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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
726/2024 RG., promossa da:
con sede legale in AN (PR), via Paolo Borsellino n.1, in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Giuseppe De Falco del Foro di
Piacenza, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Piacenza, Corso Garibaldi n. 64;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_2 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Alberto Rizzo del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Napoli, Via Domenico Fontana n. 194;
OPPOSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che, con ricorso depositato il giorno 04.07.2024, diva l'intestato CP_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“-Vogli l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza e conclusione, accogliere la domanda e per l'effetto, accertato il pagamento di € 6.539,01, dichiarare interamente estinti i carichi 0782013001244889 – 07820130012448991 –
07820140002809831 – 07820140003755805 – 07820140007938878 –
07820200000460457 – 37820120001907251 – 37820130000693782 –
37820130001374609 – 37820130001469831 – 3782014000002892 –
37820140001446661 – 37820210001137816, per intervenuto pagamento mediante rottamazione quater, e per l'effetto dichiarare la somma di € 1.877,57 non dovuta e per l'effetto condannare al suo rimborso, oltre a Controparte_2
rimborsare la somma di € 5.735,85 e le somme successivamente versate ratealmente per evitare l'azione esecutiva;
Con vittoria di spese, competenze professionali e relativi accessori di legge.”.
- che, con memoria difensiva depositata in data 04.09.2024, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“affinché l'Ill.mo TRIBUNALE DI PARMA, nella persona dell'Ill.mo Giudice Adito,
Voglia così provvedere:
in via pregiudiziale
1) Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Adito, trattandosi di crediti tributari ed erariali in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado.
in via preliminare Contr 2) Attesa la carenza di legittimazione passiva di , disporre l'estensione del contraddittorio nei confronti degli Enti impositori ove non già costituiti gli Enti, autorizzando la chiamata in causa degli Enti impositori stessi non convenuti a cura di parte ricorrente .
3) Rigettare la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, siccome infondata in fatto e diritto, per i motivi sopra articolati.
nel merito
4) Dichiarare la cessazione della materia del contendere risultando intervenuti i pagamenti per i motivi esposti nella presente memoria di costituzione e risposta.
5) Manlevare la da qualsiasi condanna ad essa Controparte_2
estranea e non riconducibile .”
- che all'udienza del 7.02.2025 nessuno compariva, e lo scrivente Giudice, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., fissava, per la prosecuzione della causa, l'udienza del
11.02.2025;
- che a tale udienza nessuno compariva.
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata comparizione in udienza, agli effetti di cui all'art. 309 c.p.c.. la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c., come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c., a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo
2007, n. 6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I,
28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che
"l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
726/2024 RG., promossa da:
con sede legale in AN (PR), via Paolo Borsellino n.1, in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Giuseppe De Falco del Foro di
Piacenza, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Piacenza, Corso Garibaldi n. 64;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_2 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Alberto Rizzo del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Napoli, Via Domenico Fontana n. 194;
OPPOSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che, con ricorso depositato il giorno 04.07.2024, diva l'intestato CP_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“-Vogli l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza e conclusione, accogliere la domanda e per l'effetto, accertato il pagamento di € 6.539,01, dichiarare interamente estinti i carichi 0782013001244889 – 07820130012448991 –
07820140002809831 – 07820140003755805 – 07820140007938878 –
07820200000460457 – 37820120001907251 – 37820130000693782 –
37820130001374609 – 37820130001469831 – 3782014000002892 –
37820140001446661 – 37820210001137816, per intervenuto pagamento mediante rottamazione quater, e per l'effetto dichiarare la somma di € 1.877,57 non dovuta e per l'effetto condannare al suo rimborso, oltre a Controparte_2
rimborsare la somma di € 5.735,85 e le somme successivamente versate ratealmente per evitare l'azione esecutiva;
Con vittoria di spese, competenze professionali e relativi accessori di legge.”.
- che, con memoria difensiva depositata in data 04.09.2024, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“affinché l'Ill.mo TRIBUNALE DI PARMA, nella persona dell'Ill.mo Giudice Adito,
Voglia così provvedere:
in via pregiudiziale
1) Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Adito, trattandosi di crediti tributari ed erariali in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado.
in via preliminare Contr 2) Attesa la carenza di legittimazione passiva di , disporre l'estensione del contraddittorio nei confronti degli Enti impositori ove non già costituiti gli Enti, autorizzando la chiamata in causa degli Enti impositori stessi non convenuti a cura di parte ricorrente .
3) Rigettare la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, siccome infondata in fatto e diritto, per i motivi sopra articolati.
nel merito
4) Dichiarare la cessazione della materia del contendere risultando intervenuti i pagamenti per i motivi esposti nella presente memoria di costituzione e risposta.
5) Manlevare la da qualsiasi condanna ad essa Controparte_2
estranea e non riconducibile .”
- che all'udienza del 7.02.2025 nessuno compariva, e lo scrivente Giudice, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., fissava, per la prosecuzione della causa, l'udienza del
11.02.2025;
- che a tale udienza nessuno compariva.
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata comparizione in udienza, agli effetti di cui all'art. 309 c.p.c.. la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c., come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c., a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo
2007, n. 6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I,
28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che
"l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).