2019 al 31.1.2020.
Da tale documentazione si evince che, in tale periodo, l'opponente ha versato alla la somma Pt_1
complessiva di € 2.300,00, a fronte di un totale dovuto di € 5.000,00, pari a dieci mensilità (da maggio
2019 a febbraio 2020, quest'ultima da pagare entro il 5.2.2020). Atteso che dalla documentazione prodotta da parte opponente non è possibile evincere le imputazioni dei pagamenti, risulta invece provato che il ha corrisposto alla una minor somma rispetto al quantum CP_1 Pt_1
determinabile dal titolo esecutivo, per un totale pari ad € 2.700,00 (ovvero la differenza tra il dovuto,
€ 5.000,00, e il versato, € 2.300,00).
Risulta, dunque, corretto il calcolo del capitale richiesto in sede di precetto;
di conseguenza, la domanda riproposta da parte appellata, concernente l'erroneità delle somme intimate con il precetto, deve essere rigettata.
Gli altri motivi di appello rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo, al pari della domanda di condanna del al pagamento delle somme indicate in precetto, che deve ritenersi superata CP_1
in ragione dell'accoglimento dell'appello e della conseguente conferma di quanto dedotto nel precetto intimato.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e, per quanto riguarda la presente fase, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, in considerazione del valore della domanda, della complessità delle questioni affrontate e delle attività svolte, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc a carico dell'appellato, richiesta anche nelle conclusioni riportate nell'atto di appello;
è rimasta, infatti, non provata la mala fede del peraltro vittorioso in primo grado, nell'essersi opposto al precetto intimato dalla CP_1
. Pt_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, Parte_1
rigetta l'opposizione a precetto proposta in primo grado da Controparte_1
- condanna a rimborsare ad le spese di lite del doppio grado di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si quantificano, per il grado d'appello, in € 1.700,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ove dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato, nonché, per il primo grado, in € 671,00 per compensi e in € 43 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa ove dovuti.
Roma, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Lauropoli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe Marino, Magistrato
Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. 22.10.2024.
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